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Avv. Alice Argento Avv. Laura Bondì

Il nuovo sistema di accoglienza: - Le modifiche normative e il nuovo capitolato dei CAS: quali sono le caratteristiche attuali del sistema di prima accoglienza? - Dallo SPRAR al SIPROIMI: le principali modifiche normative e le conseguenze effettive sui territori.

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Presentation Transcript


  1. Il nuovo sistema di accoglienza:- Le modifiche normative e il nuovo capitolato dei CAS: quali sono le caratteristiche attuali del sistema di prima accoglienza?- Dallo SPRAR al SIPROIMI: le principali modifiche normative e le conseguenze effettive sui territori Avv. Alice ArgentoAvv. Laura Bondì

  2. Le ricadute del d.l. 113/2018 sull’accoglienza Le previsioni normative dell’art. 12 del d.l. 113/2018, convertito con modifiche dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132 modificano radicalmente il sistema di accoglienza che era stato costruito negli ultimi vent’anni. Ieri  sistema unico distinto per fasi di accoglienza (prima e seconda accoglienza). Oggi sistema binario che varia in base allo status dei beneficiari. Il supporto al percorso di inclusione è oggi riservato unicamente a chi ha una protezione riconosciuta ed ai MSNA (il nuovo SIPROIMI). Per i richiedenti asilo sono previsti servizi di prima accoglienza ed assistenza di base ridefiniti nel Nuovo Schema di Capitolato dei CAS e «rivisitati anche in un’ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica».

  3. La storia del sistema di accoglienza italiano 1990: La Legge n. 39/90 ha per la prima volta regolato alcuni aspetti relativi all’accoglienza e si limitava ad erogare ai richiedenti asilo in stato di indigenza un contributo economico. 1995: con la Legge Puglia vengono istituiti tre centri di prima accoglienza per le «persone prive di mezzi di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione» per rispondere alle nuove emergenze legate agli sbarchi sulle coste italiane. 1999: Progetto Azione Comune, esperienza promossa dal privato sociale e dalle amministrazioni locali con l’obbiettivo di garantire un sistema di servizi che andasse oltre l’accoglienza di base. 2000: Piano Nazionale Asilo (PNA) – Un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno, Anci, UNHCR definisce un sistema di accoglienza a carattere pubblico, coinvolgendo a livello centrale il Ministero e a livello locale i Comuni.

  4. 2002: trasformazione del PNA nello SPRAR; passaggio di risorse straordinarie (8X1000 e Fondo Europeo per i Rifugiati) al più strutturale Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA). 2005: il decreto legislativo n. 140/2005 recepisce la Direttiva europea sugli standard minimi di accoglienza n. 2003/9/CE, vengono precisati i ruoli degli attori a livello nazionale, regolate le procedure di accesso e differenziate le condizioni materiali di accoglienza sulla base della vulnerabilità dei beneficiari (categorie ordinari e vulnerabili). 2008: i Centri di Identificazione (CID) vengono sostituiti con i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) che, da luoghi di trattenimento, assumono le sembianze di strutture di accoglienza ove i richiedenti permangono ben oltre le tempistiche originariamente previste. 2011: Emergenza Nord Africa, viene dichiarato lo stato di emergenza umanitaria e attivate nuove risorse finanziarie per assicurare la prima accoglienza dei migranti e garantirne un’equa distribuzione sul territorio con la creazione di strutture di prima accoglienza eterogenee ed emergenziali.

  5. 2013: si intende abbandonare l’approccio emergenziale all’accoglienza uniformando i vari sistemi di accoglienza per ricondurli al modello SPRAR. 2015: il d.lgs. 142/2015 recepisce le Direttive 2013/32/UE (direttiva procedure) e 2013/33/UE (direttiva accoglienza) delineando un sistema plurifasico: • Centri Governativi vicini ai luoghi di sbarco per primissima assistenza, soccorso e identificazione; • Centri di Prima Accoglienza governativa per richiedenti asilo per il tempo utile alla formalizzazione della domanda di protezione e l’avvio dell’esame della stessa; • seconda accoglienza SPRAR ove il richiedente rimane fino alla definizione della domanda di protezione ed il raggiungimento dell’autonomia sulla base del progetto di inclusione personalizzato; • strutture di accoglienza straordinaria prefettizie (CAS) accolgono i richiedenti solo in caso di temporanea ed eccezionale indisponibilità dei posti all’interno del circuito SPRAR. Sia nelle strutture di prima che di seconda accoglienza, nel rispetto della Direttiva Qualifiche, dovevano essere attivati servizi appositi e differenziati per le categorie vulnerabili (es. minori, disabili, vittime di torture).

  6. 2018: la relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza presentata alla Camera dei Deputati riconosce l’accoglienza diffusa come un modello che supera i centri di grandi dimensioni ove l’accoglienza di un elevato numero di richiedenti in un’unica grande struttura rende difficile sia la gestione efficace ed efficiente del Centro che la possibilità di creare percorsi di inclusione per gli ospiti con effetti negativi sull’intera collettività. Ciò nonostante si assiste ad una vera e propria inversione di tendenza con il d.l. 113 che riorganizza completamente e con tragiche conseguenze l’intero sistema.

  7. Le modifiche dell’art. 12 del d.l 113/2018: dallo SPRAR al SIPROIMI e la creazione di due circuiti di accoglienza distinti sulla base dello status dei beneficiari L’art. 12 del d.l. 113/2018 riscrive l’art. 14 del l.lgs. N. 142/2015. Lo SPRAR, da «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» diviene SIPROIMI «Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati» Beneficiari del SIPROIMI sono i titolari di: • Permesso per protezione internazionale • Permesso per cure mediche ex art. 19, co.2, lett. d-bis), T.U.I. • Permesso per atti di particolare valore civile ex art. 42-bis, T.U.I. • Permesso per calamità naturali ex art. 20-bis, T.U.I. • Permesso di soggiorno per casi speciali che non accedono a sistemi di protezione specificamente dedicati (protezione sociale ex art. 18 T.U.I, vittime di violenza domestica ex art. 18 bis T.U.I; vittime di sfruttamento lavorativo ex art. 22, co 12-quater T.U.I) • Minori stranieri non accompagnati anche se non richiedenti

  8. Disposizioni transitorie e operatività SPRAR dopo il D.L. n. 113/2018 Con Circolare del 25/10/2018, il Servizio centrale SPRAR ha esplicitato gli aspetti operativi di immediata applicazione per l’accoglienza nei progetti SPRAR nelle more di conversione in legge del decreto. Ed in particolare: • Tutti i richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria di cui è stato disposto l’inserimento in SPRAR entro le ore 24:00 del 04/10/18 restano in accoglienza fino alla scadenza del progetto; • Restano in accoglienza SPRAR sia i neomaggiorenni accolti nei progetti SPRAR per MSNA che i richiedenti o titolari di prot. umanitaria trasferiti da altri progetti della rete SPRAR; • Vengono accolti nei progetti SPRAR i nuclei familiari dove uno dei membri della coppia sia titolare di protezione internazionale.

  9. Le disposizioni a favore dei MSNA all’interno del circuito SIPROIMI Solo in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture afferenti al Sistema, l’assistenza e l’accoglienza sono provvisoriamente assicurate dall’Ente locale dove si trova il minore. La circolare del Dipartimenti libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno del 27 dicembre 2018, sui Profili applicativi del nuovo decreto, precisa che: • al compimento della maggiore età possono rimanere all’interno del Sistema fino alla definizione della domanda di protezione e nel caso di concessione della protezione, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari; (quali prospettive per i msna che non sono stati inseriti nel SIPROIMI per indisponibilità di posti? – il caso del FAMI e disparità di trattamento) • I neomaggiorenni per i quali è stato disposto l’affidamento ai servizi sociali (c.d. prosieguo amministrativo ex art. 13, L. 47/2017) potranno continuare il loro percorso all’interno del SIPROIMI per la durata della misura rieducativa disposta dal T.M. (fino a 21 anni).

  10. L’accoglienza nei centri di cui agli artt. 9 e 11 del D.lgs. 142/2015 Sono accolti nei centri governativi di prima accoglienza e nei CAS: • I richiedenti protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza; • Richiedenti che hanno ricevuto un diniego da parte della Commissione Territoriale ed hanno presentato ricorso avverso la decisione, fino alla definizione del procedimento. • Titolari di protezione umanitaria riconosciuta dalla Commissione ma che hanno impugnato la decisione amministrativa, richiedendo una forma di protezione maggiore, e mantenendo la qualifica di richiedenti asilo. • Richiedenti asilo per i quali è stata attivata la procedura Dublino • Richiedenti giunti in Europa attraverso la frontiera italiana che hanno presentato domanda di asilo in altro Paese europeo che li ha «dublinati» in Italia. La circolare applicativa del 27/12/18 chiarisce che «al momento della consegna materiale del permesso di soggiorno dovrà essere avviato il percorso di uscita dalle strutture» in favore dei titolari di permesso per motivi umanitari ed i titolari di permessi di soggiorno per casi speciali ex art. 1 comma 9 presenti nei centri di prima accoglienza.

  11. Profili discriminatori del nuovo sistema di accoglienza Paradossale ed irragionevole è la disparità di trattamento a parità di situazioni giuridiche, con il rischio di violare l’art. 3 della Costituzione. Un’interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe consentire ai titolari di protezione umanitaria e di casi speciali in regime transitorio, di protezione speciale ed agli stessi richiedenti asilo che hanno manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale prima dell’entrata in vigore del decreto, di potere accedere alle strutture SPRAR (oggi SIPROIMI). Ciò anche in considerazione della irretroattività delle disposizioni contenute nel decreto legge in esame (in tal senso la Corte di Cassazione con sentenza n. 4890/2019 sul permesso per motivi umanitari e il Tar Basilicata con le sentenze gemelle 274/2019 e 275/2019 dell’11 marzo 2019). Il diritto all’accoglienza dei suddetti beneficiari infatti è maturato prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, essendosi già perfezionato al momento della manifestazione di volontà ex art. 1, co.2 del d.lgs. 142/2015, e dunque la normativa sopravvenuta dovrebbe ritenersi inapplicabile.

  12. Il nuovo Schema di Capitolato di appalto dei servizi di accoglienza il D.M del 20 Novembre 2018 - Contempla servizi base riguardanti vitto, alloggio e fornitura di beni e servizi essenziali. - Non prevede alcun intervento volto a favorire l’inclusione dei beneficiari. - Considerevoli tagli del personale: vengono meno i servizi riguardanti l’insegnamento della lingua italiana, del supporto psicologico, dell’orientamento sul territorio. - Non è prevista un’accoglienza in progetti dedicati alle categorie vulnerabili.  Violazione della Direttiva 2013/33/EE e degli artt. 11 e 117 Cost, che riconoscono la cogenza del diritto UE nel nostro ordinamento.

  13. La Direttiva 2013/33/UE - Considerando n. 11: occorre adottare norme in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire un livello di vita dignitoso; - Art. 17 c. 2:“gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità della vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale”; - Considerando n. 14: l’accoglienza di persone portatrici di particolari esigenze di accoglienza dovrebbe essere la prima preoccupazione per le Autorità nazionali affinché la loro accoglienza sia configurata specificatamente per rispondere alle loro speciali esigenze; - Art. 17 c. 3: la qualità della vita dei richiedenti deve essere “adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili”; - Art. 21: nell’attuazione della Direttiva, gli Stati membri devono considerare le situazioni di persone vulnerabili quali minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori singoli con figli minori, ecc.; - Art. 23: nell’attuazione della Direttiva, deve essere tutelato l’interesse superiore del minore, garantendo “un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore”; - Art. 14: gli Stati membri garantiscono l’accesso dei minori al sistema educativo e impartiscono corsi di preparazione, anche di lingua, nel caso in cui siano necessari per l’accesso al sistema educativo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato; - Considerando n. 8: quanto previsto dalla Direttiva deve trovare applicazione “in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure” di accoglienza

  14. Oggetto dell’appalto La fornitura di beni e l’erogazione dei servizi di accoglienza, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza, nonché dei centri di permanenza, di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  15. I servizi oggetto del capitolato sono regolati da appositi disciplinari di gara e sono prestati con modalità differenziate in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, distinti in: a) centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi, che consentono l’autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti, di lavanderia e di pulizia e igiene ambientale; b) centri collettivi all’interno dei quali tutti i servizi sono erogati dal gestore. I SERVIZI relativi alle strutture collettive con capienza superiore a 300 posti sono distinti nei seguenti lotti prestazionali: Lotto 1: erogazione di servizi e fornitura di beni (aggiudicatario -> ente gestore); lotto 2: servizio di preparazione e/o fornitura dei pasti; lotto 3: servizio di pulizia e di igiene ambientale.

  16. «L’organizzazione dei servizi è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado». Eppure, vengono meno tutti i servizi per l’integrazione. L’ente gestore non dovrà più preoccuparsi di garantire l’insegnamento della lingua italiana, il supporto alla preparazione per l’audizione in Commissione Territoriale per la propria richiesta di asilo, la formazione professionale, la positiva gestione del tempo libero. Con riferimento all’assistenza generica alla persona, in particolare connessa al sostegno delle vulnerabilità, sparisce lo psicologo e diminuiscono le ore minime settimanali dell’assistenza sociale.

  17. EROGAZIONE DI SERVIZI E FORNITURA DI BENI A) GESTIONE AMMINISTRATIVA: - Registrazione dell’ospite  tenuta di una scheda individuale, rilascio di un badge da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite sistema di rilevazione automatico; - Registrazione dei visitatori; - Comunicazione giornaliera alla Prefettura delle presenze degli ospiti, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate; - i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale (ecc).

  18. B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA: - servizio di mediazione linguistico–culturale; - il servizio di informazione; - servizio di assistenza sociale; - il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti; - il servizio di lavanderia; - il servizio di trasporto, finalizzato al raggiungimento degli uffici di Polizia e dell’Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

  19. C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA: Tutti gli ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l’ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l’iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi. E’ inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri. D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI F) SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E) PREPARAZIONE E FORNITURA DI PASTI

  20. (Art. 5) Personale Gli aggiudicatari, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all’appalto, si impegnano a comunicare, prima della stipula del contratto, il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale gli aggiudicatari, conformemente a quanto previsto da apposita clausola sociale nel bando e nel disciplinare di gara, si impegnano ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’erogazione del servizio, garantendo l’applicazione dei CCNNL di settore.

  21. Art. 6 Direttore Del Centro L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21. Il direttore del centro sovraintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal capitolato all’interno della struttura di accoglienza . Il direttore del centro provvede inoltre: - all’ adozione del regolamento interno secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura; - ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 (ecc…)

  22. Art. 9 Beni Immobili In caso di allestimento del centro in un immobile di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione dell’interno, o comunque di proprietà demaniale, lo stesso è concesso in comodato d’uso per la durata del contratto, senza oneri a carico dell’ente gestore. Nell’ipotesi di indisponibilità di immobili di proprietà dell’Amministrazione o demaniale, l’ente gestore mette a disposizione locali per l’accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza.

  23. Articolo 10 Aggiudicazione dell'appalto L’appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di cui agli allegati che fanno parte integrante del capitolato, tenendo conto della stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza di cui all’Allegato B.

  24. Articolo 14 Durata dell'appalto e opzione di rinnovo La durata dell’appalto è di 12 mesi rinnovabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi. In caso di rinnovo, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione avente ad oggetto l’eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all’andamento dei flussi. La Prefettura comunicherà all’aggiudicatario la volontà di procedere al rinnovo del contratto d’appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

  25. SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI Per ragioni di necessità o di pubblico interesse, o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all’interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura ne dispone la ripresa dell’esecuzione con un preavviso di almeno 15 giorni. Le disposizioni relative alla sospensione non trovano applicazione per i centri di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 nei quali, per la natura e le funzioni svolte, l’ente gestore deve garantire, anche in caso di assenza di migranti, un presidio fisso, nonché la pronta riattivazione di tutti i servizi al verificarsi delle esigenze.

  26. Sistema dei controlli La Prefettura svolge controlli periodici dei centri. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati. All’esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell’esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all’aggiudicatario. Penali La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell’importo contrattuale mensile per ogni inadempimento riscontrato.

  27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Costituiscono clausola risolutiva espressa : a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo; b) la violazione dei diritti fondamentali della persona; c) l’aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri; d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature; e) l’applicazione di penali per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell’importo contrattuale mensile; f) l’inosservanza degli obblighi di collaborazione nello svolgimento dei controlli; g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità; h) l’inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

  28. Corrispettivi Lotto 1: - per i servizi di gestione amministrativa, assistenza generica e gestione sanitaria il calcolo viene effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti; • per i servizi di fornitura, trasporto e consegna, il calcolo viene effettuato sulla base del rendiconto dei beni forniti; • In DEROGA: qualora nei centri di cui all’articolo 10-ter non si registrino presenze, al gestore dovrà essere riconosciuto il rimborso delle spese per le utenze nonché un corrispettivo pari al costo del personale da utilizzarsi, quale presidio fisso ed indispensabile. Nell’ipotesi in cui le presenze nel centro si riducano transitoriamente al di sotto del limite delle 25 unità, all’ente gestore dovrà essere riconosciuto il corrispettivo pari al prezzo pro-capite pro-die dei servizi, commisurato in ogni caso a n. 25 ospiti.

  29. Lotto 2: per i servizi di preparazione e fornitura pasti il calcolo viene effettuato sulla base del numero di pasti forniti, risultanti dal rendiconto dei pasti ordinati e consegnati nei mesi di riferimento. Lotto 3: per i servizi di pulizia e igiene ambientale il calcolo viene effettuato sulla base dei prezzi unitari netti per metro quadro (mq). In caso di un unico lotto prestazionale: per il calcolo del corrispettivo si applicano le disposizioni previste per il lotto 1.

  30. FATTURAZIONE E PAGAMENTI Il corrispettivo contrattuale dovrà essere fatturato in sei rate bimestrali posticipate. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto; dovranno inoltre essere conformi al regime dello split payment. Gli aggiudicatari, o l’ente gestore in caso di lotto unico, trasmettono alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture, le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

  31. Recesso dal contratto La Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi tramite PEC. In caso di recesso per giusta causa: l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto; rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

  32. Considerazioni finali Il provvedimento prevede tagli pesanti ai finanziamenti per la gestione di un centro di accoglienza. A pagare di più il prezzo di questi tagli saranno coloro che propongono l’accoglienza diffusa (ospitalità in singoli appartamenti in distinte unità immobiliari). Per questa tipologia di accoglienza il taglio sarà del 39%, passando dai vecchi 35,00 a 21,35 Euro. Importo che ne rende praticamente impossibile la sostenibilità. I Centri di accoglienza collettiva vedranno invece calare il finanziamento pro die pro capite dai 35,00 Euro a 26,35 (sino a 50 utenti accolti) e a 25,25 Euro (da 51 a 300 richiedenti asilo accolti). I suddetti tagli comportano la drastica diminuzione di tutti i servizi alla persona a partire da quelli per l’integrazione che letteralmente scompaiono. Infatti, i tagli pro die sono stati immaginati diminuendo esclusivamente i costi di personale.

  33. I suddetti tagli sul personale non sono proporzionali alle dimensione dei Centri: tanto più una struttura è grande (e dunque più redditizia), maggiore sarà il taglio ai costi di personale e, quindi, in proporzione minori saranno i costi per l’ente gestore.

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