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Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

Contratto a tempo determinato nel settore metalmeccanico e contrattazione collettiva dopo il jobs act. Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014. Il nuovo limite quantitativo:

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Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

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Presentation Transcript


  1. Contratto a tempo determinato nel settore metalmeccanico e contrattazione collettiva dopo il jobs act Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  2. Il nuovo limite quantitativo: « Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. » Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  3. Art. 10 comma 7 D. Lgs. 368/01: « La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi… » Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  4. Art. 2 bis, comma 2, del D.L. n. 34/2014: « in sede di prima applicazione del limite percentuale (…) conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro » Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  5. Il CCNL può solo rideterminare la % di legge o prevedere un diverso sistema di limiti quantitativi? Le clausole di contingentamento dei CCNL in corso valgono sempre o devono avere la medesima funzione del limite legale? Il limite legale è elevabile/modificabile con accordo aziendale? Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  6. Circ. Min. Lav. 18/2014 e prime osservazioni di Confindustria: - il rinvio al CCNL è privo di particolari «vincoli», il CCNL ha ampia facoltà di deroga; Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  7. - Ministero del Lavoro: « non è necessaria l’introduzione di nuove clausole limitatrici, giacchè continuano a trovare applicazione quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto » - Confindustria: « devono ritenersi ancora applicabili le clausole contrattuali che impongono un limite complessivo al ricorso al contratto a tempo determinato (anche prevedendo congiuntamente un limite alla somministrazione) » viceversa « clausole contrattuali che prevedono limiti quantitativi specifici, perché legati a ben individuate causali, devono ritenersi superate » Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  8. Il rinvio è alla contrattazione collettiva di livello nazionale, sia per il Ministero del Lavoro che per Confindustria i limiti sono previsti dalla legge o dal contratto di livello nazionale salvo delega di quest’ultimo alla contrattazione di secondo livello Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  9. L’esercizio dell’autonomia contrattuale nel settore Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  10. - Il CCNL Metalmeccanico non prevedeva «tetti» - Per gli anni 2014 e 2015 il limite legale del 20% è da computarsi in termini di media nell’arco dell’anno (1° gennaio – 31 dicembre). - Dalla base di computo dei lavoratori in forza a tempo indeterminato sono espressamente esclusi gli apprendisti. - Fino a tutto il 31 dicembre 2015 (scadenza del CCNL) la contrattazione aziendale può individuare limiti quantitativi diversi ove per l’esecuzione di un’opera, di un servizio, di una commessa o di un appalto sia necessario superare il limite del 20% anche in termini di media annua. - Per Federmeccanica (v. nota 26 settembre 2014 Prot 39/14/R/RES) l’accordo è valido se approvato dalla maggioranza dei componenti della RSU eletta in osservanza del TU 10 gennaio 2014 Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  11. Fatta salva la possibilità, stabilita dall’art. 2 bis comma 3 D.L. 34/2014, per le aziende che al 21 marzo avevano in corso rapporti a tempo determinato in supero del limite introdotto dalla legge di stabilire in via alternativa con accordo aziendale: - un termine più lungo di rientro nel 20% rispetto al 31 dicembre 2014. - una % più elevata ma solo fino al 31 dicembre 2014 Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  12. Sintesi della disciplina di settore • Contratto acausale • b) Limite di durata del singolo contratto a t. determinato: 36 mesi; limite attraverso la successione di soli contratti a tempo determinato in mansioni equivalenti: 36 mesi; limite al contratto a tempo determinato in mansioni equivalenti nel caso di utilizzo del lavoratore anche attraverso periodi di missione in somministrazione: 44 mesi • c) Intervallo di un solo giorno tra un contratto a t. determinato e un altro nei casi di assunzione di lavoratori in sostituzione di lavoratori assenti, assunzione di lavoratori in cassa integrazione, iscritti alle liste di mobilità o percettori dell’Aspi Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  13. Molti CCNL (Industria Tessile, Occhialeria aziende industriali, Chimica aziende industriali, Industria turistica, Cemento) prevedono clausole di contingentamento riferite a specifiche causali e delegano alla contrattazione di secondo livello la possibilità di elevare i limiti quantitativi: Quid Iuris? Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  14. Una possibile soluzione Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  15. Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  16. I possibili interventi a livello aziendale espressamente previsti dal D.Lgs. 368/2001 Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  17. Art. 3. Divieti Lett. b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato……………. Art. 5 commi 3 e 4 Le disposizioni di cui all’art. 5 commi 3 e 4 D.Lgs 368/01, c.d. «intervalli», non trovano applicazione in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori (N.B. NO RSU) e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Art. 5 comma 4 bis Il limite temporale di 36 mesi in caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti opera fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendali con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (N.B. NO RSU) Art. 5 comma 4 quater Il diritto di precedenza opera «fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale» Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  18. La disposizione di cui all’art. 5 comma 4 bis appare, dopo il Jobs act, in potenziale contrasto con la normativa comunitaria, in quanto la normativa italiana: • non richiede ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti • non fissa un tetto al numero dei rinnovi • fissa una durata massima totale solo in via sussidiaria rispetto alla contrattazione collettiva Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  19. 2 possibili interpretazioni: - il demando alla contrattazione collettiva è tacitamente abrogato per incompatibilità con la nuova disposizione - il limite dei 36 mesi opera in tutti i casi in cui la contrattazione collettiva non fissi un limite diverso, non essendo possibile escludere per accordo una durata massima Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  20. Con la Circolare n. 18 del 2014 il Ministero del lavoro afferma che le ragioni di stagionalità ai fini dell’esclusione del lavoratore dal computo relativo al limite quantitativo possono essere individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale. (contra Confindustria nota del 7/08/2014 secondo cui: «resta fermo il contenuto dell’art. 5 comma 4 ter del D.Lgs. 368/2001 che demanda solo alla contrattazione di livello nazionale») Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

  21. Le opportunità offerte dalla contrattazione di prossimità (art. 8 D.L. 138 del 2011) - I possibili interventi della contrattazione aziendale ammessi dal D.Lgs. 368/2001 possono essere realizzati con la sottoscrizione del contratto di prossimità da parte della sola maggioranza della RSU - Escludere o modulare diversamente il limite quantitativo - Escludere l’operatività del divieto di ricorrere a c. a termine ex art. 3 lett. c del D. Lgs. 368/2001 (da valutare la compatibilità con l’ammortizzatore sociale) - Elevare il numero di proroghe Avv. Claudio Fontanella Pordenone, 24 ottobre 2014

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