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Il sistema di controllo delle aziende pubbliche locali. A cura di Luigi Puddu Torino, febbraio 2007. Governance. Governance ente locale. Controllo esterno. Presidente Sindaco. Corte dei Conti. Collegio dei Revisori . Consiglio . GIUNTA. Ministero dell’interno.
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Il sistema di controllo delle aziende pubbliche locali A cura di Luigi Puddu Torino, febbraio 2007
Governance Governanceente locale Controllo esterno Presidente Sindaco Corte dei Conti Collegio dei Revisori Consiglio GIUNTA Ministero dell’interno Minist. Econ. e Finanza DIREZIONI
Sistema di controllo aziende pubbliche locali Controlli esterni Corte dei Conti (art.148, TUEL) Controlli interni (art.147, TUEL) Organo di revisione (art.234, TUEL) Relazione sul bilancio (L.266/2005) Referto (art.198-bis, TUEL)
Sistema di controllo aziende pubbliche locali • Art. 147. Tipologia dei controlli interni • 1. Gli enti locali, nell‘ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a: • a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Sistema di controllo aziende pubbliche locali - art 147, TUEL b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
Sistema di controllo aziende pubbliche locali - art 147, TUEL d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Controllo di gestione È il “sistema direzionale” per il governo dell’azienda Si compone di: • una struttura organizzativa (centri di responsabilità) • un sistema di rilevazioni (contabili e extra- contabili) • Un processo per fasi (programmazione, esecuzione, analisi degli scostamenti)
Controllo di gestione Si affianca al: • Controllo burocratico: correttezza formale • Internal auditing: correttezza nelle procedure
Centri di costo Controllo di gestione (art.196,197,198,198 bis, TUEL) • Servizi • piano di obiettivi; • rilevazione costi, proventi e risultati; • Valutazione dello stato di attuazione: Riferito a: • Amministratori • Responsabili dei servizi • Corte di Conti
Controllo di gestione (art.196,197,198,198 bis, TUEL) Occorre: • Prevedere meccanismi di incentivazione; • Realizzare un sistema di rilevazioni di contabilità analitica
Funzione COLLEGIO DEI REVISORI = organo indipendente, interno, referente Corte dei Conti FUNZIONE CONTROLLO REFERENTE CORTE DEI CONTI CONSULENZA • TUEL, art.239, 247 comma 1, 265 comma 3; • Leggi finanziarie: nuovi adempimenti; • Statuto dell’ente: ampliamento delle funzioni (art 239, co 6).
Controlli della Corte • L. 131/2003 (art. 7, comma 7) • L. 266/2005 ( commi 166, 167, 168) • legittimità; • regolarità delle gestioni rispetto agli equilibri di bilancio; • funzionamento dei controlli interni; • rispondenza tra risultati, obiettivi della legge; • analisi comparata: costi, modi, tempi.
Bilancio Bilancio Annuale • Di competenza e autorizzatorio; • Pareggio finanziario complessivo; • Equilibrio di parte corrente: Salvo eccezioni di legge
Controlli della CorteL. 131/2003 (art. 7, comma 7) 7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.
Relazione al Consiglio(art.239,TUEL) Ante approvazione del bilancio Relazione alla Corte dei Conti(commi 166,167,168 L.266/2005) Post approvazione del bilancio Compiti dei revisori • Rispetto obiettivi annuali patto di stabilità interno • Osservanza Vincolo indebitamento art.119, ultimo comma, Cost. • Gravi irregolarità contabili e finanziarie • Richiesta di altre notizie (questionari) • Attestazione corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. • Rilievi, considerazioni, proposte per conseguire efficienza, produttività, economicità della gestione.
Controlli della CorteL. 266/2005 (commi 166,167,168) 166. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.
Controlli della CorteL. 266/2005 (commi 166,167,168) 167.La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
Controlli della CorteL. 266/2005 (commi 166,167,168) 168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
Controlli della CorteL. 266/2005 (commi 169,170) 169. Per l’esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonchè, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.
Controlli della CorteL. 266/2005 (commi 169,170) 170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.
Linee guida della Corte dei Conti Deliberazioni: 27 aprile 2006, 7 luglio 2006 • evoluzione del controllo; • rapporto più stretto tra le Sezioni Regionali di controllo e gli organi di controllo interno (revisori); • carattere collaborativo;
Linee guida della Corte dei Conti OGGETTO • Regolarità amministrativa e contabile; • Verifica sul ciclo di bilancio: equilibri di bilancio; • Relazione sul bilancio Preventivo Consuntivo
Linee guida della Corte dei Conti IN PARTICOLARE: • Errata collocazione contabile di alcune poste strategicamente rilevanti (oneri di urbanizzazione, proventi contravvenzionali,ecc;) • Quantificazione di entrate esuberanti • Conservazione di residui attivi di dubbia esigibilità • Ricorso a poste non ripetibili (avanzo, entrate straordinarie, indebitamento, ecc.) • Oneri sommersi (es: gestione società partecipate), debiti fuori bilancio
Equilibri di bilancio(art. 193, TUEL) • 30 settembre; • Utilizzo per l’anno in corso e per i due successivi di tutte le entrate ad eccezione: • prestiti; • destinate per legge; • disinvestimento beni patrimoniali.
Debiti fuori bilancio(art. 194, TUEL) • sentenze esecutive; • disavanzi consorzi, aziende speciali, istituzioni; • ricapitalizzazione società di capitale per l’esercizio di servizi pubblici locali; • procedure espropriative; • acquisizione non formale di beni e servizi con utilità e arricchimento nell’ambito di pubbliche funzioni.
Oneri di urbanizzazione • Trattamento contabile: SIOPE, Tit. IV “trasferimenti di capitale” (codice provvisorio tra le “entrate tributarie”) • Utilizzo per coprire la spesa corrente:
Procedura • relazione dei revisori; • istruttoria in contraddittorio con gli enti; • referto ai consigli.
Struttura della relazione • tre modelli di questionari: • Province • Comuni con più di 5000 abitanti • Comuni fino a 5000 abitanti • dati identificativi dell’Ente; • domande preliminari a risposta chiusa (si/no) (sezione I); • dati e prospetti (sezione II).
Sezione II – dati e prospetti • Gestione finanziaria • Servizi esternalizzati • Servizi a gestione diretta • Capacità indebitamento • Vincolo indebitamento per destinazione • Patto di stabilità • C/Economico • Stato del patrimonio