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Fondazione Emanuele Casale

Fondazione Emanuele Casale. Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Diritto Commerciale anno 2008/2009. Lezione XXII Mario Campobasso. Titoli di debito e Finanziamenti dei soci nella s.r.l. FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA S.R.L. Conferimenti Versamenti in conto capitale

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Presentation Transcript


  1. Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Diritto Commerciale anno 2008/2009 Lezione XXII Mario Campobasso Titoli di debito e Finanziamenti dei soci nella s.r.l.

  2. FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA S.R.L. • Conferimenti • Versamenti in conto capitale • Finanziamenti. A loro volta suddivisi in : • a) Finanziamenti ed anticipi bancari (garantiti dai soci) • b) Finanziamenti dei soci. • c) Finanziamenti ottenuti mediante emissione di titoli di debito

  3. Art. 2483 cod. civ. Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione. I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della medesima. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

  4. Art. 11 Tub 4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico. 5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

  5. DELIBERA CICR 19-7-2005, N. 1058 Art. 4. Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta 2. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata emettono strumenti finanziari di raccolta nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.

  6. DELIBERA CICR 19-7-2005, N. 1058 Art. 5 Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta 1. Gli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, diversi dalle obbligazioni, con esclusione di quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000.

  7. CONTENUTO DEI TITOLI DI DEBITO A) IL RAPPORTO DI PROVVISTA B) DIRITTI AMMINISTRATIVI ? Art. 2526, 4° comma. La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti amministrativi solo a investitori qualificati. Art. 2479, 2° comma. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 2) La nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori; 3) La nomina nei casi previsti dall’art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore.

  8. CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI DEBITO A) SERIALITA’ ? B) LA LEGGE DI CIRCOLAZIONE Art. 2004 cod. civ. Il titolo di credito contenente l’obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.

  9. IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE • A) LA CLAUSOLA STATUTARIA • l’atto costitutivo: • attribuisce la competenza ai soci o agli amministratori; • determina gli eventuali limiti • determina le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione. • B) LA DECISIONE DI EMISSIONE • stabilisce le condizioni del prestito e le modalità del rimborso; • può prevedere modifiche a maggioranza dei possessori dei titoli

  10. PATOLOGIA DEL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE • EMISSIONE IN ASSENZA DI PREVISIONE STATUTARIA; • EMISSIONE IN VIOLAZIONE DI PREVISIONE STATUTARIA; • INVALIDITA’ DELLA DECISIONE DI EMISSIONE; • SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI SOGGETTO NON LEGITTIMATO

  11. LA GARANZIA DEL CEDENTE INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE: a) il solo sottoscrittore ? b) l’ultimo girante ? c) tutti i giranti ? d) l’ultimo girante qualificato ? d) tutti gli investitori professionali fra cui è circolato il titolo ?

  12. Art. 11 Tub 4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza. DELIBERA CICR 19-7-2005, N. 1058 Art. 5 Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta 2. L'identità del garante e l'ammontare della garanzia devono essere indicati sugli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3 e sui registri a essi relativi.

  13. LA GARANZIA DEL CEDENTE OGGETTO DELLA GARANZIA Art. 1267. Garanzia della solvenza del debitore. Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. Art. 1410. Rapporti fra cedente e cessionario. 2° comma. Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

  14. TITOLI DI DEBITO CONVERTIBILI ? Art. 2468. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né essere oggetto di sollecitazione all’investimento. Art. 33 Reg. Consob 11971/1999 (Casi di inapplicabilità) 1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni: d) aventi ad oggetto prodotti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro.

  15. TITOLI DI DEBITO CONVERTIBILI DISCIPLINA 1) Contestualmente alla decisione di emettere i titoli è necessario deliberare l’aumento di capitale a servizio del diritto di conversione; 2) La competenza per l’emissione è regolata dalla disciplina dell’aumento di capitale; 3) Deve essere rispettato il divieto di emissione complessivamente sotto la pari (art. 2464, 1° comma); 4) Deve essere rispettata la disciplina di esclusione del diritto di opzione (previsione statutaria, diritto di recesso). 5) Il capitale deve essere integralmente liberato al momento dell’emissione dei titoli convertibili

  16. TITOLI DI DEBITO CONVERTIBILI DISCIPLINA 6) In caso di aumento di capitale e riduzione per perdite il rapporto di cambio deve essere automaticamente adeguato 7) In caso di aumento di capitale a pagamento è riconosciuto il diritto di opzione ai possessori di titoli di debito convertibili ? 8) In caso di riduzione volontaria di capitale, modificazione delle disposizioni statutarie concernenti la ripartizione degli utili, fusione e scissione, deve essere concessa la facoltà di conversione anticipata 9) Avvenuta la conversione, il possessore del titolo diverrà titolare di un’unica quota pari al valore complessivo dei titoli convertiti. La partecipazione non potrà essere incorporata in un titolo di credito

  17. Art. 2467. (Finanziamenti dei soci). Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento.

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