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Obiettivo dell’intervento

Obiettivo dell’intervento.

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Obiettivo dell’intervento

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Presentation Transcript


  1. Obiettivo dell’intervento L’obiettivo del presente intervento è di fornire criteri per la corretta individuazione del soggetto contribuente e del soggetto assicurato, precisando in modo sintetico quali sono le modalità di iscrizione , quali i termini legali di adempimento e quali le conseguenze di una ritardata iscrizione o di un ritardato versamento.In particolare esamineremo la categoria numericamente più rilevante di rapporti assicurativi, relativa al lavoro subordinato e, quindi, approfondiremo gli elementi distintivi con il lavoro autonomo di natura imprenditoriale ovvero collaborativa.Infine esamineremo le novità normative introdotte in materia nel corso del 2003. Avvertenza. Il presente lavoro , con esclusione dei riferimenti alle nuove leggi 2003 in materia di lavoro, è frutto della rielaborazione di pacchetti formativi predisposti dall’INPS.

  2. Definizione del rapporto di lavoro subordinato Codice civile articolo 2094 È quella prestazione lavorativa svolta alle dipendenze del datore di lavoro che ha come corrispettivo una retribuzione È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore

  3. Il datore di lavoro Stato pubblico Ente pubblico collaborano: coniuge, parenti entro 3° g., affini entro 2° g.(art. 230 bis C.c.) impresa individuale datore di lavoro è uno dei soggetti del rapporto di lavoro subordinato, la cui attività può anche non essere l’esercizio di un’impresa impresa familiare S.D.F. di persone S.N.C. S.R.L. privato di capitale S.P.A S.A.P.A impresa societaria mista S.A.S. di consumo cooperativa di lavoro sociale

  4. rapporto di lavoro Generalità è il complesso di energie umane volte al conseguimento di uno scopo patrimoniale lavoro è il rapporto regolato dal diritto che obbliga una parte a prestare attività lavorativa e l’altra ad erogare un compenso diritto del lavoro, contratto collettivo e/o integrativo aziendale e contratto individuale di lavoro nel rapporto di lavoro le posizioni delle parti (poteri - doveri) sono disciplinate da diritto sindacale legislazione sociale

  5. Elementi del rapporto di lavoro subordinato art. 2086 C.c. assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro subordinazione inserimento organico del lavoratore nella struttura dell’impresa “l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori” collaborazione con l’impresa tempo della prestazione il lavoratore è tenuto ad osservare un orario di lavoro il lavoratore è tenuto a svolgere personalmente l’attività lavorativa che gli è stata affidata * personalità della prestazione onerosità rapporto con prestazioni corrispettive attività lavorativa retribuzione permanenza del vincolo anche in caso di prestazioni discontinue riconducibili ad un unico rapporto continuità * N.B. La riforma “ Biagi” ha introdotto un tipo di contratto c.d. a lavoro ripartito, che attenua l’elemento della personalizzazione della prestazione .

  6. Il contratto individuale di lavoro negozio giuridico con il quale un soggetto si obbliga a prestare la propria attività lavorativa in favore di un altro soggetto, in posizione di subordinazione, verso un corrispettivo contratto contratto di scambio a titolo oneroso lavoratore atto costitutivo del rapporto di lavoro efficacia limitata ai soggetti stipulanti datore di lavoro retribuzione nel contratto collettivo art. 2077 C.c. trova limiti nelle disposizioni di legge in assenza del contratto individuale, prevalgono gli usi, se più favorevoli al prestatore di lavoro art. 2078 C.c.

  7. Il contratto collettivo è il contratto stipulato dai sindacati che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori, per regolare i rapporti di lavoro di una data categoria professionale regola gli aspetti generali nazionale regola in mejus gli aspetti particolari locale livelli del contratto aziendale corporativi erga omnes efficacia post corporativi limitata alle parti erga omnes ex. art. 39 Costituzione

  8. Elementi distintivi del lavoro subordinato Principali criteri di distinzione tra lavoro subordinato ed autonomo indici lavoro subordinato lavoro autonomo oggetto della prestazione attività lavorativa opera come "risultato" rischio della produzione a carico datore di lavoro a carico del lavoratore subordinazione presente assente organizzazione del lavoro datore di lavoro propria orario di lavoro prestabilito non previsto * Elementi, comunque, non decisivi. luogo di lavoro presso struttura aziendale presso l'incaricato * presenza dipendenti no si prestazione di lavoro a favore di una sola ditta* a favore di più ditte compenso periodico a compimento d'opera In ogni caso occorre fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto dal momento del suo installarsi a quello del successivo svolgimento non rilevando il mero ricorso al “nomen iuris”.

  9. Tipologie di lavoro-elementi distintivi Rapporto di subordinazione e rapporto di società la compatibilità va verificata caso per caso esaminare le caratteristiche concrete con le quali si svolge il rapporto verificare l’origine del rapporto di lavoro nel tempo rispetto alla carica sociale volontà delle parti di apporre o meno il vincolo elemento soggettivo titolarità del potere societario elemento oggettivo maggioranza del capitale sociale individuazione dell’organo esecutivo

  10. Tipologie di lavoro-elementi distintivi Professionista e collaboratore professionista esercita per professione abituale, ancorché non esclusiva, senza vincoli di subordinazione, attività diverse da quelle rientranti nell’esercizio di attività agricole e commerciali. L’attività professionale è, in genere, regolamentata dalla legge con iscrizione in appositi albi o elenchi collaboratore rende prestazioni di servizio con caratteristiche di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49 del DPR 597/73 attività autonoma se resa in forma abituale ed in assenza di coordinamento . Se, per espressa volontà delle parti, resa in assenza del vincolo della subordinazione pur in presenza della continuità della prestazione e delle direttive programmatiche del committente attività parasubordinata

  11. Tipologie di lavoro-elementi distintivi Rapporto tra socio e cooperativa di lavoro od organismo di fatto DPR 602/70 DM 31.10.70 DM 30.11.74 L. 142/2001 entità costituita legalmente cooperativa entità non costituita legalmente organismo di fatto organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro dall’organismo cooperativo conferimento all’organismo cooperativo del ricavato dall’attività dei soci requisiti ripartizione del ricavato del lavoro fra i soci secondo statuto, regolamento sociale, o patto sociale da atto scritto arte o mestiere esercitati dai soci corrispondenti all’attività dell’organismo

  12. Tipologie di lavoro dipendente-particolarità Disciplina del contratto di formazione e lavoro * i contratti di formazione e lavoro vanno notificati alla Direzione provinciale del lavoro ad essi si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro se non derogate con il consenso delle parti possono essere convertiti in contratto a tempo indeterminato prima della loro scadenza si trasformano retroattivamente in contratto a tempo indeterminato in caso di inosservanza delle clausole contrattuali da parte del datore di lavoro * N.B. Dal 24/10/2003 i contratti di formazione e lavoro non possono più essere autorizzati per il settore privato ( art. 86,9° comma, d.leg.vo 10/09/2003, n. 276.). Entra, infatti , in vigore la nuova figura del contratto di inserimento(art. 54 d. leg.vo 276/2003), anche se devono ancora essere definiti in sede di contrattazione collettiva i criteri di approntamento dei piani individuali di inserimento. Segue

  13. E’ un particolare rapporto con il quale il datore di lavoro si impegna, attraverso insegnamenti teorico-pratici ed attività lavorativa, a fornire la formazione necessaria per lo svolgimento di una specifica attività lavorativa. Disciplina del contratto di formazione e lavoro Definizione Può essere stipulato con lavoratori di età compresa fra i 16 e i 32 anni. • Acquisire professionalità intermedie o elevate; • b) Agevolare l’inserimento professionale in un’organizzazione produttiva che richieda un adeguato livello di conoscenze/abilità. Finalità Il contratto è a termine, non rinnovabile ed è previsto per la durata massima di 24 mesi per le ipotesi sub a) e di 12 mesi per le ipotesi sub b) Segue

  14. E’ prevista la riduzione contributiva entro il limite del 25% della normale retribuzione. Disciplina del contratto di formazione e lavoro Sgravi contributivi • Ulteriori riduzioni contributive, in base alle disposizioni • della Commissione Europea dell’11 maggio 99, sono • ammesse alle seguenti condizioni: • Assunzioni riguardanti giovani fino a 25 anni di età, elevati a 29 anni per i laureati; • b) Stato di disoccupazione di lunga durata (da oltre 1 anno); • c) Lavoratori fino al limite di 32 anni nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato realizzi un incremento netto della occupazione;

  15. Tipologie di lavoro dipendente-particolarità Rapporto di lavoro a tempo parziale *(L.863/84 art. 5 - Dlgs. N. 61 del 25/2/2000 - Dlgs. N. 100 del 26/02/2001) concordano un orario inferiore a quello ordinario con riduzione proporzionale della retribuzione e degli altri istituti contrattuali, sia per le assunzioni a tempo determinato, sia per le assunzioni a tempo indeterminato datore di lavoro e lavoratore FORMA Scritta, ma non più come condizione di validità dell’atto negoziale ma solo come requisito ai fini di prova Mancata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro entro 30 giorni (£.30.000 per ciascun lavoratore e per ogni giorno di ritardo) Sanzione • Mancata puntuale indicazione nel contratto della collocazione temporale della prestazione lavorativa • Violazione del diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno di natura risarcitoria * N.B. L’art.46 del decreto 276/03 ha previsto che la contrattazione collettiva possa disciplinare le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, consentendo la modifica, anche in aumento, dell’orario da parte del datore di lavoro.E’ stata, altresì, introdotta la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro supplementari o straordinarie.

  16. Per i contratti a tempo parziale valgono,nella normalità dei casi le norme generali in materia di contribuzione; naturalmente, nell’ipotesi di part-Time verticale, si terrà conto dei minimali orari anziché di quelli giornalieri. Rapporto di lavoro a tempo parziale Sgravi contributivi E’ previsto un beneficio più consistente, in applicazione di una disposizione della Commissione Europea, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale stipulati fra il 13 Giugno 2000 ed il 31 Dicembre 2000 con soggetti privi di occupazione e ad incremento della forza media dell’azienda negli ultimi 12 mesi. Il beneficio di durata triennale prevede una riduzione dell’aliquota pensionistica a carico del datore di lavoro da 7 a 13 punti percentuali in relazione all’orario settimanale. E’ inoltre previsto un limite percentuale della conclusione dei contratti rispetto alle dimensioni aziendali

  17. accidentale casuale Tipologie di lavoro dipendente-particolarità Il rapporto di lavoro occasionale* il rapporto di lavoro occasionale situazione di contingenza deve essere connesso, per definizione, a circostanza particolare * N.B. Si rammenta quanto disciplinato circa il concetto di occasionalità dalle nuove norme 2003 in materia di lavoro.

  18. Tipologie di lavoro dipendente-particolarità Il rapporto di lavoro interinale – definizione* Legge 24 giugno 1997, n. 196 - art.1, c. 1 secondo il linguaggio delle norme in vigore, la definizione del lavoro interinale è fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo (datore di lavoro) pone uno o più lavoratori (prestatori di lavoro temporaneo), da essa assunti con il contratto previsto, a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuale • * N.B. A decorrere dal 24 ottobre 2003, al lavoro c.d. interinale si sostituisce il contratto di somministrazione (artt.20 e 85 d.leg.vo 276/03 ).

  19. Tipologie di lavoro dipendente-particolarità I lavoratori subordinati dell’agricoltura Modalità di iscrizione Determinazione del contributo Modalità di versamento Termini di versamento Aggiornamento della posizione assicurativa Regime previdenziale assicurato

  20. Il rapporto assicurativo nel lavoro dipendente-soggetti rapporto assicurativo * Ente previdenziale assicuratore trilatero datore di lavoro lavoratore assicurante assicurato contratto obbligatorio a favore di terzi * N.B. Nel rapporto assicurativo a favore del lavoratore dipendente vige il principio dell’automatismo in base al quale i contributi purchè dovuti e non prescritti, anche se non versati possono essere utilizzati per la liquidazione delle prestazioni previdenziali (articolo 40 legge 153/69).

  21. Il rapporto assicurativo - obbligatorietà Il rapporto assicurativo con l’Inps deriva dalla natura obbligatoria dell’assicurazione e si instaura “OPE LEGIS” art. 2115 C.c. qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi assicurativi è nullo (nullità assoluta)

  22. Obblighi del datore di lavoro cooperazione alla prestazione del lavoro tutela delle condizioni di lavoro riconoscimento della qualifica datore di lavoro conservazione del posto retribuzione tutela della lavoratrice ferie assicurazioni sociali

  23. Denuncia retribuzioni dipendenti Versamento contributi Gli obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l’obbligo di iscriversi come azienda all’Inps all’atto dell’assunzione del primo dipendente Denuncia attività con dipendenti Il datore di lavoro è tenuto alla conservazione ed all’aggiornamento dei libri paga e matricola nei modi e nelle forme autorizzate. Tenuta libri regolamentari Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Inps, utilizzando il quadro SA del mod.770 o Unico, le retribuzioni annue corrisposte ai dipendenti entro il 30/09 di ciascun anno.* Il datore di lavoro è tenuto a saldare, entro il 16 del mese successivo alla scadenza del periodo di paga, la denuncia mensile di mod. DM/10 relativa ai contributi dovuti. ** * NB: I termini per la presentazione delle denunce annuali di SA 770 od Unico sono fissati in relazione agli adempimenti fiscali cui sono strutturalmente connessi e possono, quindi, variare. ** La presentazione delle denunce di mod. DM/10, a partire dal 2004, deve avvenire tramite internet, entro la fine del mese successivo; il saldo, per contro, deve avvenire entro il 16 del mese successivo alla scadenza del periodo di paga.

  24. Determinazione del saldo contributivo Il saldo dei contributi dovuti è determinato da: RETRIBUZIONE IMPONIBILE X ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CALCOLO CONTRIBUTI TOTALE CREDITO INPS - PRESTAZIONI A CONGUAGLIO AGEVOLAZIONI SPETTANTI SOMMATORIA TOTALE DEBITO INPS = SALDO FINALE

  25. DM10/1 DM10/1 DM10/2 Il versamento dei contributi sino all’unificazione dei versamenti fiscali e previdenziali mod. F24 Il modello DM10/2, da presentare all’INPS, contiene l’esposizione analitica dei contributi e delle somme a credito ed a debito dell’Inps e, una volta acquisito, permette la ripartizione contabile del saldo mediante l’imputazione ai conti di competenza delle varie voci esposte sul modello stesso. poi

  26. Retribuzione e salario retribuzione compenso spettante al prestatore d’opera per il lavoro effettuato salario retribuzione del lavoro dipendente, specie dell’operaio, pagata sulla base delle ore o della quantità di lavoro prestata salarium: razione di sale - quindi soldo, paga, emolumento Oggi nessuno parla più di salario, per tutti i lavoratori si parla di RETRIBUZIONE

  27. Imponibile previdenziale Tipi di imponibile fissi retribuzione effettiva variabili elementi plurimensili imponibile per particolari categorie di lavoratori retribuzione convenzionale stabilita con DM segue

  28. Determinazione dell’Imponibile previdenziale per il lavoro dipendente Imponibile previdenziale La determinazione della retribuzione, attualmente, è contenuta nell’art. 6 d.leg.vo 2/9/97, n.314, nell’art.4 d.leg.vo 23/3/98,n.56 e nel d.leg.vo 23/12/99, n.505. Occorre , inoltre precisare che ove la retribuzione effettiva, soggetta a contribuzione, sia inferiore a quella minima prevista dai contratti di categoria più rappresentativi, dovrà essere adeguata a questi ultimi( d.l. 9/10/89, n.338, conv. in legge n. 389/89).* Sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri. • N.B.Il nuovo concetto di imponibile contributivo è più ampio di quello di quello dettato dall’art. • 12 legge 153/69, precedentemente in vigore. • Segue

  29. Esclusioni Imponibile previdenziale • i contributi previdenziali ed assistenziali versati in adempimento di disposizioni di legge; • le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo di imposta a Euro 258,23; • i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente; • le somministrazioni di vitto anche mediante convenzioni con ristoratori, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal ddl fino o,fino all’importo giornaliero complessivo di euro 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive, ove manchino in zona strutture o servizi di ristorazione; • le prestazioni di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ecc.* Le erogazioni in natura( se complessivamente di valore superiore ad euro 258,23 nel periodo di imposta, e tale importo non è una franchigia) si valutano in base al valore normale dei beni e servizi, inteso come prezzo o corrispettivo mediamente praticato nel tempo e nel luogo di acquisto e in mancanza si fa riferimento ai listini della Camera di Commercio. Per i beni prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti si fa riferimento o ai prezzi medi praticati ai grossisti o ai prezzi normali praticati ai clienti. • N.B. la elencazione analitica delle esclusioni è contenuta nell’art.3 dlgs 2/9/97, n. 314. • segue

  30. Regime delle trasferte Imponibile previdenziale Indennità connesse alla mobilità dei lavoratori(Trasferte o missioni). Le indennità percepite dal 1/1/98 per le trasferte o missioni fuori dl territorio comunale concorrono a formare la retribuzione imponibile per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevata ad euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, comprese le indennità chilometriche. Nel caso di rimborso del vitto o dell’alloggio ovvero di entrambi, il limite è rispettivamente ridotto di un terzo ovvero di due terzi. In alternativa al sistema forfettario , in caso di rimborso analitico delle spese, la imponibilità è relativa alle spese non documentabili per gli importi superiori a ad euro 15,49, elevato ad euro 25,82 per le trasferte all’estero. Norme di riferimento • Le norme di riferimento sulla composizione della base imponibile ai fini previdenziali sono le seguenti: • art.3, comma 19, l.23.12.96,n.662; • decreto legislativo 2.9.97, n.314; • circ. Min. finanze 23.12.97,n. 326/E; • circ.Inps 24.12.97, n. 263; • art.4 decreto legislativo 23.3.98, n. 56; • decreto legislativo 23.12.99, n. 505. segue

  31. Minimali e Massimali Imponibile previdenziale La retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi…(art.1 l.7/12/89,n.389). Tale norma vincola anche i datori di lavoro non aderenti ad organizzazioni sindacali. La retribuzione giornaliera corrisposta, se inferiore a quella contrattuale ed ai minimali di legge, va adeguata e quindi assoggettata a contribuzione. Il minimale può essere : - giornaliero e per 26 giornate per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile ovvero con rapporto full-time; - orario per i lavoratori retribuiti ad ore ovvero in part-time . Massimale contributivo Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie dal1/01/96, nonché per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, è stabilito un limite massimo annuo della retribuzione imponibile ai soli fini pensionistici, rivalutato annualmente.. segue

  32. La retribuzione ed i contributi IMPONIBILE soggetta a contribuzione retribuzione effettiva ESENTE non soggetta a contribuzione

  33. Poteri del datore di lavoro potere direttivo datore di lavoro ammonizione potere disciplinare sanzioni multa sospensione contestazione diritto di difesa (5 giorni) irrilevanza (2 anni) procedure diritti ed obblighi in relazione a quelli del lavoratore

  34. Diritti del lavoratore retribuzione diritti del lavoratore mansioni e qualifica igiene e sicurezza riservatezza statuto dei lavoratori dignità diritti sindacali

  35. Obblighi del lavoratore diligenza nella prestazione del lavoro osservanza delle disposizioni per l’esecuzione e disciplina del lavoro obbedienza divieto di concorrenza fedeltà divieto di divulgazione di notizie riservate divieto di far uso indebito di dette notizie

  36. INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA TERZIARIO CREDITO, TRIBUTI, ASSICURAZIONI ATTIVITÀ VARIE Criteri di classificazione - art. 49 L. 88/89 Attività di inquadramento delle aziende a cura dell’INPS CRITERI DI CLASSIFICAZIONE * Legge N° 88 del 09/03/89 - Art. 49 La classificazione regolata dall’articolo 49 individua i seguenti SETTORI: ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE: 28 MARZO 1989 * N.B. L’articolo 49 della legge 88/89 attribuisce all’INPS in via esclusiva la funzione di classificazione delle attività da valere per tutti gli enti previdenziali.

  37. Impresa artigiana - definizione legge quadro artigianato L. 08.08.85 n. 443 - art. 3 impresa esercitata da imprenditore artigiano con lo scopo prevalente della produzione di beni, anche semilavorati, o di servizi. forma Impresa individuale, Società di persone** e Società cooperativa S.p.a. S.r.l. esclusione per con eccezioni S.a.s. S.a.p.a. vincolo Limite al numero addetti* *Limiti numerici in vigore:aziende con lavorazioni non in serie 18 dip. aziende con lavorazioni in serie 9 dip. Aziende art. e tradizionali 32 dip. ** Si rammenta la partecipazione al lavoro della maggioranza dei soci.

  38. Eccezioni per le società L. 20.05.97, n. 153 entrata in vigore 05.06.97 modifica dell’art. 3 della legge 443/85 socio unico di S.r.l.* con i requisiti di cui art. 2 L. 443/85 non socio di altra S.r.l. o S.a.s. ammessa l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane per socio accomandatario di S.a.s. con i requisiti di cui art. 2 L. 443/85 non socio unico di altra S.r.l. o socio di altra S.a.s. decorrenza obbligo 01.06.97 prima iscrizione entro 20.10.97 * Nel caso di pluralità di soci, la maggioranza deve partecipare al lavoro(art.13 l.57/2001)

  39. Titolare artigiano il titolare artigiano(imprenditore) partecipa al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni la partecipazione al lavoro deve essere anche manuale, ossia direttamente produttiva del bene o del servizio, distinta dalla semplice direzione o amministrazione, che devono risultare marginali rispetto alla partecipazione manuale

  40. Coadiuvante artigiano i coadiuvanti, rispetto al titolare, possono essere età minima 15 anni compiuti coniuge fratello/sorella ascendente figlio ed equiparati nipote in linea diretta anche il coadiuvante deve partecipare al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni tutti i parenti entro 3° grado tutti gli affini entro 2° grado Corte Costituzionale Sentenze 485/92 e 170/94

  41. Iscrizione all’Albo* l’obbligo sorge al momento di inizio della attività iscrizione obbligatoria titolare artigiano competenza esclusiva della Commissione provinciale per l’artigianato coadiuvanti COSTITUTIVA non attribuisce natura artigiana, ma è vincolante nei confronti di terzi (Inps) oggetto di discussione Albo Imprese Artigiane (A.I.A.) presso la C.C.I.A.A. * N.B. Occorre tenere conto delle novità introdotte in finanziaria 2004.

  42. Il rapporto assicurativo nel lavoro autonomo ( artigiani e commercianti ) rapporto assicurativo Ente previdenziale titolare Assicurante/assicurato assicuratore Nell’assicurazione dei lavoratori autonomi non vige il principio dell’automatismo.

  43. Il rapporto assicurativo nel lavoro autonomo (coadiuvanti) rapporto assicurativo Ente previdenziale assicuratore trilatero titolare coadiuvante assicurante assicurato contratto obbligatorio a favore di terzi Nel rapporto assicurativo a favore del coadiuvante non vige il principio dell’automatismo.

  44. RiassumendoArtigiani iscritti alla gestione previdenziale Sono coloro che svolgono un'attività in forma d’impresa con carattere di professionalità e di prevalenza (falegnami, tassisti, fabbri, trasportatori ecc.). L'attività artigiana prevede principalmente la produzione di beni o la prestazione di servizi ad esclusione delle attività agricole o commerciali. Deve essere svolta prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari coadiuvanti, che abbiano almeno 15 anni d'età e prestino la loro opera nell'impresa in maniera abituale e prevalente. L'ISCRIZIONE* I titolari e i contitolari delle imprese familiari, nonché i familiari coadiuvanti, devono essere iscritti all'INPS ai fini pensionistici.L'iscrizione può avvenire presso le Sedi dell'INPS, delle Camere di Commercio, dell'INAIL, della Commissione provinciale per l'artigianato e dell'Amministrazione finanziaria.La decisione sull‘iscrivibilità del lavoratore nell'apposito albo spetta alle Commissioni provinciali per l'artigianato. *N.B. Si rammentano le novità introdotte dalla legge finanziaria 2004 a proposito delle nuove modalità di iscrizione. Segue

  45. L'importo dei contributi da versare si calcola in base a tutti i redditi di impresa (denunciati ai fini dell'IRPEF), per l'anno al quale i contributi si riferiscono, e non solo in base ai redditi derivanti dall’attività che ha determinato l’iscrizione nella Gestione Speciale. Determinazione dell’imponibile previdenziale Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente. Nell'anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a conguaglio che tenga conto degli importi già versati in acconto. Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito. Segue

  46. Massimale La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo (vedi tabella). Il limite, detto "massimale", nel 2003 è di € 61.598. Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile. Per l'anno 2003 è fissato in € 80.391. Determinazione dell’imponibile previdenziale Minimale È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito che nel 2003 è di € 12.590. Se il reddito è inferiore, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale. Segue

  47. La misura del contributo 2003 (*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 80.391 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione. Segue

  48. Termini e modalità di pagamentoI versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze: I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d'impresa superiori al minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l'IRPEF.Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell'anno precedente. Il versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso.Il versamento viene effettuato tramite un modello (F24) che viene spedito dall'INPS alle imprese artigiane e che è pagabile presso gli sportelli bancari o postali. 16 maggio16 agosto16 novembre16 febbraio dell'anno successivo

  49. Impresa commerciale - definizione impresa esercitata professionalmente da imprenditore con lo scopo prevalente della intermediazione nella circolazione di beni art.2195 C.c., 1° comma , punto 2. commercio all’ingrosso: acquisto di merci in nome e per conto proprio per la rivendita ad altri commercianti o utilizzatori professionali Legge 11.06.71, n. 426 commercio al minuto: acquisto di merci in nome e per conto proprio per la rivendita, in sede fissa o con altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale somministrazione di alimenti o bevande: somministrazione al pubblico, in sede fissa o con altre forme di distribuzione, di alimenti o bevande

  50. Titolare commerciante il titolare commerciante(imprenditore) deve partecipare personalmente all’attività commerciale illegittima l’assicurazione del titolare che delega la conduzione della azienda a terzi, anche se questi sono familiari coadiutori, conservando solamente la titolarità della autorizzazione comunale o della licenza di pubblica sicurezza la legge 662/96 (finanziaria 97) estende dal 1° gennaio 1997 l’obbligo assicurativo nella gestione commercianti a soci di S.r.l. (anche socio unico) a condizione che siano in possesso degli stessi requisiti previsti per il titolare soci accomandatari di S.a.s.

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