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Protezione della Proprietà Intellettuale

Protezione della Proprietà Intellettuale. Mario Capurso http://info.bazarinfo.info. Perché ?. Perché inventare costa fatica L’originalità va premiata Gli sforzi personali richiedono un ritorno economico e morale

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Protezione della Proprietà Intellettuale

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Presentation Transcript


  1. Protezione della Proprietà Intellettuale Mario Capurso http://info.bazarinfo.info

  2. Perché ? • Perché inventare costa fatica • L’originalità va premiata • Gli sforzi personali richiedono un ritorno economico e morale • La proprietà intellettuale su una innovazione va riconosciuta per un certo tempo, per poi diventare patrimonio dell’umanità

  3. Cosa protegge ? • Diritto d’Autore: copre elementi immateriali quali testi, immagini, suoni, video, ecc. • Brevetto: copre oggetti materiali, processi, disegni, piante, semiconduttori… • Marchi di Fabbrica (nomi, titoli, frasi brevi) • Segreti Commerciali (per idee, parole scritte,...) • Altre forme di protezione esistono, per esempio attraverso contratti specifici.

  4. Breve storia del Diritto d’Autore • In principio, ogni diritto era del Sovrano • Dopo l'invenzione della stampa a caratteri mobili la produzione letteraria e scientifica si accrebbe enormemente e l'autore chiese sempre più al Sovrano il diritto di esclusiva sulle proprie opere. • Per diverso tempo questo diritto fu riconosciuto attraverso dei privilegi concessi dal Sovrano alle singole opere. Si trattava, pertanto,di riconoscimenti discrezionali.

  5. Il Diritto d’Autore • Il Diritto d’Autore viene inventato nella Repubblica Veneta nel ‘500 • A partire dal XVIII secolo il diritto d'autore si diffonde nel mondo sotto forma di norme generali ed astratte che prevedevano il diritto esclusivo dell'autore sulle sue opere. Pertanto, cadde il regime dei privilegi come concessioni discrezionali del Sovrano sulla singola opera. • In particolare venne riconosciuto in:-Inghilterra: Atto del 1709-Stati Uniti d'America: legge federale del 1790-Francia: leggi del 1791 e del 1793-Italia: legge del 1865 • Con le Convenzioni di Berna e Ginevra di fine ‘800 vengono poste le basi per l’armonizzazione delle legislazioni

  6. Il diritto d’autore in Italia • Oggi in Italia il diritto d'autore è regolato da una serie di disposizioni di cui la più importante è la Legge 633 del 1941. • L'oggetto del diritto d'autore riguarda un bene molto particolare che rientra nei beni immateriali : l'opera dell'ingegno nella sua originalità. • Vengono tutelati: • ll diritto dell’autore sul suo lavoro (diritto morale), che non può essere trasferito a qualcun altro. • I diritti economici relativi alla riproduzione, traduzione, diffusione, adattamento del lavoro originale. Questi diritti possono anche essere dati o venduti a terze parti.

  7. L’Autore • Chi è autore dell'opera dell'ingegno? Chi è in essa indicato come tale. Questa è la regola generale. In altri casi particolari valgono delle regole specifiche. Ad esempio, nelle opere collettive ( riviste ) è autore chi dirige ed organizza la creazione dell'opera stessa. • Le persone giuridiche private ( come le associazioni riconosciute ), lo Stato, le Province ed i Comuni possono essere autori quando si verificano determinate condizioni: • - l'opera deve riportare il nome della persona giuridica quale autore;- l'opera deve essere realizzata a spese della persona giuridica;- l'opera deve essere pubblicata.

  8. Titolarità e Durata Il diritto d’autore si acquista in via originaria automaticamente nel momento stesso in cui viene creata l’opera, senza che a tal fine siano necessarie ulteriori attività quali il deposito o la registrazione dell’opera. Il diritto patrimoniale dura per tutta la vita dell’autore e per i settant’anni successivi alla sua morte. Scaduto il termine di durata del diritto patrimoniale d’autore, l’opera cade in pubblico dominio, per cui chiunque può utilizzarla a fini economici.

  9. Diritto alla riproduzione • Il Diritto alla riproduzione concerne anche: • memorizzare parti di software nella memoria di un calcolatore • caricare o scaricare lavori da un server • copiare files

  10. Diritti Morali • Si può determinare se il proprio lavoro sarà diffuso e le maniere di diffonderlo, • Si può usare il proprio nome, uno pseudonimo o un essere anonimo. • Si può essere riconosciuti come autori. • Si può mantenere l’integrità del lavoro o decidere di effettuare delle modifiche. • Si può perfino fermare la diffusione del lavoro in seguito a una evoluzione dei propri principi morali o intellettuali.

  11. Cosa può essere protetto ? • lavori letterari scritti o orali, articoli di giornale, lezioni, discorsi,.... • lavori musicali. lavori teatrali generali. • lavori audio-visivi e cinematografici. • sculture, dipinti e altri lavori artistici • programmi al calcolatore. • piani architetturali, lavori fotografici. • illustrazioni, mappe, piani e altro • traduzioni, adattamenti, (lavori derivati).

  12. Limitazioni del Diritto d’Autore • per salvaguardare la libertà di informazione del pubblico e la libertà di parola • per scopi di ricerca, studio, critica, rapporto di novità e anche per parodia • per citazioni, a condizione che : • La parte di lavoro riusato sia breve, • La citazione non e’ essenziale per il nuovo lavoro, ma sia giusto una illustrazione, • L’autore o il lavoro originale sia chiaramente menzionato.

  13. La S.I.A.E. in Italia • La S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) raccoglie dagli utenti e distribuisce agli autori i diritti economici • Provvede inoltre a gestire il Registro degli Autori e delle Opere

  14. Il Brevetto • Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo. • Possono costituire oggetto di brevetto: • Le invenzioni industriali; • I modelli di utilità; • I modelli ornamentali; • Le nuove varietà vegetali; • Le topografie di prodotto a semiconduttori

  15. Durata del brevetto • 20 anni per le invenzioni*; • 15 anni per i modelli ornamentali*; • 10 anni per i modelli di utilità** dalla data di deposito della domanda • 20 anni per le nuove varietà vegetali (30 nel caso di alberi e viti)** dalla concessione del brevetto  • 10 anni per le topografie di prodotti a semiconduttori** dalla domanda o dal 1° sfruttamento commerciale, se anteriore

  16. Requisiti per il Brevetto • I requisiti per ottenere un brevetto di invenzione o di modello sono: • novità • risultato di attività inventiva • industrialità (suscettibile di essere realizzato) • liceità (non deve essere contro la legge) • Che cosa e' un' invenzioneL'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto o un procedimento.

  17. L’Ufficio Brevetti • Riceve e verbalizza le domande di brevetto nazionale • Registra i marchi d'impresa • Riconosce o rigetta le domande di brevetto • Registra le modifiche della titolarità dei brevetti • Processa i ricorsi contro provvedimenti di rigetto delle domande, le istanze di correzione, integrazione, ritiro, ecc. • Riceve le attestazioni di pagamento delle tasse annuali di brevetto; • Da’ informazioni inerenti i depositi effettuati presso l'Ufficio e i servizi di ricerca brevetti; • Da’ informazioni e istruzioni per la compilazione della domanda di brevetto; • Distribuisce guide informative, brochure ed elenchi degli iscritti all'Albo dei consulenti la proprietà industriale abilitati al deposito delle domande di brevetto per conto del titolare.

  18. Diritto d’Autore e Software • Il D.L. del 29.12. 92 n. 518 comprende 12 articoli che hanno aggiornato la legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore. • Le maggiori novità della legge consistono nel riconoscimento del software come opera dell'ingegno e la conseguente protezione dei programmi per elaboratore nell'ambito delle norme sul diritto d’autore, nonché l'introduzione di sanzioni severe per le violazioni.

  19. D.L. del 29.12. 92 n. 518 All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente comma: "Sono altresì protetti i programmi per l'elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistica ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399".

  20. Programmi, idee, principi Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente numero: 8) I programmi per l'elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali quali risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".

  21. Autore lavoratore dipendente Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: "Art. 12-bis - Salvo patto contrario, qualora un programma per l'elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato".

  22. Diritti economici Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: "Art. 27-bis - La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma".

  23. Operazioni coperte dal diritto Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile1941, n. 633, è inserito il seguente: Sezione VI - PROGRAMMI PER ELABORATORI Art. 64-bis Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64 quater, i diritti esclusivi conferiti dalla seguente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richieda una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

  24. Operazioni coperte dal diritto b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copia dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

  25. Diritti dell’acquirente • Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. • Non può essere impedito per contratto, a chi ha diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, talora tale copia sia necessaria per l'uso.

  26. Diritto di studio • Chi ha diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli.

  27. Disassemblaggio • L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: • le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbiano il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine; • le informazioni necessarie per conseguire l'interoperatività non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

  28. Limiti al disassemblaggio • le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperatività. • Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione: • siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperatività del programma creato autonomamente; • siano comunicate ai terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperatività del programma creato autonomamente; • siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto d'autore.

  29. La S.I.A.E. • Alla società italiana degli degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. • Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.

  30. Copie non autorizzate • All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma: • "Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire e facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore".

  31. Le Pene • Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: • "Art. 171-bis - “Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distrbuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 600.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

  32. Aggravamento delle Pene • La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia di stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369. • La condanna per i reati previsti dal comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati".

  33. Legge n. 248 del 18/8/2000 • Punisce i titolari di attività con: • La chiusura dell’attività da 15 giorni a 3 mesi (con la confisca di strumenti e materiali che sono serviti per fare copie pirata) • In caso di recidiva, è prevista la revoca della licenza • La reclusione va da 6 mese a 3 anni e la multa da lire 5 milioni a lire 30 milioni di lire

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