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Parte II Il Brevetto

Parte II Il Brevetto. La tutela all’estero. La protezione brevettuale è territorialmente limitata .

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Parte II Il Brevetto

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Presentation Transcript


  1. Parte II Il Brevetto

  2. La tutela all’estero • La protezione brevettuale è territorialmente limitata. • Un brevetto italiano proteggerà il solo territorio italiano: pertanto, per proteggersi fuori dal confine nazionale è necessario provvedere a depositare corrispondenti (cioè aventi identico contenuto) domande di brevetto in tutti gli stati esteri di interesse. • Questa operazione è chiamata “Estensione”.

  3. La tutela all’estero • Esistono attualmente 3 diverse modalità di estensione di un brevetto nazionale all’estero: • Domanda di brevetto nazionale estero • Domanda di brevetto europeo • Domanda di brevetto internazionale

  4. Le tempistiche dell’estensione Concetto di Priorità • Un primo temine, detto di priorità, è fissato in 12 mesi dal deposito della domanda nazionale. • Se si effettua l’estensione entro questo termine, la data del deposito estero retroagisce, ai fini della valutazione della novità, a quella del primo deposito nazionale. • Parimenti, l’effettuazione del deposito in una nazione estera “annulla” domande di contenuto identico nel frattempo presentate da terzi in quella nazione.

  5. Le tempistiche dell’estensione • Il termine finale per effettuare l’estensione è di 18 mesi dal deposito della domanda. • Dopo tale termine, la domanda viene resa di pubblico dominio, facendo venir meno il requisito della novità in tutti i paesi che non sono ancora stati protetti. • Questo impedisce a tutti, inventore compreso, di depositare in essi la domanda di brevetto.

  6. Il Brevetto Europeo Convenzione di Monaco - 5 ottobre 1973

  7. Il Brevetto Europeo • Il “brevetto europeo” indica una procedura centralizzata di deposito e di rilascio regolata dalla Convenzione per il Brevetto Europeo (CBE), firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, nata ai fini di semplificare l’estensione. • Il brevetto europeo copre attualmente 38 paesi, inclusi molti non UE. • Questa procedura tuttavia non fornisce un brevetto europeo, inteso come un unico brevetto valido in tutti i paesi richiesti, bensì un fascio di brevetti nazionali, tutti identici tra loro.

  8. Paesi designati 38 gli stati che possono essere indicati nella domanda di brevetto europeo sono: Albania, Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Islanda Italia Lettonia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia Malta Monaco Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo Rep. Ceca Regno Unito Romania San Marino Serbia Spagna Svezia Slovenia Slovacchia Svizzera Ungheria Turchia Paesi di estensione: Bosnia Erzegovina Montenegro

  9. I vantaggi del Brevetto Europeo Procedura centralizzata di esame e concessione Procedura centralizzata di opposizione Fascio di brevetti nazionali

  10. Andamento delle domande CBE Nel 2008 sono stati depositati 146.561 brevetti europei (+3,6%) Fonte: EPO Annual Report 2009

  11. La procedura di rilascio di un Brevetto Europeo • Deposito della domanda (esame formale) • Accettazione della domanda (data di deposito) e ricerca di anteriorità • Pubblicazione della domanda di brevetto europeo (entro 18 mesi) • Esame di merito ed eventuale concessione (deve essere fatta un’esplicita richiesta di esame) • Nazionalizzazione nei paesi di interesse del richiedente • Eventuale opposizione (entro 9 mesi dalla concessione)

  12. Tempistiche di rilascio < 6 mesi Richiesta esame di merito 18 mesi < 9 mesi Esame di merito • Nazionalizzazione Ricerca di anteriorità • Deposito della domanda • Pubblicazione della domanda di brevetto europeo • Pubblicazione delle domande nazionali • Accettazione della domanda • (data di deposito)

  13. Modalità di deposito • Consegna a mano all’EPO • Consegna all’EPO presso le caselle automatiche • Deposito via posta (data di deposito = ricevimento posta) • Deposito via corriere (data di deposito = ricevimento corriere) • Deposito via fax (data di deposito = ricevimento completo del fax) • Deposito elettronico

  14. Sedi di deposito • Ufficio Brevetti europeo sede centrale – Monaco • Ufficio Brevetti europeo sede distaccata – L’Aia • Ufficio Brevetti europeo sede distaccata – Berlino • Ufficio Centrale Brevetti Nazionale

  15. Criteri di accettabilità della domanda L’EPO procederà con la verifica di una serie di requisiti formali come indicazione del richiedente, almeno un paese designato, presenza della descrizione e dei disegni,… Difetti formali non gravi Richiesta di correzione Data di deposito mantenuta Data di deposito = Ricevimento correzione Difetti formali gravi Richiesta di correzione

  16. Le lingue ufficiali • La domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle tre lingue ufficiali della convenzione: • Inglese • Tedesco • Francese • È prevista la possibilità di depositare in una lingua non ufficiale (se l’applicant è residente/nazionale di paese con lingua diversa da D,E,F) e fare poi seguire la traduzione.

  17. Ricerca di anteriorità • Verificati i requisiti formali, si procederà con la ricerca di anteriorità svolta da esperti dell’EPO suddivisi in settori tecnici. • Il loro compito è verificare la novità e il livello inventivo della domanda di brevetto, escludendo l’esistenza di documenti anteriori simili a quello depositato. • Documenti ritrovabili: • Domande di brevetto/brevetti nazionali • Domande di brevetto/brevetti europei • Domande di brevetto internazionale • Pubblicazioni di riviste scientifiche • Internet …

  18. Il rapporto di ricerca • Il rapporto di ricerca contiene: • l’indicazione dei documenti ritrovati; • la loro pertinenza (codice); • l’indicazione della parte più pertinente rispetto all’invenzione; • l’indicazione della famiglia brevettuale di ogni documento ritrovato.

  19. Riformulazione della domanda • Dopo il ricevimento del rapporto di ricerca, è possibile riformulare le rivendicazioni e integrare la descrizione della domanda al fine di superare anteriorità emerse nella ricerca di novità. • In questo modo, la domanda di brevetto viene pubblicata con le rivendicazioni che meglio definiscono l’ambito di tutela.

  20. Richiesta di esame di merito • L’esame di merito deve essere fatto su esplicita richiesta del richiedente, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca. • L’esaminatore dell’EPO esamina la domanda di brevetto, i documenti ritrovati (rapporto di ricerca) ed in seguito a tale esame: • emette direttamente una comunicazione con la quale si dichiara disposto a concedere il brevetto; • emette una comunicazione in cui vengono sollevate obiezioni sostanziali e/o formali.

  21. Tipologia di obiezioni • Obiezioni formali • Presenza di errori di traduzione, lessicali. • Rivendicazioni espresse con linguaggio non standard. • Espressioni non chiare. • Espressioni puramente funzionali. • Numero eccessivo di rivendicazioni indipendenti/dipendenti. • Mancanza di numeri di riferimento nelle rivendicazioni. • Rivendicazione non scritta seconda la “two-part form”. • Obiezioni sostanziali • Mancanza di novità. • Mancanza di altezza inventiva. • Mancanza di industrialità. • Trovato escluso dalla brevettazione. • Estensione della domanda oltre il contenuto della domanda iniziale.

  22. Concessione del brevetto europeo e nazionalizzazione • Superate le obiezioni, il brevetto viene concesso e pubblicato sul bollettino ufficiale dei brevetti europei. • In seguito alla concessione non è più possibile depositare domande di brevetto divisionali. • Con la concessione del brevetto inizia il termine di 9 mesi in cui qualsiasi terzo può depositare un’opposizione contro il brevetto concesso. • Dopo la sua concessione, il brevetto europeo si suddivide in una pluralità di brevetti nazionali. • Il mancato ingresso nella fase nazionale è causa di nullità “ab initio”.

  23. Nazionalizzazione del brevetto europeo • E’ possibile designare un sottoinsieme dei paesi contraenti, per ragioni economiche o di mercato. • mercati potenzialmente importanti • mercati sede di un importante concorrente,… • Le modalità dell’eventuale traduzione del brevetto nella lingua ufficiale del paese di nazionalizzazione sono regolate dall’accordo di Londra.

  24. Accordo di Londra • L'Accordo di Londra (o Accordo sul deposito delle traduzioni), entrato in vigore il 1º maggio 2008, è teso a ridurre i costi di traduzione dei brevetti europei. • Con questo Accordo, che è facoltativo per gli Stati Membri della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), gli Stati contraenti rinunciano a richiedere obbligatoriamente la traduzione del testo del brevetto europeo quale requisito per convalidare il medesimo nel proprio territorio nazionale, consentendo un notevole risparmio economico ai titolari di un brevetto europeo.

  25. Accordo di Londra • L’Accordo prevede che: • gli Stati Membri con una delle tre lingue ufficiali della CBE, ovvero francese, inglese e tedesco, non richiedano più la traduzione nella propria lingua in fase di convalida nazionale; • gli altri Stati Membri, che non hanno come lingua ufficiale una di queste tre, hanno la facoltà di richiedere, se non già altrimenti disponibile, la traduzione del brevetto europeo in una delle tre lingue ufficiali CBE a loro scelta, e la traduzione delle sole rivendicazioni nella propria lingua ufficiale.

  26. Accordo di Londra • L’Italia non ha ancora aderito all’Accordo, ma le aziende italiane possono beneficiare dei vantaggi nei depositi di brevetto europeo all’estero. • Non è quindi più necessario tradurre il brevetto europeo per poterlo convalidare in Francia, Germania, Lussemburgo, Monaco, Regno Unito, Svizzera e Lichtenstein • Mentre Croazia, Danimarca, Islanda, Lettonia, Lituania, Olanda, Slovenia, Svezia e Ungheria richiedono la traduzione delle sole rivendicazioni nella lingua nazionale. • L’Accordo è stato firmato ad oggi da 16 Stati Membri della CBE.

  27. Domanda di Brevetto Internazionale Patent Cooperation Treaty – Washington, 19 giugno 1970

  28. La Domanda di Brevetto Internazionale (PCT) • La domanda di brevetto internazionale, detto anche PCT (PatentCooperationTreaty) è sostanzialmente una procedura unificata di esame di novità del brevetto. • La procedura PCT non consiste nella concessione di un brevetto, ma prevede solo una procedura internazionale centralizzata di ricerca ed eventuale esame preliminare della domanda.

  29. Il Brevetto Internazionale (PCT)

  30. 144 Paesi aderenti al PCT

  31. I vantaggi della domanda di Brevetto Internazionale Procedura centralizzata di ricerca ed esame preliminare Possibilità di effettuare fasi nazionali ben oltre il termine di 12 mesi dalla priorità (fino a 31 mesi) Altissimo numero di paesi aderenti (144 paesi)

  32. Andamento delle domande PCT • Il numero di domande di brevetto PCT è cresciuto in maniera costante dal 1978. • A causa della crisi economico-finanziaria, nel 2009 si è registrata una leggera diminuzione. Il numero di depositi PCT a livello mondiale è stato di circa 155,900 (-4,5%) Fonte: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY INDICATORS, 2010

  33. Andamento delle domande PCT, per paese Significativa la crescita di paesi ad economia emergente quali la Cina (+33,2%) e la Corea (12,5%) Fonte: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY INDICATORS, 2010 Per reagire alla crisi occorre innovare e soprattutto proteggere le relative invenzioni con diritti di Proprietà Intellettuale

  34. Differenza tra EPC e PCT

  35. Il “tanto atteso” Brevetto Unitario

  36. Brevetto comunitario (o unitario) • La Convenzione di Lussemburgo firmata il 15 dicembre 1975 prevede l’istituzione del Brevetto Comunitario. • Sostanzialmente si tratta di una procedura di esame di novità e di merito unificata e centralizzata a livello comunitario che dovrebbe dar luogo ad un unico brevetto valido in tutti i paesi della Comunità Europea. • Se il Brevetto Comunitario cade per causa di nullità in uno dei paesi, cade dappertutto.

  37. Brevetto comunitario (o unitario) • Il Brevetto Comunitario non è ancora entrato in vigore a causa di profondi disaccordi su: • Armonizzazione/unificazione dei sistemi giurisdizionali • Regime linguistico • Ripartizione delle tasse di mantenimento

  38. L’assenza di un brevetto unico equivale a mettere una tassa sull’innovazione “(…) it is not acceptable that because we do not have a Community patent, European companies face translation costs of around €3000 on each patent. It is thirteen times more expensive in the EU than in the US and eleven times more expensive than in Japan” (Barroso, 2010) 38

  39. Costi di brevettazione nelle principali economie (13) e (6) rappresentailnumero di paesi in cui è statovalidatoilbrevettoeuropeo Source: Bruegel Policy Brief (Van Pottelsberghe and Mejer, 2008)

  40. Eliminare i costi di traduzione: English Only 77% delle domande di brevetto europee sono attualmente depositate in lingua Inglese 40

  41. Eliminare i costi di traduzione: English Only 41

  42. Eliminare i costi di traduzione: English Only Se non consideriamo i paesi di lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera) o francese (Francia, Svizzera) la percentuale di domande di brevetto depositate in lingua inglese sale al 94% N.B. E’ da notare che paesi di lingua francese, quali il Belgio e il Lussemburgo, depositano rispettivamente l’89% e il 78% delle proprie domande in lingua inglese 42

  43. La recente riforma americana Un passo verso l’armonizzazione 43

  44. First-to-Invent First-Inventor-to-File 44

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