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IVA Generale

Diritto Tributario I. IVA Generale. Le origini ……. A cura di Pietro Aldrighetti – A.A. 2009/2010. Art. 53 Costituzione: “capacità contributiva”. Manifestazioni: Reddito Consumo Patrimonio. Come vengono tassate?. - IMPOSTE SUI REDDITI - IMPOSTE SUI CONSUMI - IMPOSTE PATRIMONIALI.

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Presentation Transcript


  1. Diritto Tributario I IVA Generale Le origini …… A cura di Pietro Aldrighetti – A.A. 2009/2010

  2. Art. 53 Costituzione: “capacità contributiva”. • Manifestazioni: • Reddito • Consumo • Patrimonio

  3. Come vengono tassate? • - IMPOSTE SUI REDDITI • - IMPOSTE SUI CONSUMI • - IMPOSTE PATRIMONIALI

  4. Principali imposte • IRE (ex IRPEF)- IRES (ex IRPEG) • IVA • ICI

  5. Natura del tributo • L’IVA non colpisce direttamente la capacità contributiva del soggetto nelle due forme del patrimonio o del reddito. • L’IVA colpisce il consumo: • una manifestazione che indirettamente rivela l’esistenza di ricchezza. • Si configura come tributo indiretto.

  6. La principale imposta sui consumi È l’I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) “Ratio” del tributo: colpire la manifestazione indice di capacità contributiva rappresentata dal consumo di beni e servizi.

  7. Prevalenza della normativa e della giurisprudenza comunitaria Diritto Comunitario • In sede di interpretazione e applicazione della normativa IVA va fatto sempre riferimento all'orientamento che si è formato in sede comunitaria • Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE e la interpretazione della Corte di Giustizia CE prevalgono sul diritto nazionale e costituiscono strumenti vincolanti nell'interpretazione delle disposizioni interne

  8. Diritto Comunitario Diritti fondamentali • LIBERTÀ ECONOMICA basata sui seguenti diritti fondamentali contenuti nel Trattato • Libertà di concorrenza • Libera circolazione di beni e capitali • Libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi • Libera circolazione dei lavoratori

  9. Atti giuridici Diritto Comunitario • TRATTATO Legge fondamentale che pone i principi e gli orientamenti generali • DIRETTIVA deve essere recepita con disposizione nazionale • DECISIONE consente l’attuazione di alcune misure particolari • REGOLAMENTO norma di efficacia generale, diretta e immediata

  10. Direttiva Diritto Comunitario • E’ un atto rivolto agli Stati membri ed ha efficacia vincolante per il risultato da raggiungere • Lascia gli Stati liberi di scegliere le forme e i mezzi per conseguire il risultato (“trasposizione” nel diritto nazionale) che deve comunque essere ottenuto

  11. Decisione Diritto Comunitario • Viene utilizzata per conseguire qualsiasi obiettivo che non sia il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri • E’ vincolante per gli Stati cui è diretta

  12. Regolamento Diritto Comunitario • Ha portata generale • E’ obbligatorio in tutti i suoi elementi • E’ direttamente ed immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri

  13. L’imposta sul valore aggiunto Nella Comunità Europea • La realizzazione del Mercato unico europeo, improntato alla libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone, richiedeva una cooperazione tra gli Stati membri e una armonizzazione delle rispettive discipline legislative • Per gli scambi di beni e servizi si è resa necessaria una omologazione del trattamento fiscale per evitare discrasie derivanti dalle differenti tassazioni dei vari Paesi • L’imposta sul valore aggiunto è stata creata in sede europea, ed è stata introdotta successivamente negli Stati membri dell’Unione attraverso due direttive (67/227 e 67/228).

  14. L’imposta sul valore aggiunto Nella Comunità Europea • La prima direttiva individua l’obiettivo della Comunità di instaurare un mercato comune che presenti elementi analoghi a quelli di un mercato interno; fissa il principio dell’introduzione di una imposta sul valore aggiunto; a tal fine l’armonizzazione delle politiche fiscali tra gli Stati membri cominciava con l’eliminazione dei sistemi di’imposta cumulativa a cascata e con l’adozione di un sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

  15. L’imposta sul valore aggiunto Nella Comunità Europea • La seconda direttiva ha individuato la struttura e le modalità di applicazione del sistema comune d’imposta. • In sostanza le due direttive delineano il concetto di sistema comune in relazione alla struttura, al meccanismo e all’applicazione dell’imposta, non tenendo in considerazione le problematiche connesse alle aliquote o alle possibili esenzioni.

  16. L’imposta sul valore aggiunto Nella Comunità Europea • Tali provvedimenti inaugurano il primo periodo transitorio caratterizzato, nel momento del recepimento nelle legislazioni nazionali, da un significativo margine di libertà nella determinazione delle aliquote, dall’individuare il fatto generatore dell’imposta e nell’effettuazione dell’operazione. In particolare, nell’ambito comunitario il regime transitorio prevede come regola la tassazione nel Paese di destinazione e come eccezione la tassazione all’origine; tale impostazione verrà invertita nella fase definitiva del Mercato unico europeo.

  17. Segue l’imposta sul valore aggiunto Nella Comunità Europea • Nonostante il termine dell’introduzione dell’imposta fosse inizialmente previsto all’1 gennaio 1970, l’Italia cominciò ad avviare il relativo iter legislativo solo dopo tale scadenza, attraverso la legge delega per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971 n. 825) che prevedeva agli artt. 1 e 5, i principi e criteri cui ispirare il nuovo tributo sul valore aggiunto.

  18. Segue l’imposta sul valore aggiunto Nella Comunità Europea • Nel processo di omogeneizzazione delle norme Iva tra gli Stati comunitari, viene emanata la fondamentale direttiva 77/388 in data 17 maggio 1977 (c.d. VI Direttiva). • Nell’ottica di armonizzazione delle legislazioni nazionali, la VI Direttiva riduce enormemente il margine di libertà precedentemente riconosciuto agli Stati membri nella fase di recepimento dei provvedimenti comunitari e detta regole di applicazione uniformi, delineando i principi fondamentali dell’imposta e le norme di applicazione

  19. Segue l’imposta sul valore aggiunto Nella Comunità Europea Aggiornamento VI Direttiva: • Dal 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la direttiva n. 2006/112/CE, pubblicata l’11 dicembre 2006, nella G. U. dell’Unione europea, • Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione – riscrive la VI Direttiva, al fine di tenere conto delle diverse e sostanziali modifiche che l’hanno interessata nel corso degli anni. Gli articoli della nuova direttiva sono diventati 414 (contro i 38 della sesta direttiva).

  20. Segue l’imposta sul valore aggiunto Nella Comunità Europea La cosiddetta “RIFUSIONE”: • La rifusione della struttura e del testo della VI direttiva - che non comporta, in linea di principio, modifiche sostanziali della legislazione esistente - è stata l’occasione per apportare un numero ridotto di modifiche sostanziali, alle quali gli Stati membri dovevano conformarsi entro il 1° gennaio 2008. • Le modifiche servono a rendere il testo più chiaro e comprensibile e non mirano a cambiare le norme vigenti né influiscono sulla logica delle disposizioni Iva rifuse.

  21. Segue l’imposta sul valore aggiunto Struttura imposta • L’Iva è un’imposta plurifase non cumulativa, cioè a ogni passaggio non è colpito il valore pieno dello scambio, ma solo il valore aggiunto del bene o servizio. • Tra i metodi adottabili per tassare il solo valore aggiunto la CEE ha scelto la detrazione imposta da imposta, ossia la detrazione dall’imposta dovuta sul totale complessivo delle operazioni attive, dell’imposta pagata o dovuta per gli acquisti. • Il soggetto passivo recupera l’imposta pagata per gli acquisti, per cui in definitiva l’imposta colpisce soltanto il valore aggiunto.

  22. Segue l’imposta sul valore aggiunto Struttura imposta • L’Iva è così denominata non perché il valore aggiunto costituisca la base imponibile, ma perché, per effetto della detrazione, il tributo ha come oggetto economico il valore aggiunto che ogni soggetto del processo economico e produttivo aggiunge al prezzo del bene o servizio.

  23. Segue l’imposta sul valore aggiunto Struttura imposta • Per il soggetto passivo l’imposta è neutrale: • Recupera l’imposta sugli acquisti acquisendo un credito d’imposta verso lo Stato. • Recupera l’imposta dovuta allo Stato grazie al diritto di rivalsa verso coloro che acquistano i suoi beni o servizi. • Il consumatore finale acquista con Iva e non recupera l’imposta pagata al venditore, perciò è l’unico soggetto inciso dall’imposta.

  24. Come si ottiene la neutralità (1) (BLACK BOX) Impresa OUTPUT INPUT L’impresa aggiunge valore OUTPUT - INPUT = VALORE AGGIUNTO

  25. Come si ottiene la neutralità (2) 20% 2° operatore 1° operatore 3° operatore 50% 30% Cede sul Mercato il Bene o Servizio Indica l’apporto del singolo operatore al totale del valore del bene o servizio NB: Il Bene o Servizio viene assoggettato ad imposta sul 100% del suo valore, né più né meno. 100%

  26. Determinazione dell’Imposta (1) • Metodi: • Base da Base • E’ dato dall’Ouput – Input = Valore Aggiunto dall’Operatore • Imposta da Imposta • E’ dato da Imposta relativa all’Output – Imposta relativa all’Input • = Imposta sul Valore Aggiunto Come si determina l’imposta Il Legislatore ha scelto quest’ultimo metodo.

  27. Determinazione dell’Imposta (2) L’Imposta si determina attraverso un risultato differenziale ottenuto dal confronto tra: Imposta relativa all’output (cessioni) Imposta relativa all’input (acquisti) Il tutto entro determinate scadenze temporali

  28. Meccanismi giuridici Detrazione (Permette di detrarre l’imposta a cui è stato assoggettato il proprio input) Rivalsa (Permette di assoggettare ad imposta l’ouput)

  29. Segue l’imposta sul valore aggiunto Struttura imposta La NEUTRALITA’: • In forza del principio di detrazione e di rivalsa, qualunque sia il numero di passaggi che un bene subisce nel ciclo produttivo - distributivo (fino al consumatore finale), l’incidenza dell’onere fiscale non subisce alcuna variazione. • Il tributo – ancorchè frazionatamente dovuto per ogni fase del ciclo – viene così a gravare un’unica volta sul prezzo del prodotto al consumo in misura esattamente corrispondente all’aliquota prevista per i diversi beni e servizi.

  30. Segue l’imposta sul valore aggiunto Struttura imposta • Imposizione basata su un regime fondato sul cosiddetto destination principle (ossia, sulla regola della imposizione nel Paese di destinazione) ed articolato sui seguenti punti: • non imponibilità delle operazioni di esportazione. • imponibilità delle importazioni nel Paese di destinazione con la medesima aliquota prevista per le operazioni interne.

  31. Meccanismo di applicazione dell’IVA: funzionamento logico L’imposta sul valore aggiunto può essere definita come un tributo “a due facce”: • sotto il profilo economico-funzionale, infatti, l’imposta grava sui consumi, intesi come acquisti effettuati da soggetti che destinano i beni e servizi acquisiti al loro uso e consumo personale o familiare; • sotto il profilo giuridico, invece, può essere definita più come un’imposta sugli scambi, dal momento che colpisce tutte le forniture di beni e servizi effettuate da imprenditori e professionisti, anche se non sono rivolte a favore di consumatori finali.

  32. IVA D.P.R. 633/1972 L’IVA può essere definita: Sotto il profilo economico / funzionale: imposta gravante sui consumi Sotto il profilo giuridico: imposta sugli scambi Contribuenti di fatto: chi sopporta economicamente il tributo(CONSUMATORI FINALI). Contribuenti di diritto (IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI): non subiscono in via di principio alcun onere ma la legge affida loro il compito di procedere all’applicazione ed alla riscossione del tributo.

  33. Meccanismo applicativo • L’imposta si applica a tutti gli scambi di beni e di servizi a condizione che il cedente agisca nell'esercizio di attività d’impresa o di attività di lavoro autonomo. • L’IVA è un’imposta che coinvolge, normalmente, tre soggetti: • un fornitore, che sia imprenditore o lavoratore autonomo • un cliente • l'erario

  34. Segue meccanismo applicativo • Il fornitore deve addebitare al cliente il tributo, proporzionale al corrispettivo contrattuale- • A sua volta, deve versarlo all'erario, al netto del tributo da lui stesso corrisposto ai propri fornitori; • l'IVA corrisposta ai fornitori di beni e servizi acquistati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, può infatti essere detratta dall'IVA sulle operazioni attive, col diritto al rimborso di eventuali eccedenze. • E' così che l'IVA giunge a colpire il consumo finale, mostrandosi invece neutrale nei "passaggi intermedi" di beni e servizi tra produttori, commercianti e professionisti

  35. Segue meccanismo applicativo METODI PARTICOLARI • Il meccanismo ordinario di determinazione del tributo basato sulla detrazione di imposta da imposta subisce delle modificazioni per l'applicazione dell'imposta a determinati settori economici (viaggi, editoriale, agricolo, ecc.). • Lo scopo è la semplificazione dell’applicazione del tributo.

  36. segue: Meccanismo applicativo ESTRAZIONE TRASFORMAZIONE INGROSSO DETTAGLIO CONSUMATORE FINALE Acq Vend Acq Ven Acq Ven Acq Ven Acquisto 100 100 150 150 200 200 400 480 + 20 - 20 + 30 - 30 + 40 - 40 + 80 (400 + 80) +20 +10 +10 +40 80 80

  37. Individuazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva • Presupposto oggettivo: • Cessione di beni (art. 2) • Prestazione di servizi (art. 3). • Presupposto soggettivo: • Esercizio di imprese (art. 4) • Esercizio di arti e professioni (art. 5) • Presupposto territoriale(art. 7): • Sì: operazioni effettuate nel territorio dello Stato. • No: operazioni effettuate al di fuori del territorio dello Stato.

  38. Cessioni di beni • Perché si abbia una "cessione di beni" rilevante ai fini IVA, oltre all’elemento soggettivo, occorre il trasferimento, a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere. • Tuttavia, sono considerate cessioni di beni una serie di cessioni gratuite (facendo venir meno il requisito dell'onerosità).

  39. Segue cessioni di beni • Ai fini dell’imponibilità il bene ceduto può essere materiale, immateriale, mobile, immobile. • Ma, per i beni immateriali: • In aderenza alle direttive comunitarie, le cessioni di beni immateriali quali invenzioni, brevetti, marchi, ecc. sono considerate prestazioni di servizi e non cessioni di beni, (trattate pertanto nel successivo articolo 3.)

  40. Trasferimento della proprietà • Acquisto derivativo-traslativo della proprietà, (inteso come potere di disposizione giuridica - alienazione o materiale-distruzione) • Esclusi atti di acquisto a titolo originario (accessione, usucapione) nonché il comodato • Sono rilevanti tutti gli atti giuridici (contratti, atti giurisdizionali-ad.es. vendita forzata a seguito di procedura esecutiva, sentenze costitutive-ad.es. in esecuzione di un preliminare) che comportano un trasferimento dietro corrispettivo • Rilevanti anche atti di trasferimento coattivi: espropriazione per pubblico interesse, pubblica utilità • Il pegno e l’ipoteca sono invece esclusi dall’Iva in quanto diritti reali di garanzia

  41. Indennità di espropriazione • Le somme corrisposte da un Comune per indennità di occupazione temporanea hanno natura risarcitoria, per cui sono da considerare fuori del campo di applicazione dell’IVA, le somme corrisposte dallo stesso per indennità di espropriazione per p.u. di immobili di una società dichiarata fallita, per acquisizione di macchinari e attrezzature esistenti negli stessi immobili, sono da assoggettare regolarmente ad imposta (art. 13, secondo comma, lett.a) del D.P.R. n. 633 del 1972).

  42. Operazioni assimilate alle cessioni di beni • Vendita con riserva di proprietà: • il compratore acquista il diritto con il pagamento dell’ultima rata. • L’effetto della sospensione civilistica del trasferimento della proprietà a garanzia del pagamento integrale del prezzo, viene considerato irrilevante agli effetti dell’iva.

  43. Segue operazioni assimilate alle cessioni di beni • Vendite – Locazioni: • Locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. • Sono soggette ad iva per l’intero valore del bene locato al momento in cui vengono poste in essere. • Conseguentemente, le successive quote saranno ovviamente escluse dall’iva essendo parti di un corrispettivo già interamente assoggettato ad iva.

  44. Segue: la commissione (art.1731c.c) • trasferimenti tra committente e commissionario (mandato senza rappresentanza-commissioni all'acquisto o alla vendita) come cessione di beni . • regola del “doppio passaggio” IVA dal committente al commissionario e quindi dal commissionario all'acquirente finale (o viceversa per la commissione all'acquisto).

  45. Commissione per la vendita • Nella commissione per la vendita, il commissionario fatturerà con Iva al terzo l’importo pattuito per la vendita dei beni, il committente, a sua volta, fatturerà con Iva al commissionario l’importo dei beni venduti, diminuito della provvigione allo stesso spettante

  46. Commissione per la vendita es. Un commissionario addebita al cliente terzo l’importo di euro 1.000,00 per la cessione di un bene o di un servizio ed allo stesso viene riconosciuta una provvigione a titolo di remunerazione delle prestazioni del 20%. La cessione o la prestazione è soggetta ad iva con aliquota ordinaria del 20%

  47. Commissione per la vendita es Il commissionario emette una fattura di cessione nei confronti del cliente-terzo per euro 1.000,00 sui quali si applica l’imposta del 20% Cessione imponibile1.000,00 IVA 20% 200,00 Totale 1.200,00

  48. Commissione per la vendita es. Il committente emette una fattura di cessione nei confronti del commissionario: Prezzo di vendita del bene 1.000,00 Provvigione pattuita -200,00 esclusa da iva art. 13 comma 2, lett. B Differenza imponibile 800,00 IVA 20% 160,00 Totale 960,00

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