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D.P.R.303/56

La sorveglianza sanitaria nell’evoluzione della norma. D.P.R.303/56. Sistema tabellare. Valutazione rischio rumore, Pb, amianto definizione di Medico Competente. D.L.vo 277/91. Valutaz. di tutti i rischi attribuz. responsabilità. D.l.vo 626/94. Abrogazione DPR 303 norma UNI EN 689.

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Presentation Transcript


  1. La sorveglianza sanitaria nell’evoluzione della norma D.P.R.303/56 Sistema tabellare Valutazione rischio rumore, Pb, amianto definizione di Medico Competente D.L.vo 277/91 Valutaz. di tutti i rischi attribuz. responsabilità D.l.vo 626/94 Abrogazione DPR 303 norma UNI EN 689 D.l.vo 25/02 Riordino delle norme D.l.vo 81/08

  2. D.L.vo 81/2008 • Nato da una esigenza reale di riunire le diverse norme inerenti la Sicurezza e la Salute negli Ambienti di Lavoro • E’ stato emanato con finalità di riordino e non di revisione della normativa esistente • Condizionato da spinte emotive, politiche e sociali

  3. D.L.vo 81/2008 (2) • La stesura del testo ha coinvolto tecnici ed esperti di varia estrazione (Ministero del lavoro, Ministero della Saslute, Inail , ISPESL, Regioni, ASL, parti sociali) • Sono state solo marginalmente coinvolte le professionalità che concretamente operano nel settore

  4. Aspetti positivi del D.L.vo 81/2008 • Il riordino di quasi tutta la disciplina in un unico testo normativo • l’ampliamento del campo di applicazione a tutti i lavoratori a prescindere del tipo di rapporto di lavoro • l’indicazione ad eseguire la valutazione del rischio tenendo conto delle differenze di età e di genere che possono essere di rilievo nei confronti dell’effetto di rischi professionali

  5. Aspetti positivi del D.L.vo 81/2008 (2) • La precisa indicazione che l’operato del medico competente si ispiri agli indirizzi scientifici più avanzati e ai principi del codice etico della Medicina del Lavoro • L’obbligo della formazione continua di tutte le figure della prevenzione, compresi datore di lavoro e RSPP

  6. Art 18: obblighi del D.d.L e del dirigente • Comma 1 lettera d): fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale… • lettera b) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

  7. Art 17: responsabilità non delegabile del D.d.L • Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 • Designazione del responsabile del SPP

  8. Art 18: obblighi del D.d.L • Tutte le attività rivolte alla Sicurezza e Salute dei lavoratori in funzione dei rischi legati a: • attività lavorativa, • mutamenti organizzativi e produttivi • condizioni di lavoro, • presenza dei DPI • necessità di formazione dei lavoratori • evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

  9. Delega ai dirigenti Queste attività possono venire delegate ai dirigenti da parte del D.d.L. secondo il principio della “necessità” della delega . I criteri di validità della delega presuppongono: • Forma scritta, data certa • Capacità tecnico-professionale del delegato • Autonomia d organizzazionew ed economica del delegato • Accettazione formale scritta del delegato

  10. Delega ai dirigenti La delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in merito al corretto espletamento delle funzioni trasferite al delegato

  11. I dirigenti nel sistema SGS Persone che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli: • Attuano le direttive del D.d.L. • Organizzano l’attività lavorativa • Vigilano su di essa

  12. I dirigenti nel sistema SGS • Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale (Dirigenti di U.O. semplice e complessa, Capi Dipartimento) • Dirigenti incaricati di fornire servizi importanti per la salute e sicurezza dei lavoratori

  13. I dirigenti nel sistema SGS • Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale (Dirigenti di U.O. semplice e complessa, Capi Dipartimento) • Dirigenti incaricati di fornire servizi importanti per la salute e sicurezza dei lavoratori (Servizio Tecnico, Servizio Economato/Provveditorato, Farmacia, Servizio di Ingegneria Clinica, Servizio Risorse Umane, Ufficio Formazione) • Responsabili di Strutture Aziendali ai sensi del D.L. 229/99 (Direttore del Presidio Ospedaliero, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Direttore del Distretto Sanitario di base)

  14. Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale (Dirigenti di U.O. semplice e complessa, Capi Dipartimento) • scegliere le attrezzature e le tecniche di lavoro, tenendo presente la salute e la sicurezza dei lavoratori, consultandosi preventivamente con SPP e, quindi, fissando procedure di lavoro sicuro; • predisporre, coadiuvati se necessario dal SPP, procedure di lavoro sicuro da portare a conoscenza degli operatori; • utilizzare i locali di lavoro affidati in conformità all’idoneità d’uso per gli stessi segnalata; • collaborare con il SPP Aziendale all’individuazione e valutazione dei rischi presenti nelle strutture da loro dirette; • comunicare preventivamente al SPP ogni variazione delle attività svolte, o degli agenti biologici, delle sostanze chimiche o delle attrezzature utilizzate che siano suscettibili di incrementare o comunque variare il livello di rischio; • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; • richiedere la collaborazione dei preposti per le attività della sicurezza sul lavoro e, più in generale, per le attività di tutela della salute dei lavoratori; • informare, formare e addestrare, con la collaborazione dei preposti, i lavoratori sui rischi connessi alle attività specifiche dei luoghi di lavoro posti sotto la loro responsabilità; • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

  15. Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale (Dirigenti di U.O. semplice e complessa, Capi Dipartimento) • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • provvedere, coadiuvato dai preposti e sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente, affinché i lavoratori abbiano a disposizione i mezzi di protezione necessari; • richiedere che vengano osservate da parte dei singoli lavoratori, le norme e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva messi a loro disposizione, nonché l’uso della segnaletica di avvertimento e di sicurezza; • assegnare le mansioni ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, vigilando affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, avvalendosi dei preposti e applicando le procedure specifiche • prendere le appropriate misure affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone o alle lavorazioni che espongono ad un rischio grave e specifico, limitandone il numero al minimo indispensabile; • proporre per la designazione i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, sentiti i preposti; • collaborare all’adozione dei provvedimenti atti ad evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; • segnalare al SPP gli incidenti che hanno indotto condizioni di pericolo per i lavoratori.

  16. I preposti nel sistema SGS Persone che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli: • Sovrintende alle attività lavorative • Garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori • Esercita un funzionale potere di iniziativa

  17. I preposti nel sistema SGS • sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; • segnalare ai dirigenti carenze o inefficienze del sistema di prevenzione aziendale; • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; • collaborare all’informazione e alla formazione dei dipendenti sui fattori di rischio e sulle norme di prevenzione e all’addestramento sulle macchine o attrezzature;

  18. I preposti nel sistema SGS • verificare affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • vigilare sull’osservanza delle procedure di lavoro sicure e sull’uso dei Dispositivi di protezione Individuali e Collettivi; • curare i rapporti tra la struttura e il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Servizio del Medico Competente e l’esperto qualificato/Medico Autorizzato, collaborando alla • valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi; • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di • protezione; • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; • frequentare appositi corsi di formazione previsti nei loro confronti.

  19. Art. 20: obblighi dei lavoratori • Comma 2: I lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal MC.

  20. Art 25: Obblighi del Medico Competente • Collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi • Collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute” secondo i principi della responsabilità sociale

  21. Art 41: Sorveglianza Sanitaria Comma 1: la S.S. è effettuata dal MC: • nei casi previsti dalla normativa vigente, e dalle direttive europee • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e sia ritenuta dal MC correlata ai rischi

  22. Art 41: Sorveglianza Sanitaria (2) Comma 2: la S.S. comprende: • visita preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato • visita medica periodica con cadenza annuale qualora non prevista dalla relativa normativa ma anche con periodicità diversa stabilita dal MC • visita medica su richiesta del lavoratore qualora ritenuta dal MC correlata ai rischi professionali

  23. Art 41 comma 6: giudizio di idoneità Il MC sulla base delle risultanze delle visite di cui al comma 2 esprime uno dei seguenti giudizi alla mansione specifica: • idoneità • idoneità con prescrizioni o limitazioni temporale o permanente • inidoneità temporanea • inidoneità permanente

  24. Aspetti critici del D.L.vo 81/2008 • Inasprimento generalizzato della sanzioni • Sanzioni inusitatamente severe a fronte di inadempienze formali (es l’arresto per il MC a fronte del mancato invio all’ISPESL in via esclusivamente telematica dei dati previsit dal decreto • Richiami incoerenti a norme precedenti

  25. Art 41 comma 4: • Assunzione di alcol: la Legge 125 del 2001 all’art 15 prevede il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi tra le quali il personale sanitario ed i lavoratori che utilizzano l’automobile con patente B per servizio

  26. Art 41 comma 4: • Accertamenti di assenza di tossicodipendenza: l’art 125 della legge n. 309 del 1990 e successiva tabella allegata alla Conferenza Stato Regioni del 2007 individua i destinatari di tali accertamenti tra le categorie di lavoratori le cui mansioni comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi quali i guidatori di carrelli elevatori, i lavoratori in possesso di patentino per sostanze esplosive e gas tossici ei conducenti di automezzi per i quali è prevista la patente C e D.

  27. Accertamenti sanitari assolutamente vietati

  28. ASL Veneto ASL partecipanti dipendenti Sottoposti a S.S. num num % num % Pers. infermieristico 21617 10789 49,9 8065 74,8 Pers. assistenziale 4836 3271 67,6 2353 71,9 Tecnici sanitari 7816 1912 24,5 1499 78,4 Laur.Sanit. 8290 3249 39,2 2058 63,3 Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel Veneto hanno partecipato all’indagine: 10 ASL su 23 periodo di riferimento: 2005 – 2007dati di riferimento: personale ospedaliero

  29. Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: mobilizzazione pazienti/carichi infermieri add assistenza tecnici sanitari laureati sanitari numerosità campione 5085 1405 857 1321 con ernia discale/protrusione lombare 6,4 11,2 6,9 4,24 con discop.degenerativa/bulging lombare 4,1 4,5 1,6 0,68 con SAP lombare 1°-2°-3° grado 3,9 4,4 2,2 1,36 con ernia discale/protrusione cervicale 3,0 3,2 1,1 1,17 con tendinopatia della spalla 2,0 2,9 1,4 0,36 con patologie ginocchio (condropatie, instabilità, lesioni ligam.) 1,5 2,1 1,4 0,45 Percentuale di dipendenti affetti da patologia

  30. Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: mobilizzazione pazienti/carichi infermieri add assistenza tecnici sanitari laureati sanitari numerosità campione 8065 2353 1499 2058 idoneità limitate 6,1 8,5 5,1 0,4 Percentuale di dipendenti con idoneità condizionata

  31. Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: mobilizzazione pazienti/carichi Cause di idoneità condizionata: infermieri

  32. Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: mobilizzazione pazienti/carichi Cause di idoneità condizionata: addetti all’assistenza

  33. Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: lavoro notturno infermieri add assistenza tecnici sanitari laureati sanitari numerosità campione 4044 1405 857 1321 con pat. cardiovascolari gravi (cardiop.ischemiche, encefalop. ischemiche o esiti ) 0,5 0,4 0,31 2,15 con ipertensione arteriosa 4,1 7,3 6,01 9,24 con diabete I.D. 0,2 0,6 0,62 0,54 con neoplasie 1,3 1,4 2,00 1,52 con iper/ipotiroidismo 2,8 2,1 2,93 0,99 con pat. neurologiche (es: sindr.comiziale, emicrania grave) 2,4 1,8 1,39 2,24 con pat. psichiatriche (psicosi, sindr. depressiva) 1,1 2,0 0,70 0,5 Percentuale di dipendenti affetti da patologia

  34. Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: lavoro notturno infermieri add assistenza tecnici sanitari laureati sanitari numerosità campione 8065 2353 1499 2058 idoneità limitate 1,2 0,4 0,9 1,6 Percentuale di dipendenti con idoneità condizionata

  35. Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: lavoro notturno Cause di idoneità condizionata: infermieri

  36. Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: lavoro notturno Cause di idoneità condizionata: laureati sanitari

  37. Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: esposizione a latice infermieri add assistenza tecnici sanitari laureati sanitari numerosità campione 4044 1405 857 1321 con asma (allergico o intrinseco) 2,8 3,2 1,05 2,27 con rinite/rinocongiuntivite allergica 4,1 3,2 4,55 5,68 con sensibilizzazione a latice 2,5 1,8 0,9 1,06 Percentuale di dipendenti affetti da patologia

  38. Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: esposizione a latice infermieri add assistenza tecnici sanitari laureati sanitari numerosità campione 8065 2353 1499 2058 idoneità limitate 1,8 1,6 1,1 0,6 Percentuale di dipendenti con idoneità condizionata

  39. Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: esposizione a latice Cause di idoneità condizionata: tutte le professioni

  40. Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: agenti biologici a trasmissione aerea infermieri add assistenza tecnici sanitari laureati sanitari numerosità campione 7523 2217 1400 1839 sottoposti a PPD Test (screen.period.) 18,0 17,0 3,51 15,22 sottoposti a PPD Test (espos.estemp.) 9,3 9,0 2,2 8,0 sottoposti a QF-TB (screen.period.) 3,5 8,1 2,7 2,7 sottoposti a QF-TB (espos.estemp.) 8,0 8,3 1,0 4,7 Percentuale di dipendenti sottoposti a controlloper contatto con Mycobacterium Tubercolosis

  41. infermieri add assistenza tecnici sanitari laureati sanitari numerosità campione 2269 666 110 404 cuticonversioni a PPD Test (screen.period.) 1,9 1,1 5,0 3,59 cuticonversioni a PPD Test (espos.estemp.) 0,2 0,7 0,0 0,0 conversioni a QF-TB (screen.period.) 4,7 1,5 0,0 2,6 conversioni a QF-TB (espos.estemp.) 0,4 0,7 0,0 1,5 Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: agenti biologici a trasmissione aerea Percentuale di dipendenti con infezione daMycobacterium Tubercolosis

  42. Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: agenti biologici a trasmissione ematogena infermieri add assistenza tecnici sanitari laureati sanitari numerosità campione 7523 2217 1400 1839 con incidenti da contatto con liquidi biologici 14,5 7,0 3,4 20,4 sottoposti a follow-up per incidente 11,9 6,8 2,2 16,3 conversioni HBV 0,0 0,0 0,0 0,0 conversioni HCV 0,0 0,0 0,0 0,0 conversioni HIV 0,0 0,0 0,0 0,0 Percentuale di dipendenti sottoposti a controlloper contatto con liquidi biologici

  43. Stato di salute dei lavoratori dellaSanità nel VenetoFattore di rischio: agenti biologici a trasmissione ematogena infermieri add assistenza tecnici sanitari laureati sanitari numerosità campione 7523 2217 1400 1839 vaccinati HBV 79,8 64,9 59,4 99,5 immunità naturale HBV 6,1 8,1 6,0 7,4 non responder HBV 1,1 1,6 0,7 2,2 HBsAg positivi 0,7 0,7 0,8 1,0 Ac-antiHCV positivi 0,9 1,0 0,2 0,7 Stato immunitario nei confronti dei virus dell’epatite B e C(valori percentuali)

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