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STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA

L’ordinamento finanziario e contabile nel testo vigente e nel combinato disposto con la riforma del Titolo V. STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA. Riferimento bibliografico: M:COSTA Lo Statuto Speciale della Regione Siciliana: un’Autonomia tradita? Herbita editrice, 2009. Estratto.

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STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA

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Presentation Transcript


  1. L’ordinamento finanziario e contabile nel testo vigente e nel combinato disposto con la riforma del Titolo V STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA

  2. Riferimento bibliografico:M:COSTALo Statuto Speciale della Regione Siciliana: un’Autonomia tradita? Herbita editrice, 2009

  3. Estratto • Premesse storiche • Art. 19 (Bilancio e Rendiconto)‏ • Art. 20 (Gestione della spesa)‏ • Artt. 32-35 (Demanio e Patrimonio della Regione)‏ • Artt. 36-38 (Gestione dell’entrata)‏ • Artt. 39-41 (Temi supplementari di politica economica regionale)‏ • Combinato disposto con la Costituzione

  4. Premesse storiche • Le lontane origini delle assemblee “parlamentari siciliane” • La Questione Siciliana (profili politico-istituzionali dal 1816 al 1947)‏ • La Questione Siciliana (profili economico-sociali)‏ • Origini contingenti (anni ’40) e strutturali dell’autonomia speciale siciliana • Il “pactum” confederale e la sua rottura nel 1957 • Le contraddizioni e le tendenze in atto • Il modello statuale per l’ordinamento finanziario e contabile siciliano

  5. Art.19 L’Assemblea regionale, non piú tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale. L’ esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato. All’approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

  6. Art. 19 (Bilancio e Rendiconto)‏ • Norma tecnica • L’archetipo statuale • L’approvazione entro il mese di gennaio va intesa come approvazione entro il 31 luglio dell’anno precedente per effetto dell’aggancio alla norma statale (la legge regionale presenta pertanto profili di dubbia costituzionalità nella parte in cui prevede l’approvazione entro il 31 dicembre)‏

  7. Art.20 Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma primo e secondo, 19, comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un’attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all’Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

  8. Art. 20 (Funzioni del Governo regionale)‏ • Funzioni propriamente politiche, prive di immediati risvolti finanziari (iniziativa di legge, emanazione di regolamenti, promulgazione di leggi, predisposizione di bilancio e rendiconto generale,…)‏ • Funzioni esecutive ed amministrative sulle materie (praticamente tutte) sulle quali l’Assemblea ha qualche competenza (esclusiva o concorrente, e su tutto l’ordinamento degli enti locali)‏ • Semplice attività amministrativa secondo le direttive dello Stato nelle “altre” (ma quali sono?)‏ • Duplice regime di responsabilità: verso il “Parlamento regionale” per quelle “sovrane”, verso il “Governo dello Stato” per quelle “delegate”

  9. Art. 20 (Spese)‏ Il passaggio integrale di funzioni dallo Stato alla Regione ha conseguenze finanziarie importantissime: • Totale carico della Regione per le funzioni esclusive (es.: scuola primaria, beni culturali, enti locali, riscossione delle entrate proprie, trasporti, servizi d’interesse generale,…)‏ • Compartecipazione con progressivo accollo totale da parte della Regione per le funzioni concorrenti (es.: scuola, università, ricerca, sanità, previdenza, ordinamento sportivo, …)‏ • Trasferimenti statali per le funzioni delegate (es.: polizia, giustizia, forse anche la difesa)‏ Nel complesso, quindi, si delinea una Autonomia della responsabilità, tutt’altro che “del privilegio”.

  10. Art. 32 I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

  11. Art. 32 (Demanio regionale)‏ • Passaggio integrale del demanio statale alla Regione, almeno in linea di principio • L’eccezione per il demanio militare (basi, fortezze, ma ci sarebbe il Trattato di Parigi del 1947 sulla smilitarizzazione della Sicilia)‏ • I beni “relativi a servizi di prevalente interesse nazionale” e loro ambiguità • Gli acquedotti sì e le strade ed altre infrastrutture di rete no? Limiti di un’interpretazione letterale legata alle antiche infrastrutture del 1946

  12. Art. 33 Sono altresí assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell’articolo precedente.Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:- le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione;- le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;- le cose d’interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale;- gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

  13. Art. 33 (Patrimonio della Regione)‏ Tutto il patrimonio indisponibile dello Stato in Sicilia, tranne quello militare, e quello dei beni del Capo dello Stato (inesistenti in Sicilia) passa alla Regione. Anche il patrimonio statale “disponibile” passa tutto alla Regione, salvo, implicitamente, quello che lo Stato “comprasse” o “avesse comprato” in Sicilia come un soggetto privato dopo il 1946. In pratica, tranne l’Ufficio del Commissario dello Stato e le caserme lo Stato non dovrebbe possedere alcuna proprietà in Sicilia.

  14. Art.34 I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione. È in pratica una sorta di diritto di “sovranità” ricalcato su quello che analogamente vanta lo Stato sul resto del territorio italiano ai sensi dell’art. 827 del codice civile.

  15. Art. 35 Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta, all’ epoca del pagamento. Ha ormai solo valore storico ma è una clausola reciproca di salvaguardia, oggi soprattutto per lo Stato: una volta “uscito” dagli impegni per gli enti regionali, non ci deve più nulla.

  16. Art. 36 Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

  17. Art. 36 (La Regione e la sua unica “soggettualità tributaria attiva”)‏ • La Sicilia ha già il suo “federalismo fiscale” • Possibilità di istituire tributi di ogni tipo, in pratica di un ordinamento tributario autonomo, nei limiti degli orientamenti costituzionali e degli obblighi comunitari • La “querelle” sulla esclusività o concorrenza di tale competenza e sua “criticità” • Illegittimità di quasi tutti i tributi, erariali e non, in Sicilia: dall’IRPEF al Canone Rai • Il “compromesso” dei tributi erariali delegati e sua “provvisorietà”… definitiva • Le accise: imposte di produzione (statali) o di consumo (regionali)?

  18. Art. 37 Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.L’imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

  19. Art. 37 (Principio della territorialità della base imponibile)‏ • Il più disatteso degli articoli statutari • Sua semplicità applicativa (contabilità separata per le imposte sui redditi, modello intracomunitario per l’IVA, più semplici presupposti per gli altri tributi)‏ • Organi di accertamento e di riscossione separati • Il ruolo complessivamente inadeguato della Consulta in assenza dell’Alta Corte, giudice naturale dei conflitti di competenza Stato-Regione

  20. Art. 38 Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

  21. Art. 38 (Fondo di solidarietà nazionale)‏ • Perché la perequazione • Il vincolo per le spese infrastrutturali • La presunta “difficoltà di calcolo” • Il fondo ripaga della maggior povertà non della eventuale “fiscalità di vantaggio” • L’opzione per i “mille trasferimenti” anziché per quello onnicomprensivo e sue conseguenze • Necessità di armonizzare questo strumento perequativo con quelli previsti dalla riforma del Titolo V secondo principi di generale equità (rinvio)‏

  22. Art. 39 Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.Sono esenti dal dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinarioattinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

  23. Art. 39 (Frammenti di autonomia in tema di commercio estero)‏ • Un articolo un po’ datato: troppo legato alla Sicilia “agricola” e nell’ignoranza dell’UE • Unione doganale ed economica con l’Italia • L’obbligo di consultazione della Regione quando lo Stato partecipa in sede comunitaria alla definizione delle tariffe doganali per ciò che concerne la Sicilia • L’esenzione da dazi per il capitale tecnico destinato alla produzione agricola siciliana e la sua difficoltà di applicazione nell’Unione Economica Europea (ma non impossibilità tecnica)

  24. Art. 40 Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

  25. Art. 40 (Piccola autonomia monetaria della Sicilia)‏ • Sua grande attualità per realizzare una politica di sviluppo, ma anche necessità di adattamento al contesto di Unione Monetaria Europea • Perpetua unione monetaria della Sicilia con l’Italia (e quindi ora con l’Europa)‏ • Gestione separata (rectius: autonoma) delle riserve valutarie • I conseguenza implicita: esistenza di un istituto di emissione autonomo e pubblico con compiti di vigilanza sul sistema creditizio e dei pagamenti siciliani (come il vecchio BdS), com’era fino al 1926 e com’è ora nel SEBC • II conseguenza implicita: possibilità di destinare agli interessi della Sicilia eventuali eccessi di valuta (diminuzione delle imposte e/o del debito, reddito minimo di cittadinanza,…)‏ • Diverse soluzioni tecniche al problema, ma anche evidenti fortissime resistenze da parte dei poteri bancari forti

  26. Art. 41 Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni. È una norma di “chiusura” sugli strumenti di politica economica che appare più ampia di analoga facoltà riconosciuta a Regioni ed enti locali perché non limitata al finanziamento di spese in conto capitale ma assimilabile ad analoga facoltà di stato sovrano

  27. La riforma del Titolo V • Il combinato disposto tra Statuto e Riforma, se interpretato letteralmente, equivarrebbe praticamente alla semi-indipendenza della Sicilia (con possibilità persino di attivare una piccola politica estera)‏ • Ampliamento di funzioni esclusive (che peraltro diventano anche residuali) tutte quelle elencate nel nostro art. 14, anche se per le altre regioni sono esclusive dello Stato o concorrenti, più tutte quelle non specificamente indicate • Ampliamento delle funzioni concorrenti (tutte quelle del nostro art. 17, meno quelle assorbite dall’esclusività, più quelle espressamente attribuite alla potestà concorrente delle altre regioni)‏ • Arretramento sensibile delle funzioni esclusive dello Stato (l’elenco dell’art.117 meno le funzioni esclusive o concorrenti della Regione secondo il nostro Statuto) e comunque delega integrale delle sue attività amministrative alla Regione, compresa la potestà regolamentare in materia

  28. Conseguenze finanziarie della riforma del Titolo V Principio generale di sussidiarietà tra Regione e suoi enti locali – autonomia finanziaria dei nostri Enti locali Possibilità per gli enti locali di avere “tributi propri” cioè istituiti da legge della Regione e lasciati manovrare agli enti o addizionali. Il problema delle “accise” nel rapporto Stato-Regione

  29. Le risorse perequative ex art. 119 La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

  30. Le risorse perequative ex art. 119 (segue)‏ Inutilità e iniquità, se non in via strettamente transitoria, del fondo perequativo ex 1° comma, art. 119, in presenza di una corretta determinazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all’art. 38. Possibilità, invece, di destinare alla Sicilia le “somme aggiuntive per la coesione, diritti della persona, etc.”, ma secondo piena discrezionalità da parte della finanza statale.

  31. Quadro di sintesi “Entrate” della Sicilia: servizi “pagati” dallo Stato, Fondo di solidarietà nazionale, trasferimenti comunitari, Tributi propri, compartecipazione a tributi erariali, risorse statali aggiuntive, entrate “monetarie”, indebitamenti “Uscite” della Sicilia: tributi da pagare all’erario, servizi da erogare ai cittadini (tutti)‏ Due problemi di fondo: • Sostenibilità del progetto nel breve, medio e lungo termine; • Disponibilità da parte dell’Europa, dell’Italia ma soprattutto da parte della stessa opinione pubblica siciliana di accettare un’economia ed una finanza realmente sganciate dall’assistenzialismo e dal centralismo

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