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“Riforma PAC: il regime di condizionalità e il rispetto della direttiva nitrati.”

“Riforma PAC: il regime di condizionalità e il rispetto della direttiva nitrati.”. Direttiva 91/676/CEE: Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Ogni stato membro:

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“Riforma PAC: il regime di condizionalità e il rispetto della direttiva nitrati.”

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  1. “Riforma PAC: il regime di condizionalità e il rispetto della direttiva nitrati.”

  2. Direttiva 91/676/CEE: Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Ogni stato membro: • designa sulla base di una rete di monitoraggio le (eventuali) zone “vulnerabili” dai nitrati provenienti da fonti agricole in base alla concentrazione dello ione nitrato: al di sopra di 50 mg/l per le acque dolci sotterranee e le acque dolci superficiali ad uso potabile • riesamina le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni 4 anni

  3. Direttiva 91/676/CEE: Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (artt. 4 e 5) Ogni stato membro: • fissa un codice o più codici di buona pratica agricola (BPA) • predispone un programma di formazione e informazione degli agricoltori per promuovere l’applicazione del codice di BPA • fissa programma d’azione per le zone vulnerabili designate

  4. La Direttiva nitrati è stata recepita in Italia con decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Art. 19: • Sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7/A-III • Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni: Basilicata: D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002 Campania: D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003 Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003 Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004 Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003 Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002 Sicilia: D.D.G. n. 193 del 17 febbraio 2003 Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell’ 8 ottobre 2003 Umbria: D.G.R. n. 1240 del 17 settembre 2002, D.G.R. n. 881 del 25 giugno 2003 Veneto: D.G.R. n. 118/CR del 28 novembre 2003

  5. (continuo ) Art. 19 comma 5: Nelle zone [vulnerabili]devono essere attuati i programmi di azione, nonche' le prescrizioni contenute nelcodice di buona pratica agricola (decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999) comma 9: Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acqueil codice di buona pratica agricola e' di raccomandata applicazione al di fuori delle zone vulnerabili

  6. I contenuti del codice di buona pratica agricola • Applicazione dei fertilizzanti: Concimi minerali - Effluenti zootecnici • Periodi non opportuni per l'applicazione dei fertilizzanti Casi particolari: • Applicazione dei fertilizzanti in terreni in pendenza • Applicazione dei fertilizzanti al terreno saturo d'acqua, inondato, gelato o innevato • Applicazione dei fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua Gestione dell'uso del terreno Avvicendamenti Mantenimento copertura vegetale Lavorazioni e struttura del terreno Sistemazioni Gestione dell' allevamento Miglioramento genetico Formulazione della dieta Gestione degli effluenti di allevamento Strutture dell'allevamento Caratteristiche stoccaggi per effluenti

  7. I contenuti del codice di buona pratica agricola Entrate + Dotazione iniziale di azoto + Azoto da mineralizzazione della sos. Org. + Restituzioni colturali + Azoto delle deposizioni secche ed umide + Fissazione simbiontica + Fertilizzazione azotata (organica e minerale). Uscite - organicazione nei microbi del suolo - percolazione - erosione e scorrimento superficiale - fissaazione nelle argille (C.S.C.) - denitrificazione - asportazioni colturali Trattamento degli effluenti: Separazione dei solidi, Miscelazione, Stabilizzazione, Trattamento aerobico Trattamento anaerobico, Compostaggio dei solidi, Effluenti dai sili per lo stoccaggio dei foraggi Prevenzione dell'inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione Piani di fertilizzazione azotata

  8. (continuo) Art. 19 comma 6: per le zone vulnerabili le Regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'allegato 7/A-IV, definiscono programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola Art. 38 del D.Lgs. 152/99 comma 1: Fermo restando quanto previsto per le zone vulnerabili e per gli impianti di allevamento intensivo l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta a comunicazione all’autorità competente comma 2: Le Regioni disciplinano l’utilizzazione agronomica sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del MiPAF

  9. Indicazioni e le misure di cui all'allegato 7/A-IV per la redazione dei piani di azione per le zone vulnerabili • I programmi d'azione includono misure relative a: • i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti • la capacità dei depositi per effluenti di allevamento • la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla BPA e in funzione: • a) delle condizioni, del tipo e della pendenza del suolo; • b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell'irrigazione; • c) dell'uso del terreno e delle pratiche agricole, inclusi i sistemi di rotazione e di avvicendamento colturale.

  10. Indicazioni e le misure di cui all'allegato 7/A-IV per la redazione dei piani di azione per le zone vulnerabili • Le misure si basano sull'equilibrio tra il prevedibile fabbisogno di azoto delle colture, e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente: • alla quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantità rimanente alla fine dell'inverno) • all'apporto di composti di azoto provenienti dalla mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico presenti nel terreno; • all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento; • all'aggiunta di composti di azoto provenienti da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti. • I programmi di azione devono contenere almeno le indicazioni riportate nel Codice di Buona Pratica Agricola, ove applicabili.

  11. Indicazioni e le misure di cui all'allegato 7/A-IV per la redazione dei piani di azione per le zone vulnerabili • Le misure devono garantire che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro. Ai fini del calcolo degli apporti di azoto provenienti dalle diverse tipologie di allevamento si terrà conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 38, comma 2, del presente decreto.

  12. Indicazioni e le misure di cui all'allegato 7/A-IV per la redazione dei piani di azione per le zone vulnerabili • Dopo i primi quattro anni di applicazione del programma d'azione le Regioni, in casi specifici, possono fare istanza al Ministero dell'ambiente per lo spargimento di quantitativi di effluenti di allevamento diversi da quelli sopra indicati da motivare e giustificare in base a criteri obiettivi relativi alla gestione del suolo e delle colture, quali: • - stagioni di crescita prolungate; • - colture con grado elevato di assorbimento di azoto; • terreni con capacità eccezionalmente alta di denitrificazione. • Il Ministero dell'ambiente, acquisito il parere favorevole della Commissione Europea, che lo rende sulla base delle procedure previste all'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, può concedere lo spargimento di tali quantitativi.

  13. Il decreto del MiPAF ex Art. 38 del D.Lgs. 152/99 (in corso di emanazione) detta le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di acque reflue agroalimentari nelle ZONE NON VULNERABILI da nitrati, dettagliando i contenuti del CBPA (divieti spaziali e temporali, caratteristiche dello stoccaggio, dosi e modalità di applicazione, tipologie comunicazione) Il titolo V dello stesso DM disciplina l’utilizzazione agronomica IN ZONE VULNERABILI prevedendo l’adeguamento dei programmi di azione (art.19 d.lgs.152/ 1999) integrando dunque l'Allegato 7 parte AIV del d.lgs.152/ 1999

  14. in particolare il titolo V dovrà contenere: • Divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e ammendanti: a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua non significativi; 10 m da quelli significativi; 25 m dall'inizio dell'arenile per laghi, mari e zone umide). • Divieti di utilizzazione dei liquami: a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (30 m per laghi, mari e zone umide), e su terreni con pendenza media superiore al 10 %, (eventuali deroghe non oltre il 20%). • Dimensionamento dello stoccaggio: Per bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini gli stoccaggi devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in: • - 120 giorni nell'Italia settentrionale e centrale; 90 giorni nell'Italia meridionale; • In assenza degli assetti colturali di cui sopra o di tipologie di allevamento diverse il volume di stoccaggio deve essere non inferiore a quello del liquame prodotto in: • a) 180 giorni nell’Italia settentrionale; b) 150 giorni in tutte le altre Regioni.

  15. (continuo titolo V): • Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione: lo spandimento è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1 novembre fino alla fine di febbraio. Dose max: 170 Kg di azoto per ettaro e per anno. • Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici: le Regioni rendono obbligatorie modalità di gestione integrata degli effluenti (produzione biogas, depurazione, ecc.) nei casi in cui la produzione di azoto sia in eccedenza rispetto ai fabbisogni dei terreni utilizzati per gli spandimenti e qualora si rendano necessarie azioni rafforzative dei Programmi d'azione già adottati • Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA): esempio di formula : • Nc + Nf + An + (Kc  FC) + (Ko  FO) = (Y  b) • NC = disponibilità di N derivante da precessioni colturali, NF = disponibilità di N derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell’anno precedente; AN = apporti naturali; FC = quantità di N apportata col concime chimico o minerale; KC = è il coefficiente di efficienza del concime chimico; FO = è la quantità di N apportata con il concime organico; KO = è il coefficiente di efficienza del fertilizzante organico (FO)

  16. (continuo titolo V): • Comunicazione: L'utilizzazione agronomica è soggetta a comunicazione all'autorità competente secondo le seguenti modalità: • a) invio del PUA per le aziende con produzione di azoto maggiore di 6000 kg/anno; • b) comunicazione “completa” per le aziende con produzione di azoto compresa tra 3000 e 6000 kg/anno. • c) comunicazione semplificata per le aziende con produzione di azoto compresa tra 1000 e 3000 kg/anno. • Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione le aziende con produzione di azoto inferiore a 1000 kg/anno. • Trasporto : la definizione degli adempimenti è demandata alle Regioni, deve garantire un adeguato controllo sulla movimentazione prevedendo almeno l'inserimento delle informazioni sull'azienda, la natura e quantità degli effluenti, mezzo di trasporto, azienda destinataria, estremi della comunicazione

  17. (continuo titolo V): • Controlli in zone vulnerabili: • L’autorità competente al controllo predispone un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e provvede periodicamente all’analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti per la determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo • Le Regioni prevedono altresì forme di registrazione, da parte delle aziende, delle operazioni di applicazione al suolo dei materiali di cui al presente decreto, utili allo svolgimento dei controlli di cui al comma 3.

  18. (continuo titolo V): Predisposizione di una tabella per la conversione dei 170 Kg/Ha N in numero di capi allevabili

  19. La condizionalità è uno dei pilastri della nuova PAC Consiste nel rispetto di una serie di norme relative alla salvaguardia dell’ambiente, alla salute degli animali ed al benessere animale I riferimenti normativi: Reg CEE 1782/2003 • Allegato III – CGO: Criteri di Gestione Obbligatori • Allegato IV – BCAA: Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali Reg CEE 796/2004 • (modalità applicative della condizionalità e sistema di controllo)

  20. CGO: Criteri di Gestione Obbligatori si riferiscono alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all’ambiente e al benessere degli animali I beneficiari di pagamenti diretti devono rispettare i CGO attraverso l’applicazione delle direttive elencate nell’Allegato III del Reg CEE 1782/2003. L’obbligo sarà introdotto progressivamente (in funzione della materia) a partire dal 1° gennaio 2005, 2006 e 2007

  21. Criteri di Gestione Obbligatori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005 Direttiva 91/676/CEE (ATTO A4) Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Direttiva 79/409/CEE,concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Direttiva 80/68/CEE,concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; Direttiva 86/278/CEE,concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; Direttiva 92/43/CEE,relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali Regolamento 2629/97 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 820/97 Reg. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

  22. Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l’esclusione dai pagamenti degli aiuti a danno dell’agricoltore inadempiente (art. 6 del Reg CE 1782/2003). L’elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 dicembre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 304 del 29/12/04 N.B. Le Regioni hanno la facoltà, all’interno di ogni norma quadro, di dettagliare ulteriormente alcuni aspetti specifici (es. zonizzazione, intervalli temporali, ecc.) inerenti gli impegni già individuati nel DM MiPAF sopra citato.

  23. Controlli e sanzioni L'inosservanza delle norme imposte - sia per un’azione contraria, che per una omissione dell'agricoltore beneficiario - comporta la perdita, in parte o in toto, del diritto ai pagamenti della PAC Le penalizzazioni possono essere adottate se l’inottemperanza riguarda una delle attività agricole presenti in azienda o una qualsiasi superficie aziendale L’applicazione della condizionalità investe l’intera attività e struttura aziendale (ad es. il rispetto delle norme relative all’allevamento suinicolo, per il quale non sussistono pagamenti diretti)

  24. Lo stesso D.M. MiPAF prevede che l’Agea, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, determini con propri provvedimenti, i termini e gli aspetti procedurali necessari ai fini del rispetto degli obblighi di condizionalità, nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli obblighi stessi.

  25. L’AGEA con circolare Prot. N. ACIU.2005.0020 del 28 gennaio 2005 ha provveduto a determinare i criteri e gli indici prima elencati i quali consentono: a) la verifica, da parte dell’autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all’agricoltore; b) l’acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti, da parte dell’Organismo Pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l’eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.

  26. La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri o indici di verifica, previsti dall’art. 41 del citato Reg. (CE) n. 796/2004 : • portata dell’infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’infrazione stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio; • gravità dell’infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione; • durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli;

  27. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione (Direttiva nitrati) : • la descrizione degli impegni a carico dell’agricoltore • gli indici di verifica • gli interventi correttivi che l’agricoltore può essere chiamato a realizzare per mitigare gli effetti della violazione • i livelli d’infrazione entro i quali l’agricoltore viene ammonito (segnalazione) senza che sia applicata una sanzione.

  28. Definizione degli impegni a carico dell’agricoltore(Direttiva nitrati) : • deve in ogni caso rispettare le norme per il mantenimento delle BCAA (buone condizioni agronomiche ed ambientali) di cui all’allegato 2 del D.M. n. 5406/04 • nel caso in cui il terreno ricada all’interno di una zona designata vulnerabile ma per cui non è stato approvato il programma d’azione: rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola • nel caso in cui il terreno ricada all’interno di una zona designata vulnerabile per cui è stato approvato il programma d’azione: rispetto del Programma d’azione approvato dalla Regione

  29. Indici di verifica inerenti gli impegni previsti dal CBPA Nazionale nel caso di aree vulnerabili prive dei piani di azione (Direttiva nitrati) : • PORTATA (impatto): • violazione delle norme previste nel codice di buona pratica agricola nazionale • classi violazione: • segnalazione : superficie aziendale soggetta a violazione inferiore al 1% • basso: tra 1 e 5% SAU aziendale; • - medio: tra 5 e 20%; • - alto: oltre 20%.

  30. continuo indici di verifica inerenti gli impegni previsti dal CBPA GRAVITÀ (rilevanza): E’ rilevata in relazione alle caratteristiche aziendali ed al relativo rischio di inquinamento delle acque da nitrati. Verifica attraverso controllo oggettivo e/o documentale (registro di stalla; registro delle operazioni colturali di spandimento dei reflui e dei fertilizzanti, ove esistente)

  31. continuo indici di verifica inerenti gli impegni previsti dal CBPA parametri di valutazione: • mancato rispetto delle azioni di salvaguardia previste per l’applicazione dei fertilizzanti ai terreni (in pendenza, saturi d'acqua, inondati, gelati o innevati; adiacenti ai corsi d'acqua) • omessa elaborazione del piano di fertilizzazione azotata • mancato rispetto, a norma del Decreto legislativo 152/99, del limite annuale di apporto azotato al terreno di 170 Kg per ettaro, a seguito dello spandimento di effluenti zootecnici, compreso quello depositato dagli stessi animali • reflui zootecnici: mancato rispetto dei periodi idonei allo spandimento sulle superfici aziendali • mancato mantenimento della copertura vegetale (secondo le azioni proposte dal CBPA) nei terreni diversi da quelli ritirati dalla produzione (per i quali è già prevista la norma di BCAA n. 4,2) classi violazione: - basso: fino a due parametri presenti; - medio: da tre a quattro parametri presenti; - alto: cinque o più parametri presenti.

  32. continuo indici di verifica inerenti gli impegni previsti dal CBPA DURATA dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli Interventi correttivi che l’agricoltore può essere chiamato a realizzare per mitigare gli effetti della violazione: redazione del piano di fertilizzazione azotata; adeguamento delle caratteristiche degli stoccaggi per effluenti; realizzazione/ripristino della copertura vegetale, ove pertinente. gravità della violazioneper i reflui zootecnici: mancato rispetto delle caratteristiche degli stoccaggi per effluenti (presenza di una capacità di stoccaggio sottodimensionata rispetto all’allevamento; strutture di stoccaggio non stagne con conseguente percolazione nel terreno dei reflui ).

  33. Sistema di sanzioni per la condizionalità • E’ discilinato dal Regolamento (CE) n. 796/2004 agli articoli 66, 67,68 e 71, fatte salve le ulteriori sanzioni nazionali o regionali • Il mancato rispetto degli impegni previsti dai CGO e dalle BCAA comporta la riduzione percentuale dell’aiuto che, nei casi più gravi, può arrivare anche al 100%. La riduzione tiene conto della gravità, portata, durata e frequenza dell' infrazione commessa. • La riduzione varia: • entro il 5% per le negligenze - maggiorata fino al 15% in caso di recidività (ripetizione della medesima infrazione nell'arco di tre anni consecutivi) • dal 20% al 100% per le infrazioni dolose un'infrazione commessa oltre i tre anni viene ritenuta dolosa

  34. Sanzioni per il mancato rispetto della direttiva nitrati: • Le prescrizioni generali possono essere sintetizzate come segue: • Le sanzioni devono essere applicate all’importo complessivo dei pagamenti diretti che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore a seguito della domanda presentata nell’anno in cui è avvenuto l’accertamento • In caso di negligenza la sanzione base minima è pari all’1%, quella intermedia è pari al 3% e la massima è pari al 5% dell’importo complessivo dei pagamenti diretti; in caso di ripetizione dell’infrazione, la sanzione base viene moltiplicata per il fattore 3; conseguentemente la sanzione massima passa al 15% (vedi esempio seguente); dopo il 15% diventa intenzionale • In caso di infrazione intenzionale la sanzione minima è pari al 20%, salvo riduzione motivata al 15% o aumento motivato fino al 100%.

  35. Sanzioni per il mancato rispetto della direttiva nitrati: • Le infrazioni relative ad uno o più atti del medesimo campo di condizionalità (direttiva Habitat, uccelli, fanghi, sostanze pericolose), ovvero ad una o più norme delle buone condizioni agronomiche e ambientali, sono sempre conteggiate ai fini della determinazione della riduzione come un unico caso di infrazione • Infrazioni accertate appartenenti a più campi di condizionalità danno luogo invece alla somma delle riduzioni che, tuttavia, non può eccedere il 5%.

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