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CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI PATOLOGIE. Ministero del Lavoro: istanza di interpello del 5/12/2006. Ministero del lavoro risposta a interpello sul trattamento retributivo e previdenziale del congedo per cura e periodo di comporto n. 6893 del 5.12.2006 articoli 26 della legge n. 118/71
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CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI PATOLOGIE Ministero del Lavoro: istanza di interpello del 5/12/2006 INCA REGIONALE ER
Ministero del lavoro risposta a interpello sul trattamento retributivo e previdenziale del congedo per cura e periodo di comporto n. 6893 del 5.12.2006 articoli 26 della legge n. 118/71 e 10 del Dlgs n. 509/88 INCA REGIONALE ER
Testi di legge di riferimento Testo della legge n. 118/71 Articolo 26. (Congedo per cure). Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale. Testo del D.lgs n. 509/88 Articolo 10. Il congedo per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta. INCA REGIONALE ER
Il congedo di 30 giorni- all’anno- può essere richiesto non soltanto dai lavoratori malati oncologici ma da tutti i lavoratori con invalidità civile accertata superiore al 50% e con necessità di cure. INCA REGIONALE ER
Il lavoratore, alla domanda da presentare al datore di lavoro, deve allegare: 1) il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% accertata dalla Commissione Asl competente per l’invalidità civile; 2) l’autorizzazione alle cure da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica che attesti anche la connessione tra l’infermità e le cure stesse. INCA REGIONALE ER
Trattamento previdenziale da parte dell’Inps Nonostante la riconduzione dei congedi per cura all’ipotesi di malattia (vedi le diverse sentenze della Corte di Cassazione)non è prevista nessuna indennità economica a carico dell’Inps. INCA REGIONALE ER
Il Ministero nell’interpello conferma la non indennizzabilità da parte dell’Inps del congedo, ma afferma il diritto all’indennità economica a carico del datore di lavoro per un massimo di 30 giorni Dobbiamo sostenere il diritto all’indennità anche in assenza di specifica norma contrattuale INCA REGIONALE ER
Riguardo alla computabilità del congedo straordinario nel periodo di comporto, il Ministero rimanda alla sua precedente circolare (n. 40/2005) in materia di patologie oncologiche e relative tutele. Nella circolare si riconosceva al lavoratore malato oncologico il diritto a beneficiare, oltre al periodo di comporto, anche dell’ulteriore possibilità di astenersi dal lavoro nel caso sussista un’invalidità superiore al 50%, attraverso la fruizione del congedo straordinario per cura di cui agli artt. 26 L. 118/71 e 10 Dlgs 509/1988. Pertanto la fruizione dei 30 giorni per cura non rientra nel periodo di comporto e pertanto non può essere causa di superamento dello stesso determinando il licenziamento del lavoratore. INCA REGIONALE ER