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Le Impugnazioni in generale

Le Impugnazioni in generale. Università di Pisa, 3 Dicembre 2013. Acquiescenza. La possibilità di impugnare la sentenza viene meno, nel caso in cui la parte abbia fatto acquiescenza , ovvero abbia tenuto un comportamento univoco incompatibile con la successiva impugnazione . Acquiescenza.

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Le Impugnazioni in generale

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Presentation Transcript


  1. Le Impugnazioniin generale Università di Pisa, 3 Dicembre 2013

  2. Acquiescenza La possibilità di impugnare la sentenza viene meno, nel caso in cui la parte abbia fatto acquiescenza, ovvero abbia tenuto un comportamento univoco incompatibile con la successiva impugnazione. Acquiescenza Tacita Espressa Acquiescenza Totale Parziale

  3. Soccombenza Anche in sede di impugnazioni vale il presupposto processuale dell’interesse ad agire: per proporre un mezzo di impugnazione occorre avere interesse ad impugnare. L’interesse ad impugnare si valuta in base al concetto di soccombenza: è soccombente nel processo chi non abbia ottenuto l’accoglimento delle proprie conclusioni. La soccombenza può essere reciproca, nel caso in cui ciascuna delle parti abbia viste parzialmente respinte le conclusioni rispettivamente formulate.

  4. Il litisconsorzio nelle impugnazioni: art. 335 c.p.c. Qualora al giudizio di primo grado abbiano partecipato più soggetti (litisconsorzio), il legislatore vuole evitare che sorgano più giudizi di impugnazione. A tal fine è fissato il principio dell’unità del procedimento di impgunazione. Il codice di rito distingue, a seconda che le cause siano scindibili o inscindibili.

  5. Il litisconsorzio nelle impugnazioni: art. 335 c.p.c. Qualora al giudizio di primo grado abbiano partecipato più soggetti (litisconsorzio), il legislatore vuole evitare che sorgano più giudizi di impugnazione. A tal fine è fissato il principio dell’unità del procedimento di impgunazione. Il codice di rito distingue, a seconda che le cause siano scindibili o inscindibili.

  6. Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili: art. 331 c.p.c. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione. L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.

  7. Notificazione dell’impugnazionerelativa a cause scindibili: art. 332 c.p.c. Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre. Il giudice fissa altresì un termine entro il quale la notificazione deve essere effettuata. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso finché non siano decorsi i termini per l’impugnazione. La notifica qui è una semplice litisdenuntiatio, che non esclude la possibilità che la sentenza passi in giudicato con riferimento ad alcune parti, mentre per le altre pende un giudizio di impugnazione.

  8. Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili: art. 331 c.p.c. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione. L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.

  9. Impugnazione principale ed impugnazione incidentale Data l’esigenza di far confluire tutte le impugnazioni proposte contro la stessa pronuncia in un unico processo, il legislatore detta una disciplina particolare delle impugnazioni che possano assommarsi avverso una stessa decisione, distinguendo tra: • Impugnazione principale, ovvero quella proposta per prima; • Impugnazioni incidentali, ovvero quelle proposte successivamente alla prima. Ovviamente, dovrà esserci stata una soccombenza parziale. L’impugnazione incidentale potrà essere adesiva, oppure incidentale in senso stretto ed autonoma.

  10. Impugnazione incidentale tempestiva/tardiva Se l’impugnazione incidentale è proposta prima che sia decorso il termine breve o lungo per la proposizione delle impugnazioni, essa si definisce tempestiva. L’impugnazione incidentale può essere proposta dal convenuto in impugnazione, nonché dai litisconsorti in cause inscindibili, anche dopo il decorso dei termini di cui sopra ed anche nel caso in cui la parte abbia in un primo momento fatto acquiescenza. In tal caso, essa si definisce tardiva.

  11. La ratiodell’impugnazione incidentale tardiva Per quale ragione il legislatore consente alla parte di impugnare anche dopo il decorso del termine o l’acquiescenza? Perché l’altrui impugnazione potrebbe far risorgere nella parte l’interesse a rimettere in discussione la pronuncia, nonostante che in un primo momento tale parte avesse deciso di non impugnare.

  12. Il regime dell’impugnazione incidentale tardiva:il rapporto di dipendenza dall’impugnazione principale L’impugnazione incidentale proposta tardivamente vive in un rapporto di dipendenza rispetto all’impugnazione principale: la prima sarà ammissibile solo nella misura in cui lo sia anche la seconda. Pertanto, ex art. 334 comma 2 c.p.c., se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

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