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CONDIZIONI DI PAGAMENTO = PAYMENT CONDITIONS

Pagamento posticipato / Payment on open account ______ Giorni data spedizione Days date of shipment Other / Altro: ______ To be made through swift transfer (payment order / mail transfer / telegraphic transfer = sinonimo di bonifico) or transmission on ……

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CONDIZIONI DI PAGAMENTO = PAYMENT CONDITIONS

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Presentation Transcript


  1. Pagamento posticipato / Payment on open account ______ Giorni data spedizione Days date of shipment Other / Altro: ______ To be made through swift transfer (payment order / mail transfer / telegraphic transfer = sinonimo di bonifico) or transmission on …… Accompagnato da garanzia bancaria di primaria banca / backed by irrevocable bank guarantee issued by first bank at first demand. Assistito da / guaranted by Stand by letter of credit subject to UCP rev. 1993 publ. 500 ICC. Credito documentario irrevocabile / Irrevocable documentary credit (to received not last …… of …… or from …… date) - Confermato / Confirmed - Non confermato / Unconfirmed Other / Altro ______ (Vedere Format specifications) CONDIZIONI DI PAGAMENTO = PAYMENT CONDITIONS

  2. Pagamento anticipato / Payment in advance Data / Date ______ Prezzo totale / Total Price ______ % del prezzo / Of the price To be made through swift transfer or transmission on …… Pagamento contro documenti / Documentary collection D/P Documents against payment at sight on bank …… (nome della banca estera che deve dare consenso, prima della spedizione a risultare destinataria della merce sul documento di trasporto). D/A Documents against acceptance of bill of exchange payable at …… (subject to U.R.C. publ. 522 CCI) Altro / Other Incasso semplice ad una certa scadenza / Clean collection at …… Contrassegno / Cash on delivery (specificare con precisione tipologia di vincolo). Electronic collection (L.B.S - LCR -)

  3. Gli operatori si trovano di fronte ad una gamma di strumenti tra cui scegliere ossia:- regolamenti semplici- regolamenti contestuali- regolamenti documentari

  4. I REGOLAMENTI SEMPLICI RIMESSE DIRETTE (iniziativa del pagamento nasce dal compratore) ANTICIPATI: tutela del venditore – rischio compratore (mancata ricezione merce nei tempi e nelle modalità pattuite) POSTICIPATI: tutela del compratore – rischio del venditore (mancato pagamento o contestazioni sotto aspetto tecnico e qualitativo) 4

  5. REGOLAMENTO CONTESTUALE C.O.D. = cash on delivery tramite intermediari (operatori di trasporto) diversi dagli istituti bancari aspetti operativi delicati e legati a consegna delle merci (valutare attentamente termini di resa) 5

  6. REGOLAMENTI DOCUMENTARI OPERAZIONI DOCUMENTARIE condizionate e collegate all’utilizzo di documenti mercantili necessari per sdoganamento import e ritiro merce dal vettore pagamento ed incasso a ritiro o consegna di documenti tramite interme- diazione istituti bancari fattispecie operativa 1) rimesse documentarie 2) aperture di credito documentarie 6

  7. REGOLAMENTO CONTRO DOCUMENTI RIMESSA DOCUMENTARIA(O INCASSO DOCUMENTARIO) C.A.D.= cash against documents regolamento di documenti e non di merce banca agisce come semplice intermediaria inoltro documenti e mandato alla banca di presentare e consegnare la docu- mentazione contro pagamento a vista (documents against payment – D/P) o pagamento differito rappresentato da effetto cambiario ad una certa sca- denza (documents against acceptance – D/A) 7

  8. DISCIPLINA INCASSI DOCUMENTARI NORME UNIFORMI CCI – BROCHURE 522 riconosciute e sottoscritte da un gran numero di Paesi uniformano obblighi e responsabilità vincolanti ed applicabili se: 1) richiamate nel documento utilizzato per l’operazione 2) in mancanza di contraria pattuizione 8

  9. OPERAZIONE DI INCASSO CONTRO DOCUMENTI LE PARTI venditore/creditore che affida i documenti alla sua banca banca trasmittente riceve dal cedente i documenti ed il mandato banca incaricata dell’incasso indicata dal debitore effettua presentazione dei documenti al compratore compratore/debitore viene richiesto di effettuare controprestazione a presen- tazione documenti 9

  10. Sono quelli condizionati e collegati all'utilizzo di documenti diversi tra i quali assume particolare rilievo quello di trasporto: si tratta in sostanza di pagamenti che, tramite l'intermediazione degli istituti bancari, avvengono al ritiro o su consegna di documenti e non alla consegna della merce. IL REGOLAMENTO CONTESTUALE Sotto il profilo operativo si traduce nell'incarico conferito ad un vettore di consegnare la merce al compratore solo quando quest'ultimo abbia adempiuto la propria obbligazione con assegno, ordine irrevocabile di pagamento o similari. Molto conosciuta e praticata in Italia è una forma che presenta aspetti tecnici delicati legati alla consegna delle merci che quando non siano attentamente valutati e seguiti possono rischiare di compromettere il buon esito dell'operazione. REGOLAMENTI DOCUMENTARI

  11. Mentre nelle forme di regolamento semplice, secondo i termini contrattuali e ad iniziativa del compratore, il pagamento avviene totalmente sganciato dai documenti relativi alla merce (che quasi sempre viaggiano insieme ad essa) per cui una volta che i beni sono giunti a destinazione possono essere liberamente sdoganati dall'importatore, i regolamenti documentari sono una forma di pagamento che richiede l’intervento delle banche per la gestione dei documenti al fine di ottenere una prestazione da parte del debitore.Infatti il regolamento dell'importo resta subordinato, non già alla consegna della merce, ma al trasferimento dei documenti mercantili, relativi allo scambio cui si riferiscono e di cui l'acquirente deve disporre per lo sdoganamento all'import e successivamente per entrare in possesso dei beni ritirandoli dal vettore internazionale.I regolamenti contro documenti a seconda della fattispecie operativa possono essere suddivisi in due categorie: le rimesse documentarie o le aperture di credito documentarie.

  12. LE FORME DI INCASSO DOCUMENTARIO1) Documenti contro pagamento contratto di compravendita VENDITORE COMPRATORE mandato di consegna d/p D/P consegna d/p pagamento pagamento 1 2 2 1 pagamento 2 BANCA CESSIONARIA BANCA CEDENTE 1 mandato di consegna D/P

  13. 2) Documenti contro accettazione contratto di compravendita VENDITORE COMPRATORE mandato di consegna d/p D/P consegna d/p pagamento pagamento 1 2 1 2 pagamento 2 BANCA CESSIONARIA BANCA CEDENTE 1 mandato di consegna D/P

  14. IL CREDITO DOCUMENTARIO Il credito documentario è un impegno assunto da una banca di versare al venditore di merci o servizi un determinato importo contro presentazione di documenti conformi ai termini del credito, comprovanti l’avvenuta spedizione della merce o l’avvenuta prestazione di un servizio 14

  15. NORMATIVA NORME REGOLAMENTARI ED USI UNIFORMI Brochure 500 – publication 1993 della C.C.I. Brochure 500/3 e UCP VINCOLANTI ED APPLICABILI se richiamate nel testo in mancanza di pattuizioni contrarie tra le parti espressamente formulate in modo diverso nel testo 15

  16. PRINCIPI FONDAMENTALI AUTONOMIA OPERATIVA: operazione indipendente da altri contratti estraneità a disposizioni, accordi e clausole non menzionate nel testo FORMALISMO E LETTERALITA’ DEI DOCUMENTI: controllo documenti e non controllo merce nessuna responsabilità per vizi di conformità o contestazioni tra venditore e compratore su stato della merce 16

  17. TIPOLOGIA DI CREDITO DOCUMENTARI CRITERI DI SICUREZZA revocabile irrevocabile non confermato irrevocabile confermato trasferibile 17

  18. 18 MODALITA’ DI PAGAMENTO a vista per accettazione a pagamento differito per negoziazione rotativo (revolving)

  19. EMISSIONE DEL CREDITO - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO- RICHIESTA EMISSIONE DELL’ORDINANTE- EMISSIONE E TRASMISSIONE DEL CREDITO- NOTIFICA AL BENEFICIARIO- EVENTUALI MODIFICHE

  20. FORMULARIO STANDARD PER L’EMISSIONE DI UN CREDITO DOCUMENTARIO O = Dato Obbligatorio F = Dato Facoltativo

  21. CONTROLLI DA EFFETTUARE - TESTO DEL CREDITO CONFORME ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI- ESSERE IN GRADO DI POTER PRODURRE TUTTI I DOCUMENTI E NELLA FORMA RICHIESTA- RICHIEDERE SUBITO EVENTUALI MODIFICHE

  22. ART. 7RESPONSABILITA’ BANCA AVVISANTE LIBERTA’ DI ACCETTARE O MENO MANDATO CONFERITO DA BANCA EMITTENTE VERIFICA APPARENTE AUTENTICITA’ CREDITO SPETTA SOLLO A BANCA DESIGNATA DI AVVISARE IL CREDITO SE NON IN GRADO DI CONTROLLARE DEVE INFORMARE SENZA RITARDO BANCA DA CUI HA RICEVUTO IL CREDITO

  23. CREDITO REVOCABILE IMPEGNO BANCA EMITTENTE MODIFICATO O RITIRATO SENZA PREVIO AVVISO AL BENEFICIARIO. REVOCA INEFFICACE SOLO SE BENEFICIARIO HA PRESENTATO I DOCUMENTI A BANCA DESIGNATA O CONFERMANTE PRIMA CHE QUESTA ABBIA RICEVUTO LA REVOCA. CREDITO IRREVOCABILE IMPEGNO UNA VOLTA EMESSO NON PUO’ PIU’ ESSERE MODIFICATO O ANNULLATO SENZA PREVENTIVO CONSENSO DEI SOGGETTI.

  24. SECONDO IMPEGNO ASSUNTO DA BANCA AVVISANTE CREDITO NON CONFERMATO NOTIFICA AL BENEFICIARIO DEL SOLO IMPEGNO DELLA BANCA EMITTENTE SENZA ACCOLLO DI RESPONSABILITA’ O EMISSIONE DI PROPRIA GARANZIA. RAGIONEVOLE CURA NEL CONTROLLO DELLA APPARENTE AUTENTICITA’. FACOLTA’ DI ACCETTARE O NO MANDATO CONFERITO DA BANCA EMITTENTE.

  25. CREDITO CONFERMATO IMPEGNO INDEROGABILENASE NEL MOMENTO DELL’ACCETTAZIONE DEL MANDATO. BANCA RICHIESTA DI CONFERMARE UN CREDITO NON E’ OBBLIGATA A FARLO.

  26. INDISPONIBILITA’ A CONFERMARE - RISCHIO PAESE.- AFFIDABILITA’ BANCA EMITTENTE.- NATURA DELL’OPERAZIONE A RISCHIO.- PRESENZA DI CLAUSOLE CONTRADDITORIE.- IMPOSSIBILE O DIFFICILE CONTROLLO DELLA AUTENTICITA’ DEL CREDITO O MESSAGGIO TELETRASMESSO.- BONTA’ DEL RAPPORTO CON BENEFICIARIO.

  27. ESAME DEI DOCUMENTI – ART. 13 - ACCERTAMENTO CONFORMITA’ FORMALE DEI DOCUMENTI SECONDO PRASSI BANCARIA INTERNAZIONALE.- PROCEDURA IN CASO DI DOCUMENTI NON RICHIESTI.- RAGIONEVOLE PERIODO DI TEMPO (MAX. 7 GG. LAVORATIVI) PER ESAME DOCUMENTI.- CONDIZIONI NON DOCUMENTARIE.

  28. CREDITO SECONDO PIAZZA DI UTILIZZO UTILIZZABILE SULLE CASSE DELLA BANCA AVVISANTE O CONFERMANTE1) Banca designata ad effettuare prestazione è B.E. credito per documenti a destino sono a carico del beneficiario: - rischio viaggio documenti; - giorni di viaggio; - rischio Paese.Un credito del genere non è mai confermato. Oltre a tutti i rischi considerare anche perdita di valuta che il beneficiario subirà prima che i fondi pervengano alla sua banca e gli siano accreditati in c/c.

  29. 2) Credito utilizzabile sulla piazza del venditore e sulle casse della banca designata. Credito per documenti all’origine = piazza utilizzo è quella del venditore (dove originano i documenti). Banca designata : avvisante o confermante.

  30. IL CREDITO SECONDO LA PRESTAZIONE • IL CREDITO DI PAGAMENTO: IL CREDITO DI PAGAMENTO A VISTA;2) IL CREDITO DI PAGAMENTO DIFFERITO.- IL CREDITO DI ACCETTAZIONE- IL CREDITO DI NEGOZIAZIONE

  31. STRUTTURA DELLE N.U.U. BRCHURE 500DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI art. 1 - 5FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI art. 6 - 12RESPONSABILITA’ art. 13 - 19DOCUMENTI art. 20 - 33 a) documenti di trasporto - polizza di carico marittima oceanica art. 23 - lettera di trasporto marittima non negoziabile art. 24 - polizza di carico per contratto di noleggio art. 23 - documento di trasporto multimodale art. 26 - documento di trasporto aereo art. 27 - documento do trasporto su strada, ferrovia e corsi d’acqua interni art. 28 - ricevuta del corriere e ricevuta postale art. 29 - documenti di trasporto emessi da spedizioniere art. 30

  32. b) documenti di assicurazione art. 34 – 36 c) fattura commerciale art. 37 d) altri documenti art. 38 DISPOSIZIONI DIVERSE art. 39 - 47 TRASFERIMENTO art. 48 - 49

  33. Le pubblicazioni: - INCOTERMS 2000 (pubblicazione 560) - CREDITI DOCUMENTARI (pubblicazione 500 e 500/3). - INCASSI DOCUMENTARI (pubblicazione 522). - PRASSI BANCARIA INTERNAZIONALE UNIFORME (pubblicazione 645). Sono acquistabili richiedendole, anche via fax, a:CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE SEZIONE ITALIANAVia XX Settembre 500187 ROMATel: 06/42.03.43.01 – 42.03.43.33Fax: 06/48.82.677e-mail: icc@cciitalia.org

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