1 / 45

Per inserire questa immagine (o qualunque altra): menu Inserisci > Immagine > da file

Per inserire questa immagine (o qualunque altra): menu Inserisci > Immagine > da file. L’immagine si trova su \Server2imcITgrafica_presentazionicover.jpg ed è già correttamente dimensionata per coprire la schermata.

japheth
Télécharger la présentation

Per inserire questa immagine (o qualunque altra): menu Inserisci > Immagine > da file

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Per inserire questa immagine (o qualunque altra): menu Inserisci > Immagine > da file L’immagine si trova su \\Server2\imc\IT\grafica_presentazioni\cover.jpg ed è già correttamente dimensionata per coprire la schermata Sergio Benedetti

  2. AGGIORNAMENTO SUI NUOVI REGOLAMENTI PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA: DALL’834/2007 ALL’889/2008Il settore zootecnico Giornata Studio 21/11/2008 Senigallia (AN) Sergio Benedetti Sergio Benedetti

  3. Il nuovo impianto normativo La nuova normativa che sostituisce gli allegati 1B e 1C del Reg. Cee 2092/91, consta di 2 regolamenti specifici: • Reg. CE 834/2007 • Reg. CE 889/2008 Il primo prende in considerazione gli aspetti generici della conduzione degli animali, il secondo che reca le modalità applicative del primo, entra di più nello specifico. Sergio Benedetti

  4. Il nuovo impianto normativo In generale vengono confermati i capisaldi di una conduzione che rispetti l’etologia degli animali nonché l’ambiente dove vivono ed eviti la forzatura delle produzioni: • Non inquinare • Rispetto del benessere animale • Alimenti biologici • Interventi farmacologici limitati • Uso di sostanze ormonali per la sfera riproduttiva solo ai fini terapeutici Sergio Benedetti

  5. Il nuovo impianto normativo • Alcune deroghe presenti nel vecchio regolamento sono diventate delle opzioni attuative che l’operatore non è più obbligato a richiedere all’OdC. • Si richiedono all’operatore i documenti giustificativi di alcune opzioni prescelte Sergio Benedetti

  6. Il nuovo impianto normativo • Rimangono comunque ancora delle deroghe e autorizzazioni che devono essere richieste all’OdC o all’autorità competente (per. es. la stabulazione fissa, l’introduzione di animali non biologici, ecc.). Sergio Benedetti

  7. Decreti Ministeriali • I vecchi Decreti Ministeriali 4 agosto 2000 e 29 marzo 2001 decadono il 1 gennaio 2009. • Il Mipaf dovrebbe approntarne uno nuovo per definire meglio alcuni aspetti della normativa comunitaria (per es. cosa si intende per piccola azienda, o per regione, o per cooperazione, ecc.). • Qualora il Mipaf riuscisse ad emanare un Decreto, questo non dovrà essere più restrittivo del nuovo regolamento approvato. Sergio Benedetti

  8. Art.34 par.2 LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI Reg. CE 834/2007 Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale e a quella animale, purché tali norme siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e non vietino o limitino la commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato membro interessato. Sergio Benedetti

  9. Le conferme della nuova normativa Sergio Benedetti

  10. Reg. CE 889/08 art.3 par.2 Reflui zootecnici • Il limite dei 170 kg di azoto ad ettaro di SAU da impiegare nei terreni aziendali, è riferito esclusivamente a chi fa uso di effluenti zootecnici,e precisamente a: letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi. Sergio Benedetti

  11. Reg. CE 889/08 art.9 par.1-3 Origine degli animali • Esclusi gli avicoli, nell’azienda biologica possono essere introdotti animali convenzionali solo per scopi riproduttivi e non per scopi produttivi (ingrasso). • Le femmine riproduttrici convenzionali possono essere introdotte nell’allevamento biologico solo se nullipare, ad esclusione delle razze minacciate di abbandono. Sergio Benedetti

  12. Reg. CE 889/08 art.14 par.2 Uso del pascolo • Gli erbivori (bovini, bufalini, equini, ovini, caprini) devono poter pascolare ogni qual volta lo consentano le condizioni ambientali e qualora non ci siano restrizioni imposte per salvaguardare la salute pubblica e degli animali. Quindi si ribadisce il concetto che i suini non sono obbligati al pascolamento ma devono ovviamente poter accedere ad aree esterne, e che gli avicoli devono poter pascolare per almeno un terzo della loro vita (per esempio un pollo da carne circa un mese, visto che non può essere macellato prima di 81 giorni). Sergio Benedetti

  13. Reg. CE 889/08 art.16 par.2 La cooperazione • E’ vietato l’allevamento senza terra, inteso come un’attività zootecnica dove l’allevatore non gestisca gli appezzamenti agricoli e non abbia firmato accordi di cooperazione con altri operatori biologici. Sergio Benedetti

  14. Reg. CE 889/08 art.20 par.1 Alimentazione • I giovani animali devono essere nutriti con il latte materno, che deve essere preferito a quello naturale. Per latte naturale si deve intendere il latte di massa dell’allevamento, o il latte di vacche nutrici, o anche acquistato da altro allevamento biologico. Sergio Benedetti

  15. Reg. CE 889/08 art.37 par.2 Conversione dei pascoli • Possibilità di deroga per la riduzione del periodo di conversione dei pascoli e delle aree esterne, con la precisazione che la riduzione a 6 mesi di conversione può essere concessa se nell’ultimo anno non sono stati utilizzati prodotti non consentiti nelle aree oggetto di deroga. Sergio Benedetti

  16. Reg. CE 889/08 art.38 par.2 Conversione simultanea Il periodo totale di conversione cumulativa è di 24 mesi per: • gli animali presenti fin dall’inizio della conversione e per la loro progenie • i pascoli • l’area utilizzata per l’alimentazione degli animali. Sergio Benedetti

  17. Le novità della nuova normativa TITOLO II Norme sulla produzione, la trasformazione, l’imballaggio, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti biologici Sergio Benedetti

  18. Reg. CE 889/08 art.17 par.5 Transumanza • Nel ribadire la possibilità dell’utilizzo di alimenti convenzionali durante la transumanza, corrispondenti ad un massimo del 10% della quota di sostanza secca annuale, la nuova normativa prescrive all’operatore di conservare i documenti giustificativi relativi alla suddetta pratica. Tali documenti potrebbero essere quelli obbligatori per la registrazione dello spostamento degli animali e il Piano di gestione annuale dell’allevamento, che deve contenere una sezione relativa al piano di pascolamento dove verranno segnalate le modalità di attuazione della transumanza stessa. Sergio Benedetti

  19. Reg. CE 889/08 art.18 par.1 Mutilazioni • Nel concedere l’autorizzazione delle mutilazioni sugli animali per motivi di sicurezza o per migliorare il benessere e l’igiene degli animali, si precisa che la sofferenza degli animali deve essere ridotta al minimo applicando un’anestesia/analgesia adeguata, che andrebbe applicata anche in caso di castrazione (in deroga fino al 2011 per i suinetti). Sergio Benedetti

  20. Reg. CE 889/08 art.19 par.1 Alimentazione • L’azienda deve essere in grado, per gli animali erbivori allevati, di poter soddisfare almeno il 50% dei loro fabbisogni in sostanza secca annuale. • Altrimenti si può ricorrere ad alimenti provenienti da aziende che hanno sottoscritto l’accordo di cooperazione“principalmente situate nella stessa regione”. Sergio Benedetti

  21. Reg. CE 889/08 art.19 par.3 Nutrizione artificiale per le api • La nuova normativa concede la possibilità di nutrire gli alveari quando si presentano generali condizioni climatiche avverse che minacciano la sopravvivenza degli insetti, e quindi non solo nel caso della cristallizzazione del miele disponibile negli alveari. • I prodotti che possono essere utilizzati sono: miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici. Sergio Benedetti

  22. Reg. CE 889/08 art. 23 par.4-5 Profilassi • I rodenticidi possono essere utilizzati solo in apposite trappole. • L’effettuazione del vuoto sanitario nei parchetti destinati agli avicoli deve essere documentata dall’operatore (ddt, modello A4, fatture, ecc.) Sergio Benedetti

  23. Reg. CE 889/08 art. 24 par.4 Terapia allopatica • Finalmente il regolamento sceglie quanti interventi con farmaci allopatici di sintesi possono essere effettuati sugli animali la cui vita produttiva supera l’anno: al massimo 3 cicli di trattamenti. • Qualora vengano superati detti limiti, è necessario che l’operatore conservi i documenti attestanti le circostanze che hanno provocato la non conformità. Sergio Benedetti

  24. Reg. CE 834/07 art. 14 par.1 C iii Pratiche riproduttive Non sono ammesse le seguenti forme di riproduzione artificiale: • Clonazione • Trasferimento di embrioni Sergio Benedetti

  25. Reg. CE 889/08 art. 40 par.2 Allevamento parallelo • La possibilità di effettuare l’allevamento parallelo (biologico e convenzionale per le stesse specie) viene esteso anche agli enti che esercitano l’insegnamento ufficiale oltre che attività di ricerca, quindi non solo alle Università ma anche agli Istituti Tecnici e Professionali Agrari Statali e scuole parificate. Sergio Benedetti

  26. Reg. CE 889/08 art. 43 Alimenti convenzionali Il nuovo regolamento ribadisce il divieto di uso di alimenti convenzionali per gli erbivori e la possibilità di un uso limitato degli stessi per i suini e gli avicoli: • 10% della sostanza secca annuale fino al 31/12/2009, • 5% fino al 31/12/2011. Detta possibilità deve però essere suffragata da parte dell’allevatore da documenti che attestino l’insuccesso di reperimento di alimenti biologici sul mercato. Sergio Benedetti

  27. Reg. CE 889/08 art. 43 Alimenti convenzionali Ipotesi per la giustificazione di uso di alimenti convenzionali: • Ente responsabile della tenuta di un registro dei fornitori di alimenti biologici per animali (simile alla deroga ENSE) • Oppure documentare le richieste inevase verso fornitori di materie prime per l’alimentazione animale (come si fa per l’acquisizione di pollastrelle convenzionali). Sergio Benedetti

  28. Reg. CE 889/08 art. 44 Cera convenzionale • In apicoltura viene concessa la possibilità di usare cera non biologica, in caso di irreperibilità sul mercato di quella bio e se di opercolo, ma solo con le evidenze oggettive che trattasi di prodotto esente da sostanze vietate dal regolamento. Sergio Benedetti

  29. Le novità della nuova normativa TITOLO IV Controlli Sergio Benedetti

  30. Reg. CE 889/08 art. 77 Trattamenti allopatici • Quando vengono utilizzati farmaci veterinari occorre “dichiarare” all’organismo di controllo le informazioni relative ai trattamenti, prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Sergio Benedetti

  31. Le novità della nuova normativa TITOLO V Disposizioni transitorie e finali Sergio Benedetti

  32. Reg. CE 889/08 art. 95 par.1-3 Stabulazione fissa e finissaggio • Viene riconfermata la deroga per la stabulazione fissa fino al 31/12/2010 con le stesse prescrizioni presenti nell’allegato 1, B del Reg.CE 2029/91; in più si da la possibilità ai singoli operatori di estendere il periodo di deroga al 31/12/2013, con controlli effettuati dall’OdC di almeno 2 all’anno. • La deroga della fase finale di ingrasso in stalla (al massimo 3 mesi) viene limitata al 31/12/2010 per gli ovini e i suini, mentre per i bovini non vengono posti limiti temporali. Sergio Benedetti

  33. Reg. CE 889/08 art. 95 par. 2 Deroga generale • Conferma della deroga generale (8.5.1. all.1,B 2092/91) fino al 31/12/2010, con possibilità di estensione al 2013 per: • Pascolo ed aree esterne, • corsi d’acqua e stagni per uccelli acquatici, • Caratteristiche ricoveri avicoli, • Parchetti esterni avicoli, • Requisiti minimi all. III. In caso di estensione della deroga occorrono almeno 2 controlli all’anno. Sergio Benedetti

  34. Reg. CE 889/08 All. V Soia convenzionale • In questo allegato vengono riportati i prodotti convenzionali che possono essere utilizzati nell’alimentazione degli animali. • Tra le novità, si rileva che tra le materia prime vegetali è stata tolta la soia sotto forma di semi crudi. • Tale prodotto contiene pericolosi agenti antinutrizionali per i monogastrici, e poiché i prodotti convenzionali non possono essere più utilizzati per i ruminanti (che ne sono invece parzialmente immuni), si giustifica in tal modo la modifica. Sergio Benedetti

  35. ALCUNE TEMATICHE SU CUI SI DOVRA’ PRONUNCIARE L’AUTORITA’ COMPETENTE Sergio Benedetti

  36. Reg. CE 889/08 art. 12 par. 5 Avicoli a lento accrescimento • Dovrà essere l’autorità competente a fissare i criteri di definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento o redigere una lista di tali ceppi e divulgarle agli operatori, agli Stati membri e alla Commissione. Sergio Benedetti

  37. Reg. CE 889/08 art. 23 par. 5 Periodo di riposo del parchetto per avicoli • Spetta all’autorità competente stabilire il periodo di riposo del parchetto destinato agli avicoli tra un ciclo di allevamento e il successivo. Sergio Benedetti

  38. Reg. CE 889/08 art. 39 par. 2 Piccola azienda • Anche se non specificato nella nuova norma, sarà bene che l’autorità competente specifichi precisi parametri per definire la piccola azienda, a cui può essere concessa l’autorizzazione per la stabulazione fissa permanente. Sergio Benedetti

  39. Reg. CE 889/08 art. 47 Circostanze calamitose • La deroga per le circostanze calamitose che prevede la ricostituzione del patrimonio animale, apicolo o la possibilità di utilizzare alimenti convenzionali per il bestiame dovrebbe essere meglio definita e delegata alle singole Regioni. Sergio Benedetti

  40. Reg. CE 889/08 all. III Spazi per i suini • In questo allegato, dove sono riportate le superfici interne ed esterne minime dei ricoveri degli animali, non si rinviene il riferimento alle superfici minime per i suini con un peso al di sopra dei 110 kg. Si ricorda che invece in Italia è proprio il suino pesante (peso vivo 150-170 kg) a caratterizzare spiccatamente le nostre produzioni suinicole tradizionali. Sergio Benedetti

  41. Reg. CE 889/08 all. VI Vitamine di sintesi • Nel caso delle vitamine liposolubili A, D ed E, riservate solo ai monogastrici, gli stati membri possono decidere il loro utilizzo anche per i ruminanti. • Ricordo che i batteri ruminali sintetizzano solo le vitamine idrosolubili e la vitamina K tra le liposolubili, per cui una loro introduzione potrebbe favorire un più appropriato metabolismo di detti animali. Sottolineo che in precedenza il Mipaf non si era pronunciato affatto su questa opportunità. Sergio Benedetti

  42. Pollastrelle • Per concludere è molto importante che l’autorità competente emani un documento ufficiale relativo alle modalità di allevamento delle pollastrelle, visto che il nuovo regolamento non specifica ne caratteristiche delle strutture ne riferimenti alla gestione tecnica di questo settore della filiera avicola biologica, ancora non sufficientemente sviluppato nel nostro Paese. Sergio Benedetti

  43. Tabella riassuntiva delle autorizzazioni ad appannaggio dell’autorità competente Sergio Benedetti

  44. Tabella riassuntiva dei documenti giustificativi richiesti all’operatore Sergio Benedetti

  45. Grazie per l’attenzione. Sergio Benedetti s.benedetti@imcert.it L’immagine si trova su \\Server2\imc\IT\grafica_presentazioni\thanks.jpg ed è già correttamente dimensionata per coprire la schermata Sergio Benedetti

More Related