E N D
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 10 Punti nodali della responsabilit amministrativa Limitazione delle responsabilit alle sole ipotesi di dolo o colpa grave
Insindacabilit nel merito delle scelte discrezionali
Intrasmissibilit della responsabilit agli eredi, ai quali si trasmette solamente il debito nei casi di illecito arricchimento del dante causa o conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi
11. 11 Punti nodali della responsabilit amministrativa Obbligo di tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dallamministrazione o dalla comunit amministrata
Imputazione delle responsabilit ai soli componenti degli organi collegiali che hanno espresso voto favorevole alla deliberazione
12. 12 Punti nodali della responsabilit amministrativa Esclusione, per i titolari degli organi politici, della responsabilit per atti che rientrano nella competenza di uffici, qualora gli stessi li abbiano, in buona fede, approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito ladozione
Esclusione della solidariet nei casi di concorso di azioni colpose
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno in ogni caso in cinque anni
13. 13 Elementi costitutivi della responsabilit amministrativa Lesistenza di un danno
Un rapporto di impiego, o di servizio, con una pubblica amministrazione
La condotta antigiuridica
Il nesso di causalit tra danno e condotta
Il dolo o la colpa dellautore del danno
14. 14 Nozione di danno Sussiste un danno erariale quando non si realizzano o si realizzano solo parzialmente, le finalit di pubblico interesse al quale sono destinate le risorse economiche pubbliche; o ancora pi chiaramente, che il danno alla finanza pubblica consiste nello squilibrio che viene a determinarsi fra lonere finanziario, sostenuto per la spesa, ed il mancato beneficio per la collettivit
(M. Pischedda)
15. 15
16. 16
17. 17
18. 18
19. 19
20. 20
21. 21
22. 22
23. 23
24. 24
25. 25
26. 26
27. 27
28. 28
29. 29
30. 30
31. 31
32. 32
33. 33
34. 34
35. 35
36. 36
37. 37
38. 38
39. 39
40. 40
41. 41
42. 42
43. 43
44. 44
45. 45
46. 46
47. 47
48. 48
49. 49
50. 50
51. 51
52. 52 Art. 492 - Sanzioni
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. (N.d.R.)
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri
Capo III - Norme disciplinari
Sezione I - Capi di istituto e personale docente
Art. 56 - Rinvio delle norme disciplinari
1. Per i capi di istituto e per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in applicazione dellart. 59, comma 10, del D.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dallart. 2, comma 4, del D.L. 29 aprile 1995, n. 144, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.lgs. n. 297 del 1994.
2. Le norme disciplinari del personale di cui al comma 1, saranno definite con apposito accordo da stipulare nei 60 giorni successivi allentrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali.Art. 492 - Sanzioni
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. (N.d.R.)
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri
Capo III - Norme disciplinari
Sezione I - Capi di istituto e personale docente
Art. 56 - Rinvio delle norme disciplinari
1. Per i capi di istituto e per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in applicazione dellart. 59, comma 10, del D.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dallart. 2, comma 4, del D.L. 29 aprile 1995, n. 144, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.lgs. n. 297 del 1994.
2. Le norme disciplinari del personale di cui al comma 1, saranno definite con apposito accordo da stipulare nei 60 giorni successivi allentrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali.
53. 53 .C.N.L. per il personale dell'Area V della Dirigenza scolastica relativa al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001.
Art. 33 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. La materia relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed agli effetti del giudicato penale nel rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici disciplinata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. Le disposizioni contenute nei commi che seguono trovano applicazione in quanto compatibili con la citata legge n. 97/2001.
2. Il dirigente scolastico colpito da misure restrittive della libert personale obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 3, la sospensione revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
3. Il dirigente scolastico rinviato a giudizio per fatti di particolare gravit direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libert personale o questa abbia cessato i suoi effetti, pu essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignit professionale dello stesso dirigente scolastico dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto.
4. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente scolastico riammesso in servizio, fatta salva la possibilit per l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all'art. 31.
5. Al dirigente scolastico sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo corrisposta una indennit alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all'art. 40 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
6. In caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'amministrazione, reintegra il dirigente scolastico nella medesima posizione rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennit alimentare, verr conguagliato con quanto dovuto al dirigente scolastico a titolo di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.
.C.C.N.L. per il personale dell'Area V della Dirigenza scolastica relativa al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001.
Art. 33 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. La materia relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed agli effetti del giudicato penale nel rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici disciplinata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. Le disposizioni contenute nei commi che seguono trovano applicazione in quanto compatibili con la citata legge n. 97/2001.
2. Il dirigente scolastico colpito da misure restrittive della libert personale obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 3, la sospensione revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
3. Il dirigente scolastico rinviato a giudizio per fatti di particolare gravit direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libert personale o questa abbia cessato i suoi effetti, pu essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignit professionale dello stesso dirigente scolastico dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto.
4. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente scolastico riammesso in servizio, fatta salva la possibilit per l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all'art. 31.
5. Al dirigente scolastico sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo corrisposta una indennit alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all'art. 40 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
6. In caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'amministrazione, reintegra il dirigente scolastico nella medesima posizione rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennit alimentare, verr conguagliato con quanto dovuto al dirigente scolastico a titolo di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.
.C
54. 54
55. 55 Caratteri della Responsabilit dirigenziale una responsabilit distinta dagli altri tipi di responsabilit (penale, civile, amministrativa, disciplinare, previste per i dipendenti dello Stato)
una responsabilit manageriale di risultati in quanto ci che ha rilievo non tanto il fatto che il dirigente sia stato pi o meno osservante dei propri doveri, quanto il fatto che i risultati complessivi della azione dellufficio sono pi o meno corrispondenti, quantitativamente e qualitativamente alle ragionevoli attese dovendosi valutare lattivit della PA in termini di efficacia di bont sostanziale dei risultati senza con questo voler superare la legittimit dellazione amministrativa comunque sempre doverosa al massimo grado (Consiglio di Stato)
56. 56 Responsabilit dirigenziale La valutazione del dirigente non sar riferita esclusivamente alla regolarit formale dellazione amministrativa, alla legittimit del singolo atto, ma anche alla corrispondenza dellattivit amministrativa, in termini di efficacia, efficienza ed economicit, ai risultati che ragionevole attendersi dallunit organizzativa
La valutazione del dirigente deve avvenire in unottica che se da un lato non attenua i profili di legittimit amministrativa dallaltro esalta e valorizza gli aspetti del merito amministrativo
57. 57 Responsabilit del dirigente Culpa in eligendo (es. nomina del responsabile del procedimento, nomina di esperto esterno alla PA, ecc.)
Culpa in vigilando (il dirigente risponde del fatto altrui. Viene imputato, a chi preposto al vertice dellufficio, la responsabilit per il risultato complessivo dello stesso e come conseguenza anche degli altri dipendenti che prestano servizio nellunit operativa da lui diretta)
58. 58
59. 59
60. 60
61. 61
62. 62
63. 63
64. 64
65. 65
66. 66
67. 67
68. 68
69. 69
70. 70
71. 71
72. 72