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UNICO 2006

UNICO 2006. A cura di Giovanni Valcarenghi. ASPETTI PROCEDURALI. Firma organo di controllo Avvisi di irregolarità. 3 DIVERSI CASI. REVISORE SOCIETA’ REVISIONE PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE. RAPPORTO CON CONTRIBUENTE. INVARIATO. NOVITA’. IL FRONTESPIZIO. PREAVVISO TELEMATICO

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Presentation Transcript


  1. UNICO 2006 A cura di Giovanni Valcarenghi

  2. ASPETTI PROCEDURALI Firma organo di controllo Avvisi di irregolarità

  3. 3 DIVERSI CASI • REVISORE • SOCIETA’ REVISIONE • PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

  4. RAPPORTO CON CONTRIBUENTE INVARIATO NOVITA’

  5. IL FRONTESPIZIO PREAVVISO TELEMATICO BARRARE LE 2 CASELLE 1 - contribuente 2 - intermediario

  6. ASPETTI CONNESSI • Solo per articolo 36-bis IIDD e 54-bis IVA • Maggior termine per definizione agevolata - 30 gg con raccomandata - 60 + 30 gg con telematica • Definire il recapito ove inviare la comunicazione

  7. CORREZIONI AD UNICO Correttive ed integrative Errori del passato Rapporti con ravvedimento

  8. I TERMINI SENSIBILI DI UNICO CARTACEA TELEMATICA 31.07 31.10 29.01 OMESSA CORRETTIVA NEI TERMINI TARDIVA MA VALIDA

  9. TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE SE PRESENTO UNA TARDIVA NON DEVO BARRARE NESSUNA CASELLA SEGUONO UNA DICHIARAZIONE PRESENTATA ANCHE SE CON RITARDO NON SUPERIORE 90 GIORNI

  10. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

  11. SUPPORTO NORMATIVO

  12. UNA LETTURA RESTRITTIVA CM 6/2002

  13. SANZIONI ED UNICO

  14. UNICO E OPERAZIONI STRAORDINARIE Regole base Liquidazione Trasformazione

  15. CRITERI BASE: • REGOLE NEL DPR 322/98, NON MODIFICATO DOPO LA RIFORMA SOCIETARIA • MECCANISMO DEI 7 E 10 MESI • INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI EFFETTO DELL’OPERAZIONE • PROBLEMI LEGATI AI VERSAMENTI (ART.17 DPR 435/2001)

  16. REGOLE CONFERMATE MODELLI VECCHI E NUOVI SCADENZE DI VERSAMENTO PERIODO COINCIDENTE CON ANNO SOLARE O MENO FISSE PER SOGGETTI IRPEF MOBILI PER SOGGETTI IRES

  17. LIQUIDAZIONE

  18. TRASFORMAZIONE

  19. REDDITI DEI FABBRICATI Fabbricati storico artistici Fabbricati locati e minimum tax Fabbricati all’estero

  20. QUADRO RB - FABBRICATI Immobili di interesse storico e artistico • Art. 11, c. 2, L. n. 413/1991 - tassazione in base ad una rendita figurativa determinata moltiplicando i vani catastali dell’immobile per la tariffa d’estimo più bassa prevista: • per le unità immobiliari ad uso abitativo (da A/1 a A/9) • nella stessa zona censuaria • Circ. n. 9/E del 14 marzo 2005: • abbandono della tesi restrittiva per gli immobili concessi in locazione • Circ. n. 2/E del 17 gennaio 2006: • anche per gli immobili aventi destinazione commerciale

  21. QUADRO RB - FABBRICATI Immobili di interesse storico e artistico Immobile di interesse storico situato nel comune di Taormina (ME) - zona censuaria prima - concesso in locazione nel 2004 cat. A/2, classe 5 - 10 vani catastali - R.C. euro 1.007,09 Rendita figurativa = euro 397,67 determinata in base alla tariffa d’estimo più bassa (cat. A/6 - classe 1 - euro 39,76718)

  22. QUADRO RB - FABBRICATI Il “canone minimo” per gli immobili locati • Canone minimo = 10% del valore catastale dell’immobile • Imposte dirette: il reddito imponibile del fabbricato va dichiarato in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra: • l’85% del canone di locazione risultante dal contratto, e • il “canone minimo” • Effetto: stop agli accertamenti

  23. QUADRO RB - FABBRICATI Il “canone minimo” per gli immobili locati Esempio: immobile categoria A/2 - classe 3 rendita catastale: euro 942,62 canone annuo di locazione: euro 10.000 valore catastale: euro 118.770,12 (942,62 x 1,05 x 120) A) 85% canone locazione = euro 8.500 B) canone minimo (10% valore catastale) = euro 11.877 il reddito imponibile (A) è < del canone minimo (B) Se indico B l’ufficio non può procedere ad accertamento

  24. QUADRO RB - FABBRICATI Il “canone minimo” per gli immobili locati Esempio di compilazione A) 85% canone locazione = euro 8.500 B) canone minimo (10% valore catastale) = euro 11.877

  25. IMMOBILI ALL’ESTERO

  26. IMMOBILI ALL’ESTERO

  27. IMMOBILI ALL’ESTERO

  28. DEDUZIONI FAMILIARI Regole generali No tax family area Riflessioni sulla imputazione

  29. familiari a carico: chi sono

  30. Commi 1 e 2 Art. 12 Prevedono i seguenti importi: • 3.200 euro per il coniuge; • 2.900 euro per ciascun figlio e altri familiari, aumentato a: • 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; • 3.200 euro, per il primo figlio, se l’altro genitore è assente; • 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap • RAPPORTATE A MESE • ALTERNATIVE • FRUIZIONE DELLA PIU’ FAVOREVOLE

  31. Attenzione Al mutare di una condizione nel corso dell’anno, è necessario rapportare gli importi teorici. Ad esempio: • Figlio minore di tre anni che a luglio compie tre anni; • La deduzione è: • 3.450 x 7/12 = 2.013 + • 2900 x 5/12 = 1.208 • Deduzione teorica = 2.013 + 1.208 = 3.221

  32. DEDUZIONE TEORICA ED EFFETTIVA 78.000 + Df + Ded (art 10) – Y 78.000 Y = REDDITO COMPLESSIVO Df = DEDUZIONI TEORICHE AI SENSI ART. 12 TUIR Ded = ONERI DEDUCIBILI DI CUI ALL’ARTICOLO 10 TUIR Se IL RAPPORTO: •  1 la deduzione compete per intero •  0 la deduzione non compete • 0<x< 1 la deduzione compete in proporzione Qualora la deduzione spetti a più contribuenti al numeratore della frazione dovrà essere indicato la percentuale della deduzione teoricamente spettante a ciascuno

  33. Esempio 2 figli a carico Deduzione teorica 5.800 euro • 1° coniuge con reddito di 35.000 euro 78.000 + 5.800 – 35.000 = 0,6256 78.000 Spetta il 62,56% di 5.800, ossia 3.628 euro • 2° coniuge con reddito di 10.000 euro e deduzione effettiva di 5.488 – valutare se c’è capienza nel reddito per dedurre

  34. Problema aliquote • Due figli a carico, A con reddito di 25.000, B con reddito di 40.000; • Spettanza deduzione: A = 4.372; B = 3.257 • In termini di aliquote, A risparmia il 23% di 4.372, ossia 1.006 euro, B invece risparmia il 39% di 3.257, ossia 1.270 euro. Conviene attribuire la deduzione a B

  35. Cosa ricordare nel quadro familiari: • Indicare sempre il codice del coniuge, anche se non a carico; • Figli e altri familiari, da indicare anche se a % = 0; • F1 = figlio a carico anagraficamente più grande; • Per figlio portatore di handicap, basta barrare “D”; • Nella casella percentuale indicare: • “C” se spetta la detrazione per coniuge; • La percentuale di detrazione di cui si intende fruire; • “0” se non si vuole la detrazione; • Compilare un rigo per ogni situazione.

  36. cittadini extra-comunitari residenti in Italia Lo status “… è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto d’imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine.”. (d.l. n. 269 del 2003 convertito in l. n. 326 del 2003 Secondo la circolare n. 26 del 2005, in presenza di obiettive difficoltà, sarà il CAF a riconoscere la detrazione anche se non certificate in tutto o parte nel cud

  37. DEDUZIONI E DETRAZIONI Regole generali Spese sanitarie Interessi su mutui Asili nido Erogazioni liberali Spese assistenza Rimborso di oneri

  38. quadro RP

  39. Spese sanitarie (recenti chiarimenti) La documentazione della spesa sostenuta per i ticket può essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato. In mancanza della fotocopia non è riconosciuta la detrazione (circ. 17 del 2005); Per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili da banco senza prescrizione medica, il contribuente deve acquisire idonea documentazione (anche scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere un'autocertificazione attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico dell'acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Se lo scontrino non risulta più leggibile, è sufficiente la fotocopia dello stesso o l’elencazione dettagliata nel mod. 730/2 (circ. 15 del 2005) Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacie non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia. (circ. n. 24/E del 2004).

  40. Mutuo abitazione principale

  41. PRINCIPALI CHIARIMENTI RECENTI Circ. n. 15 del 20-04-2005 Circ. n. 26 del 31-05-2005 Ris. N. 128 del 23-09-2005 se mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione deve essere limitata all’ammontare del costo, risultante dalla sommatoria del valore dell’immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori (circ. n. 15/2005 ) Nel “costo di acquisizione” rientrano oltre alle spese notarili anche i compensi di mediazione immobiliare, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le spese x autorizzazione giudice tutelare, x procedura concorsuale o esecuzione individuale (circ. 26/E e ris. 128/E del 2005) anche spese stipula mutuo, iscrizione cancellazione ipoteca, imposta sostitutiva capitale a mutuo (dette spese concorrono a formare anche la quota di “interessi passivi” detraibili. interessi pagati nell’anno interessi sui quali calcolare la detrazione = X costo di acquisizione dell’immobile capitale a mutuo

  42. Cosa fare in sede di controllo • Verificare il capitale preso in mutuo e confrontarlo col valore del rogito. Se superiore, procedere nel modo seguente. • Aggiungere al valore di rogito gli oneri accessori, ossia quegli oneri che sono ai sensi dell’art. 15, c.1, lett. b) detraibili (clausola di indicizzazione, onorario notaio per stipula mutuo, iscrizione/cancellazione ipoteca, imposta sostitutiva su capitale del mutuo); • Aggiungere al valore anche le spese notarili per atto di compravendita, le spese di intermediazione, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le spese x autorizzazione giudice tutelare, x procedura concorsuale o esecuzione individuale; • Determinato il “costo di acquisizione”, si rapporta con il capitale prestato e si moltiplica per gli interessi pagati nel corso dell’anno. Il risultato rappresenta l’ammontare di interessi sui quali poter calcolare la detrazione del 19%.

  43. Esempio • Mutuo 250.000 euro; • Rogito 170.000; • Spese notaio mutuo 3.000; • Clausola indicizzazione 1.000; • Iscrizione ipoteca 1.000; • Spese notaio atto compravendita 10.000; • Spese intermediazione 7.000; • Imposte registro, etc. 8.000; • Interessi pagati 3.000

  44. Cosa accade 1° anno: • Oneri su cui detrarre pari a 3.000 euro di interessi e a 5.000 oneri accessori (3.000 notaio + 1.000 clausola e 1.000 iscrizione); • Valori del rapporto pari a 200.000 costo di acquisizione (170.000 rogito + 5.000 oneri accessori + 10.000 notaio + 7.000 intermediazione e 8.000 imposte) e 250.000 mutuo; • Gli interessi di 3.000 euro sono utilizzabili nella misura dell’80% (200.000/250.000), ossia per 2.400. comunque in dichiarazione per il primo anno il contribuente indica 3.615,20 euro, in quanto ha anche 5.000 euro di oneri accessori. 2° anno e successivi: • Gli interessi possono essere indicati nella misura dell’80%

  45. DETRAZIONE ASILI NIDOcodice 28 – righi RP15 – RP17 Chiarimenti (circ. 6 del 2006): • Retta individuata per cassa; • Necessaria la frequenza del nido; • Nidi anche privati; • Libera ripartizione. Inoltre: • Beneficio solo ai genitori; • Figli individuati in base art. 12 del Tuir

  46. Asili nido si detrae max spesa di 632 euro per figlio. Esempio:2 figli;rette pagate nel 2005 = 2.000 euro ciascuno;SI DETRAE IL 19% DI 632 x 2 = 1.264 Esempio:2 figli;rette pagate nel 2005 = 420 euro ciascuno;rette pagate nel 2004 e nel 2006 in riferimento all’anno 2005 = 2.000 SI DETRAE IL 19% DI 420 x 2 = 840

  47. Erogazioni liberali alle ONLUSRIGO RP25 – CODICE 3 Deduzione, entro il limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui, delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore delle: • ONLUS, comprese le cd. ONLUS di diritto (organismi di volontariato, ONG, le cooperative sociali e i consorzi con base sociale formata per il 100% da cooperative sociali) e le ONLUS parziali (enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato stipula intese) – dal 17.03.05; • associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali (nazionali, operanti da almeno 1 anno che svolgono attività di utilità sociale in almeno 5 regioni e 20 province, e i relativi livelli di organizzazione territoriali e circoli affiliati aventi diritto ad autonomo iscrizione) – dal 17.03.05; • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (devono aver acquisito la personalità giuridica e devono operare per la tutela e la valorizzazione dei beni) – dal 15.05.05; • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – dall’approvazione del decreto

  48. Erogazioni liberali alle ONLUS Per fruire della deduzione, il soggetto che riceve la liberalità deve rappresentare nelle scritture contabili, con completezza e analiticità, le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un documento dal quale desumere adeguatamente la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria. In caso di indebite deduzioni dall’imponibile: • per il soggetto erogatore è prevista la maggiorazione del 200 per cento della sanzione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta ovvero della differenza del credito); • per l’ente beneficiario dell’erogazione (rispetto al quale è riscontrata l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico) e i suoi amministratori è prevista la coobbligazione con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate. La deducibilità “non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge”. Si vuole evitare la possibilità di fruire di una doppia agevolazione a fronte della medesima erogazione (cfr. art. 10, comma 1, lett. g), e art. 15, comma 1, lett. i-bis), del T.U.I.R.).

  49. La deduzione per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti - Rigo RP38 I soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana sono coloro che non sono in grado di procedere all’assunzione degli alimenti, all’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, alla deambulazione e all’indossare gli indumenti. È considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continua e lo stato di non autosufficienza si considera realizzato anche in caso di incapacità di svolgere, anche solo in parte, uno o più degli atti suddetti; Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica; Non è possibile riconoscere la deduzione per le spese sostenute per l’assistenza resa ai bambini (baby sitter) se non nel caso in cui la non autosufficienza del bambino sia ricollegabile all’esistenza di una patologia risultante da certificato medico.

  50. AttenzioneVale sempre il rapporto dei familiari a carico Ad esempio: Due figli a carico (5.800), spese per assistenza pari a 1.300 euro; Reddito di 25.000 euro; La deduzione è teorica di 7.100 euro e spetta: 78.000 + 7.100 – 25.000 = 0,7705 78.000 Al 77,05% per un importo di 5.471 euro

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