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NESSO DI CAUSALITA’

NESSO DI CAUSALITA’. Legame fra evento dannoso e circostanze che rilevano quali possibili criteri di imputazione (il danno deve risultare cagionato dal fatto colposo, doloso, o da circostanze rilevanti x la legge come casi di resp . oggettiva..)

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NESSO DI CAUSALITA’

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Presentation Transcript


  1. NESSO DI CAUSALITA’ • Legame fra evento dannoso e circostanze che rilevano quali possibili criteri di imputazione (il danno deve risultare cagionato dal fatto colposo, doloso, o da circostanze rilevanti x la legge come casi di resp. oggettiva..) • Individuazione del legame: danno-evento rileva ai fini dell’attribuzione di responsabilità e permette di individuare la completa sequenza degli eventi. • Dal danno evento si passa alla determinazione del contenuto dell’obbligazione risarcitoria: danno-conseguenza

  2. Il problema della causalità • Rileva sotto 2 profili come 2 sono i significati di danno ex 2043: a) danno ingiusto (lesione ingiusta cagionata ad altri) b) danno risarcibile (perdita che va rimossa) • Come affrontare il problema? • 1.Necessaria verifica del legame fra evento dannoso ed eventi pregressi rilevanti x legge come criteri di imputazione della responsabilità (causalità materiale) • 2. Successiva individuazione delle conseguenze dannose (causalità giuridica)

  3. Solo il problema della quantificazione (2) è risolto dal c.c. ex art. 2056 c.c. • L’accertamento del nesso fra 2 eventi è frutto di studi di dottrina e giurisprudenza che hanno individuato il criterio della CAUSALITA’ ADEGUATA: l’evento deve essere condizione SUFFICIENTE, ADEGUATA al prodursi dell’altro, secondo un rapporto di sequenza costante sulla base della comune esperienza (correttivo alla cd. condicio sine qua non , art.41 comma 2 c.p.) • Legame si interrompe x evento straordinario, eccezionale • Richiesta comparazione con modello dell’esperienza (in rc si segue la regola del “più probabile che non”)

  4. Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n.581 • Al punto 8.1 affronta la questione del nesso causale • Insufficiente il recepimento dell’elaborazione penalistica in sede civile del modello ex art. 40 e 41 cp • Prima differenza: in penale si imputa la condotta, in civile il danno

  5. Serve comunque una condotta xkè sorga responsabilità e di un nesso che leghi un evento ad una condotta ex art. 2043 • Il danno rileva sotto due profili: evento e conseguenza • Se esiste solo il fatto lesivo ma non vi è danno conseguenza non vi è obbligazione risarcitoria

  6. 2 momenti del giudizio aquiliano: • 1. accertamento responsabilità – causalità materiale • 2. determinazione del danno cagionato – causalità giuridica • Secondo l’opinione prevalente occorre distinguere fra 1. NESSO FRA COMPORTAMENTO ED EVENTO x responsabilità “strutturale” e 2. NESSO FRA EVENTO E DANNO

  7. Ai fini della causalità materiale dottr. E giur. Prevalenti ritengono che in applicazione di principi penalistici (artt. 40-41) un evnto è da considerarsi cagionato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (condicio sine qua non) • All’interno di queste serie causali rilevano solo quelle che non appaiano del tutto inverosimili secondo il criterio della causalità adeguata o regolarità causale

  8. Ciò che rileva è che l’evento sia prevedibile non da parte dell’agente, ma da parte delle regole statistiche o scientifiche dalla quale prevedibilità discende un giudizio di non improbabilità dell’evento

  9. Ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria: • Oltre il ragionevole dubbio in penale • Del più probabile che non in civile

  10. In conclusione di recente l’elaborazione giurisprudenziale ha differenziato l’impostazione del problema sotto il profilo civilistico rispetto al penale: in quest’ultimo il criterio è “oltre il ragionevole dubbio”, in civile “regola del più probabile che non”.

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