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L’evoluzione dell’autonomia privata tra ideologie e principi

L’evoluzione dell’autonomia privata tra ideologie e principi. Emanuela Navarretta. PREMESSA. Come si spiega il rapporto fra il contratto e il Trattato di Lisbona? Il contratto risente delle ideologie e dei principi che a loro volta riflettono e reagiscono al contesto socio-economico

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L’evoluzione dell’autonomia privata tra ideologie e principi

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Presentation Transcript


  1. L’evoluzione dell’autonomia privata tra ideologie e principi Emanuela Navarretta

  2. PREMESSA • Come si spiega il rapporto fra il contratto e il Trattato di Lisbona? • Il contratto risente delle ideologie e dei principi che a loro volta riflettono e reagiscono al contesto socio-economico • I principi ricadono sul contratto attraverso la riflessione • sul fondamento del potere • sui limiti e/o sulla conformazione dell’autonomia • Liberismo e solidarismo sono le due spinte dominanti, ma con una infinità di varianti e di combinazioni intermedie, mai identiche lungo l’evoluzione storica e sempre coesistenti con una pluralità di prospettive • Tre fasi: • prima della Costituzione – incidenza velata delle ideologie • Influenza dei principi costituzionali • Influenza dei principi europei

  3. Il contratto prima della Costituzione

  4. Costituzione e contratto

  5. Dalla Costituzione ai principi dell’Unione europea • Diverso contesto socio-economico – anni ‘80 – ’90 • lo Stato si ritrae dall’economia: deregulation, liberalizzazione, privatizzazione • disfacimento dei sistemi collettivistici colpisce l’ideologia marxista • Atto unico europeo intacca il ruolo dello Stato • De-codificazione (legge sulle locazioni)  metodo neoesegetico (Irti) • Ragione sottesa • non un ritorno all’illusoria neutralità del diritto • ma rimuovere la tentazione di un controllo politico affidato alla magistratura • preparare il rinnovamento dei valori, reso necessario dai profondi mutamenti del contesto economico e politico • Diritto apparentemente si distacca dall’ideologia, ma in realtà serve a dare una base ideologica all’economia di cui si riconosce la non neutralità • I principi costituzionali come base assiologica dell’economia e il diritto come strumento che plasma il mercato locus artificialis • Irti: i valori costituzionali devono indicare “la scelta globale dell’ordine economico” (von Hayek) • Eucken, Bohm, Grossman-Doerth “Manifesto Ordoliberista” del 1936: Costituzione economica ha il compito di assumere “una decisione politica di carattere generale su come strutturare la vita economica della nazione”

  6. Dalla Costituzione ai principi dell’Unione europea

  7. L’evoluzione dei principi dell’Unione europea

  8. I principi europei e il contratto

  9. Libertà fondamentali e contratto autonomia contrattuale libera circolazione di merci e di capitali; libera circolazione di persone; prestazione di servizi; libertà di stabilimento • Leggi o interpretazioni nazionali limitative della libertà contrattuale comprimono le libertà? • Rischio troppo aleatorio e troppo indiretto • Corte di Giustizia, 7 marzo 1990, causa C-69/88 - Krantz c. Ontvanger; Corte di Giustizia, 13 ottobre 1993, causa C-93/92 - MotorradcenterGmbH e PelinBaskiciogullari; Corte di Giustizia, 27 gennaio 2000, causa C-190/98 - Graf c. FilzmoserMaschinenbauGmbH; Corte di Giustizia, 16 marzo 1999, causa C-222/97 - Trummer and Meyer • Leggi restrittive applicate a contratti transfrontalieri? • No se le parti avevano la libertà di scegliere un’altra legislazione • Corte di Giustizia, 9 novembre 2000, causa C-381/98 - Ingmar GB Ltd c. Eaton Leonard Technologies Inc.: garanzia dell’indennità di scioglimento a favore dell’agente in base alla direttiva 86/653 che prevale sulla scelta della legge californiana

  10. Leggi sul contratto v. libertà fondamentali • disposizioni del diritto internazionale privato, che si pongono in diretto attrito con una delle libertà • Caso relativo ad uno dei presupposti del contratto – la capacità della parte: Corte di Giustizia, 5 novembre 2002, causa C-208/00, Űberseering BV c/ Nordic Construction Company NCC • Űberseering si trasferisce a Düsseldorf vienerilevata da due cittadinitedeschi – conclude un contratto d’opera con NCC, agisce per i vizi, difetto di capacità . In Germania applicano come criterio di collegamento non quellodelluogo di costituzione, ma dellasede . BGH se ciòcreacontrasto con la libertà di stabilimento, impedendo ad una parte l’esercizio dei dirittiex contractu. Il dirittodell’Unione si oppone a che, se vienecostituitaunasocietà in base al diritto di unodeglistatimembri e la societàpoi si trasferisce in un altrostatodell’Unione, in tale paese, applicando le norme di dirittointernazionaleprivato, venganegata la capacitàgiuridica e processuale. • norme interne che configurano una disparità di trattamento fra contraenti nazionali e contraenti stranieri • Non sussiste: Corte di Giustizia, 24 ottobre 1978, causa C-15/78 Société Générale Alsacienne c. Koestler; • Corte di Giustizia, 24 gennaio 1991, causa C-339/89 - Alsthom Atlantique SA e/ Compagnie de Construction Mécanique Sulzer SA e altri • Art. 1643 c.c. fr. "Il venditore è responsabile per i vizi occulti, anche ove non ne fosse a conoscenza, a meno che, in questo caso, non abbia convenuto di non essere tenuto ad alcuna garanzia". Cass. Fr. Presunzione assoluta di conoscenza salvo patti con altri professionisti • Sulzer dice che la presunzione viola la libera circolazione delle merci e il gioco della concorrenza • Art. 2 non può essere fatto valere direttamente dal privato; si applica indistintamente • norme interne che assecondano accordi contrattuali discriminatori o limitativi delle libertà • Corte di Giustizia, 4 ottobre 2011, cause C-403/08 e C-429/08 - Football Association Premier League Ltd e altri contro QC Leisure e altri nonché Karen Murphy contro Media ProtectionServicesLtd., • L’art. 56 TFUE impone l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro. Peraltro, della libertà di prestazione di servizi beneficia tanto il prestatore quanto il destinatario dei servizi 

  11. Contratto v. libertà fondamentali • Autonomia collettiva • limiti contrattuali limiti alle libertà fondamentali • Corte di giustizia, 12 dicembre 1974, causa C-36/72 - Walrave & Koch; Corte di giustizia, 14 luglio 1976, causa C-13/76 – Donà c. Mantero; Corte di Giustizia, 15 dicembre 1995, causa C-415/93 – Bosman; Corte di Giustizia, 10 marzo 2011, causa C-379/09 Casteels • Regolamenti che prevedono o rinnovo contratto o dilettante o in un elenco che consente il trasferimento imposto (senza consenso della società precedente) ma con versamento di una indennità di formazione (trasferimento o promozione) • Art. 45 del Trattato osta a tali previsioni • Offerta contrattuale discriminatoria • Corte di Giustizia, 6 giugno 2000, causa C 281/98 - Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano • Bando di assunzione sul quotidiano Dolomiten che conteneva il presupposto di un attestato di bilinguismo fornito da una particolare amministrazione pubblica di Bolzano • presupposto è una misura discriminatoria nei riguardi del Sig. Angonese che, pur avendo ampie attestazioni della sua conoscenza del tedesco, non aveva potuto recarsi presso la detta amministrazione per avere lo specifico attestato e, dunque, si vedeva negata a priori la possibilità di concludere il contratto di lavoro • Contratto individuale contenente un divieto di importazione in uno Stato membro • Corte di Giustizia, 22 gennaio 1981, causa 58/1980 - DanskSupermarked • Cinquantesimo anniversario della Imerco – ordinavano a società inglese Broadhurst ceramiche con i castelli danesi e effige con corona 1978 Imerco – selezione 1000 scompagnati – impegno della Broadhurst a non venderli in Danimarca - Broadhurst li vendeva a grossisti inglesi mantenendo la previsione del divieto – uno vende a un grossista danese che vende alla Dansk Supermarket • Dinanzi al giudice danese violazione degli usi commerciali basati sulla lealtà e violazione normativa sul marchio • Dinanzi alla Corte l’Imerco dice che non viene in gioco una misura restrittiva dal punto di vista quantitativo • La Corte dice: • l’accordo è una misura di effetto equivalente alla restrizione quantitativa • Anche considerando l’effige Imerco alla stregua di un marchio v. libertà di circolazione, la vendita negli altri paesi membri era lecita, ergo no violazione • un accordo diretto a vietare l’importazione non può essere invocato per qualificare lo smercio di tale merce come pratica commerciale scorretta

  12. Effetti delle libertà fondamentali sul contratto

  13. Limitazioni e conformazione dell’autonomia contrattuale

  14. Principio di uguaglianza sostanziale e giustizia contrattuale

  15. Principio personalistico e contratto

  16. Principio di non discriminazione

  17. Diritti della persona e contratto

  18. Giustizia sociale e contratto

  19. Contratto e crisi economica

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