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RISCHIO CHIMICO

RISCHIO CHIMICO. AGGIORNAMENTI NORMATIVI Dott.ssa Ernesta Pieragostini Anno 2011. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DELLE SOSTANZE CHIMICHE. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DELLE SOSTANZE CHIMICHE. REGOLAMENTO n.1907/2006 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (REACH)

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RISCHIO CHIMICO

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Presentation Transcript


  1. RISCHIO CHIMICO AGGIORNAMENTI NORMATIVI Dott.ssa Ernesta Pieragostini Anno 2011

  2. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DELLE SOSTANZE CHIMICHE EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DELLE SOSTANZE CHIMICHE REGOLAMENTO n.1907/2006 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (REACH) REGOLAMENTO n.1272/2008 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2008 (CLP)

  3. INTRODUZIONE DI NUOVIOBBLIGHI IL REGOLAMENTO 1907/06 ED IL REGOLAMENTO 1272/08 ANNO HANNO COMPORTATO L’INTRODUZIONE DI UNA SERIE DI OBBLIGHI PER L’INDUSTRIA,GLI ORGANI DI VIGILANZA, PER I CONSUMATORI.

  4. TEMPI D’ATTUAZIONE • I CAMBIAMENTI SONO INIZIATI NEL 2008 E PROSEGUIRANNO FINO AL 2017. • DAL 1/12/2010 CAMBIANO NELLE ETICHETTE PER LE SOSTANZE CHIMICHE IN COMMERCIO: • I PITTOGRAMMI • LE NUOVE INDICAZIONI DI PERICOLO • I NUOVI CONSIGLI DI PRUDENZA

  5. REGOLAMENTO n.1907/2006 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (REACH) • L’Unione europea ha istituito il REACH • E’ un sistema integrato di: - REGISTRAZIONE - VALUTAZIONE - AUTORIZZAZIONE - RESTRIZIONE delle sostanze chimiche (Registration, evaluation, authorization, restriction of chemicals reach)

  6. COMPITO DEL REACH • IL SISTEMA REACH OBBLIGA LE IMPRESE CHE FABBRICANO E IMPORTANO SOSTANZE CHIMICHE A VALUTARE I RISCHI DERIVANTI DAL LORO USO ED A PRENDERE LE MISURE NECESSARIE PER GESTIRE QUALSIASI RISCHIO VENGA IDIVIDUATO. • L’ONERE DELLA PROVA CON RIGUARDO ALLA SICUREZZA DELLE SOSTANZE CHIMICHE FABBRICATE O COMMERCIALIZZATE SPETTA ALL’INDUSTRIA

  7. ECHAAgenzia europea delle sostanze chimiche Viene istituita L’ECHA Agenzia europea delle sostanze chimiche L’ECHA ha sede ad HELSINKI

  8. COMPITI DELL’ECHA - gestire le esigenze relative al sistema REACH per ciò che concerne gli aspetti tecnici, scientifici ed amministrativi - garantire la coerenza delle decisioni a livello comunitario. - accertare che l’industria rispetti i propri obblighi ed eviti esperimenti inutili sui vertebrati - fornire informazioni non riservate sulle sostanze chimiche direttamente dal suo sito internet o su richiesta

  9. IL SISTEMA REACH modifica o sostituisce oltre 40 direttive e regolamenti: Modifica la direttiva 1999/45 CE (relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi)

  10. IL RECH ABROGA il regolamento(CEE) n.793/93 del Consiglio (relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti) il regolamento(CEE) n.1488/94 della Commissione (che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio) la direttiva 76/769CEE del Consiglio (relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (76/769/CEE) la direttiva 91/155CEE, (definisce e fissa,le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi) la direttiva 93/67CEE (stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio) la direttiva 93/105/CEE (contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici) la direttiva 2000/21/CEE (concernente l'elenco degli atti legislativi)

  11. COMPITO DEL REGOLAMENTO : Il Reach cambia l’approccio per la gestione del rischio legato alla produzione e all’uso delle sostanze chimiche in ambito comunitario - DI ASSICURARE UN ELEVATO LIVELLO DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL’AMBIENTE - DI RAFFORZARE LA COMPETITIVITA’ DELLE SOSTANZE CHIMICHE - DELL’INNOVAZIONE

  12. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH • IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REACH RIGUARDA TUTTE LE SOSTANZE • FABBRICATE • IMPORTATE • COMMERCIALIZZATE • UTILIZZATE COME TALI O SOTTO FORMA DI MISCELE

  13. SONO ESCLUSE DALLA COMPETENZA REACH -le sostanze radioattive (per le quali si applica la direttiva 96/29 -le sostanze assoggettate a contatto doganale che sono in deposito temporaneo ecc.. -il trasporto di sostanze pericolose -i rifiuti -sostanze e miscele destinate all’utilizzatore finale e regolate da altra normativa europea

  14. COMPITI DEGLI UTILIZZATORI FINALI • Gli utilizzatori finali sono tenuti a valutare la sicurezza chimica delle sostanze,basandosi sulle informazioni comunicate dai fornitori • Adottare provvedimenti idonei per la gestione dei rischi

  15. REGOLAMENTO CLP (Classification, Labelling and Packaging) IL REACH E’ COMPLETATO DAL REGOLAMENTO (CE) N.1272/2008 (CLP) Il CLP ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele. Dal 1giugno 2015 abrogherà le Direttive: 67/548/CEE (DSP) Direttiva delle sostanze pericolose 1999/45/CE (DPP) Direttiva sui preparati pericolosi DURANTE IL PERIODO DI TRANSIZIONE SONO APPLICABILI SIA IL VECCHIO CHE IL NUOVO SISTEMA

  16. IL CLP • Recepisce in ambito comunitario i criteri armonizzati di: • Classificazione ed etichettatura del “Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle Sostanze chimiche” o GHS (global harmonised system of • Classification and labellingofchemicals)

  17. GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals • Per i prodotti chimici, nel 1992 la Conferenza delle Nazioni Unite ha ravvisato la necessità di un sistema classificatorio armonizzato a livello globale, in grado di eliminare sistemi dissimili che fornivano informazioni a volte contrastanti riguardo alla prevenzione e sicurezza della stessa sostanza chimica e loro miscele nei diversi Paesi del mondo.

  18. OBIETTIVO DEL CLP • Creare un unico linguaggio globale,basato su simboli e frasi • unificate per facilitare la gestione delle sostanze chimiche e • proteggere la salute dell’uomo e l’ambiente in un’ottica di • sviluppo sostenibile

  19. COME CAMBIA LA CLASSIFICAZIONE CON IL CLPLe differenze riguardano: Criteri utilizzati per la classificazione terminologia concetti

  20. Terminologia DSP e CLP a confronto: • Simboli di pericolo Pittogrammi di pericolo • Avvertenze • Categorie di pericolo Classi di pericolo • Frasi di rischio (R) Indicazioni di pericolo (H) • Consigli di prudenza(S) Consigli di prudenza (P)

  21. Pittogrammi di pericolo I PITTOGRAMMI HANNO UNA FORMA DI ROMBO CON BORDO ROSSO CHE DELIMITA UN SIMBOLO NERO SU SFONDO BIANCO LE AVVERTENZE: PERICOLO o ATTENZIONE indicano la gravità del pericolo SONO STATI INTRODOTTI DUE NUOVI PITTOGRAMMI Persona danneggiata: Prodotti sensibilizzanti, mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione tossici sugli organi bersaglio per esposizione singola e ripetuta e pericolosi in caso di espirazione Punto esclamativo: (sostituisce la croce di Sant’Andrea) Nocivi, irritanti, Stot (specific target organ toxicity)

  22. CLASSI DI PERICOLO • Sottogruppi di classi indicano l’intensità del pericolo fisici (16 classi) per la salute (10 classi) per l’ambiente (2 classi)

  23. INDICAZIONI DI PERICOLO LE FRASI DI RISCHIO R SONO SOSTITUITE DALLA LETTERA H (Hazardstatements) seguita da numeri a tre cifre che individuano la tipologia del pericolo. • Esistono indicazioni supplementari contrassegnate da EUH seguito da tre cifre: • 0 + il numero della vecchia frase R (prodotti non ancora inclusi nel GHS) • 2 + il numero progressivo (alcune miscele) • EUH401 (prodotti fitosanitari)

  24. CONSIGLI DI PRUDENZA La lettera S viene sostituita dalla P (Precauzionary Statements)seguita da un codice a tre cifre suddivise in quattro tipologie di consiglio: - generale - prevenzione - reazione - conservazione - smaltimento I consigli di prudenza indicano le misure che devono essere adottate per gestire il pericolo in relazione agli impieghi previsti per la sostanza o miscela

  25. CLP: classi di pericolo e pittogrammi PERICOLI FISICI

  26. PERICOLI PER LA SALUTE

  27. PERICOLI PER L’AMBIENTE

  28. SOSTANZE PERICOLOSE: ESEMPI Simboli, classificazione, segnaletica di sicurezza(Etichettatura DSP, CLP, Segnaletica D.Lgs.81/08

  29. Classificazione H per Categorie Le frasi di rischio illustrano in forma sintetica i rischi associati all'impiego della sostanza. Sono riportate sull'etichettatura e sulle schede di sicurezza dei prodotti e contengono informazioni concise ma ben definite. Es: H 200 Esplosivo instabileH205 Pericolo di esplosione di massa in caso d’incendioH221 Gas infiammabile H 350Può provocare il cancro H340 Può provocare alterazioni genetiche

  30. Classificazione P:consigli di prudenza I Consigli di Prudenza descrivono le più comuni procedure di sicurezza da adottare per minimizzare i rischi associati all'impiego della sostanza. Sono riportate sull'etichettatura e sulle schede di sicurezza dei prodotti. • P102 Conservare fuori della portata dei bambini • P235 Conservare in luogo fresco • P233 Conservare il recipiente ben chiuso • P232 Conservare al riparo dall'umidità • P210 Conservare lontano dal calore,scintille, fiamme libere,superfici riscaldate – Non fumare • P270 Non mangiare,né bere,nè fumare durante l‘uso • P262 Evitare il contatto con gli occhi,la pelle e gli indumenti. • P280 Indossare guanti,indumenti protettivi.Proteggere gli occhi,il viso

  31. CLP : DATE DI SCADENZA

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