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L’assemblea

L’assemblea. L’assemblea viene definita come la sede dove si forma la VOLONTA’ DEL CONDOMINIO il condominio è sprovvisto di una propria volontà esso è un’organizzazione di interessi percio’ la sua volontà deriva da quella dei condomini che si forma in assemblea.

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L’assemblea

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Presentation Transcript


  1. L’assemblea • L’assemblea viene definita come la sede dove si forma la VOLONTA’ DEL CONDOMINIO il condominio è sprovvisto di una propria volontà esso è un’organizzazione di interessi percio’ la sua volontà deriva da quella dei condomini che si forma in assemblea

  2. La convocazione – profili soggettivi • Il metodo collegiale raffigura un procedimento, che si sviluppa attraverso fasi distinte, che si configurano nello svolgimento delle seguenti attività: • COMUNICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE CON L’ORDINE DEL GIORNO • LA COSTITUZIONE • LA DISCUSSIONE • LA VOTAZIONE • LA VERBALIZZAZIONE

  3. L’assemblea e’ convocata dall’amministratore • l’art. 66 disp. Att c.c. al comma 2 stabilisce che: ” in mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria , quanto straordinaria puo’ essere convocata ad iniziativa di ciascun condomino” Il comma 3 stabilisce altresì che: “ l’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza”

  4. La qualifica di condomino • La qualifica di condomino ha come indefettibile presupposto • LA PROPRIETA’ DI UN PIANO O DI UNA PORZIONE DI PIANO quando si verificano mutamenti nella titolarità delle unità immobiliari condominiali, l’acquirente per legittimarsi di fronte al condominio quale nuovo titolare interessato a partecipare alle assemblee, deve adottare iniziative idonee a rendere noto al condominio tale mutamento di titolarità.

  5. ai sensi dell’art. 1136 comma 6 c.c. “ l’assembleanon puo’ deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati all’assemblea” • quindi se un piano o porzione di piano dell’edificio appartiene in proprietà indivisa a piu’ persone, l’invito va fatto a tutti comproprietari e non ad uno solo di essi • Tuttavia ai sensi dell’art. 67 delle disp. Att. Ogni condomino puo’ intervenire in assemblea anche a mezzo di rappresentante

  6. EREDI- NELL’IPOTESI DI DECESSO DI UN CONDOMINO, OVE L’AVENTE CAUSA NON DIMOSTRI LA SUA QUALITA’ DI NUOVO CONDOMINO, L’AMMINISTRATORE ADEMPIE L’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIOEN DELL’ASSEMBLEA, INDIRIZZANDO L’AVVISO ALL’ULTIMO DOMICILIO DEL CONDOMINO DEFUNTO

  7. USUFRUTTUARIO E NUDO PROPRIETARIO ART. 67 DISP. ATT. L’usufruttuario ha diritto di partecipazione e di voto per le questioni attinenti l’ordinaria amministrazione, mentre il nudo proprietario partecipa per le innovazioni e le spese di straordinaria manutenzione. Cassazione 5 novembre 1990 n. 10611: “ nel caso in cui faccia parte del condominio un piano o appartamento oggetto di usufrutto, il nudo proprietario deve essere chiamato a partecipare alle assemblee condominiali indette per deliberare sulle innovazioni o sulle opere di straordinaria manutenzione. Se invece si tratta di affari di ordinaria manutenzione deve esserne dato avviso all’usufruttuario, il quel non puo’ dare il suo voto nella materie riservate al nudo proprietario”.

  8. In ordine alla ripartizione delle spese tra nudo proprietario e usufruttuario In ordine alla ripartizione delle spese tra nudo proprietario e usufruttuario, tenuto conto che, in relazione al pagamento degli oneri condominiali che costituiscono un’obbligazione propter rem, quindi tipica , la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto proprietà o di diritto altro diritto reale sulla cosa; per tanto poiché anche le spese dovute dall’usufruttuario si configurano come obbligazioni propter rem,non è consentito all’assemblea interferire sulla imputazione e sulla ripartizione dei contributi stabiliti dalla legge in ragione della loro natura, non rientrando nei suoi poteri introdurre deroghe che verrebbero a incidere su diritti individuali (Cass. Sentenza 23291 del 2006, Cass. Sentenza n. 15010 del 2000).

  9. inquilino- proprietario- unico soggetto obbligato alla convocazione è il locatore- condomino condomino apparente L’apparenza si ha quando un soggetto si comporta di fatto come il legittimo proprietario. Cassazione Sez. Unite 8.04.2002 n. 5035 secondo la quale debitore nel pagamento delle spese condominiali è il vero proprietario dell’unità immobiliare e non anche chi vi possa apparire tale.

  10. La convocazione – profili oggettivi • Ilgiorno • L’ora • Il luogo dell’adunanza • L’ordine del giorno

  11. se l’ordine del giorno è incompleto, lo stesso determina l’annullabilità e non la nullità della delibera • In ordine alla forma , non vi sono particolari modalità • Ordine del giorno, non deve essere dettagliato, ma deve contenere un indicazione sintetica degli argomenti da trattare

  12. Lapartecipazione del rappresentante ogni condomino puo’ intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante. L’amministratore puo’ essere portatore di delega Legittimità della clausola del regolamento contrattuale che limita che limita il numero delle deleghe.

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