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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA Facoltà di Economia Diritto del Contenzioso d’Impresa

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA Facoltà di Economia Diritto del Contenzioso d’Impresa Anno Accademico 2013-2014. Avv. Ermenegildo Costabile. Diritto del contenzioso d'impresa. PARTE PRIMA. DIRITTO PENALE Parte Generale. Diritto del contenzioso d'impresa. 2. COS’É IL DIRITTO PENALE.

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  1. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIAFacoltà di Economia Diritto del Contenzioso d’Impresa Anno Accademico 2013-2014 Avv. Ermenegildo Costabile Diritto del contenzioso d'impresa

  2. PARTE PRIMA DIRITTO PENALE Parte Generale Diritto del contenzioso d'impresa 2

  3. COS’É IL DIRITTO PENALE Definizione formale: è una scienza giuridica che si occupa dei fatti costituenti reato, ossia dei comportamenti umani alla cui realizzazione la legge riconnette una sanzione penale. ESEMPIO Articolo 575 del Codice Penale Omicidio Precetto “Chiunque cagiona la morte di un uomo… + Sanzione … è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”. Diritto del contenzioso d'impresa 3

  4. LE SANZIONI PENALI PENE E MISURE DI SICUREZZA IL SISTEMA DEL DOPPIO BINARIO Diritto del contenzioso d'impresa 4

  5. LE SANZIONI PENALI Art. 17 c.p. – Pene principali: specie. [1] Le pene principali stabilite per i delitti sono: • [la morte]; • l’ergastolo; • la reclusione; • la multa. [2] Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: • l’arresto; • l’ammenda. Diritto del contenzioso d'impresa 5

  6. COS’É IL DIRITTO PENALE Definizione sostanziale: Il diritto penale sanziona i comportamenti umani offensivi di un bene giuridico. Diritto del contenzioso d'impresa

  7. OFFESA LESIONE o MESSA IN PERICOLO dell’integrità di un bene giuridico. Diritto del contenzioso d'impresa

  8. BENE GIURIDICO Situazione di fatto o giuridica, carica di valore, tutelata da norme costituzionali, offendibile per effetto di un comportamento dell’uomo. Diritto del contenzioso d'impresa

  9. LA FUNZIONE DEL DIRITTO PENALE TEORIE DELLA PENA TEORIA ASSOLUTA – RETRIBUTIVA TEORIE RELATIVE – GENERALPREVENTIVA E SPECIALPREVENTIVA Diritto del contenzioso d'impresa 9

  10. LA FUNZIONE DEL DIRITTO PENALE TEORIE DELLA PENA TEORIA ASSOLUTA - RETRIBUTIVA Assoluta = svincolata da ogni scopo e in quanto tale inesorabile: deve seguire assolutamente al reato Pena = male inflitto dallo Stato per compensare (“retribuire”) il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società. Diritto del contenzioso d'impresa 10

  11. LA FUNZIONE DEL DIRITTO PENALE TEORIE DELLA PENA TEORIA RELATIVA – GENERALPREVENTIVA Pena = mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari, attraverso: 1) l’intimidazione correlata al contenuto afflittivo della pena, alla quale si assegna una funzione di controspinta psicologica, tale da neutralizzare le spinte a delinquere dei consociati; e 2) l’orientamento culturale, vale a dire l’azione pedagogica svolta dalla norma penale nel lungo periodo, tale da creare nella collettività una spontanea adesione ai valori espressi dalla legge. Diritto del contenzioso d'impresa 11

  12. Dei delitti e delle pene (1763), Cap. 12, FINE DELLE PENE “… Il fine dunque non è altro che d’impedire … di rimuovere gli altri dal farne uguali”. Diritto del contenzioso d'impresa 12

  13. LA FUNZIONE DEL DIRITTO PENALE TEORIE DELLA PENA TEORIA RELATIVA - SPECIALPREVENTIVA Pena = strumento per prevenire che l’autore di un reato commetta in futuro altri reati: 1) attraverso la risocializzazione, cioè aiutando il condannato a re-inserirsi nella società nel rispetto della legge; 2) se il condannato non vuole o non può essere risocializzato, attraverso l’intimidazione, correlata al contenuto afflittivo della pena, alla quale si assegna una funzione di controspinta psicologica, tale da neutralizzare le spinte a delinquere del condannato; 3) se il condannato non è risocializzabile né si lascia intimidire, attraverso la neutralizzazione, cioè rendendo più difficile la commissione di nuovi reati. Diritto del contenzioso d'impresa 13

  14. I PRINCIPI COSTITUZIONALI • Art. 13 co.1 Cost.: «La libertà personale è inviolabile». • Art. 27 co.1 Cost: «La responsabilità penale è personale». • Art. 25 co.2 Cost.: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Diritto del contenzioso d'impresa 14

  15. riserva di legge (o principio di “stretta” legalità) che sancisce il monopolio della legge ordinaria in materia penale; • tassatività (o principio di determinatezza), il quale esige che la descrizione del fatto di reato sia sufficientemente chiara ed univoca; • principio di irretroattività, in base al quale la norma incriminatrice non può essere applicata a fatti commessi prima della sua entrata in vigore; • principio di colpevolezza, secondo il quale il rimprovero penale può essere mosso solo nei confronti di un soggetto che abbia agito con un particolare elemento soggettivo (dolo o colpa); Diritto del contenzioso d'impresa 15

  16. STRUTTURA DEL REATO Il reato è un fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole. Diritto del contenzioso d'impresa 16

  17. TIPICITA’ Diritto del contenzioso d'impresa 17

  18. LA CONDOTTA Reati commissivi • il comportamento umano si manifesta in una condotta attiva Reati omissivi • il comportamento umano si manifesta in una condotta omissiva • “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” (art. 40 comma 2 c.p.) Diritto del contenzioso d'impresa 18

  19. Reati comuni • Non è richiesta una particolare qualifica soggettiva per l’integrazione del reato; di solito il precetto normativo esordisce col lemma “chiunque…”; Reati propri • E’ richiesta una specifica qualifica soggettiva (ad es. art. 317 c.p. “Concussione” è integrabile esclusivamente dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio; oppure i reati fallimentari, integrabili solo dal soggetto attivo “imprenditore”). Diritto del contenzioso d'impresa 19

  20. Reati monosoggettivi • possono essere commessi da un singolo individuo; Reati plurisoggettivi o “a concorso necessario” • Necessitano della partecipazione attiva di più persone (ad es. art. 416 c.p. “associazione per delinquere”: occorre che vi siano almeno tre persone che si associno); Diritto del contenzioso d'impresa 20

  21. L’EVENTO Reati di danno materiale • materiale causazione di un danno ad un bene giuridico (ad es. art. 575 c.p. “omicidio”, prevede l’evento dannoso “morte”; art. 2622 c.c. “false comunicazioni sociali”, prevede l’evento “danno patrimoniale per la società”); Reati di pericolo • lesione potenziale o messa in pericolo di un bene giuridico (ad es. art. 185 TUF “manipolazione del mercato”: pericolo concreto; art. 588 c.p. “rissa”: pericolo astratto). (segue…) Diritto del contenzioso d'impresa 21

  22. (… segue) Reati di pericolo astratto o presunto • è il legislatore stesso che attribuisce ad una determinata condotta pericolosa un disvalore tale da giustificare la sanzione penale: il giudice non è tenuto a verificare se il pericolo previsto dalla norma si sia effettivamente concretizzato; ad es. art. 440 c.p. “adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari”: non è necessario che l’adulterazione abbia causato un danno alla salute pubblica, né che la condotta sia stata idonea a mettere in pericolo il bene giuridico. E’ sufficiente che sia stata posta in essere quella condotta descritta dalla norma; Reati di pericolo concreto • spetta al giudice di valutare in concreto se la condotta posta in essere sia idonea a ledere il bene giuridico protetto (ad es. art. 185 TUF “manipolazione del mercato”, dove l’idoneità delle notizie false, delle operazioni simulate o degli altri artifici ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari sul mercato costituisce oggetto di accertamento giudiziale. Diritto del contenzioso d'impresa 22

  23. IL NESSO DI CAUSALITA’ • Art. 40 c.p. “Rapporto di causalità”: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”. • Il nesso causale richiede che l’evento sia conseguenza della condotta. • “Teoria condizionalistica”: l’azione umana deve essere condicio sine qua non dell’evento: è “antecedente” la causa senza la quale l’evento non si sarebbe verificato; Diritto del contenzioso d'impresa 23

  24. L’omissione ha rilevanza solo se vi è un obbligo di impedire l’evento (art. 40 cpv c.p. “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”); • Nel nostro ordinamento vige il principio di “equivalenza delle cause”, principio secondo il quale sono responsabili solidalmente tutti coloro che abbiano concorso nell’illecito (art. 41 c.p. e 2055 c.c.). Si può parlare di “concorso” solo se il comportamento è stato una “necessaria” condizione dell’illecito (“condicio sine qua non”). Per stabilire se un comportamento omissivo è stato “condicio sine qua non” dell’evento, occorre ipotizzare che cosa sarebbe accaduto se fosse stato realizzato il comportamento doveroso omesso. • E’ questa una valutazione o giudizio ipotetico (chiamato “giudizio controfattuale”) che consiste nel verificare “se, mentalmente eliminato il mancato compimento dell’azione doverosa e sostituito un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo verificatosi sarebbe venuto meno. Diritto del contenzioso d'impresa 24

  25. STRUTTURA DEL REATO Il reato è un fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole. Diritto del contenzioso d'impresa 25

  26. L’ANTIGIURIDICITA’ • La realizzazione di una condotta tipica dev’essere antigiuridica, cioè commessa in assenza di “cause di giustificazione”; • Le cause di giustificazione consistono in quelle situazioni normativamente previste, in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l’ordinamento giuridico. Diritto del contenzioso d'impresa 26

  27. Diritto del contenzioso d'impresa 27

  28. STRUTTURA DEL REATO Il reato è un fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole. Diritto del contenzioso d'impresa 28

  29. COLPEVOLEZZA • “La responsabilità penale è personale” (art. 27 comma 1 Cost.). • L’imputazione di un fatto-reato in capo ad un soggetto è costituzionalmente legittima solo quando è possibile muovere un rimprovero quantomeno a titolo di colpa (Art. 27 Cost.). Diritto del contenzioso d'impresa 29

  30. COLPEVOLEZZA Diritto del contenzioso d'impresa 30

  31. IMPUTABILITA’ • Rappresenta la capacità del soggetto agente di autodeterminarsi nella commissione del reato: l’art. 85 c.p. parla di “capacità di intendere e di volere”: • La capacità di intendere è l’attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà, comprendendo il significato dei propri comportamenti; • La capacità di volere si sostanzia nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore; Diritto del contenzioso d'impresa 31

  32. ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO Art. 42 c.p. – Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva. [1] Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. [2] Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delittopreterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. [3] La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione. [4] Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Diritto del contenzioso d'impresa 32

  33. IL DOLO Art. 43 c.p. – Elemento psicologico del reato. [1] Il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; é preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando[…]; é colposo, o contro l’intenzione, quando[…]; [2] La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico. Diritto del contenzioso d'impresa 33

  34. Caratteristiche del dolo sono la previsione (rappresentazione) e la volizione dell’evento dannoso o pericoloso. • Il dolo costituisce il criterio standard adoperato dal legislatore per l’imputazione soggettiva dell’illecito penale. • L’oggetto del dolo si desume dall’art. 47 comma 1 c.p. “Errore di fatto”: “l’errore sul fatto che costituisce reato esclude la punibilità dell’agente”. • Quindi il dolo deve investire tutti gli elementi materiali del fatto tipico. Diritto del contenzioso d'impresa 34

  35. dolo specifico • consiste in una finalità dell’agente che la norma incriminatrice richiede sussista ma che non è necessario si realizzi perché il reato sia integrato (ad es. “il fine di trarre profitto per sé o per altri” in numerose fattispecie di parte speciale; la finalità di evasione nei reati fiscali). Diritto del contenzioso d'impresa 35

  36. dolo eventuale • Si ha quando il soggetto non persegue la realizzazione del fatto, ma si rappresenta come seriamente possibile (non come certa) l’esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi del fatto e, pur di non rinunciare all’azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi. Diritto del contenzioso d'impresa 36

  37. LA COLPA Art. 43 c.p. – Elemento psicologico del reato. [1] Il delitto: è doloso[…]; è preterintenzionale […]; è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. [2] La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico. Diritto del contenzioso d'impresa 37

  38. L’essenza della colpa è costituita dalla violazione di una norma precauzionale: COLPA SPECIFICA COLPA GENERICA • Consegue alla violazione di una regola precauzionale precedentemente scritta. • Consegue alla violazione di una regola precauzionale non scritta. • Tale regola va formulata in base ad un “giudizio di prevedibilità” che tenga conto delle conoscenze dell’agente modello e delle circostanze presenti nel caso concreto. Diritto del contenzioso d'impresa 38

  39. CIRCOSTANZE DEL REATO • Il reato può presentarsi in “forma semplice” o in “forma circostanziata”. • Le circostanze sono situazioni o fattori che non rappresentano elementi costitutivi del reato, ma che concorrono a definirne il disvalore sociale, graduandone l’entità: secondo una definizione tradizionale, sono elementi che accedono ad un reato già perfetto nella sua struttura, la cui presenza determina soltanto una modificazione della pena. Diritto del contenzioso d'impresa 39

  40. Diritto del contenzioso d'impresa 40

  41. DELITTO TENTATO • Art. 56 comma 1 c.p. “delitto tentato”: “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compite o l’evento non si verifica”. • Elementi caratteristici del delitto tentato sono: • L’idoneità degli atti: il parametro di accertamento dell’idoneità consiste in un giudizio ex ante e in concreto (c.d. “criterio della prognosi postuma”); • L’univocità degli atti: gli atti posti in essere devono possedere in sé stessi, rispetto al contesto in cui sono inseriti, l’attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito. Diritto del contenzioso d'impresa 41

  42. CONCORSO DI PERSONE • “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita” (art. 110 c.p.) • Il reato si manifesta in forma concorsuale quando più persone concorrono alla realizzazione dello stesso fatto illecito. Diritto del contenzioso d'impresa 42

  43. CONCORSO DI PERSONE Diritto del contenzioso d'impresa 43

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