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Le spese per il personale nelle società pubbliche: divieti, limiti, mobilità ed eccedenze

Le spese per il personale nelle società pubbliche: divieti, limiti, mobilità ed eccedenze. Paestum, 19 Aprile 2014 Dott.ssa Annalisa Russomando. Riferimenti normativi. Commi 557-568 Legge di stabilità 2014

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Le spese per il personale nelle società pubbliche: divieti, limiti, mobilità ed eccedenze

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Presentation Transcript


  1. Le spese per il personale nelle società pubbliche: divieti, limiti, mobilità ed eccedenze Paestum, 19 Aprile 2014 Dott.ssa Annalisa Russomando

  2. Riferimenti normativi • Commi 557-568 Legge di stabilità 2014 • Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112 (come modificato dall’art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 e dal comma 557, art. 1 L. 147/2013) • Art. 76, comma 7 D.L. n. 112/2008 • Art. 3 bis D.L. 138/2011 (come modificato dal D.L. n. 1/12 e dal comma 559, art. 1 L. 147/2013)

  3. Amministrazione controllante e Società partecipata Le scelte del legislatore in tema di personale delle società pubbliche • Pubblicizzazione del reclutamento del personale • Assoggettamento delle società ai limiti e divieti tipici delle amministrazioni pubbliche • Richiesta di particolari profili di adeguatezza delle risorse umane a disposizione delle società

  4. Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112 I comma Le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 • adeguata pubblicità della selezione e modalità che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento • meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti • pari opportunità • decentramento procedure di reclutamento e composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche o sindacali

  5. Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112 Le altre società (cioè, quelle che non gestiscono servizi pubblici locali) a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità II comma

  6. Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112 Sono completamente esentate da qualsiasi adempimento a proposito del proprio personale le società quotate su mercati regolamentati III comma Tali società sono chiamate a rispondere agli azionisti e sono oggetto di processi di privatizzazione sempre più incisivi

  7. Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112 Quando una società in mano pubblica ha una parte del proprio capitale sociale quotato in borsa ed un azionariato diffuso tra privati, ne discende che essa «costituisce una realtà imprenditoriale totalmente svincolata in relazione alla sua attività dalle amministrazioni pubbliche partecipanti al capitale sociale, in quanto non svolge attività strumentale ai compiti istituzionali delle suddette amministrazioni, ma opera come soggetto autonomo nel mercato dei servizi pubblici locali» (Tar Lazio, Roma, sez. III, 30 giugno 2008, n. 6333) ... segue

  8. Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112 Altri soggetti esclusi: • Società controllante direttamente e indirettamente dalle società quotate • Società che gestiscono servizi liberalizzati della vendita del gas e della produzione e vendita di energia elettrica • Società controllate dalla P.A. che hanno effettuato la gara a doppio oggetto per la scelta del socio operativo privato

  9. Art. 18, comma 2-bis (introdotto dall’art. 19 , comma 1 del D.L. n. 78/2009) Le disposizioni che stabiliscono a carico delle pubbliche amministrazioni divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano anche alle rispettive società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che: I periodo • siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero • svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero • svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione, a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione

  10. Art. 18, comma 2-bis modificato dall’art. 1, comma 557 L. 147/2013 Applicabilità anche alle aziende speciali ed alle istituzioni ed alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara (quindi non solo quelle che gestiscono servizi pubblici locali) I periodo

  11. Art. 18, comma 2-bis (introdotto dall’art. 19 , comma 1 del D.L. n. 78/2009) Obbligo per le società pubbliche di adeguamento delle “proprie politiche di personale” alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria. II periodo rischio dover mettere in discussione quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali già applicati nelle singole aziende

  12. Art. 18, comma 2-bis modificato dall’art. 1, comma 557 L. 147/2013 Il contenimento degli oneri contrattuali avviene attraverso misure di estensione al personale degli organismi partecipati dei vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell’ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione II periodo

  13. Art. 18, comma 2-bis modificato dall’art. 1, comma 557 L. 147/2013 Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall’applicazione diretta dei vincoli. L’ente controllante stabilisce per queste società, adottando propri provvedimenti, modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali. Gli enti locali possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona e le farmacie. Nel rispetto dei vincoli previsti dall’art.76, comma 7 D.L. 112/2008 e gli obblighi di contenimento della spesa III periodo

  14. Art. 3 bis, co. 6, D.L. n. 138/11 (come modificato dall’art. 25 del D.L. 1/12) Le società affidatarie in house .... adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori. applicazione delle regole concorsuali previa adozione di un provvedimento da parte della società in house

  15. Art. 3 bis, co. 6, D.L. n. 138/11 (come modificato dal comma 559, art. 1 L.147/2013) Le società in house adottano con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale …… nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall’ente locale controllante ai sensi dell’articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008

  16. I limiti alle assunzioni di cui al D.L. 112/2008 Art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008 DIVIETO di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 % delle spese correnti

  17. I limiti alle assunzioni di cui al D.L. 112/2008, modifiche comma 558, L.147/2013 Ai fini del computo della percentuale, si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali e dalle istituzioni. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, d’intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati.

  18. I limiti alle assunzioni di cui al D.L. 112/2008 ... segue • Ai fini del calcolo della percentuale del 50% devono essere computate «le spese sostenute anche dalle società speciali, dalle istituzioni e dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo: • che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero • che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero • che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica»

  19. I limiti alle assunzioni di cui al D.L. 112/2008 Le società da prendere in considerazione, pertanto, sono tendenzialmente tutte quelle partecipate dall’Ente locale, con esclusione di: • società quotate • società che hanno ricevuto l’affidamento con gara • società che svolgono funzioni in ambito commerciale o industriale (quali ad esempio società che non sono affidatarie di un servizio pubblico locale)

  20. I limiti alle assunzioni di cui al D.L. 112/2008 ... segue La Corte dei Conti ha osservato che «l’esclusione (dal consolidamento) delle società che hanno ricevuto l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali con procedura competitiva è basata sul presupposto che la gara può assicurare la presenza dei requisiti di economicità, efficienza ed efficacia necessari all’attuazione del «buon andamento», posto dalla Costituzione con l’art. 97, mediante il confronto competitivo sul mercato e la verifica della congruità dei costi, soprattutto in materia di personale» (Corte dei Conti, 30 novembre 2011, n. 14)

  21. I limiti alle assunzioni di cui al D.L. 112/2008 ... segue Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  22. I limiti alle assunzioni di cui al D.L. 112/2008 Modalità di calcolo della quota di spesa del personale delle società partecipate (Corte dei Conti Sez. Aut., 14/2011) da sommare a quella dell’ente locale:             SP x R   X = ________              VPPer il calcolo dell’incidenza previsto all’art. 76 c. 7 la quota di spese del personale della società partecipata così individuata (X) deve essere sommata alle spese di personale dell’Ente locale ed il totale così ottenuto deve essere diviso per le spese correnti del solo Ente locale. Il calcolo di cui sopra deve essere effettuato per ciascuna società controllata, sia che si tratti di società partecipata da uno o più enti, che di società miste pubblico-privato, controllate dall’Ente come sopra specificato; SP= voce B9 CE Spese personale R = corrispettivi dovuti dall’Ente alla società per i servizi erogati dalla stessaVP = voce A CE valore della produzione della società

  23. I limiti alle assunzioni di cui al D.L. 112/2008 Gli Enti che rispettano le condizioni ed i parametri di virtuosità possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 % della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente Le assunzioni a tempo indeterminato

  24. I vincoli introdotti dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (Spending review) Art. 4, comma 9 «Fino al 31 dicembre 2015 alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 % dell’intero fatturato si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione controllante». (Abrogato dal comma 562 della L. 147/2012) Art. 4, comma 9 seconda parte Alle stesse società di cui alla prima parte del comma, si applica il limite del 20% della spesa per turnover dell’anno precedente. Tali assunzioni devono essere effettuate nel rispetto delle procedure di reclutamento e selezione che rispettino i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. (Abrogato dal comma 562 della L. 147/2012)

  25. Art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 le società che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 % dell’intero fatturato Assunzioni con forme contrattuali flessibili A decorrere dall’anno 2011 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009

  26. La mobilità del personale fra società partecipate (commi 563-568 Legge stabilità 2014) Possono accordarsi tra loro per realizzare, anche senza il consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale in relazione al proprio fabbisogno A decorrere dal 1° gennaio 2014 le società controllate direttamente o indirettamente dalle P.A. indicate all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 o dai loro enti strumentali

  27. La mobilità del personale fra società partecipate (commi 563-568 Legge stabilità 2014) Requisiti di legittimità: • Necessitano di informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL alla stessa applicato • Devono essere attuati nel rispetto dell’ordinamento professionale • Non possono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica • Non possono avvenire tra le società partecipate e le pubbliche amministrazioni • Non possono essere attuati dalle società quotate e dalle società dalle stesse controllate • Devono garantire ai lavoratori i diritti previsti dal comma 1 e 3 dell’art. 2112 c.c.

  28. La mobilità del personale fra società partecipate (commi 563-568 Legge stabilità 2014) Gli enti controllanti sono tenuti ad adottare atti di indirizzo volti a favorire l’acquisizione di personale le suddette procedure di mobilità Profili applicativi: • Se società partecipata vuole assumere nuove risorse deve prima esperire mobilità • Regolazione mediante atto di indirizzo da parte dell’ente locale, collegato a piani di razionalizzazione dei servizi o a piani di risanamento, tradotti in piani industriali

  29. La mobilità del personale fra società partecipate (commi 563-568 Legge stabilità 2014) • Eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali Oppure • Incidenza spese personale pari o superiore al 50% delle spese correnti ESUBERI Informativa alle rappresentanze sindacali in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza

  30. La mobilità del personale fra società partecipate (commi 563-568 Legge stabilità 2014) Entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate al medesimo ente o dai suoi enti strumentali. ... segue

  31. La mobilità del personale fra società partecipate (commi 563-568 Legge stabilità 2014) • Possibilità per gli enti controllanti e le società partecipate di concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per realizzare forme di trasferimento in mobilità presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale • Possibilità per le società eccedentarie di farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota non superiore al 30% del trattamento economico del personaleinteressato dalla mobilità, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile della società che accoglie i dipendenti in mobilità

  32. GRAZIE

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