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Registro e cartella sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. Decreto 12 luglio 2007, n. 155 Regolamento attuativo dell’art. 70, comma 9 del D.Lgs. 626/94 Il Decreto 12 luglio 2007, n. 155 è in vigore dal 3 ottobre 2007
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Registro e cartella sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni Decreto 12 luglio 2007, n. 155 Regolamento attuativo dell’art. 70, comma 9 del D.Lgs. 626/94 Il Decreto 12 luglio 2007, n. 155è in vigore dal 3 ottobre 2007 Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e le cartelle sanitarie e di rischio devono essere istituiti entro il 3 maggio 2008
Titolo VII Protezione da agenti cancerogeni e mutageni D.Lgs. 626/94 Art. 70 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 70 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie • I lavoratori di cui all’art. 69 (esposti ad agenti cancerogeni e mutageni) sono iscritti in un registro nel quale è riportata per ciascuno di essi l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente
Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni • Istituito dal datore di lavoro conformemente al modello allegato al decreto • Compilato sulla base della valutazione del rischio di cui all’art. 63 D.Lgs. 626/94 • Costituito da fogli legati e numerati progressivamente
Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni Il campo di applicazione della norma si estende a tutti i luoghi di lavoro dove siano presenti agenti cancerogeni e/o mutageni, sotto forma di : Sostanze Preparati Miscele Processi
Art.61 D.Lgs 626/94 definizioni Agente cancerogeno 1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97 e successive modifiche e integrazioni 2. Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1) quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 52/97 e 285/98 (abrogato dal D.Lgs.65/2003) 3. Una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII, nonché una sostanza o preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato VIII
Art.61 D.Lgs 626/94 definizioni Agente mutageno 1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97 e successive modifiche e integrazioni 2. Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1) quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 52/97 e 285/98(abrogato dal D.Lgs.65/2003)
Sono da considerare cancerogene e/o mutagene tutte le sostanze che sulla base dei criteri dettati dalla UE (direttiva 67/548/CEE nell’allegato VI) sono classificabili come cancerogene e/o mutagene di categoria 1 o 2
sostanze cancerogene Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo (prove sufficienti per stabilire il nesso causale tra l’esposizione e lo sviluppo di tumori) Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo (elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo possa provocare lo svilupo di tumori) Frasi di rischio associate: T; R45 Può provocare il cancro T; R49 Può provocare il cancro per inalazione
Sostanze mutagene Categoria 1:sostanze note per gli effetti mutageni sull’uomo (prove sufficienti per stabilire il nesso causale tra l’esposizione ed alterazioni genetiche ereditarie) Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per l’uomo (elementi sufficienti per ritenereche l’esposizione possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie) Frasi di rischio associate: T; R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
In questa definizione sono comprese • Tutte le sostanze classificate ufficialmente nell’allegato I alla Direttiva 67/548 CEE e successivi adeguamenti Il 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CE è stato recepito nell'ordinamento nazionale con il D.M. 28 febbraio 2006 pubblicato sul S.O. G.U. n° 100 del 20/04/2006, tale adeguamento aggiorna gli allegatiI e V.
Tutte le sostanze etichettate “provvisoriamente” a cura del produttore in mancanza di una classificazione ufficiale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente: D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52e successive modificazioni per le sostanze pericolose D.Lgs. 16 luglio 1998 n. 285e successive modificazioni (D.Lgs 14 marzo 2003 n. 65) per i preparati pericolosi
Preparati Un preparato, come previsto dal D.Lgs 65/2003, è considerato cancerogeno e/o mutageno quando contiene una sostanza cancerogena o mutagena in percentuale maggiore allo 0,1% , se in allegato I alla direttiva 67/548/CEE non sono riportati limiti di concentrazione specifici per la sostanza
Preparati Un Preparato è cancerogeno di categoria 1 e 2 – R45, R49:quando contiene almeno una sostanzacancerogena di categoria 1 o 2 con R45 o R49 alla concentrazione > o = 0,1% Un Preparato è mutageno di categoria 1 e 2 – R46: quando contiene almeno una sostanza mutagena di categoria 1 o 2 con R46 alla concentrazione > o = 0,1%
Elenco di sostanze preparati e processi – allegato VIII – titolo VII D.LGS. 626/94 • Produzione di auramina col metodo Michler • Lavori che espongono a IPA presenti nella fuliggine, catrame o pece di carbone • Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate • Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico • Lavoro comportante esposizione a polvere di legno duro
Rettifica della direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose («Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» L 152 del 30 aprile 2004) La direttiva 2004/73/CE va letta come segue: «DIRETTIVA 2004/73/CE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004 recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
Registro degli esposti La valutazione dell’esposizione deve permettere la classificazione in : • Lavoratori esposti • Lavoratori potenzialmente esposti
Lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale • Lavoratori potenzialmente esposti(art. 63 comma 4 lett. c) D.Lgs. 626/94): il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici
Nel registro degli esposti si devono iscrivere i lavoratori classificati come ESPOSTI E QUINDI SOTTOPOSTI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIAVi è l’indicazione a curare la compilazione di elenchi separati per i lavoratori potenzialmente esposti
Compilazione del registro comporta : definizione di categorie di esposizione per lavorazione/mansione e individuazione degli addetti Verifica della tipologia/entità/variabilità dell’esposizione Esposizioni occasionali, accidentali
Destinatari del registro ISPESL e Organo di vigilanza • Al momento della prima istituzione • Ogni tre anni per le avvenute variazioni • Alla cessazione dell’attività a rischio • Ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta
ISPESL • Cartella sanitaria e di rischio e annotazioni individuali contenute nel registro per ogni singolo lavoratore che cessi la lavorazione a rischio • Tutte le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione della lavorazione e/o della ditta
le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie sono conservate dal datore di lavoro almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni
Compilazione dei documenti Firma del datore di lavoro sulla prima pagina dei documenti : Registro e cartella sanitaria e di rischio Trasmissione al datore di lavoro dei giudizi di idoneità Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella cartella, devono essere allegati alla cartella, vistati e numerati dal medico competente E’ consentito l’impiego di strumenti informatici per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle con accesso ai soli autorizzati
Come comportarsi nei riguardi di agenti ritenuti cancerogeni ma che non riportano le frasi di rischio R45 e R49?
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare quanto previsto nel D.Lgs 626/94 per agenti cancerogeni e mutageni come definiti dalla normativa Nei riguardi di altri agenti (o situazioni di esposizione) per i quali esistano evidenze scientifiche di cancerogenicità, il datore di lavoro dovrà comunque attuare delle precauzioni per effetto di obblighi che derivano dalla norme generali di tutela (art. 3 e art. 4 D.Lgs 626/94), le quali impongono di considerare tutti i rischi per la salute, indipendentemente dalla loronatura.
Esistono vari elenchi di sostanze valutate come cancerogene e/o mutagene da carie agenzie internazionali e nazionali (CCTN, IARC, NIOSH, …): Formaldeide Silice…. Esistono anche valutazioni di cancerogenicità IARC per miscele e circostanze di esposizione: Verniciatore, industria della gomma,produzione e riparazione scarpe e stivali, lavoro notturno
Il medico competente, prima di tutto perchè è un medico e non un burocrate, ha facoltà e il “dovere” di sensibilizzare il datore di lavoro rispetto alla pericolosità/cancerogenicità di un determinato agente chimico anche se la legislazione europea non è al passo.
Silice libera cristallina Cancerogeno IARC classe 1 Rischio di esposizione presente in : Edilizia Cave Frantumazione pietra e materiali inerti Lavorazione della pietra Produzione di conglomerato bituminoso
Risultati campionamenti personali:Rifinitura a secco della pietra TLV –TWA silice cristallina polveri respirabili 0,025 mg/mc
Risultati campionamenti personali: attività di ristrutturazione edilizia TLV –TWA silice cristallina polveri respirabili : 0,025 mg/mc
Risultati campionamenti personali: impianto di frantumazione materiale riciclato
Per gli esposti alla silice e agli altri cancerogeni valutati tali dalla IARC o altre agenzie: Registro degli esposti? Per i tumori professionali, data la lunga latenza, è necessario ricostruire esposizioni pasate anche molto lontane dall’evento
La sorveglianza epidemiologica dei lavoratori deve identificare e registrare le esposizioni potenzialmente associate alla patologia per poter avere una opportunità di prevenzione del fenomeno dei tumori professionali