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LE OPERAZIONI DI DELISTING

LE OPERAZIONI DI DELISTING. Avv. Bernadetta Troisi Bari, 5 dicembre 2008. Oggetto di approfondimento. Il “ delisting ”: definizione, modalità di realizzazione, soggetti coinvolti e motivazioni Un caso di delisting : riacquisto da parte del socio di maggioranza. Sezione I Il Delisting .

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LE OPERAZIONI DI DELISTING

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Presentation Transcript


  1. LE OPERAZIONI DI DELISTING Avv. Bernadetta Troisi Bari, 5 dicembre 2008

  2. Oggetto di approfondimento • Il “delisting”: definizione, modalità di realizzazione, soggetti coinvolti e motivazioni • Un caso di delisting: riacquisto da parte del socio di maggioranza

  3. Sezione IIl Delisting

  4. Il Delisting • È la cancellazione di un titolo azionario dal listino di un mercato regolamentato. • La cessazione dalle negoziazioni avviene secondo procedure e regole fissate direttamente dalla società di gestione del mercato regolamentato (i.e. Borsa Italiana S.p.A.)

  5. La revoca dalla quotazione • Può derivare da: • decisione di Borsa Italiana S.p.A. a causa del venir meno dei requisiti necessari alla permanenza sul listino (art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa Italiana); • richiesta volontaria della società emittente

  6. Sospensione o revoca con provvedimento di Borsa Italiana (art. 2.5.1 Regolamento di Borsa) • Sospensione temporanea nel caso in cui la regolarità del mercato dello strumento non sia temporaneamente garantita o rischi di non esserlo ovvero se lo richieda la tutela degli investitori • Revoca dalla quotazione in caso di prolungata carenza di negoziazione ovvero qualora si reputi non possibile mantenere un mercato normale e regolare (i.e. assenza di flottante)

  7. Richiesta di revoca da parte dell’emittente • L’esclusione su richiesta dell’emittente dalle negoziazioni è prevista dal TUF (art. 133) ed è ammessa quando la società ha ottenuto l’ammissione dei propri titoli a negoziazione su un altro mercato regolamentato italiano o europeo, purchè sia garantita una tutela equivalente agli investitori.

  8. Il Delisting attraverso l’OPA Totalitaria • Qualora vi sia la volontà di condurre una società fuori dal listino senza richiedere però la contestuale ammissione su un diverso mercato, la strada percorribile è quella dell’OPA totalitaria, finalizzata cioè all’acquisto integrale del capitale dell’emittente diffuso tra il pubblico • Qualora a seguito di OPA totalitaria si acquisti il controllo dell’assemblea straordinaria, il delisting potrà essere realizzato attraverso una fusione dell’emittente con una società non quotata.

  9. Il Delisting e l’OPA totalitaria: soggetti e motivazioni • Nuovi azionisti di controllo/acquirenti esterni • Motivazioni strategico-industriali - qualora l’acquirente voglia realizzare un’integrazione strategica ed operativa tra il proprio business e quello della società acquisita • Motivazioni finanziarie - qualora l’attività dell’acquirente sia la gestione di partecipazioni in altre imprese • Management buyout – qualora il gruppo dirigente, conoscendo le potenzialità della società, sia intenzionato ad acquisirne il controllo

  10. Il Delisting e l’OPA totalitaria: soggetti e motivazioni • Stesso azionista di maggioranza • Per recuperare maggiore flessibilità gestionale e/o strategica • Per consentire l’ingresso di un socio privato (i.e. fondi di private equity) • Per una eccessiva sottovalutazione dei titoli (scarsa liquidità) • Per avviare programmi di ristrutturazioni di lungo termine • Costi di permanenza sul listino

  11. Il Delisting e l’OPA totalitaria: soggetti e motivazioni • Fondi di Private Equity: • Investitori istituzionali che sostengono il capitale di rischio di una società coprendo diverse tipologie di fabbisogni finanziari (i.e. espansione del core business, rinnovamento dell’azienda, riorganizzazione aziendale) • Soci temporanei in un arco di medio lungo termine (3-5 anni); • Obiettivo perseguito: realizzazione di un profitto (ccdd “ritorno dell’investimento”) tramite la cessione della partecipazione acquisita; • Tipica modalità di dismissione è la quotazione; • Operazioni “Public to Private”: investono in società quotate per portarle fuori dal listino

  12. Sezione IIUn caso di delisting: riacquisto da parte del socio di maggioranza

  13. Un caso di delisting: i presupposti • Società industriale • Ingresso di fondi di PE nel 2004 con un investimento di minoranza (circa il 33%); • IPO nel 2006 con disinvestmento dei fondi di PE completato nel 2007; • Sottovalutazione del titolo nel corso 2007; • Necessità di riacquistare massima flessibilità per implementare una strategia di consolidamento ed espansione commerciale; • Operazione di delisting con ingresso dei medesimi fondi di PE

  14. A B 50,55% 49,45% 5,871% HOLDING 5,596% 51,162% TARGET Un caso di delisting: la struttura iniziale

  15. A B Fondo 1 Fondo 2 5,871% 5,597% 83,672% 16,328% 50,55% 49,45% HOLDING LUXCO 51% 49% 51,162% NEWCO TARGET Un caso di delisting: la struttura prima dell’OPA

  16. A B Fondo 1 Fondo 2 83,672% 16,328% 50,55% 49,45% HOLDING LUXCO 51% 49% NEWCO 100% TARGET Un caso di delisting: la struttura finale dopo l’OPA

  17. Un caso di delisting: i passaggi • Negoziazioni per strutturazione operazione (aspetti societari, diritti parasociali, aspetti finanziari, determinazione termine e condizioni dell’OPA) • Comunicato al mercato ex art. 102 D.Lgs 58/98 relativo all’intenzione di promuovere l’OPA; • Redazione e presentazione a Consob del Documento d’Offerta; • Istruttoria di Consob sul Documento d’Offerta; • Inizio del Periodo di Adesione all’OPA; • Fine del Periodo di Adesione all’OPA; • Pagamento delle azioni acquistate (in caso di avveramento delle eventuali condizioni dell’OPA; • Delisting in presenza dei presupposti (a seconda della quantità di azioni acquistate – “Sell Out” o “Squeeze Out”)

  18. Un caso di delisting: i tempi • Tra l’inizio delle negoziazioni ed il Comunicato ex 102: 5 mesi; • Tra il Comunicato ex art. 102 ed il deposito presso Consob del Documento d’Offerta: 20 giorni • Istruttoria Consob: 15 giorni (+ eventuali altri 15 giorni) • Durata del Periodo di Adesione: tra 15 e 25 giorni di Borsa aperta • Tra la fine del Periodo di Adesione e la data di pagamento: dai 3 ai 5 giorni di Borsa aperta • Completamento del delisting (in caso di raggiungimento delle soglie per il “Sell Out” o per lo “Squeeze Out”): da 5 giorni a 3 mesi

  19. Un caso di delisting: i soggetti • Azionista di maggioranza e fondi di PE • Autorità: Consob e Borsa Italiana S.p.A. • Società Target; • Consulenti finanziari; • Consulenti legali e fiscali; • Banca finanziatrice; • Intermediari incaricati della raccolta delle adesioni;

  20. Un caso di delisting: le criticità • Necessario completamento di ogni forma di negoziazione prima della diffusione del Comunicato ex 102; • Assoluta riservatezza fino alla data del Comunicato ex 102 • Rischio di rumor di mercato e di fenomeni di insider trading • Rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nel periodo dal Comunicato ex 102 alla chiusura del Periodo di Adesione e successivamente imposti dalle Autorità; • I costi

  21. Un caso di delisting: il Sell Out Sell Out o Obbligo di Acquisto (art. 108 TUF) • l’offerente, al raggiungimento del 95% del capitale sociale a seguito di un’offerta totalitaria, è obbligato ad acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta (previsione a tutela della minoranza cui viene fornita una “seconda possibilità” di aderire ad un’Offerta che ha avuto grande successo) • chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al 90% ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni (previsione a tutela della liquidità del mercato, che sostituisce la vecchia previsione relativa all’OPA Residuale)

  22. Un caso di delisting: lo Squeeze Out Squeeze Out o Diritto di Acquisto (art. 111 TUF) • Norma a tutela dell’offerente in quanto assicura la possibilità di realizzare il delisting, al verificarsi delle seguenti condizioni: • raggiungimento di una soglia pari al 95% a seguito di un’offerta totalitaria; • dichiarazione nel documento d’offerta della volontà di avvalersi di tale diritto;

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