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IFTS S. CANNIZZARO CATANIA. «LA GESTIONE NORMATIVA DEGLI SCARICHI IDRICI: ITER AUTORIZZATIVO E LIMITI DI LEGGE». RELATORE Dr. Francesco Bizzini. Corso di: Sicurezza e legislazione ambientale. TRATTAMENTO DELLE ACQUE. DEFINIZIONE

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  1. IFTS S. CANNIZZARO CATANIA «LA GESTIONE NORMATIVA DEGLI SCARICHI IDRICI: ITER AUTORIZZATIVO E LIMITI DI LEGGE» RELATORE Dr. Francesco Bizzini Corso di: Sicurezza e legislazione ambientale

  2. TRATTAMENTO DELLE ACQUE DEFINIZIONE Si definisce trattamento delle acque reflue (o depurazione delle acque reflue) il processo di rimozione dei contaminanti da un'acqua reflua di origine urbana o industriale, ovvero di un effluente che è stato contaminato da inquinanti organici e/o inorganici. Il trattamento di depurazione dei liquami consiste in una successione di più fasi (o processi) durante le quali, dalle acque reflue (Domestiche – Industriali - Urbane) vengono rimosse le sostanze indesiderate, concentrandole sotto forma di fanghi, dando luogo ad un effluente finale di qualità tale da essere idoneo allo sversamento in un corpo recettore (terreno, lago, fiume o mare mediante condotta sottomarina), senza che questo ne possa subire danni (ad esempio dal punto di vista dell'ecosistema ad esso afferente). Il ciclo depurativo è costituito da una combinazione di più processi di natura chimica, fisica e biologica. I fanghi provenienti dal ciclo di depurazione sono spesso contaminati con sostanze tossiche e pertanto devono subire anch'essi una serie di trattamenti necessari a renderli idonei allo smaltimento ad esempio in discariche speciali o al riutilizzo in agricoltura o in un impianto di compostaggio.

  3. NORMATIVA VIGENTE • Il 03 aprile 2006 è entrato in vigore il D. Lgs 152/06 «Testo Unico Ambientale» che, riprendendo quanto già introdotto con il precedente D. Lgs 152/99, modifica il panorama normativo in materia di inquinamento idrico. • Aggiornato con il D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4; • Modificato con il D. Lgs 28 giugno 2010, n. 128; • Parte III: • la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche; • La disciplina dello scarico ( Domestico- Industriale – Urbano – Acque di prima pioggia) rappresenta sempre il fulcro della normativa relativa alla tutela della risorsa idrica. E’ infatti essenzialmente tramite lo scarico che l’attività antropica interagisce in modo negativo con l’ambiente, ed è quindi attraverso il controllo e la regolamentazione dell’attività di scarico che viene apprestata, in concreto, la tutela dei corpi ricettori dell’inquinamento.

  4. IL DIFFERENTE REGIME TRA «SCARICHI» E «RIFIUTI LIQUIDI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE» RIVERSAMENTO IN VASCA, IN FUSTI O SISTEMI SIMILARI (deposito temporaneo di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue D.Lgs. n. 152/06 art. 183 lettera bb) SISTEMA DI DEPURAZIONE (per riportare i reflui in tabella) CONDOTTA DELLO SCARICO art 183 D.Lgs 152/06 lettera a: RIFIUTO qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi «SCARICO» art.74 comma ff del D.Lgs. n.152/06 (Parte III TUA) SMALTIMENTO RIFIUTO (Parte IV TUA) PRELIEVO CON AUTOESPURGO (trasporto soggetto alle norme regolamentari della Parte IV del D.Lgs n. 152/06) POZZETTO DI ISPEZIONE (punto immediatamente precedente allo sversamento sul corpo ricettore) CORSO D’ACQUA – CORPO RICETTORE IMPIANTO DI TRATTAMENTO FINALE DISCIPLINATO DAL D.LGS. n.152/06 (per lo scarico del proprio ciclo produttivo necessita di autorizzazione sulla base del D. Lgs. n. 152/06)

  5. DEFINIZIONI SCARICO DI ACQUE REFLUE: (art. 74 lettera ff, D. Lgs 152/06) “Qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’art. 114”. ACQUE REFLUE URBANE: (art. 74 lettera i, D. Lgs 152/06) “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”. ACQUE REFLUE DOMESTICHE: (art. 74, lettera g, D. Lgs 152/06) “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”. ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: (art. 74, lettera h, D. Lgs 152/06) “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque reflue meteoriche di dilavamento”.

  6. (articolo 113 D.Lgs. 152/06) • 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: • a)le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; • b)i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione. • 2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto. • 3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. • 4. È comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee. • NB. In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, le acque meteoriche di dilavamento ovvero le acque piovane che, depositandosi su suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici attingendo indirettamente i corpi ricettori, non rientrano, di norma, tra le acque reflue industriali, salvo che le stesse vengano contaminate da sostanze o materiali impiegati nello stabilimento, nel qual caso sono da considerarsi come reflui industriali (Cass. Pen. 40191/2007). ACQUE METEORICHE E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

  7. TRATTAMENTO IN CONTINUO

  8. Certificazione di conformità

  9. VPP

  10. CAMPI DI APPLICAZIONE La disciplina prevista dalla Parte Terza del D. Lgs 152/06 si applica a tutti gli scarichi di acque reflue, che devono essere preventivamente autorizzati allo scarico (art. 124) CORPO RICETTORE: SUL SUOLO NEL SOTTOSUOLO NELLE ACQUE SOTTERRANEE IN ACQUE SUPERFICIALI IN RETI FOGNARIE

  11. RETI FOGNARIE ART.100 D.Lgs n.152/06 Comma 1: Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Comma 3: Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi. ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS 152/06 Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra i 50 e 2000 a.e. , si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.

  12. SCARICHI SUL SUOLO ART. 103 D.Lgs 152/06 Comma 1: È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: …….. c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; SCARICHI NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERANEE ART. 104 D.Lgs 152/06 Comma 1: È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

  13. CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI ART. 101 D.Lgs n.152/06 Comma 1: Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. Comma 2: Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto: a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.

  14. ART 101 D.Lgs n.152/06 Comma 5: I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non e comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4. Comma 7: Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

  15. LIMITI DI EMISSIONE • Sempre con riferimento all'allegato 5 parte III del D.Lgsn. 152/06 a seconda del tipo di acqua reflua e del corpo ricettore lo scarico nell'ambiente deve essere effettuato rispettando i seguenti limiti di emissione che si raggiungono mediante appositi trattamenti di depurazione: • Scarico in corpi idrici superficiali significativi • acque reflue urbane - limiti di emissione riportati in tabella 1 che fissa i valori limite ammissibili di BOD5, COD e solidi sospesi totali. Nel caso in cui lo scarico interessi aree sensibili devono essere rispettati i limiti riportati in tabella 2 la quale indica i parametri limite che descrivono i nutrienti legati all’eutrofizzazione delle acque: fosforo totale, azoto totale. Se il refluo urbano contiene anche scarichi di natura industriale deve essere rispettata anche la tabella 3 prima colonna; • acque reflue industriali non pericolose - limiti di emissione riportati in tabella 3 prima colonna; • acque reflue industriali pericolose - limiti di emissione riportati in tabella 3 e 3/A;

  16. Scarico in corpi idrici superficiali non significativi • acque reflue urbane - limiti di emissione riportati in tabella 4 • acque reflue industriali non pericolose - limiti di emissione riportati in tabella 4; • acque reflue industriali pericolose - vietato; • Scarico sul suolo • acque reflue urbane - limiti di emissione riportati in tabella 4 • acque reflue industriali non pericolose - limiti di emissione riportati in tabella 4; • acque reflue industriali pericolose - vietato; • Scarico in fognatura • acque reflue domestiche - sono sempre ammessi senza necessità di alcun tipo di trattamento; • acque reflue industriali - limiti di emissione riportati in tabella 3 seconda colonna

  17. Art. 99 D.Lgs 152/06: Comma 1: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. Comma 2: Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

  18. TABELLA 1.LIMITI DI EMISSIONE PER GLI IMPIANTI DI ACQUE REFLUE URBANE TABELLA 2. LIMITI DI EMISSIONE PER GLI IMPIANTI DI ACQUE REFLUE URBANE RECAPITANTI IN AREE SENSIBILI. Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore.

  19. TABELLA 3. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN FOGNATURA.

  20. TABELLA 3.VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN FOGNATURA.

  21. TABELLA 4. LIMITI DI EMISSIONE PER LE ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI CHE RECAPITANO SUL SUOLO

  22. ADEMPIMENTI: Per essere conformi alla normativa vigente, gli scarichi di acque reflue devono: a) essere espressamente autorizzati (attenzione: non è sufficiente la sola richiesta di autorizzazione!) e rispettare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione; b)rispettare i limiti di emissione; c) rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente (per esempio divieto di diluizione); d) rispettare le prescrizioni in tema di prelievi e di controlli.

  23. Autorizzazione allo scarico(articolo 124 D. Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Comma 1 : Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati; Comma 2 : L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. Comma 4 : In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito.

  24. Autorizzazione allo scarico(articolo 124 D. Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Comma 7: Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. Comma 8: Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

  25. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ART. 125 D.LGS 152/06 Comma 1: La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione dei punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

  26. Domanda autorizzazione allo scarico pag. 1

  27. Domanda autorizzazione allo scarico pag. 2

  28. Domanda autorizzazione allo scarico pag. 3

  29. SCHEDA TECNICA PAG. 1

  30. SCHEDA TECNICA PAG. 2

  31. Domanda autorizzazione allo scarico pag. 1

  32. Domanda autorizzazione allo scarico pag. 2

  33. Domanda autorizzazione allo scarico pag. 3

  34. Domanda autorizzazione allo scarico pag. 4

  35. REGIME SANZIONATORIO • In caso di inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico ( art. 130 D. Lgs. 152/06 ), le autorità preposte al controllo possono procedere alla : • Diffida; • Sospensione dell’autorizzazione; • Revoca dell’autorizzazione; Sono previste sanzioni amministrative ( ammende ), ( art. 133 ) soprattutto per quanto riguarda trasgressioni alla legge relativa a scarichi di acque reflue domestiche. Nel caso in cui la trasgressione alla legge riguardi scarichi di reflui industriali, sono previste sanzioni penali ( arresto e/o ammenda ), ( art. 137 ).

  36. SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 133, comma 1: Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico che superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle dell’allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06, oppure i diversi valori limite stabiliti dalla Regioni a norma dell’ar.t 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’art. 107, comma 1 o dall’art. 108, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a trentamila euro. Art 133, comma 2: Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’art 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila a sessantamila euro. Art 133, comma 3: Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell’articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

  37. SANZIONI PENALI Art. 137, comma 1: Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Art 137, comma 2 : Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni. Art. 137 comma 5:  Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

  38. TABELLA 5. SOSTANZE PER LE QUALI NON POSSONO ESSERE ADOTTATI LIMITI MENO RESTRITTIVI DI QUELLI INDICATI IN TABELLA 3, PER LO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI E PER LO SCARICO IN RETE FOGNARIA, O IN TABELLA 4 PER LO SCARICO SUL SUOLO.

  39. D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.(GU n. 28 del 3-2-2012)

  40. Ambito di applicazione Art. 1 D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227 • Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. • ART. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 18 aprile 2005 • 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: • a) hanno meno di 250 occupati, e • b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. • 2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: • a) ha meno di 50 occupati, e • b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. • 3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: • a) ha meno di 10 occupati, e • b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. • 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

  41. Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche Art. 2 D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attivita' di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attivita' elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

  42. Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali Art. 3 D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione gia' concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;e) la localizzazione dello scarico. 2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  43. Sportello unico per le attivita'produttive Art. 5 D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227 1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attivita' produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, e' adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.

  44. Monitoraggio Art. 6 D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227 1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  45. Allegato A :Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche (previsto dall'articolo 2 ,D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227) Tabella 1 Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.

  46. ALLEGATO A Tabella 2 Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

  47. Tabella 2

  48. ALLEGATO 5 D. Lgs 152/06 2.1 SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO SUL SUOLO E SOTTOSUOLO Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze: – composti organo alogenati e sostanze che possono – dare origine a tali composti nell’ambiente idrico – composti organo fosforici – composti organo stannici – sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso – mercurio e i suoi composti – cadmio e i suoi composti – oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti – cianuri – materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque. Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti. Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di: 2: Biocidi e loro derivati non compresi nell’elenco del paragrafo precedente 3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull’odore dei prodotti consumati dall’uomo derivati dall’ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque 4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell’acqua in sostanze innocue 5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare 6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti 7: Fluoruri 8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull’equilibrio dell’ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti. Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti.

  49. L.R.09/05/2012 «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale»

  50. Con l’entrata in vigore della suddetta legge i compiti delle C.P.T.A. sono stati trasferiti al Dipartimento Regionale dell’Ambiente

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