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DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI. Liliana Palmieri. L’Unione europea e la famiglia I principi fondamentali. “È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale” (art. II-93 Cost. europea).

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DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

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Presentation Transcript


  1. DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI Liliana Palmieri

  2. L’Unione europea e la famiglia I principi fondamentali “È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale” (art. II-93 Cost. europea) Direttiva n. 2003/86/CE del Consiglio del 22.9.2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (Punto 2 delle Premesse) “Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale”

  3. L’Unione europea e la famiglia I principi fondamentali Direttiva n. 2003/86/CE (Punto 4 delle Premesse) “Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità … Direttiva n. 2003/86/CE (Punto 6 delle Premesse) “Al fine di assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare è opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare”

  4. L’Unione europea e la famigliaI principi fondamentali Direttiva n. 2004/38/CE (Punto 5 delle Premesse) “Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza”.

  5. L’iscrizione anagrafica dei familiari del cittadino comunitario Art. 7 comma 1, lett. d) d.lgs. n. 30/2007 Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando: … … … è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). In sostanza, il diritto di soggiorno del familiare discende dai requisiti di soggiorno posseduti dal cittadino dell’Unione lavoratore subordinato o autonomo, o titolare di risorse economiche sufficienti e di polizza di copertura dei rischi sanitari …...

  6. Chi sono i familiari ? • Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 30/2007 sono FAMILIARI solo ed esclusivamente: • il coniuge • i discendenti direttidel cittadino dell’Unione e del coniuge di età inferiore a 21 anni • i discendenti direttidel cittadino dell’Unione e del coniuge di età superiore a 21 anni, purché a carico • gli ascendenti direttidel cittadino dell’Unione e del coniuge, purché a carico In pratica, i discendenti ultra21enni e gli ascendenti sono familiari solo a condizione che siano A CARICO del cittadinodell’Unione titolare di autonomo diritto di soggiorno

  7. I familiari del cittadino dell’Unione Infine … è familiare: “il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante” Perdiscendenti e ascendenti“diretti” secondo l’interpretazione del Ministero devono intendersi tutti i discendenti e gli ascendenti“in linea retta” Linee guida La nozione di parenti diretti in linea discendente o ascendente si estende alle relazioni adottive o ai minori posti sotto la custodia di un tutore legale permanente.

  8. Gli “altri” familiari L'art. 3 del d.lgs. n. 30/2007 prevede un trattamento agevolato anche per “altri familiari” rispetto ai quali lo Stato ospitante agevola (o “dovrebbe agevolare”) l'ingresso e il soggiorno. Si tratta di: Ogni altro familiare qualunque sia la sua cittadinanza, che nel Paese di provenienza è a carico o convive con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente Il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione Il D.L. 23.6.2011, n. 89 aveva sostituito la parola “debitamente” con “ufficialmente”, ma poi tale modifica è stata soppressa dalla legge di conversione

  9. Gli “altri” familiari Nelle intenzioni del legislatore, “la provenienza da un'autorità pubblica, fermo restando, in ossequio alla direttiva, il ricorso a qualsiasi mezzo di prova, garantisce la veridicità, consentendo sia di evitare attestazioni mendaci o fraudolente sia di assicurare l'effettività della tutela del diritto al soggiorno del partner del cittadino dell'Unione europea»”; così si legge nella relazione illustrativa.

  10. Il Ministero dell’interno con circolare n. 39 del 18.7.2007 ha specificato le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 3 c. 2 del decreto per gli altri familiari. Più precisamente, il Ministero ha indicato le modalità di accertamento delle condizioni di soggiorno previste per gli altri familiari Gli “altri” familiari Ciò al fine di preservare le relazioni del cittadino dell’Unione con le persone che non rientrano nella definizione di familiare ex art. 2 del decreto.

  11. Se il familiare è cittadino dell’unione deve esibire: Documentazione rilasciata dallo stato del cittadino dell’unione titolare del diritto di soggiorno attestante il rapporto di parentela o la relazione stabile registrata Autodichiarazione del cittadino dell’unionerelativa alla qualità di familiare a carico o convivente o alla sussistenza di gravi motivi di salute che richiedono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’unione avente autonomo diritto di soggiorno Gli “altri” familiari

  12. Se il familiare ai sensi dell’art. 3 è cittadino extracomunitario (non titolare di autonomo diritto di soggiorno) può chiedere il P.d.S. per “residenza elettiva” ex art. 5 T.U. n. 286/1998. Gli “altri” familiari c) Assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale d) Autodichiarazione del cittadino dell’unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé e per il familiare o il convivente, secondo i parametri ex art. 29 c. 3 lett. b) T.U. n. 286/1998

  13. La dimostrazione della qualità di familiare E’ indispensabile per consentire al familiare di esercitare il diritto di soggiorno già riconosciuto al cittadino titolare di un autonomo diritto di soggiorno. Dall’art. 14 d.P.R. n. 223/1989 si ricava un principio fondamentale: Tutti i dati costituenti oggetto di registrazione anagrafica debbono essere comprovati tramite documentazione autentica rilasciata dalle competenti autorità dello stato di appartenenza, tradotta e legalizzata. ATTENZIONE ! Non si ritiene corretto il ricorso all’autocertificazione “Le autorità nazionali possono chiedere prove del rapporto di parentela dichiarato” Linee guida

  14. Il familiare di cittadino comunitario lavoratore Lo svolgimento dell’attività lavorativa è condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno a favore del lavoratore e dei suoi familiari, comunitari ed extracomunitari L’iscrizione anagrafica dei familiari del cittadino comunitario Il familiare di cittadino comunitario non lavoratore Il cittadino dell’Unione non lavoratore ha diritto di soggiornare (per un periodo superiore a 3 mesi) se dimostra di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema socio-assistenziale dello Stato membro ospitante (si applicano gli stessi principi di “flessibilità” e “proporzionalità”, previsti dalle Linee Guida per tutti i comunitari non lavoratori)

  15. I familiari comunitari che NON hanno un autonomo titolo di soggiorno, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani, devono presentare in sede di richiesta di iscrizione anagrafica: a) un documento di identità valido per l’espatrio o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto (parole soppresse dalla L. n. 129/2011) L’iscrizione anagrafica dei familiari del cittadino comunitario

  16. L’iscrizione anagrafica dei familiari del cittadino comunitario • b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico • b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno (lettera sostituita dalla L. 129/2011) • l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione

  17. Le disposizioni più favorevoli La nuova formulazione dell’art. 9 comma 5 lett. b del d.lgs. n. 30/2007 facendo riferimento alla documentazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato d’origine per la condizione di vivenza a carico sembra ribaltare un modus operandi consolidato. E’ proprio così ? Analizzando i principi vigenti, per la vivenza a carico resta valida la legittimità dell’autocertificazione

  18. Le disposizioni più favorevoli Attenzione ! Articolo 37 Direttiva 2004/38/CE Disposizioni nazionali più favorevoli Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della presente direttiva

  19. Familiare che raggiunge il cittadino UE Nel caso in cui il familiare, comunitario o extraUE, RAGGIUNGA in un secondo momento il cittadino dell’Unione, è necessario verificare nuovamente il possesso dei requisiti in capo al cittadino UE. Se il cittadino UE non possiede più i requisiti: non si potrà dar corso all’iscrizione anagrafica del familiare si deve segnalare alla Prefettura la perdita dei requisiti di soggiorno

  20. Familiare che raggiunge il cittadino UE La perdita delle condizioni di soggiorno in capo al cittadino UE pregiudica l’iscrizione del suo familiare, salvo il possesso da parte di quest’ultimo, di autonomi requisiti di soggiorno TUTTAVIA la perdita di tali condizioni NON costituisce causa di cancellazione anagrafica; solo l’eventuale provvedimento di allontanamento adottato dalla Prefettura legittimerà la cancellazione dall’Apr ai sensi dell’art. 18 c. 2 del d.lgs. n. 30/2007. Resta fermo l’obbligo della comunicazione alla Prefettura Familiare comunitario di cittadino dell’Unione

  21. Familiare che raggiunge il cittadino UE La perdita delle condizioni di soggiorno in capo al cittadino UE pregiudica l’iscrizione anagrafica del familiare extracomunitario ai sensi del d.lgs. n. 30/2007, salvo il possesso delle condizioni legittimanti l’iscrizione per altro motivo previsto dal T.U. n. 286/1998. Familiare extracomunitario di cittadino dell’Unione Resta fermo l’obbligo della comunicazione alla Prefettura relativa alla perdita delle condizioni di soggiorno del cittadino UE

  22. La vivenza a carico E’ un concetto che entra in gioco in materia di ingresso e soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione. Riguarda alcune categorie di cittadini e cioè: discendenti diretti di età superiore ai 21 anni, compresi quelli del coniuge; ascendenti diretti, compresi quelli del coniuge. La condizione di vivenza a carico fa acquisire a tali persone la qualità di familiare di cittadino dell’Unione ex art. 2 c.1 lett. b) d.lgs. n. 30/2007. Non esiste nel nostro ordinamento una definizione giuridica unica della condizione di vivenza a carico, né ha provveduto in merito la Direttiva n. 2004/38/CE

  23. La vivenza a carico In generale, la condizione di vivenza a carico può essere definita come la situazione di fatto che si verifica quando un soggetto provvede in maniera continuativa al sostentamento di altre persone. Linee guida Secondo la giurisprudenzadella Corte, lo status di familiare ‘a carico’ deriva da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materialeal familiare è fornito dal cittadino dell'Unione europea o dal suo coniuge/partner Come si dimostra la vivenza a carico ? • In pratica, la qualità di “vivenza a carico” può essere dimostrata: • tramite idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese di origine, • tramite autocertificazione

  24. “L’art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 21.5.1973, 73/148/CEE, (abrogata dalla direttiva n. 2004/38/CE) relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, deve essere interpretato intendendo per «[essere]a [loro] carico»,il fatto che il famigliare di un cittadino comunitario stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 43 CE, abbia bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d’origine o di provenienza di tale famigliare al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino”. Sentenza 9 gennaio 2007 – Proced. C-1/05

  25. “L’art. 6, lett. b), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l’esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest’ultimo”. Sentenza 9 gennaio 2007 – Proced. C-1/05 Linee guida Tuttavia, la semplice promessa del cittadino dell’Unione di voler sostenere il familiare non è di per sé sufficiente a configurare la condizione di familiare a carico. In Italia si è scelta la soluzione più favorevole al cittadino “La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del d.P.R. 445/2000” (circ. n. 19/2007 Min. interno)

  26. Iscrizione dei familiari NON comunitari I familiari extracomunitari, entro 3 mesi dall’ingresso in Italia, devono chiedere alla Questura competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell’Unione” allegando alla richiesta i documenti indicati dall’art. 10, comma 3, del D. lgs. n. 30: passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonché del visto di ingresso, qualora richiesto;

  27. Iscrizione dei familiari NON comunitari b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico; b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno (lettera modificata dalla L. n. 129/2011) c) attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; d) foto dell’interessato, in formato tessera, in 4 esemplari

  28. Iscrizione dei familiari NON comunitari La carta di soggiorno è necessaria ai fini della richiesta di iscrizione anagrafica ? La circolare n. 19/2007, suggeriva di preferire questa modalità, ma non escludeva la possibilità che il cittadino non appartenente all’U.E., familiare di cittadino comunitario, facesse istanza di iscrizione anagrafica anche prima di essere in possesso della carta di soggiorno, esibendo la semplice ricevuta. In tal caso il procedimento di iscrizione veniva perfezionato solo dopo che il familiare extraUE avesse ottenuto la carta di soggiorno.

  29. L'iscrizione dei familiari extraUE di cittadino UE Dal 9 maggio 2012 Nell’allegato B alla dichiarazione di residenza viene precisato che in sede di richiesta di iscrizione il familiare extracomunitario di cittadino comunitario deve esibire, oltre al passaporto: la carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino dell’Unione oppure la ricevuta della richiesta di rilascio della carta di soggiorno Le iscrizioni anagrafiche dei familiari extracomunitari sono comunicate alla Questura, ai sensi dell’art. 6, c.7,D.Lgs. n. 286/1998

  30. La conservazione del diritto di soggiorno Il cittadino dell'Unione, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia, conserva il diritto di soggiorno se: • A seguito dimalattiaoinfortunio è temporaneamente inabile al lavoro; • Èdisoccupato(involontariamente): deve avere lavorato per almeno un anno e deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa • E’disoccupato(involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ad un anno ovvero si è trovato in tale stato durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato perun anno di tempo. • E’ iscritto ad uncorso di formazione professionale. (Tranne il caso di disoccupazione involontaria, per poter mantenere lo status di lavoratore subordinato deve esistere un collegamento tra la precedente attività ed il corso di formazione seguito).

  31. Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dall’Italia non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari comunitari a condizione che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente o siano in possesso di autonomi requisiti per il soggiorno ai sensi dell’art. 7, c. 1 • Ildecessodel cittadino dell'Unione non incide sul diritto di soggiorno dei suoifamiliari extracomunitarise hanno soggiornato in Italia almeno un anno prima del decesso e: • Abbiano diritto di soggiorno permanente • Ovvero • Dimostrino di esercitare un’attività lavorativa (dipendente o autonoma); • Dispongano di sufficienti risorse economiche; • Siano titolari di un’assicurazione sanitaria • ovvero siano componenti di un nucleo familiare - già costituito in Italia - di una persona che soddisfa tali condizioni

  32. Il nuovo diritto di soggiorno permanente

  33. Perché il diritto di soggiorno permanente ? “Un diritto di un soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante rafforzerebbe il senso di appartenenza alla cittadinanza dell'Unionee costituisce un essenziale elemento di promozione della coesione sociale, che è uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione. Occorre quindi istituire un diritto di soggiorno permanente per tutti i cittadini dell'Unione ed i loro familiari che abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di cinque anni conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva e senza diventare oggetto di una misura di allontanamento”. Punto 17 ConsiderandodellaDirettiva2004/38/CE

  34. Diritto di soggiorno permanente “Per costituire un autentico mezzo di integrazione nella società dello Stato membro ospitante in cui il cittadino dell'Unione soggiorna, il diritto di soggiorno permanente non dovrebbe, una volta ottenuto, essere sottoposto ad alcuna condizione”. Punto 18 ConsiderandodellaDirettiva2004/38/CE

  35. La normaArt. 16 Direttiva 2004/38/CE - Art. 14 d.lgs. n. 30/2007 “1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato  legalmente  ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13. Analogo diritto è riconosciuto al familiare extracomunitario

  36. La normaArt. 16 Dir. 2004/38/CE - Art. 14 d.lgs. n. 30/2007 “2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. La formulazione dell’art. 14 ricalca fedelmente l’art. 16 della Direttiva 2004/38/CE

  37. Il diritto di soggiorno permanente • Si fonda su due pilastri: • la LEGALITÀ del soggiorno • la CONTINUITÀ del soggiorno • Per la corretta applicazione della norma e l’equo riconoscimento di tale diritto occorre esaminare questi due concetti.

  38. Verso una nuova concezione del soggiorno permanente Per diverso tempo il diritto di soggiorno permanente è stato riconosciuto sulla base del diritto interno (d.lgs. n. 30/2007) e delle indicazioni operative date dal Ministero dell’interno. Dicembre 2011: la Corte di giustizia Europea è intervenuta in maniera molto incisiva su tale istituto, ridisegnando, fra l’altro, il concetto di legalità del soggiorno Sentenza 21 dicembre 2011 – Procc. C-424/10 e C-425/10)

  39. Soggiorno legale e residenza legale Prima di esaminare la sentenza occorre ricordare che: il concetto di soggiorno legale NON deve essere confuso con il concetto di residenza legale. Per “soggiorno legale” si deve intendere la presenza (o meglio il soggiorno) nel territorio dello Stato membro ospitante a prescindere dalla eventuale iscrizione anagrafica

  40. Soggiorno legale e residenza legale • Per “residenza legale”, si deve far riferimento alla definizione contenuta nel d.P.R. n. 572/1993 (art. 2 comma 1) • “Si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti • dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia • e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”

  41. La legalità del soggiorno prima della sentenza della Corte di Giustizia Circolare DCSD n. 19/2007 “La condizione che il cittadino dell'Unione abbia soggiornato legalmente deve intendersi – anche alla luce di quanto indicato nel preambolo della direttiva - nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l’interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste nel decreto legislativo e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento”

  42. Il possesso di uno o più titoli di soggiorno per un arco temporale di 5 anni era idoneo a dimostrare implicitamente il possesso dei requisiti di soggiorno. Analoga valutazione per il possesso dell’attestato di iscrizione anagrafica ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 a partire dall’11 aprile 2007. La legalità del soggiorno prima della sentenza della Corte di Giustizia Circ. Prot. n. 200704165/15100/14865 (39), del 18.7.2007 “Ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d’inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall’interessato, il quale è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.”

  43. La legalità del soggiorno prima della sentenza della Corte di Giustizia • In pratica • la dimostrazione della legalità del soggiorno ai fini del rilascio dell’attestato permanente poteva essere data mediante: • uno o più titoli di soggiorno per un arco temporale di 5 anni continuativi • attestato di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario rilasciato dall'ufficiale d’anagrafe da almeno 5 anni • Titolo di soggiorno + attestato di iscrizione fino alla concorrenza dei 5 anni • Iscrizione anagrafica per almeno 5 anni dall’11.4.2007 (questa interpretazione si stava facendo strada sulla base del fatto che l’iscrizione doveva essere stata effettuata previa verifica dei requisiti)

  44. La legalità del soggiorno dopo la sentenza della Corte di Giustizia La sentenza della Corte di Giustizia 21 dicembre 2011 Procc. C-424/10 e C-425/10 costringe gli ufficiali d’anagrafe a rivedere queste modalità operative tenendo conto della nuova interpretazione del concetto di soggiorno legale. Per arrivare a definire la corretta nozione di soggiorno legale la Corte di Giustizia fa riferimento al principio della applicazione uniforme del diritto dell’Unione al principio di uguaglianza

  45. “ … Se una disposizione di diritto dell’Unione non contiene un espresso richiamo al diritto degli Stati membri per la determinazione del suo senso e della sua portata, tale disposizione deve normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme” La legalità del soggiorno secondo la Corte di Giustizia

  46. La legalità del soggiorno secondo la Corte di Giustizia La Direttiva 2004/38/CE NON fornisce alcuna precisazione circa il modo in cui deve essere intesa l’espressione “che abbia soggiornato legalmente” e NON effettua alcun rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire a tale espressione. Per tale motivo il concetto di “soggiorno legale” designa, ai fini dell’applicazione della Direttiva, una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme sul territorio della totalità degli Stati membri. In altri termini, per la corretta definizione del concetto di soggiorno legale, non esistendo un rinvio alle legislazioni dei singoli Stati membri, si deve far riferimento alla interpretazione datane dal legislatore comunitario e dalla Corte di giustizia stessa.

  47. La legalità del soggiorno secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia ricorda che la Direttiva 2004/38, ha previsto un sistema graduale per quanto riguarda il diritto di soggiornonello Stato membro ospitante. Questo sistema graduale riprendendo sostanzialmente le fasi e le condizioni previste nei diversi strumenti del diritto dell’Unione e nella giurisprudenza anteriori a tale direttiva, “sfocia nel diritto di soggiorno permanente”. Diritto di soggiorno fino a tre mesi Diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi Diritto di soggiorno permanente

  48. La legalità del soggiorno secondo la Corte di Giustizia “Il diritto di soggiorno permanente, una volta ottenuto, non deve essere sottoposto ad alcuna condizione, e ciò affinché esso possa costituire un autentico mezzo di integrazione nella società di detto Stato”. (18° considerando della Direttiva) “Occorre istituire tale diritto (di soggiorno permanente) per tutti i cittadini dell’Unione ed i loro familiari che abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di cinque anni «conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva» e senza diventare oggetto di una misura di allontanamento. (17° considerando della Direttiva) “Questa precisazione è stata introdotta «per precisare la portata della nozione di soggiorno legale»”

  49. La legalità del soggiorno secondo la Corte di Giustizia La nozione di soggiorno legale sottesa ai termini «che abbia soggiornato legalmente», di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, deve intendersi come corrispondente ad un soggiorno conforme alle condizioni previste da detta direttiva e, segnatamente, quelle previste all’art. 7, n. 1, della stessa. Il soggiorno conforme al diritto di uno Stato membro, ma che NON soddisfa le condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/38, non può essere considerato come soggiorno «legale» ai sensi dell’art. 16, n. 1, di essa.

  50. … Una rivoluzione … In sostanza l’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che non si può ritenere che il cittadino dell’Unione, che abbia compiuto un soggiorno di più di cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del diritto nazionale di tale Stato, abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente in conformità a tale disposizione se, durante tale soggiorno, egli non soddisfaceva le condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della stessa direttiva.

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