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La dichiarazione di fallimento

La dichiarazione di fallimento. Lorenzo Benatti Parma, 29 aprile 2014. Legittimazione a richiedere il fallimento. Creditori (anche se il credito non è scaduto); Debitore (attenzione art. 217 , 1° co ., n. 4, l.f. , per bancarotta); Pubblico Ministero

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La dichiarazione di fallimento

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Presentation Transcript


  1. La dichiarazione di fallimento Lorenzo Benatti Parma, 29 aprile 2014

  2. Legittimazione a richiedere il fallimento • Creditori (anche se il credito non è scaduto); • Debitore (attenzione art. 217, 1° co., n. 4, l.f., per bancarotta); • Pubblico Ministero • quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, • quando l’insolvenza risulta segnalata da un giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile (art. 7, n. 2, l.f.). Potrebbe essere anche un’udienza per dichiarazione di fallimento, quando i creditori istanti abbiano ritirato la propria richiesta.

  3. Competenza e giurisdizione • Competenza: tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa (art. 9, 1° co., l.f.). • La competenza non riguarda solo la dichiarazione ma tutto il procedimento. • La competenza è esclusiva ed inderogabile e l’incompetenza può essere rilevata d’ufficio.

  4. Sede principale • Quando la sede effettiva dell’impresa è diversa da quella legale la sede principale coincide con quelle effettiva. • Per sede si intende quella in cui si svolge l’attività amministrativa e direttiva non tanto quella produttiva in senso stretto (stabilimenti). • Il trasferimento di sede influisce sulla competenza solo se effettivo. • Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. • Il trasferimento della sede all’estero non esclude la giurisdizione italiana se avviene dopo il deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento

  5. Sede all’estero • La giurisdizione italiana sussiste anche quando la sede principale dell’impresa si trova all’estero, essendo peraltro necessario, secondo la giurisprudenza, la presenza in Italia di una sede secondaria e non sufficiente lo svolgimento di una mera attività contrattuale non ricollegabile ad una stabile rappresentanza. • Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa UE.

  6. Istanza di fallimento • La domanda va proposta con ricorso al Tribunale.

  7. Istruttoria pre-fallimentare • Convocazione debitore e creditori e/o P.M., • Ordine deposito situazione patrimoniale, • Termine 7 gg. per deposito memorie, documenti e relazioni tecniche, • Udienza di audizione, • Possibile adozione provvedimenti cautelari

  8. Convocazione debitore • Convocazione debitore, creditori o P.M. che abbiano presentato il ricorso. • Fra notifica del ricorso + decreto di fissazione dell’udienza e data udienza, devono intercorrere almeno 15 gg., salvo abbreviazione con decreto motivato, in tal caso si dispone che ricorso e decreto siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo. L’onere della notifica è dell’istante. • C’è il rischio di consolidamento atti pregiudizievoli nei confronto dei creditori (si pensi al consolidamento di un’ipoteca). • C’è anche il rischio del sopraggiungere dell’anno di cui all’art. 10 l.f. • Tutto ciò può provocare urgenza.

  9. Ordine deposito situazione patrimoniale • Nel decreto di fissazione di udienza il tribunale dispone che il debitore depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata ed i bilanci regolati agli ultimi tre esercizi, e può richiedere eventuali informazioni urgenti.

  10. Udienza • Davanti al tribunale in composizione collegiale, a meno che, come spesso accade, sia stato delegato un giudice all’istruttoria. • All’udienza di audizione delle parti il giudice provvede all’ammissione e all’espletamento di mezzi istruttori richiesti dalle parti e disposti d’ufficio.

  11. Provvedimenti cautelari o conservativi • È prevista la possibilità di adottare provvedimenti cautelari o conservativi del patrimonio o dell’impresa (art. 15, 8° co., l.f.). È tuttavia richiesta l’istanza di parte adeguatamente motivata e documentata. I provvedimenti potrebbero essere: • limitazioni al potere di disposizione del debitore, • limitazioni di poteri dei creditori, • nomina amministratore giudiziario . • Le misure cautelari possono ridurre, ma non eliminare l’urgenza di provvedere sulle istanze di fallimento.

  12. Possibili decisioni • Dichiarazione fallimento con sentenza, • rigetto ricorso con decreto (non passa mai in giudicato), • decreto archiviazione (il creditore ricorrente ha ritirato il ricorso o meglio ha presentato un’istanza di desistenza), il tribunale non può dichiarare il fallimento d’ufficio, ma può trasmettere una segnalazione al P.M., • dichiarazione di incompetenza con sentenza, il tribunale trasmette il fascicolo a quello dichiarato competente che rimane investito.

  13. Dichiarazione plurima di fallimento • Può accadere che più tribunali dichiarino il fallimento di uno stesso soggetto. L’art. 9-terl.f. dispone che in tal caso prosegua la procedura avanti al tribunale che si è dichiarato per primo. Se il giudice adito per secondo contesta la competenza di quello che si è pronunciato per primo deve richiedere d’ufficio regolamento di competenza.

  14. Regolamento competenza • Il regolamento di competenza va proposto con istanza alla corte di cassazione secondo le norme del c.p.c.

  15. Contenuto sentenza fallimento • Pronuncia di fallimento, si tratta di statuizione suscettibile di passare in giudicato, • Contiene anche statuizioni di natura ordinatoria: • nomina giudice delegato, • nomina curatore, • fissazione udienza verifica stato passivo, • termine perentorio per la presentazione di domande di accertamento dello stato passivo o dei diritti reali i personali

  16. Comunicazione sentenza • La sentenza • va notificata, su richiesta del cancelliere, al debitore fallito, • va comunicata al PM, al ricorrente ed al curatore, • va iscritta nel registro delle imprese del luogo in cui è stato dichiarato il fallimento e del luogo in cui il fallito ha la sede legale.

  17. Impugnazione della sentenza di fallimento (1) • Legittimazione: • fallito, • qualunque interessato (creditori, soggetti che possono essere danneggiati dal fallimento), • NO chi abbia richiesto il fallimento.

  18. Impugnazione della sentenza di fallimento (2) • Giudice competente: Corte d’appello. • Termine impugnazione • 30 gg. (non si applica sospensione feriale) • dalla notifica della sentenza per il fallito, • dall’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese per gli altri soggetti. • In mancanza di notifica od iscrizione nel registro delle imprese, il termine diventa di un anno dalla pubblicazione della sentenza.

  19. Impugnazione della sentenza di fallimento (3) • Forma: reclamo (ricorso indirizzato al giudice). • Parti: • ricorrente, • soggetto che ha chiesto il fallimento, • curatore. Si ha litisconsorzio necessario.

  20. Efficacia sentenza di fallimento • La sentenza che dichiara il fallimento è provvisoriamente esecutiva ed i suoi effetti vengono meno solo quando la sentenza di revoca passa in giudicato. • La Corte d’appello, su ricorso dell’appellante, può disporre la sospensione della liquidazione dell’attivo.

  21. Esito impugnazione fallimento Rigetto gravame: la sentenza resta valida. Accoglimento gravame: revoca fallimento, ma la procedura prosegue fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

  22. Ricorso in cassazione • se il gravame è stato accolto in appello: • conferma appello: fallimento definitivamente revocato, cessa la procedura; • cassazione appello senza rinvio: il fallimento è definitivamente confermato; • cassazione appello con rinvio: occorrerà attendere nuova pronuncia Corte d’appello; • se il gravame è stato respinto in appello: • conferma appello: il fallimento è definitivamente confermato; • cassazione appello senza rinvio: fallimento definitivamente revocato, cessa la procedura; • cassazione appello con rinvio: occorrerà attendere nuova pronuncia Corte d’appello.

  23. Motivi impugnazione • Difetto di giurisdizione o competenza. • Nullità sentenza per violazione del diritto alla difesa. • Insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

  24. Effetti della revoca del fallimento • In generale sono retroattivi. • L’art. 18, 15° co., statuisce che restano fermi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (vendite coattive, ripartizioni dell’attivo, atti compiuti dal curatore in sostituzione del fallito o in forza dei poteri attribuitigli dalla l.f. In generale se l’atto del curatore indice definitivamente sul rapporto la revoca del fallimento non opera retroattivamente.

  25. Confronto tra revoca e chiusura • Per quanto riguarda gli effetti patrimoniali la differenza tende a sfumare. • Riveste invece molto rilievo dal punto di vista penale, la revoca preclude l’applicazione degli artt. 216 ss l. f.

  26. La dichiarazione di fallimento Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it

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