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Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. La previdenza complementare in Italia RAFFAELE CAPUANO Direttore Generale. Indice: Le ragioni della riforma della previdenza complementare Le forme pensionistiche complementari La scelta sulla destinazione del TFR L’informativa agli aderenti.

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Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

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Presentation Transcript


  1. Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione La previdenza complementare in Italia RAFFAELE CAPUANO Direttore Generale

  2. Indice: Le ragioni della riforma della previdenza complementare Le forme pensionistiche complementari La scelta sulla destinazione del TFR L’informativa agli aderenti

  3. Le ragioni della riforma della previdenza complementare

  4. Riduzione del tasso di copertura del primo pilastro Tasso di sostituzione lordo (prima annualità di pensione /ultima retribuzione) (Scenario nazionale base; dipendente privato, 63 anni di età, 35 anni di contribuzione; valori percentuali) Fonte: Ragioneria Generale dello Stato (2009) 4

  5. L’intervento normativo 1993 (d.lgs. 124/1993) Nuova normativa della previdenza complementare 1995 (legge 335/1995) Riforma "Dini" della previdenza obbligatoria; Adesione collettiva ai FPA in assenza di FPC (con TFR); portabilità da FPC a FPA dopo 3-5 anni (senza TFR e contributo datoriale) 1996-1997 Completamento normativa secondaria prev. complementare: Avvio operatività primi nuovi fondi pensione 2000 (d.lgs. 47/2000) Riforma della normativa fiscale dei fondi pensione Estensione benefici fiscali a piani individuali pensionistici (PIP) realizzati tramite polizze di assicurazione vita Agosto 2004 (legge 243/2004) Legge-delega di riforma complessiva del sistema pensionistico Dicembre 2005 (d.lgs 252/2005) Normativa di attuazione - Riforma della previdenza complementare con vigenza dal 1/1/2008 Legge finanziaria 2007 Anticipo entrata in vigore riforma al 1/1/2007 e istituzione del Fondo di Tesoreria per TFR non destinato a previdenza complementare in caso di aziende con almeno 50 addetti Decreti ministeriali 2007/2008 Disciplina di FondINPS e Fondo di Tesoreriaaltra normativa secondaria 5

  6. La riforma della previdenza complementare (il decreto lgs. 252/2005) Incrementa le risorse del sistema attraverso il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari Conferma il principio di volontarietà dell’adesione Incrementa la “concorrenzialità” tra le diverse forme pensionistiche complementari Rivede l’assetto della vigilanza potenziando la COVIP Introduce un più favorevole regime fiscale Non riguarda: i PIP stipulati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, salvo possibilità di adeguamento nei termini previsti il settore del pubblico impiego 6

  7. La COVIP Ha il compito diperseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nell’obiettivo di pervenire alla definizione di regole comuni alle diverse forme pensionistiche complementari così da: • garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità • assicurare una più efficace tutela degli iscritti e dei beneficiari • favorire il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare Le Direttive ministeriali confermano: • il ruolo della COVIP quale autorità unica di settore • la funzione di “Sportello unico”, incaricato di ricevere le richieste dei soggetti interessati attivandosi per l’ottenimento dell’autorizzazione complessiva attraverso la collaborazione con le altre autorità di settore • il passaggio di competenze da altre autorità alla COVIP a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina • il compito di emanare direttive ai soggetti vigilati per fornire indicazioni utili al tempestivo adeguamento di statuti, regolamenti e dei relativi documenti informativi 7

  8. Le forme pensionistiche complementari

  9. Le forme pensionistiche complementari • Fondi pensione negoziali: forme pensionistiche ad adesione collettiva, istituite tipicamente nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale a livello di settore, ovvero nell’ambito di accordi aziendali • Fondi pensione aperti: forme pensionistiche ad adesione individuale e collettiva, istituite da banche, imprese di assicurazione, SGR e SIM • Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP): forme pensionistiche ad adesione individuale attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, istituite dalle imprese di assicurazione • Fondi pensione preesistenti (antecedenti la Legge 421/1992): forme pensionistiche ad adesione collettiva caratterizzate da una platea di aderenti non più estendibile 9

  10. Chi può aderire alle forme pensionistiche complementari Destinatari: • lavoratori dipendenti del settore privato; • lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di lavoro previste dal decreto legislativo 276 del 2003 (riforma Biagi); • lavoratori autonomi; • lavoratori professionisti; • soci lavoratori di società cooperative; • soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari; • soggetti titolari di reddito diverso da quello da lavoro; • soggetti fiscalmente a carico di altri perché privi di reddito. 10

  11. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari • Contratti e accordi collettivi • Accordi aziendali, anche limitatamente ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi ( accordi plurimi) • Accordi fra lavoratori autonomi/liberi professionisti • Regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati dalla contrattazione collettiva • Regioni • Accordi fra soci lavoratori di cooperative • Accordi fra soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (D.lgs. 565/1996) • “Casse privatizzate” (D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 103/1996) • Soggetti istitutori di fondi pensione aperti (banche, SGR, SIM e imprese di assicurazione) • Soggetti istitutori di polizze individuali pensionistiche (imprese di assicurazione) 11

  12. Le principali caratteristiche dei fondi pensione • l’adesione al fondo pensione è volontaria e individuale (ancorché possa avvenire sulla base di previsioni della contrattazione collettiva); • i contributi sono accumulati su base individuale; • il regime ordinario è la “contribuzione definita”, essendo ammessa la “prestazione definita” solo per i lavoratori autonomi e liberi professionisti; • le prestazioni sono erogate secondo criteri di corrispettività e in base al principio della capitalizzazione; • la gestione delle risorse è affidata, di regola, a soggetti terzi specializzati (banche, assicurazioni, intermediari finanziari), fermo restando che i fondi pensione ne mantengono la titolarità; le risorse del fondo sono depositate presso una banca depositaria. 12

  13. Il regime della contribuzione definita • è prefissato il livello dei contributi da versare al fondo pensione • rischio finanziario grava sull’aderente • la parte variabile è la prestazione da erogare • l’ammontare delle prestazioni è funzione: - del tasso di rendimento realizzato nella gestione delle risorse • dell’importo dei conti versati • del tempo di permanenza nel fondo pensione Regime della contribuzione definita si applica esclusivamente a: • Lavoratori dipendenti privati e pubblici • Soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro • Soggetti destinatari del d.lgs. 565/1996 (persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari) Regime della contribuzione definita si può applicare a: • lavoratori autonomi e liberi professionisti • aderenti ai fondi pensione preesistenti 13 13

  14. I presidi di garanzia dei fondi pensione A tutela del risparmio previdenziale, da tenere ben distinto dal puro e semplice risparmio finanziario, il nostro ordinamento prevede una disciplina di settore, anche a livello di normativa comunitaria, con riguardo alle regole di accesso e di funzionamento dei fondi pensione e la creazione di un sistema di vigilanza “dedicato”, con la previsione di una specifica Autorità di settore (COVIP). 1) Con riferimento alle regole di accesso al settore, il nostro ordinamento prevede: -  le forme pensionistiche possono essere istituite solamente dalle fonti individuate nell’art. 3 d. lgs 252/2005; - le forme pensionistiche possono iniziare ad operare dopo aver ricevuto la formale autorizzazione da parte della COVIP, che provvede a iscriverle nell’Albo tenuto dalla stessa; -  il coinvolgimento dei lavoratori e dei datori di lavoro sia nella fase istitutiva dei fondi (attraverso le rispettive associazioni rappresentative) sia nell’attività gestionale dei medesimi, attraverso la designazione di loro rappresentati negli organi di amministrazione e controllo dei fondi (è prevista in misura paritetica nel caso di fondi a contribuzione bilaterale).

  15. I presidi di garanzia dei fondi pensione .. (segue) 2) In merito alle modalità di funzionamento dei fondi pensione, il nostro ordinamento prevede i seguenti presidi di garanzia: - tutte le forme pensionistiche devono dotarsi di un responsabile nominato dal consiglio di amministrazione dello stesso fondo pensione ovvero della società promotrice della forma pensionistica, il quale provvede a verificare che la gestione della forma sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa, a vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti; - i fondi pensione aperti che prevedano anche la possibilità di adesioni su base collettiva devono provvedere all’istituzione di un organo di sorveglianza che rappresenti adeguatamente gli interessi degli aderenti, verifichi che l’amministrazione e la gestione del fondo pensione avvenga nel loro esclusivo interesse, riferisce all’organo di amministrazione del fondo pensione ed alla COVIP in merito alle irregolarità riscontrate; - previsione di rigorosi requisiti di professionalità ed onorabilità da parte degli esponenti dei fondi pensione (amministratori, sindaci, dirigenti responsabili);

  16. I presidi di garanzia dei fondi pensione .. (segue) - affidamento della gestione delle risorse, in linea generale, ad intermediari specializzati (banche, intermediari finanziari, assicurazioni), mantenendo la titolarità delle stesse in capo a fondi pensione, cui spetta il compito di definire le linee generali della politica di investimento e monitorare costantemente l’andamento della gestione; risorse affidate in gestione presso una banca (“banca depositaria”); - previsione della separatezza ed autonomia dei valori e delle disponibilità affidate in gestione, che costituiscono patrimonio separato e che non possono essere distratti dalle finalità alle quali sono destinati né formare oggetto di procedure esecutive da parte dei creditori del gestore; - affermazione del principio per cui gli investimenti devono essere effettuati nel rispetto del principio di sana e prudente gestione, attraverso la definizione di regole volte all’interazione di elementi di tipo quantitativo e di tipo qualitativo. In generale le principali regole quantitative riguardano limitazioni a particolari profili di rischio: paese, mercato, cambio, concentrazione (Decreto Ministeriale 703/96 e D.Lgs 252/2005);

  17. I presidi di garanzia dei fondi pensione .. (segue) • gli investimenti devono essere valutati secondo il criterio del the mark-to-market su base almeno mensile. La normativa prevede che il fondo definisca un benchmark che deve essere utilizzato nel controllo della perfomance degli investimenti del fondo e, nel caso dei fondi pensione negoziali, dei gestori finanziari; • previsione di una linea di investimento garantita destinataria dei flussi di TFR conferiti tacitamente; la garanzia deve essere costituita da un effettivo impegno ad assicurare con certezza il risultato della restituzione integrale del capitale, al netto di qualsiasi onere, entro un tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi (ad es. il pensionamento); politica d’investimento deve essere idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti pari o superiori al TFR; - disciplina delle regole da osservare in ipotesi di conflitto di interessi, con particolare attenzione ai profili della trasparenza; -  definizione di rigorosi criteri ai quali i fondi si devono attenere al fine di garantire una completa ed efficace informativa sia nella fase di raccolta delle adesioni, sia con riguardo ai lavoratori iscritti.

  18. I presidi di garanzia dei fondi pensione .. (segue) 3) Compiti dell’Autorità di vigilanza - perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari, al buon funzionamento del sistema di previdenza e alla sana e prudente gestione delle forme pensionistiche preesistenti, delle forme negoziali e dei fondi aperti; - autorizzare preventivamente l’avvio di nuove iniziative di previdenza complementare. La COVIP svolge lafunzione di “Sportello unico”, incaricato di ricevere le richieste dei soggetti interessati attivandosi per l’ottenimento dell’autorizzazione complessiva attraverso la collaborazione con le altre autorità di settore; - emanare direttive ai soggetti vigilati, definendo regole comuni per le diverse forme previdenziali al fine di assicurare il rispetto del principio di trasparenza, comparabilità e portabilità; - regolamentare e vigilare sulla documentazione che le forme pensionistiche utilizzano per la raccolta delle adesioni e per l’informativa agli aderenti; - esercitare il controllo, anche ai fini della correttezza dei comportamenti, sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile di tutte le forme pensionistiche;

  19. I presidi di garanzia dei fondi pensione .. (segue) - irrogare sanzioni ai soggetti vigilati nel caso di illecito sanzionabile in via amministrativa, tale competenza era prima assegnata al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale (cfr. art 19 quarter del decreto 252/2005 che ridisegna la disciplina di settore della previdenza complementare ampliando le ipotesi di illecito sanzionabili in via amministrativa e innalzando i limiti massimi delle sanzioni relative; è stata inoltre introdotta la responsabilità solidale dei fondi pensione nel pagamento della sanzione amministrativa, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione); -curare l’Albo di tutte le forme pensionistiche.

  20. La contribuzione • Le fonti di finanziamento delle forme di previdenza complementare sono: • il trattamento di fine rapporto (TFR) • il contributo del lavoratore • il contributo del datore di lavoro. • Il lavoratore può scegliere di contribuire con il solo TFR oppure di versare ulteriori contributi. • Se l’aderente che versa anche il suo contributo ha diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al fondo pensione nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può comunque decidere, anche in assenza di accordi collettivi, di contribuire al fondo pensione prescelto dal dipendente. • La misura del contributo a carico dell’aderente è fissata negli accordi istitutivi e può essere variata a discrezione dell’aderente (fatti salvi i minimi previsti dalle fonti istitutive). • I regolamenti e gli statuti possono prevedere la possibilità di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all’interno della stessa forma pensionistica.

  21. Le prestazioni pensionistiche Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione obbligatoria dopo almeno 5 anni di permanenza nel fondo pensione. L’erogazione della prestazione può essere anticipata al massimo di 5 anni in presenza di periodi di inoccupazione superiori ai 48 mesi e di invalidità permanente con la riduzione della capacità di lavoro di almeno 1/3. La prestazione viene erogata tramite rendita salvo la possibilità di liquidare il montante finale in capitale fino a un massimo del 50%. Qualora la conversione in rendita del 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’importo annuo dell’assegno sociale, la prestazione può essere erogata completamente in capitale. In caso di premorienza l’intera posizione individuale è riscatta dagli eredi o altri beneficiari espressamente indicati. 21

  22. Le anticipazioni Anticipazioni: - per spese sanitarie connesse a gravi motivi di salute, in ogni momento e fino a un max del 75% della posizione individuale. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta d’imposta del 15% (che si riduce fino al 9% dopo 15 anni di partecipazione al fondo pensione); - per acquisto o ristrutturazione prima casa di abitazione, decorsi otto anni dall’iscrizione e fino a un max del 75% della posizione individuale. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta d’imposta del 23%; - per altre esigenze dell’iscritto, decorsi otto anni dall’iscrizione e fino a un max del 30%. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta d’imposta del 23%; - massimale comunque erogabile a titolo di anticipazione: 75% della posizione individuale. 22

  23. Il trasferimento e il riscatto L’aderente può trasferire, per qualunque motivo, la posizione individuale ad altra forma pensionistica dopo due anni del periodo minimo di permanenza. In ogni caso i trasferimenti sono esenti da oneri fiscali. Divieto di clausole limitative della portabilità della posizione individuale (ad esempio, “preconto”). La portabilità del contributo del datore di lavoro è disciplinato negli accordi collettivi. Quando si perdono i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, prima della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico, si può: - trasferire la posizione individuale in ragione della nuova attività lavorativa esercitata • riscattare la posizione individuale (in misura parziale, 50% della posizione individuale, nel caso di inoccupazione per periodi compresi fra i 12 e i 48 mesi, ricorso a procedure di mobilità, CIG ordinaria o straordinaria; in misura totale della posizione individuale, nel caso di invalidità permanente e per cessazione dell’attività lavorativa oltre 48 mesi). 23

  24. Il regime fiscale Nuovo regime fiscale per versamenti e prestazioni maturate dal 1.1.2007. Deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati (dal lavoratore e dal datore di lavoro) fino a un max di 5.164,57 euro (i lavoratori di prima occupazione successiva all’entrata in vigore del dlgs. 252 possono superare il limite dei 5.164,57 euro dei contributi fino ad un max di ulteriori 2.582,29). Imposta sostitutiva dell’11% sul risultato netto maturato dalla forma pensionistica complementare. Ritenuta a titolo di imposta del 15 % sulle prestazioni comunque erogate (capitale e rendita/anticipazioni per spese sanitarie/riscatti parziali/totali/premorienza), al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta, nei primi 15 anni; riduzione dell’imposta sulle prestazioni di uno 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite max del 6%. Ritenuta a titolo di imposta del 23% nel caso di anticipazioni per acquisto prima casa e ulteriori esigenze/riscatto per altri motivi.

  25. I fondi pensione negoziali I fondi pensione negoziali sono istituiti grazie ad accordi collettivi, stipulati fra i lavoratori ed i datori di lavoro. Essi possono essere rivolti ai lavoratori di una intera categoria contrattuale oppure ai lavoratori di una impresa o di un gruppo di imprese o, infine, ai lavoratori di un determinato territorio. I fondi pensione negoziali sono soggetti giuridici autonomi dotati di organi propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo. Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per la metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra metà dai rappresentanti dai datori di lavoro. Per lo svolgimento delle proprie attività, i fondi negoziali si avvalgono di soggetti specializzati (banche, assicurazioni, sgr, sim); le risorse sono depositate presso una banca depositaria; le prestazioni sono generalmente erogate da una compagnia di assicurazione. L’attività dei fondi negoziali è regolata dalla COVIP, che approva lo statuto del fondo.

  26. Fondi pensione negoziali. Iscritti per condizione professionale e categoria di fondo. (dati di fine 2009) 26

  27. Fondi pensione negoziali. Risorse in gestione e tipologia di intermediario (dati di fine anno; importi in milioni di euro) 27

  28. I fondi pensione aperti I fondi pensione aperti sono istituti da banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare. L’adesione a tali fondi avviene in forma individuale o anche in forma collettiva, a seguito di accordi collettivi anche aziendali. Il patrimonio deve essere separato e distinto dall’attività generale dell’organismo che lo promuove. La COVIP approva il Regolamento dei fondi aperti. 28

  29. Fondi pensione aperti. Struttura del mercato.(1) (dati di fine anno; valori percentuali) (1) Fondi pensione aperti operativi, cioè con almeno un iscritto. 29

  30. I piani individuali pensionistici (PIP) Piani individuali pensionistici (Pip) possono essere attuati mediante: • polizze vita con prestazioni tradizionali rivalutabili collegate a gestioni interne (ramo I) • contratti unit linked con prestazioni legate a fondi comuni di investimento o a fondi interni assicurativi. L’adesione avviene solo su base individuale. I Pip sono istituiti come patrimonio autonomo e separato da quello della società promotrice. La COVIP approva il Regolamento dei Pip. 30

  31. PIP “nuovi” e “vecchi”. Principali dati. (dati di fine anno per gli iscritti e le risorse destinate alle prestazioni; dati di flusso per i contributi; importi in milioni di euro) (1) Dal totale sono escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a PIP “nuovi” e “vecchi”. (2) Per i PIP “vecchi” si tratta dei premi incassati. 31

  32. PIP “nuovi”. Struttura del mercato. (dati di fine anno; valori percentuali) (1) Per linea di investimento si intende la gestione separata, il fondo interno ovvero l’OICR al quale è collegata la rivalutazione della posizione individuale. Gli iscritti che hanno suddiviso la propria posizione individuale su più linee di investimento sono stati conteggiati su ciascuna linea interessata: il numero complessivo di iscritti che risulta dalla tavola è pertanto superiore al totale degli iscritti ai PIP. (2) Si fa riferimento al patrimonio complessivo della gestione separata, del fondo interno ovvero dell’OICR, anche qualora la gestione separata, il fondo interno o l’OICR siano relativi a linee di PIP diversi (istituiti dalla medesima società). 32

  33. I fondi pensione preesistenti I fondi pensione preesistenti operavano già all’entrata in vigore della nuova disciplina di settore (novembre 1992) e sono caratterizzati da una platea di aderenti non più estendibile. Essi hanno forme molto eterogenee, essendosi sviluppati in assenza di una organica disciplina loro applicabile; i modelli gestionali e gli investimenti consentiti a tali fondi derogano spesso da quelli previsti per le forme pensionistiche di nuova istituzione. Essi gestiscono tuttora il 70% della massa fiduciaria amministrata dalla previdenza complementare; si rivolgono a 665 mila lavoratori (circa il 22% degli aderenti alle forme pensionistiche complementari). 33

  34. Il FondInps Il FondInps è la forma pensionistica complementare (a contribuzione definita) istituita presso l’Inps, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. A FondInps confluiranno i versamenti di TFR di coloro che aderiranno tacitamente e per i quali non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento oppure, tra più forme collettive di riferimento, non è individuabile quella di destinazione. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica dopo un anno di di permanenza nel fondo. Iscritto all’albo della Covip. 34

  35. La previdenza complementare in Italia. Iscritti. (dati di fine 2009) (1) Sono inclusi gli iscritti che non hanno effettuato versamenti nell’anno e i cosiddetti differiti. Sono esclusi i pensionati. (2) Dati parzialmente stimati. I dati riguardanti le singole tipologie di forma (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, ecc.) comprendono gli iscritti trasferiti da forme delle altre tipologie e non quelli trasferiti da forme della stessa tipologia. (3) PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005. (4) Nel totale i dati includono Fondinps. Il totale dei nuovi iscritti nell’anno è al netto di tutti i trasferimenti interni al sistema della previdenza complementare. (5) PIP istituiti precedentemente alla riforma del 2005 e non adeguati al Decreto lgs. 252/2005. (6) Sono escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a PIP “nuovi” e “vecchi”, pari, nel complesso, a 63.000 individui. 35

  36. Forme pensionistiche complementari. Risorse e contributi. (dati di fine 2009; flussi annui per contributi; importi in milioni di euro) (1) Risorse complessivamente destinate alle prestazioni. Esse comprendono: l’attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per i fondi negoziali e aperti e per i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica; i patrimoni di destinazione ovvero le riserve matematiche per i fondi preesistenti privi di soggettività giuridica; le riserve matematiche costituite a favore degli iscritti presso le imprese di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative; le riserve matematiche per i PIP di tipo tradizionale e il valore delle quote in essere per i PIP di tipo unit linked. (2) PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005. (3) Nel totale i dati includono Fondinps. (4) PIP istituiti precedentemente alla riforma del 2005 e non adeguati al Decreto lgs. 252/2005. 36

  37. Fondi pensione e PIP. Rendimenti pluriennali.(1) 37

  38. 2010 2020 2030 2040 2050 Scenario base 2, 3 6,8 11,5 16,6 16,6 Differenti periodi contributivi 30 anni di contributi 2,3 6,8 11,5 14,0 14,0 40 anni di contributi 2,3 6,8 11,5 16,6 19,3 Differenti età di pensionamento 65 anni 2,6 7,8 13,0 18,8 18,8 70 anni 3,2 9,5 15,7 21,9 21,9 Profili di carriera differenti Crescita lineare (fino al doppio) 2,2 6,2 9,6 12,6 12,6 Profilo concavo 2,3 6,8 11,3 15,7 15,7 Differenti aliquote contributive Ruolo cruciale della previdenza complementare Tasso di sostituzione generato dalla previdenza complementare. (figura base: 60 anni di età, 35 anni di contribuzione; profilo di carriera piatto; aliquota contributiva: 9 per cento; oneri di gestione della fase di accumulo: 0,5 per cento) 6,91 per cento 1,7 5,2 8,8 12,8 12,8 Ipotesi utilizzate: anno di inizio della contribuzione: 2006; tasso di rendimento reale lordo: 3,5 per cento; tasso di inflazione: 2 per cento; oneri di gestione nella fase di erogazione: 0,5 per cento; caricamento sul premio: 1 per cento. 38

  39. La crisi finanziaria e la previdenza complementare • il sistema dei fondi pensione ha dato dimostrazione di essere “saldo”; non si sono registrate significative reazioni di sfiducia da parte degli iscritti • in relazione al default di società e gruppi finanziari di rilevanza internazionale (Leheman Brothers, Madoff) le rilevazioni hanno evidenziato che l’esposizione dei fondi pensione era contenuta e limitata a pochi casi • la COVIP ha comunque ritenuto di richiamare l’attenzione degli operatori circa l’importanza della diversificazione del portafoglio • è stato altresì chiarito che l’iscritto ha facoltà di continuare la partecipazione al fondo pensione anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio, anche in assenza di contribuzione • viene sempre più incentivata l’offerta di percorsi di tipo life cycle da parte dei fondi pensione 39

  40. La scelta sulla destinazione del TFR

  41. Cos’e’ il TFR • Salario differito corrisposto al lavoratore al termine del rapporto di lavoro. • L’ammontare accantonato è annuale e pari al 6,91% della retribuzione lorda. • Il montante accumulato è rivalutato, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso che viene determinato sommando un coefficiente fisso, pari all’1,5%, ed uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’Istat. 41

  42. Il TFR in azienda e nei fondi pensione

  43. La scelta sulla destinazione del TFR Il lavoratore può scegliere: - di conferire il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari (con modalità tacite o esplicite) • scelta irreversibile • il contributo entra nel montante contributivo oppure • di mantenere il TFR maturando in azienda (con modalità esplicite) • scelta reversibile • mantiene la natura di liquidazione di fine rapporto 43

  44. I termini per la scelta • Per i lavoratori dipendenti assunti successivamente al 31.12.2006, entro sei mesi dalla data di assunzione. La scelta deve essere effettuata compilando i moduli (TFR1 e TFR2) contenuti nei decreti ministeriali del 31.01.2007, messi a disposizione dai datori di lavoro. 44

  45. Mod. TFR2 - Lavoratori assunti dopo il 31. 12.2006 Entro 6 mesi dall’assunzione: Lavoratori assunti dopo il 31/12/2006 che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del TFR alla previdenza complementare, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, devono effettuare la scelta. • possono conferire con modalità esplicite (Mod. TFR2) o tacite il TFR ad una forma pensionistica complementare • scelgono di mantenere il TFR, in tutto o in parte in azienda (Mod. TFR2): • per aziende che occupano meno di 50 dipendenti, il TFR futuro continua ad essere accantonato presso l’azienda - per aziende con almeno 50 addetti vengono versate al Fondo della Tesoreriale quote di TFR rivalutate e maturate dal 1° gennaio 2007 a decorrere dal mese successivo alla scelta. 45

  46. Mod. TFR2 - Lavoratori assunti dopo il 31/12/2006 Il conferimento esplicito avviene secondo regole diverse a seconda della situazione del lavoratore: 1. Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente al 29 aprile 1993 - esprimono la volontà di conferire integralmente il TFR (Mod. TFR2 - Sez.1) - Per aziende con almeno 50 addetti sono dovute al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate antecedentemente alla scelta a partire dall’ultima assunzione. - esprimono la volontà di mantenere il TFR, in tutto o in parte in azienda (Mod. TFR2 - Sez.1) - Per aziende che occupano meno di 50 dipendenti, il TFR futuro continua ad essere accantonato presso l’azienda. Per aziende con almeno 50 addetti il TFR rivalutato e maturato a decorrere dal mese successivo alla scelta è versato al Fondo della Tesoreria. 46

  47. Mod. TFR2 - Lavoratori assunti dopo il 31/12/2006 2. Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria antecedentemente al 29 aprile 1993 • esprimono la volontà di mantenere il TFR in azienda. (Mod. TFR2 – Sezioni 2 e 3) • esprimono la volontà di versare ad una qualsiasi forma di previdenza complementare tutto il TFR futuro. (Mod. TFR2 – Sezioni 2 e 3) • esprimono la volontà di versare la percentuale prevista dagli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro oppure mantenere il TFR in azienda. (Mod. TFR2 – Sez. 2) • esprimono la volontà di versare, in mancanza di accordi collettivi che dispongano in merito al conferimento del TFR almeno il 50% del TFR futuro. (Mod. TFR2 – Sez.3) La quota di TFR futuro non conferita resta in azienda oppure, in caso di azienda con almeno 50 dipendenti, viene versata al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR istituito presso l’Inps. 47

  48. Il conferimento tacito del TFR alla previdenza complementare Conferimento tacito quando: il lavoratore, entro i termini indicati nella legge, non esprime alcuna indicazione circa la sua volontà di aderire o meno alla previdenza complementare. In tal caso il suo TFR confluirà presso: la forma prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche aziendali ovvero la forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda ovvero la forma residuale costituita presso l’Inps (FondInps). Nel caso di conferimento tacito del TFR, devoluzione dello stesso nella linea a contenuto più prudenziale. 48

  49. Caratteristiche della linea di investimento garantita per il conferimento tacito del TFR Impegno ad assicurare con certezza la restituzione integrale del capitale, al netto di qualsiasi onere, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi Politica di investimento tesa a realizzare con elevata probabilità rendimenti pari o superiori alla rivalutazione del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale Nel caso di garanzia collegata al realizzarsi di eventi, devono essere previsti almeno i seguenti casi: • esercizio del diritto alla prestazione pensionistica • riscatto per decesso • riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo • riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi 49

  50. Il Fondo di Tesoreria Il Fondo di Tesoreria viene finanziato dal TFR maturato da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1 gennaio 2007 e non destinato alle forme di previdenza complementare. Il Fondo viene gestito dall’Inps per conto dello Stato su un apposito conto aperto presso la Tesoreria dello Stato. Sono obbligati al versamento di tale contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti al 31.12.2006. Contributo versato ha natura di contribuzione previdenziale ed equiparata a fini dell’accertamento e della riscossione a quella obbligatoria. Garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del TFR per la quota corrispondente ai versamenti effettuati al fondo ma la liquidazione delle prestazione viene fatta integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota di competenza del Fondo. 50

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