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Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali , il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81. www.ingmannelli.com.

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Presentation Transcript


  1. AccordotrailMinistrodellavoroedellepolitichesociali,ilMinistrodellasalute,leRegionieleProvinceautonomediTrentoeBolzanoperlaformazionedeilavoratoriaisensidell'articolo37,comma2,deldecretolegislativo9aprile2008,n.81.AccordotrailMinistrodellavoroedellepolitichesociali,ilMinistrodellasalute,leRegionieleProvinceautonomediTrentoeBolzanoperlaformazionedeilavoratoriaisensidell'articolo37,comma2,deldecretolegislativo9aprile2008,n.81. www.ingmannelli.com Ing. Domenico Mannelli

  2. Premessa •Ilpresenteaccordodisciplina,ai sensidell'articolo37,comma2,del D.Lgs.9aprile2008n.81,e successivemodificheeintegrazioni ladurata,icontenutiminimiele modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

  3. corsiprepostiedirigenti •Laapplicazionedeicontenutidel presenteaccordoneiriguardidei dirigentiedeipreposti,per quantofacoltativa,costituisce correttaapplicazionedell'articolo 37,comma7,delD.Lgs.n.81/08. • Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

  4. •Laformazionedicuialpresenteaccordo“èdistinta”da quellaprevistadaititolisuccessivialIdelD.Lgsn.81/08o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. •Qualoraillavoratoresvolgaoperazionieutilizzi attrezzaturepercuiilD.Lgs.n.81/08prevedapercorsi formativiulteriori,specificiemirati, questiandrannoadintegrarela formazioneoggettodelpresente accordo,cosìcomel'addestramento dicuialcomma5dell'articolo37 delD.Lgs.n.81/08.

  5. •Finoall'attuazionedelle disposizionidicui all'art.3,comma13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali (agricoli che lavorano per meno di cinquanta giornate). •Laderogavale massimo 18 mesi. al

  6. •Nell'ambitodellemateriechenonrichiedanolapresenza fisicadeidiscentiedeidocenti,vieneconsentitol'impiego dipiattaformee-Learning se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. •Laformazionedicuial presenteaccordopuò avveniresiainaula chenelluogo dilavoro.

  7. Entibilateraliedorganismiparitetici •Icorsidiformazioneperilavoratorivannorealizzatiprevia richiesta di collaborazione agli enti bilateraliesuccessive modificheeintegrazioni e agli organismi paritetici, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.

  8. Entibilateraliedorganismiparitetici •Inmancanzadirisposta,il datoredilavoroprocede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. •Ovelarichiestariceva riscontrodapartedell'ente bilateraleodell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

  9. Entibilateraliedorganismiparitetici •Ovelarichiestadicuial precedenteperiodonon ricevariscontrodall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

  10. Requisitideidocenti •Inattesadiulteriori indicazioniicorsidevono esseretenuti da docenti chepossono dimostraredipossedere esperienzaalmenotriennale diinsegnamentoo triennaleprofessionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

  11. Requisitideidocenti •L'esperienzaprofessionalepuò consistereanchenello svolgimentoperuntrienniodei compitidiResponsabiledel serviziodiprevenzionee protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

  12. Organizzazionedellaformazione •Perciascuncorsosidovràprevedere: •a)soggettoorganizzatoredelcorso,ilqualepuòessere ancheildatoredilavoro; •b)unresponsabiledelprogettoformativo,ilqualepuò essereildocentestesso; •c)inominativideidocenti; •d)unnumeromassimodipartecipantiadognicorsoparia 35unità; •e)ilregistrodipresenzadeipartecipanti; •f)l'obbligodifrequenzadel90%delleorediformazione previste; •g)ladeclinazionedeicontenutitenendopresenti:le differenzedigenere,dietà,diprovenienzaelingua, nonchéquelliconnessiallaspecificatipologiacontrattuale attraversocuivieneresalaprestazionedilavoro.

  13. Organizzazionedellaformazione •Neiconfrontideilavoratori stranieriicorsidovranno essererealizzatipreviaverifica dellacomprensionee conoscenzadellalingua veicolareecon modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore;

  14. e-Learning •…..potrannoessere previstineiconfronti deilavoratoristranieri specificiprogrammidi formazione preliminarein modalitàe-Learning.

  15. Metodologiadiinsegnamentoe apprendimento •Lametodologiadiinsegnamento/apprendimento privilegiaunapprocciointerattivochecomporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.

  16. Metodologiadiinsegnamentoe apprendimento •Atalifinièopportuno: –a)garantireunequilibrio tralezionifrontali, esercitazioniteoriche epratichee relative discussioni, nonché lavoridigruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

  17. Metodologiadiinsegnamentoe apprendimento •Atalifinièopportuno: –b)favoriremetodologiediapprendimentointerattive ovverobasatesulproblemsolving,applicatea simulazioniesituazionidicontestosuproblematiche specifiche,conparticolareattenzioneaiprocessidi valutazionee comunicazione legatialla prevenzione;

  18. Metodologiadiinsegnamentoe apprendimento • A tali fini è opportuno: •c)prevederedimostrazioni, lavorativo e prove pratiche; simulazioni in contesto

  19. Metodologiadiinsegnamentoe apprendimento •Atalifinièopportuno: •d)favorire,ovepossibile,metodologiediapprendimento innovative,ancheinmodalitàe-Learning…..

  20. Utilizzodellemodalitàdiapprendimentoe- Learning •Sullabasedeicriteriedellecondizionidicuiall'AllegatoI l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per: –laformazionegeneraleperilavoratori; – la formazione dei dirigenti; –icorsidiaggiornamentoprevistialpunto9delpresente accordo; –laformazionedeipreposti,conriferimentoaipuntida1 a5delpunto5chesegue; –progettiformativisperimentali,eventualmente individuatidaRegionieProvinceautonome……

  21. Lavoratoriexart.21,comma1del d.Lgs.81/08 •Conriferimentoaisoggettidi cuiall'articolo21,comma1, delD.Lgs.n.81/08,siritiene cheicontenuti e l'articolazione della formazione per i lavoratori possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori. 1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

  22. 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: • a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; • b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

  23. FormazioneGenerale:4orepertuttiisettori •Contenuti: –concettidirischio, – danno, –prevenzione, – protezione, –organizzazionedellaprevenzioneaziendale, –diritti,doveriesanzioniperivarisoggettiaziendali, – organi di vigilanza, controllo e assistenza.

  24. FormazioneSpecifica •Laformazionedeveavvenireinoccasionedi: –a)dellacostituzionedelrapportodilavoroo dell’iniziodell’utilizzazionequalorasitrattidi somministrazione di lavoro; –b)del trasferimentoo cambiamentodi mansioni;

  25. FormazioneSpecifica •Laformazionedeveavvenireinoccasionedi: –c)dellaintroduzionedinuoveattrezzaturedilavoroodi nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

  26. FormazioneSpecifica •Laformazionedeveaveredurataminimadi4,8o12ore, infunzionedeirischiriferitiallemansionieaipossibili danniealle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 12 8 4

  27. FormazioneSpecifica DPI VIDEOTERMINALI MOVIM.CARICHI MACCHINE RISCHIOCHIMICO RUMORE VIBRAZIONI STRESSLAVORO •Taliaspettieirischi specificidicuiaiTitoli delD.Lgs.n.81/08 successivial I costituiscono oggetto della formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28.

  28. Contenutiformazionespecifica: Rischiinfortuni,Meccanicigenerali,Elettricigenerali, Macchine,Attrezzature,Cadutedall'alto,Rischida esplosione,Rischichimici,Nebbie-Oli-Fumi-Vapori- Polveri,Etichettatura,Rischicancerogeni,Rischibiologici, Rischifisici,Rumore,Vibrazione,Radiazioni,Microclimae illuminazione,Videoterminali,DPIOrganizzazionedellavoro, Ambientidilavoro,Stresslavoro-correlato,Movimentazione manualecarichi,Movimentazionemerci(apparecchidi sollevamento,mezzitrasporto),Segnaletica,Emergenze,Le proceduredisicurezzaconriferimentoalprofilodirischio specifico,Procedureesodoeincendi,Procedureorganizzative perilprimosoccorso,Incidentieinfortunimancati,Altri Rischi.

  29. Contenutiformazionespecifica: •Latrattazionedeirischisopraindicativadeclinatasecondo laloroeffettivapresenzanelsettorediappartenenza dell'aziendaedellaspecificitàdelrischioovverosecondogli obblighieirischipropri delleattivitàsvoltedal lavoratoreautonomo.

  30. Contenutiformazionespecifica: •Icontenutieladuratasono subordinatiall'esitodellavalutazione deirischi,fattasalvala contrattazionecollettivaele procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. •Ilpercorsoformativoeirelativi argomentipossonoessereampliati inbaseallanaturaeall'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

  31. Formazioneenonaddestramento •Ilnumerodioredi formazioneindicatoper ciascunsettorecomprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica", ma non "l'Addestramento" ove previsto. •Deveesseregarantitala maggioreomogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

  32. Condizioniparticolari: presenzasaltuaria •Ilavoratoridiaziendeaprescinderedal settorediappartenenza,chenonsvolgano mansionichecomportinolaloropresenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

  33. Condizioniparticolari:lavoratoriedili •Perilcompartodellecostruzioni, nell'ipotesidiprimoingressonel settore,la formazione "16 0re- MICS" è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. •AifinidellaFormazioneSpecificai contenutidicuialcitatopercorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti.

  34. MICS • MICS è un progetto unitario e nazionale che ha lo scopo di migliorare le competenze operative dei lavoratori edili. I tre progetti MICS: • • MICS per la FORMAZIONE DEI NUOVI OPERAI PRIMA DELL’ENTRATA IN CANTIERE• MICS per le ABILITAZIONI ALLE MACCHINE EDILI E STRADALI• MICS per la FORMAZIONE DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI

  35. Creditipermanenti •Costituiscecreditoformativopermanente,oltrechela formazionegenerale,anchelaformazionespecificadi settorederivantedallafrequenzadicorsidiformazione professionalepressostrutturedellaformazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. •Rimanecomunquel'obbligodeldatoredilavorodi assicurarelaformazionespecificasecondolerisultanze dellavalutazionedeirischi.

  36. Formazioneparticolareaggiuntivaperil preposto •Laformazionedelprepostodevecomprenderequellaperi lavoratoriedeveessereintegratadaunaformazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. •Ladurataminimadelmodulo perprepostièdi8ore.

  37. Formazioneparticolareaggiuntivaperil preposto •Icontenutidellaformazione,oltreaquelligiàprevistied elencatiall'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono: –Principalisoggettidelsistemadiprevenzioneaziendale: compiti,obblighi,responsabilità; –Relazionitraivarisoggettiinterniedesternidel sistemadiprevenzione; –Definizioneeindividuazionedeifattoridirischio; –Incidentieinfortunimancati;

  38. Formazioneparticolareaggiuntivaperil preposto –Tecnichedicomunicazioneesensibilizzazionedei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; – Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; –Individuazionemisuretecniche,organizzative procedurali di prevenzione e protezione; e –Modalitàdieserciziodellafunzionedicontrollo dell'osservanzadapartedeilavoratoridelledisposizioni dileggeeaziendaliinmateriadisaluteesicurezzasul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

  39. Modalitàdieffettuazionedellaformazionedi lavoratoriepreposti •Fermerestandoleprevisioni relativamentealladuratae aicontenutideicorsi,le modalitàdelleattività formativepossonoessere disciplinatedaaccordi aziendali,adottatiprevia consultazionedel rappresentantedei lavoratoriperlasicurezza.

  40. Formazionedeidirigenti •Laformazionedeidirigentisostituisceintegralmentequella previstaperilavoratoriedèstrutturatainquattromoduli aventiiseguenti contenuti minimi: – Modulo 1. Giuridico - normativo –Modulo2.Gestioneedorganizzazionedellasicurezza –Modulo3.Individuazioneevalutazionedeirischi –Modulo4.Comunicazione,formazioneeconsultazione deilavoratori

  41. Formazionedeidirigenti •Ladurataminimadella formazione per i dirigenti è di 16 ore. •Tenutocontodellapeculiarità dellefunzioniedella regolamentazionelegalevigente, laformazionedeidirigentipuò essereprogrammataedeve essere completata nell'arco temporale di 12mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

  42. Attestati •Gliattestatidifrequenzaedi superamentodellaprovadi verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a: –lafrequenzadel90%delle ore di formazione previste per i lavoratori; –lafrequenzadel90%delle orediformazionepreviste ed il superamento della prova di verifica per preposti e dirigenti.

  43. Attestati •Gliattestatidevonoprevedereiseguentielementiminimicomuni: –Indicazionedelsoggettoorganizzatoredelcorso; – Normativa di riferimento; –Datianagraficieprofiloprofessionaledelcorsista; –Specificadellatipologiadicorsoseguitoconindicazionedelsettore diriferimentoerelativomonteorefrequentato(l'indicazionedel settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti); –Periododisvolgimentodelcorso; –Firmadelsoggettoorganizzatoredelcorso.

  44. Creditiformativi •Ilmodulodiformazionegenerale, rivolto ai lavoratori e preposti costituisce credito formativo permanente. •Qualoraillavoratorevadaa costituireunnuovorapportodi lavoroodisomministrazionecon un'aziendadellostessosettore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specificadisettore;

  45. Creditiformativi •Qualoraillavoratorevadaa costituireunnuovorapporto dilavoroodi somministrazionecon un'aziendadidiversosettore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla FormazioneGenerale mentre la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.

  46. Creditiformativi •Qualoraillavoratore,all'internodiunastessaazienda multiservizi,vadaasvolgeremansioniriconducibiliadun settorearischiomaggiore,secondoquantoindicatoin Allegato1,costituiscecreditoformativosialafrequenza allaFormazioneGenerale,cheallaFormazioneSpecifica disettoregiàeffettuata,tale FormazioneSpecificadovrà esserecompletataconun modulo integratìvo, sia nella durata che nei contenuti, attinenteairischidellenuove mansionisvolte.

  47. Creditiformativi: somministrazionedilavoro •Laformazionedeilavoratoriin casodisomministrazionedi lavoro,puòessereeffettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l'utilizzatore.

  48. Creditiformativi •Inparticolare,essipossonoconcordarechelaformazione generalesiaacaricodelsomministratoreeformazione specificadisettoreacaricodell'utilizzatore. •Indifettodiaccordilaformazionedeilavoratoriva effettuatadalsomministratoreunicamenteconriferimento alleattrezzaturedilavoronecessarieallosvolgimento dell'attività lavorativa. • Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore.

  49. Creditiformativi •Incasoditrasferimentoocambiamentodimansioni, introduzionedinuoveattrezzature,nuovetecnologie, nuovesostanzeopreparatipericolosi,èriconosciuto creditoformativorelativamenteallafrequenzadella formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.

  50. Creditiformativi •Siriconosconocrediti formativineicasodi formazioneprecedente all'assunzione,qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a..

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