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PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E RISARCIMENTO PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL CLIENTE

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E RISARCIMENTO PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL CLIENTE. Corte di Cassazione Sez. III Sentenza del 3 dicembre 2002, n° 17150 Pres . Giuliano Rel . Segreto P . M . Fedeli (Conf.) Ric . International Vacanze s.a.s. Res . Doga Fabrizio. MASSIMA.

nitesh
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PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E RISARCIMENTO PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL CLIENTE

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Presentation Transcript


  1. PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E RISARCIMENTO PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL CLIENTE

  2. Corte di Cassazione Sez. III Sentenza del 3 dicembre 2002, n° 17150 Pres. Giuliano Rel. Segreto P.M. Fedeli (Conf.) Ric. International Vacanze s.a.s. Res. Doga Fabrizio

  3. MASSIMA Il contratto di albergo, in ragione del carattere di offerta al pubblico che l'albergatore fa con la gestione dell’impresa alberghiera nelle forme d'uso, si conclude, a norma dell'art. 1326 c.c., in riferimento al successivo art. 1336 c.c. nel momento in cui l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione del cliente, al quale fine assume rilievo anche la cosiddetta prenotazione effettuata per un periodo futuro. Per il principio di libertà della forma contrattuale l’accettazione dell’offerta al pubblico può essere fatta anche telefonicamentesalvo che tale forma non si escluda dall’offerta. Inoltre per valere come accettazione dell’offerta la prenotazione deve essere conforme alla proposta stessa a norma dell’art. 1326 c.c. Pertanto non determina la conclusione del contratto la semplice richiesta di informazioni da parte del cliente, anche se impropriamente definita come prenotazione dall’agenzia di viaggi.

  4. Articolo 1322 - Autonomia contrattuale Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Articolo1326 - Conclusione del contratto Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. Articolo 1336 - Offerta al pubblico L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

  5. Doga Fabrizio International Vacanze s.a.s telefona prenota e versa l’ammontare del soggiorno non si presenta non pagando alcun corrispettivo albergo presso stazione sciistica in Francia RICOSTRUZIONE GRAFICA DEI FATTI

  6. INTERNATIONAL VACANZE s.a.s. vs DOGA 1997 (attore) Pretura di Novi Ligure 1° GRADO (convenuto) DOGA vs INTERNATIONAL VACANZE s.a.s. 1999 (attore) Tribunale di Alessandria 2° GRADO (convenuto) INTERNATIONAL VACANZE s.a.s. vs DOGA 2002 Corte di Cassazione (richiedente) (resistente) FASI DEL GIUDIZIO

  7. PRIMA FASE 2 dicembre 1997 Pretura di Novi Ligure International Vacanze s.a.s cita in giudizio Doga Fabrizio per la mancata presentazione in un albergo presso la stazione sciistica Les Deux Alpes in Francia, dopo aver prenotato 3 camere doppie per alcuni giorni nell’agosto 1994. Il pretore accoglie l’appello e condanna il Doga al pagamento nei confronti dell’attore la somma di £ 2.160.000.

  8. SECONDA FASE 1° Aprile 1999 Tribunale di Alessandria Il suddetto tribunale accoglie l’appello del Doga ritenendo che non fosse stata data prova dell’effettiva conclusione di un contratto da parte del cliente nonostante vi fosse stato un contatto telefonico, finalizzato alla mera richiesta di informazioni e, come tale, in assenza del pagamento di un acconto, non idoneo ad essere qualificato come accettazione di proposta.

  9. SECONDA FASE Si arriva a questo giudizio poiché non era stata fornita la prova della conclusione del contratto, in quanto dalle deposizioni della teste Angeli Daniela risultava che a seguito della telefonata del convenuto, lei aveva effettuato una prenotazione delle camere a suo nome; ma alla richiesta di chiarimento sul termine “prenotazione” la teste non si pronunciava a riguardo e quindi il solo contatto telefonico, in assenza del pagamento, lasciava intendere che si trattasse di semplice richiesta di informazioni. La società avversa da questa sentenza ha proposto ricorso alla Cassazione.

  10. TERZA FASE 3 dicembre 2002 Corte di Cassazione L’International Vacanze S.a.s. ricorre davanti alla Corte proponendo i seguenti motivi di ricorso: lamentava l’omessa e/o insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta mancata conclusione del contratto, in seguito alla dichiarazione di inattendibilità della testimonianza della teste Angeli, perché dipendente dell’attrice; lamentava inoltre che, trattandosi di offerta al pubblico, la semplice adesione a tale offerta è sufficiente a determinare la conclusione del contratto d’albergo, implicando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1336 c.c. e dell’art. 1322.

  11. MOTIVAZIONI DELLA CORTE 1 I principi di diritto non sono stati violati, poiché la sentenza impugnata non ha escluso che l’accettazione del contratto possa avvenire anche per telefono, ma ha solo ritenuto che non vi sia stata un’accettazione dell’offerta al pubblico effettuata per il tramite della mandataria da parte del Doga, essendo lui solo interessato a richiedere informazioni.

  12. MOTIVAZIONI DELLA CORTE 2 Inoltre la sentenza impugnata ha motivato la ritenuta poca attendibilità delle teste Angeli osservando un’anomalia della prenotazione effettuata per telefono alla quale non era seguito il versamento dell’acconto che era previsto sia dalla prassi che dall’informazione pubblicitaria.

  13. CONCLUSIONI La Corte ritiene quindi il giudizio precedente insindacabile in sede di legittimità non presentando un vizio di mancanza, insufficienza e contraddittorietà. Il ricorso quindi va rigettato prevedendo la compensazione per intero tra le parti delle spese processuali.

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