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Il Fondo di Garanzia per le PMI

Il Fondo di Garanzia per le PMI. Presentazione CONTROGARANZIA RTI Servizio Assistenza alla Clientela Federconfidi Roma, 21 Febbraio 2013. Agenda. La Gestione del Fondo. Dinamica delle domande accolte. Misure di recente adozione. Caratteristiche del Fondo di Garanzia.

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Il Fondo di Garanzia per le PMI

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Presentation Transcript


  1. Il Fondo di Garanzia per le PMI Presentazione CONTROGARANZIA RTI ServizioAssistenzaallaClientela Federconfidi Roma, 21 Febbraio 2013

  2. Agenda La Gestione del Fondo Dinamica delle domandeaccolte Misure di recente adozione Caratteristiche del Fondo di Garanzia Sezioni speciali La Controgaranzia Operatività Criteri di valutazione Certificazione del merito di credito Attivazione Controlli Documentali

  3. Misure di recente adozioneSistema attuale RTI

  4. La Governance L’amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione composto da rappresentanti delle Amministrazioni Centrali, Locali, dell’ABI e delle categorie. Il gestore del Fondo, che si occupa dell’istruttoria delle pratiche, è attualmente un Raggruppamento Temporaneo di Imprese in cui Mediocredito Centrale agisce in qualità di mandataria. IL COMITATO DI GESTIONE E’ composto da 21 membri in rappresentanza di: • MISE (6) • MIT (1) • MEF (1) • MiPAAF (1) • MIUR (1) • Regioni (1) • ABI (1) • Categorie (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Unatras e Confcooperative) IL GESTORE E’ composto da 5 istituti bancari che si sono aggiudicati la gara (bando pubblicato in G.U.R.I. 5^ aerie speciale n. 107 del 15 settembre 2010): • Mediocredito Centrale Spa (Capogruppo mandataria) • ArtigiancassaS.p.a. • MPS Capital Service Banca per le imprese spa • Mediocredito Italiano spa • Istituto Centrale delle banche Popolari Italiane spa

  5. Il Fondo di Garanzia Dinamica delle domande accolte

  6. Misure di recente adozioneLa dinamica dello strumento di sostegno alle PMI • A partire dal 2009, l’operatività del Fondo ha sperimentato una forte dinamica di crescita. Le domande accolte hanno segnato un incremento del 76,5% rispetto al 2008. I dati relativi al 2012 rafforzano tale evoluzione, evidenziando un numero di domande accolte superiore alle 61.000 operazioni, con un aumento del 10,1% rispetto al 2011. • Nella difficile fase congiunturale in atto, il Fondo di Garanzia si è dimostrato uno strumento particolarmente utile per le PMI, sostenendo le esigenze di liquidità e di nuovi investimenti e limitando il fenomeno della contrazione del credito. La dinamica delle domande accolte (2000-2012)

  7. Misure di recente adozioneLa dinamica dello strumento di sostegno alle PMI La dinamica delle domande e dei finanziamenti accolti per Area Territoriale (2011-2012)

  8. Misure di recente adozioneLa dinamica dello strumento di sostegno alle PMI La dinamica delle domande accolte per Settore e Dimensione (2011-2012) 26.720

  9. La semplificazione per l’accesso al Fondo La gran parte delle domande accolte è riferita a operazioni presentate dai confidi autorizzati (32.788 unità, pari al 53,4% del totale), cui seguono le operazioni presentate con procedura: • di importo ridotto (16.383 unità, pari al 26,7% del totale); • semplificata (10.999 unità, pari al 17,9% del totale); • ordinaria (1.283 unità, pari al 2,0% del totale). Risultati 2012

  10. 2012: Supporto in assenza di garanzie reali L’importante sostegno del Fondo al sistema delle PMI è testimoniato dal significativo numero di imprese ammesse in assenza della presentazione di garanzie reali. La quasi totalità delle aziende, pari al 99,5% del totale, ha avuto accesso al finanziamento senza prestare garanzie reali, mentre solamente lo 0,5% ha presentato garanzie costituite da ipoteche (0,1% del totale) e da pegni (0,4% del totale). Distribuzione delle domande accolte per tipologia di garanzia 1°gennaio - 31 dicembre 2011 (%) Risultati 2011

  11. 2012: Poche le domande escluse Nonostante la continua espansione delle richieste di accesso al Fondo, l’incidenza delle domande escluse nel 2012 è risultata contenuta (1,4% del totale), su un livello inferiore a quello sperimentato nell’anno precedente (2,9%). A cosa si riconduce l’esclusione? Le motivazioni di esclusione delle domande sono riconducibili prevalentemente a: • cash flow insufficiente al pagamento della rata (21,6% del totale); • basso rapporto del MOL sul fatturato (13,3%); • elevato passivo circolante in relazione al fatturato (16,9%). Incidenza delle domande escluse, 2011 - 2012 (%)

  12. Il Fondo di Garanzia Misure di recente adozione

  13. Misure di recente adozionePotenziamento dello strumento (1/3) • A partire dalla fine del 2008 sono stati adottati alcuni provvedimenti che hanno favorito la continuità operativa e il potenziamento dello strumento. • In particolare: • Estensione alle imprese artigiane, creando così un unico fondo per tutte le tipologie di imprese, rafforzandone la mutualità; • Concessione della Garanzia dello Stato agli importi garantiti dal Fondo, al fine di consentire agli intermediari finanziatori di praticare condizioni più favorevoli alle imprese debitrici; • Costituzione della Sezione Speciale dedicata alle imprese di autotrasporto merci, assegnandole 50 milioni di euro a titolo di dotazione; • Revisione dei criteri di valutazione delle imprese, individuando nuovi valori di riferimento per gli indicatori economico-finanziari in grado comunque di selezionare imprese economicamente e finanziariamente sane, per far fronte alla particolare dinamica congiunturale in atto, che ha determinato il peggioramento dei conti economici delle aziende; • Revisione dei criteri per l’assegnazione dell’autorizzazione a certificare il merito di credito per confidi ed altri fondi di garanzia, al fine di accelerarne l’iter e di monitorare costantemente le performances dei soggetti autorizzati;

  14. Misure di recente adozione Potenziamento dello strumento (2/3) • Rifinanziamento per € 1.200 mln per il triennio 2012 – 2014 con l’incremento dell’importo massimo garantito a € 2,5 mln, la copertura max all’80% e la revisione dei coefficienti di accantonamento; • Emanazione del decreto “fund raising” attuativo della norma della legge 2/2009 che consente a regioni, banche, SACE, ed altri importanti organismi di partecipare alla dotazione del Fondo incrementandone la capacità operativa tramite la creazione di apposite sezioni speciali; • Specifici criteri di valutazione per le imprese operanti su commessa o a progetto, che prevedono di affiancare alla classica valutazione sui dati storici di bilancio anche la valutazione sull’iniziativa che si intende realizzare; • Specifici criteri di valutazione per le imprese di autotrasporto merci per conto terzi, che, tenuto conto della specificità delle aziende del settore per le quali è stata costituita apposita Sezione Speciale, dispongono una rimodulazione della selettività con la quale stabilire il possesso dello status di impresa economicamente e finanziariamente sana.

  15. Le misure di recente adozione Potenziamento dello strumento (3/3) • Estensione dell’importo massimo garantito fino a 2,5 milioni di euro (ad eccezione delle operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario, delle “altre operazioni finanziarie” e delle operazioni a favore delle imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria). • Definizione delle operazioni finanziarie ammissibili (operazioni di durata non inferiore a 36 mesi, operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., operazioni sul capitale di rischio, operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata, operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni, altre operazioni finanziarie. • Estensione dei Soggetti Richiedenti la Garanzia Diretta (SGR e le Società di gestione armonizzate). • Le ulteriori modifiche e integrazioni introdotte dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni operative hanno riguardato la varie fasi della procedura operativa dalla concessione della garanzia alla gestione dell’operazione fino all’attivazione del Fondo.

  16. Le nuoveDisposizioni Operative: modifiche e integrazioni ai criteri e alle modalità di concessione della garanzia • Di seguito si riportano le modifiche e le integrazioni delle Disposizioni Operative, adottate: • in attuazione a quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012 (decreto attuativo dell’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’articolo 8, comma 5, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106); • per una maggiore completezza della disciplina di funzionamento del Fondo nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione e dei criteri di semplificazione previsti dall’articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 248 del 31 maggio 1999; • per recepire le delibere di carattere generale già approvate dal Comitato di gestione del Fondo.

  17. Attuazione del decreto 26 giugno 2012: le operazioni finanziarie ammissibili Le operazioni finanziarie ammissibili • Con il Decreto del 26 giugno 2012, che ha definito percentuali di copertura e importo massimo garantito per tipologie di operazioni finanziarie (articoli da 3 a 8), le Disposizioni Operative classificano le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo, come di seguito indicato: • operazioni di durata non inferiore a 36 mesi; • operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.; • operazioni sul capitale di rischio (S.G.R.e S.G.A. nuovi soggetti richiedenti della garanzia diretta); • operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata; • operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni; • altre operazioni finanziarie. • Nell’ambito delle Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e delle Altre operazioni finanziarie, sono ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo): • operazioni di liquidità (con la specifica della finalità del finanziamento) • operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento; • operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine; • operazioni di fideiussione strettamente connesse all’attività “caratteristica” dell’impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale; • operazioni a fronte di investimento.

  18. Attuazione del decreto 26 giugno 2012: le percentuali di copertura e l’importo massimo garantito Le percentuali di copertura e l’importo massimo garantito Operazioni di Garanziadiretta Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni: quota di copertura 80% e importo massimo garantito € 1,5 mln. Operazioni di Controgaranzia Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni: quota di copertura 80% di 80% e importo massimo garantito € 1,5 mln.

  19. Attuazione del decreto 26 giugno 2012: versamenti al Fondo (1/2) Versamenti al Fondo • Ai sensi dell’articolo 9 (Commissioni per la garanzia) del Decreto del 26 giugno 2012, le Disposizioni Operative hanno previsto le nuove modalità di versamento al Fondo. • La commissione non è dovuta per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. • La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle Operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle Operazioni sul capitale di rischio, riferite a: • soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno; • imprese femminili; • piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria; • micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di rete; • imprese sociali; • imprese di autotrasporto;. • La commissione non è inoltre dovuta fino al 7/6/2015 per le Micro e PMI ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 per tutte le operazioni finanziarie (D.L. 73/2012). • Per le altre operazioni, i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di inefficacia, una commissione “una tantum” calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo. • La misura della commissione “una tantum” è variabile in funzione della tipologia di intervento e di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale, secondo quanto indicato nelle successive tabelle.

  20. Attuazione del decreto 26 giugno 2012: versamenti al Fondo (2/2) Versamenti al Fondo Commissioni in percentuale dell’importo garantito a carico dei soggetti richiedenti per operazioni di Garanzia Diretta e Controgaranzia

  21. Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato • Di seguito si riportano le modifiche e le integrazioni delle Disposizioni Operative, adottate per assicurare una maggiore completezza della disciplina di funzionamento del Fondo, nonché per recepire le delibere di carattere generale già approvate dal Comitato di gestione del Fondo nel corso degli ultimi anni di operatività dello strumento. • Le modifiche e le integrazioni introdotte sono evidenziate in funzione delle diverse fasi caratteristiche della gestione del Fondo: • Concessione della garanzia • Gestione dell’operazione • Cause di inefficacia della garanzia • Attivazione della garanzia

  22. Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Concessione della garanzia • Di seguito si riportano le modifiche e integrazioni delle Disposizioni Operative per la parte riguardante la presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia. • In fase di ammissione sono improcedibili e respinte d’ufficio le operazioni per le quali rettifiche, integrazioni ovvero chiarimenti richiesti, non pervengano al Gestore entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta (anziché 6 mesi come precedentemente previsto) (Parte II, E.2.2) • Le Disposizioni Operative esplicitano la metodologia di calcolo del valore cauzionale qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisita un’ipoteca di grado successivo al primo. In questi casi al valore cauzionale viene sottratto l’importo del debito residuo corrispondente al precedente gravame. (Parte II, E.3.14) • Qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisito un pegno su valori mobiliari o denaro, l’importo garantito dal Fondo viene ridotto del valore nominale del pegno stesso (Parte II, E.3.15)

  23. Nel caso di operazioni finanziarie a breve termine la data di stipula o perfezionamento può essere assimilata, ai fini della determinazione della durata della garanzia, alla data di delibera di concessione del soggetto richiedente (Parte II, F.1.3) • Maggiori specifiche riguardano anche la durata e la decorrenza della garanzia; le Disposizioni Operative prevedono che la garanzia ha effetto dalla data di concessione o perfezionamento dell’operazione finanziaria (Parte II, F.4.2) Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Gestione dell’operazione (1/6) Di seguito si riportano le modifiche e le integrazioni delle Disposizioni Operative riguardanti la fase di gestione dell’operazione introdotte sulla base dell’esperienza pregresse nella gestione dello strumento con l’obiettivo di assicurare una maggiore chiarezza circa le regole di funzionamento del Fondo. Le integrazioni sono distinte per tipologia di operazione, con specifiche riguardanti i requisiti per la concessione della garanzia e la verifica della realizzazione degli investimenti. Operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento

  24. Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Gestione dell’operazione (2/6) Operazioni di durata superiore a 18 mesi ed operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento • A pena di inefficacia, una quota non inferiore al 25% dell’importo dell’operazione finanziaria deve essere erogato entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione alla Garanzia (anziché 12 mesi come precedentemente previsto) (Parte II, F.2.4) • L’operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 18 mesi dalla data di delibera di ammissione (termine precedentemente non previsto) (Parte II, F.2.4) • Viene introdotta un’ulteriore precisazione dei termini(in passato non prevista), per il soggetto richiedente che, a pena di inefficacia, deve comunicare al Gestore ciascuna erogazione, parziale o a saldo, entro 3 mesi dalla relativa data di erogazione (Parte II, F.2.5) • Nel caso di richieste preventive di ammissione all’intervento del Fondo relative ad operazioni di durata superiore a 18 mesi, la Garanzia ha effetto dalla data di ammissione all’intervento del Fondo, ovvero dalla data di valuta dell’erogazione o del perfezionamento del finanziamento (Parte II, F.4.3)

  25. Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Gestione dell’operazione(4/6) Variazioni dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è concessa la garanzia • Le Disposizioni Operative, da un lato, confermano le precedenti modalità per convalidare la garanzia in caso di variazioni, dall’altro, sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione dello strumento integrano le modalità, individuando in maniera puntuale i documenti da inviare nei casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall’operazione già garantita. • Un’ulteriore novità, volta a semplificare le modalità di richiesta e gestione del Fondo, riguarda l’individuazione dei casi in cui la garanzia è confermata d’ufficio: • cessione della titolarità del credito in una data successiva all’ammissione dell’operazione alla Garanzia Diretta (Parte II, F.6.3); • per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., qualora, a seguito di un’estensione dell’operazione, il soggetto richiedente faccia espressa richiesta di allungamento della Garanzia, a fronte del mancato pagamento dei crediti nei termini dell’operazione di anticipazione e a condizione che la certificazione di tali crediti dell’Amministrazione debitrice non prevedesse una data di pagamento(facoltà concessa al soggetto richiedente per non più di due volte e per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi). (Parte II, F.6.3)

  26. Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Gestione dell’operazione (5/6) Verifica della realizzazione degli investimenti • Ai fini della semplificazione e di una migliore disciplina del Fondo in materia di verifica deli investimenti (ad eccezione di quelli erogati secondo il regime de minimis) si prevedono impegni per i soggetti richiedenti, che sono tenuti a richiedere alla PMI idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante la realizzazione degli investimenti, prima dell’erogazione del finanziamento ovvero entro tre mesi dall’avvenuta erogazione dello stesso (Parte II, F.7.1) • Le Disposizioni Operative specificano inoltre che: • il mancato invio della documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti da parte della PMI può comportare la revoca della concessione dell’agevolazione e il pagamento da parte della PMI di un importo pari all’ESL comunicato dal Gestore. In tale caso, a fronte della revoca dell’agevolazione, la garanzia per il soggetto richiedente rimane efficace (Parte II, F.7.1; G.2.1) • il soggetto richiedente deve trasmettere la documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti al Gestore o dimostrare di aver richiesto tale documentazione alla PMI tramite mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver previsto tale obbligo in capo a quest’ultimo all’interno del contratto di finanziamento o nei singoli atti di erogazione (Parte II, F.7.2)

  27. Per assicurare la certezza della garanzia, le banche possono riscontrare la conformità degli interventi di controgaranzia alla disciplina di funzionamento del Fondo. Il Gestore permette ai soggetti finanziatori l’accesso a tutte le informazioni utili a verificare i dati indicati sulla richiesta di ammissione e il rispetto da parte dei soggetti richiedenti degli adempimenti previsti dalle Disposizioni Operative. (Parte III. F.6.1) Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Gestione dell’operazione (6/6) Controgaranzia a prima richiesta

  28. Cause di inefficacia e di revoca della garanzia • Nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza nella gestione del Fondo, le Disposizioni Operative introducono la distinzione tra: • Cause di inefficacia della garanzia:le Disposizioni Operative presentano uno specifico paragrafo che definisce e esplicita i motivi che comportano l’inefficacia della garanzia per il soggetto richiedente quali ad es. mancato rispetto dei termini previsti per l’assunzione e comunicazione delle delibere, tempistica e importi delle erogazioni, mancato pagamento delle commissioni, ecc. (Parte II, G.1) • Cause di revoca dell’agevolazione, con mantenimento dell’efficacia della garanzia per il soggetto richiedente: le Disposizioni Operative introducono come novità rispetto al passato i casi di revoca dell’agevolazione distinguendoli dalle cause di inefficacia, qualora (Parte II, G.2) : • la PMI non abbia provveduto a inviare la documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti • la PMI abbia compilato il modulo di richiesta della garanzia sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo; • nell’operazione finanziaria subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l’ammissione alla garanzia. • In caso di revoca della concessione dell’agevolazione, la PMI è tenuta a versare al Fondo un importo pari all’ESL comunicato dal Gestore in fase di ammissione alla garanzia.

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