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Il bilanciamento degli interessi

Il bilanciamento degli interessi. Esigenza di risolvere un conflitto tra due posizioni giuridicamente tutelate ma tra loro in rapporto elettivo Regolamentazione in fonti diverse: Criteri di risoluzione delle antinomie Posizioni in conflitto riconducibili a diritti costituzionalmente tutelati

moya
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Il bilanciamento degli interessi

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Presentation Transcript


  1. Il bilanciamento degli interessi

  2. Esigenza di risolvere un conflitto • tra due posizioni giuridicamente tutelate ma tra loro in rapporto elettivo • Regolamentazione in fonti diverse: • Criteri di risoluzione delle antinomie • Posizioni in conflitto riconducibili a diritti costituzionalmente tutelati • In alcuni casi il testo costituzionale stesso individua limiti alle libertà che riconosce

  3. Art. 19. • Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. • Art. 21. • Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. • La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. • Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. • In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. • Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. • La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. • Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

  4. Sent. 293/2000 • art. 528 del codice penale, l’utilizzazione di “stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”

  5. non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l’art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata. • Solo quando la soglia dell’attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall’intera collettività, scatta la reazione dell’ordinamento. • La descrizione dell’elemento materiale del fatto-reato, indubbiamente caratterizzato dal riferimento a concetti elastici, trova nella tutela della dignità umana il suo limite, sì che appare escluso il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie, risultando quindi infondate le censure di genericità e indeterminatezza. • Quello della dignità della persona umana è, infatti, valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull’interpretazione di quella parte della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale. Nella stessa chiave interpretativa si dissolvono i dubbi sul fondamento della previsione incriminatrice.

  6. Una tecnica di giudizio che presuppone la risposta ad almeno due domande: • 1. che cosa si mette sul piatto della bilancia? • 2. da che parte pende la bilancia? • 1. Che cosa si mette sul piatto della bilancia? • Una prima operazione ermeneutica: • è possibile ricondurre gli interessi in gioco a principi costituzionalmente protetti? • Le norme costituzionali tutelano le situazioni concrete in giudizio?

  7. Nelle sentenze sinora esaminate, la Corte riconduce gli interessi contrapposti a principi costituzionalmente protetti. • Che cosa si mette sul piatto della bilancia? • Sent. 9/1965: • LIBRO SECONDO • TITOLO X - Dei delitti contro la integrita` e la sanita` della stirpe • Art. 553. • Incitamento a pratiche contro la procreazione. • Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse e` punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila. • Libertà di manifestazione del pensiero v. buon costume

  8. Sent. 218/1994: • “Il giudice rimettente, indicando quale parametro del giudizio di legittimità costituzionale l'art. 32, primo comma, della Costituzione, invoca l'applicazione del principio di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.” • Art. 32 • La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. • Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. • Tutela della salute collettiva v. diritto a non essere sottoposti a trattamenti sanitari se non per disposizione di legge

  9. Sent. 508/200 in materia di bestemmia • Sent. 440 del 1995 in materia di vilipendio alla religione di Stato La Corte effettua un bilanciamento? Si potrebbero comunque individuare interessi contrapposti in relazione alla tutela penale del sentimento religioso? Libertà di manifestazione del pensiero v. tutela del sentimento religioso

  10. Non sempre le situazioni concrete in gioco sono riconducibili a diritti e libertà costituzionalmente garantiti: • Es. diritti programmatici (es. il diritto al lavoro generalmente non concreta un diritto all’ottenimento di un impiego) • Es. situazioni che non sono espressione del diritto costituzionalmente tutelato, poiché sono fuori dai confini di ciò che la norma tutela

  11. Art. 272.Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. • Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.

  12. Sent. 87/1966 • Il primo comma dell'art. 272 punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento nell'ordinamento vigente. Tutti i casi previsti da questa norma hanno come finalità di suscitare reazioni violente, compresa l'ipotesi della "distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società", così come inserita nel contesto del comma in esame. Siffatta propaganda appare dunque in rapporto diretto ed immediato con una azione; e, pur non raggiungendo il grado di aperta istigazione, risulta idonea a determinare le suddette reazioni che sono pericolose per la conservazione di quei valori, che ogni Stato, per necessità di vita, deve pur garantire. • Pertanto, il diritto di libertà della manifestazione del pensiero non può ritenersi leso da una limitazione posta a tutela del metodo democratico. Gli artt. 1 e 49 della Costituzione proclamano tale metodo come il solo che possa determinare la politica sociale e nazionale. Ed esso non consente l'usurpazione violenta dei poteri, ma richiede e il rispetto della sovranità popolare affidata alle maggioranze legalmente costituite, e la tutela dei diritti delle minoranze, e l'osservanza delle libertà stabilite dalla Costituzione.

  13. A diverse conclusioni, la Corte deve pervenire in merito al secondo comma dell'art. 272, che punisce chiunque fa propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Questo sentimento, che non va confuso col nazionalismo politico, corrisponde al modo di sentire della maggioranza della Nazione e contribuisce al senso di unità etnica e sociale dello Stato. Ma é pur tuttavia soltanto un sentimento, che sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità. La relativa propaganda non é indirizzata a suscitare violente reazioni, come nel caso precedentemente esaminato, né é rivolta a vilipendere la Nazione od a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la patria od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti. Non trattasi quindi di propaganda che ha finalità illecite, e pertanto qualsiasi limitazione di essa contrasta con la libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione.

  14. 2. Da che parte pende la bilancia (nel caso concreto)? • Dopo aver individuato la sussistenza di una garanzia costituzionale delle posizioni contrapposte, la Corte verifica quale delle due prevale nel caso concreto. • Per effettuare questo giudizio, verifica alcuni elementi: • se siamo di fronte a diritti costituzionalmente tutelati, esiste una lesione? • tale lesione è evitabile? • lede il nucleo essenziale del diritto? • (es.: tra diritto alla salute e l’esigenza di parità di bilancio, il diritto alla salute prevale se sia leso il nucleo essenziale, altrimenti può essere oggetto di bilanciamento) • è possibile raggiungere un bilanciamento con un “sacrificio” minore delle posizioni in gioco?

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