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Art.8 D.Lgs. n.218/97

Art.8 D.Lgs. n.218/97.

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Art.8 D.Lgs. n.218/97

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Presentation Transcript


  1. Art.8 D.Lgs. n.218/97 • [1] Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all' articolo 7 , mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente. • [2] Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale [2], calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria [3-4]ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni [5], per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno. •  [3] Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

  2. Art.9 D.Lgs. n.218/97 • Art. 9 - Perfezionamento della definizione • [1] La definizione si perfeziona con il versamento di cui all' articolo 8, comma 1 , ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dallo articolo 8, comma 2 .

  3. Cassazione n.26681 del 18.12.09 • …ad avviso del ricorrente, il perfezionamento della procedura si attuerebbe con la mera sottoscrizione dell'atto, come si dovrebbe desumere dal rilievo che l'art. 8 "porta la dicitura adempimenti successivi ritenendo tali il versamento della somma concordata...e della prima rata nel caso di pagamento rateale". • L'argomento è infondato. La rubrica "adempimenti successivi", cui accenna il ricorrente, non attiene affatto, nel suo riferimento temporale, al perfezionamento della definizione della lite, ma soltanto alla redazione dell'atto, entro venti giorni, dal quale deve essere versato l'importo della prima rata mentre, per il pagamento delle rate successive, la legge dispone espressamente che sul loro importo sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla diversa e successiva data di perfezionamento dell'atto di adesione e che, solo per esse, il contribuente è tenuto a prestare la garanzia.

  4. Cass. n.26681/09 • Coerente con tale premessa è la previsione secondo cui soltanto dopo la ricezione della quietanza dell'avvenuto pagamento e della documentazione relativa alla prestazione della garanzia, l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione (comma 3). Del resto, secondo il chiaro ed univoco tenore letterale dell'art. 9 riportato in premessa, la definizione si perfeziona, con il versamento di tutte le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione ovvero, in caso di pagamento rateale - l'ipotesi che interessa la fattispecie in esame - con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall'art. 8 comma 2". • La lettera della legge chiarisce quindi, esplicitamente, come il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscano affatto una semplice modalità di esecuzione della procedura ma ne rappresentino invece il presupposto fondamentale ed imprescindibile per la sua efficacia. Ed invero, venendosi a completare la fattispecie del concordato soltanto con il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia, nell'ipotesi in cui essi difettino così come è avvenuto nella specie, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona, lasciando permanere nella sua integrità la pretesa tributaria

  5. Cass. n.26681/09 • Con la conseguenza ulteriore che riprende efficacia il precedente atto impositivo i cui effetti erano sospesi nelle more del perfezionamento della procedura. Ne deriva che la cartella de qua, facendo riferimento agli avvisi di accertamento originari, regolarmente notificati al contribuente, risulta adeguatamente motivata come la legge richiede che sia un atto meramente strumentale alla riscossione, consentendo ogni difesa a contribuente in merito alla pretesa dell'amministrazione, senza alcuna necessità di accennare ad una procedura che non era stata mai perfezionata per l'omessa prestazione della garanzia prevista dalla legge.

  6. Cass. sent. n. 10086 del 30.04.09 • una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso termine della legge, "perfezionare") l'accordo, versando quanto da esso risulta; essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione; il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finchè non sia stata "perfezionata" la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato. In tal senso, sostanzialmente, Cass. n. 18962/2005 ("il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai messo in discussione dal contribuente"); e pure, per a contrariis, Cass. n. 15170/2006 , che ammette l'impugnabilità dell'atto impositivo, riconoscendo inoltre al contribuente il vantaggio della sospensione del termine ordinario d'impugnazione, ma solo quando sia stato "formalizzato il mancato raggiungimento dell'accordo" (dalla motivazione); negando quindi il potere d'impugnazione dell'atto a chi abbia inequivocabilmente concordato, in via di adesione, la misura del tributo da pagare.

  7. Art. co.4 D.Lgs. n.218/97 • [4] Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

  8. Cass. n.28051 del 30.12.2009 • …la convocazione del ricorrente, a seguito della sua richiesta, non costituisce per l’Ufficio un obbligo, ma soltanto una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e della opportunità di evitare la contestazione giudiziaria…..

  9. Cass. n.28051/09 • E qualora l’ufficio escludesse in radice l’opportunità di una composizione bonaria, l’obbligo della convocazione costituirebbe un inutile appesantimento dell’attività amministrativa. Il termine di 90 gg. per il quale resta sospeso l’onere della impugnativa giudiziaria corrisponde del resto a quello stabilito per il silenzio rifiuto, sicchè è coerente con il sistema ritenere che, decorso quel termine della presentazione dell’istanza di audizione senza che l’Amm.ne abbia risposto, l’istanza medesima debba considerarsi tacitamente rigettata.

  10. ART.12 comma 7 L. n.212/00 7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

  11. Cass. ord. n.19875/08 L’avviso di accertamento è valido perché: • L’accertamento ha natura vincolata rispetto al pvc sul quale si fonda • Manca la specifica sanzione di nullità • Resta garantito il diritto alla difesa in via giudiziaria ed in via amministrativa con l’autotutela

  12. Corte Cost. ord. 244 del 24.07.09 • Imposte e tasse - Atto di accertamento - Nullità dell'atto notificato prima di 60 giorni dalla data di consegna del processo verbale di contestazione - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata ed inconferenza dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione. • - Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7. • - Costituzione, artt. 24 e 111.

  13. Cost n.244/09 • che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile, perchè il giudice a quo, invece di sollevarla, avrebbe dovuto preliminarmente esperire un tentativo di interpretare diversamente la disposizione censurata ed il complessivo quadro normativo in cui essa si inserisce, così da consentire di superare il prospettato dubbio di costituzionalità; • che, in particolare, la Commissione tributaria avrebbe dovuto saggiare la possibilità di ritenere invalido l'avviso di accertamento emanato prima della scadenza del suddetto termine di sessanta giorni, nel caso in cui tale avviso sia privo di una adeguata motivazione sulla sua "particolare [...] urgenza"; • che, a sostegno di tale percorso ermeneutico, il giudice rimettente avrebbe potuto prendere in considerazione il combinato disposto della censurata disposizione con l'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e con gli artt. 3 e 21-septies della legge 27 luglio 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

  14. Cost. n.244/09 • che, alla luce di tali disposizioni, la Commissione tributaria avrebbe potuto prendere atto del fatto che lo specifico obbligo di motivare, anche sotto il profilo dell'urgenza, l'avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, da parte degli organi di controllo, è previsto dalla stessa disposizione censurata ed è espressione del generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi e, tra essi, di quelli dell'amministrazione finanziaria (artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000);

  15. Cost. n.244/09 • che, sulla base di tale premessa, la rimettente avrebbe potuto altresì valutare se, nel caso in esame, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione, anche in relazione alla "particolare [...] urgenza" dell'avviso di accertamento, sia già espressamente sanzionata in termini di invalidità dell'atto, in via generale, dall'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 - che prevede tale sanzione per il provvedimento amministrativo privo di un elemento essenziale, quale è la motivazione - e, con speciale riferimento all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, dagli artt. 42, secondo e terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e 56, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), i quali stabiliscono che l'avviso di accertamento deve essere motivato, a pena di nullità, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato;

  16. Art.21 septies L. n.241/90 • Art. 21 septies - Nullità del provvedimento • Testo in vigore dall'8 marzo 2005 Testo introdotto dall'art. 14, comma 1, legge 11 febbraio 2005, n. 15 • 1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. • 2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, legge 11 febbraio 2005, n. 15)

  17. Art.21 octies L n.241/90 • Art. 21 octies - Annullabilità del provvedimento • Testo in vigore dall'8 marzo 2005 Testo introdotto dall'art. 14, comma 1, legge 11 febbraio 2005, n. 15 • 1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. • 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, legge 11 febbraio 2005, n. 15)

  18. Art. 7 L. n.212/00 • Art. 7 - Chiarezza e motivazione degli atti •   1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. • 2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: • a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; • b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; • c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. • 3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. • 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

  19. Cass. n.1825 dep.ta 28.01.10 • Il riferimento della motivazione per relationen ad un atto non conosciuto dal contribuente, ma del quale egli possa procurarsi la conoscenza, comporta una più o meno accentuata ( e del tutto ingiustificata) riduzione del lasso di tempo a lui concesso per valutare la fondatezza dell’atto impositivo e si risolverebbe in un’indebita menomazione del suo diritto alla difesa , che l’art.24 Cost. annovera tra i principi fondamentali dell’ordinamento ed esige che sia garantito come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento

  20. Cass. n.1825/10 • Il ricorso ad elementi offerti da altri documenti, non conosciuti dal contribuente né a lui comunicati, è dunque legittimo solo se tali documenti sono allegati all’atto che li richiama o in esso riprodotti. • L’accertamento motivato con rinvio ad un altro atto della A.F. come nella specie il pvc non allegato all’avviso e non noto al contribuente è dunque nullo, non essendo sufficiente nemmeno la produzione dell’atto in sede contenziosa.

  21. Cass. 1825/10 • E’ richiesta l’effettiva conoscenza … ritenendo irrilevante la semplice la semplice conoscibilità del documento richiamato per relationem • Non è condivisibile l’assunto dell’Ufficio che il contribuente ha dimostrato nel ricorso la perfetta conoscenza della natura della pretesa erariale

  22. Ordinanza Cassazione civile, sez. Tributaria, 02-11-2009, n. 23176 [Rettifica risultante da verbali relativi ad ispezioni] Avviso di accertamento. Incompletezza del p.v.c. depositato in giudizio. Idoneità del documento a legittimare la pretesa. Sufficienza. Esclusione. • che, con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia deduce "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 e art. 35, comma 3 e dell'art. 277 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)", formulando il seguente quesito: " ... se in presenza di un accertamento di maggior reddito, ai fini irpeg e ilor 1996, nei confronti di una società di capitali, risultante da inesistenza di costi dichiarati, l'eventuale incompletezza del p.v.c. depositato in giudizio, sul quale l'accertamento si fonda, comporti o meno l'obbligo per le Commissioni tributarie, quale giudice del merito, di prendere in considerazione la prova documentale, sia pure incompleta, fornita dall'ufficio, ma tuttavia, dallo stesso ritenuta sufficiente a fondare il recupero, anzichè procedere all'annullamento integrale del rilievo senza aver valutato l'idoneità del documento a legittimare la pretesa";

  23. Cass. Ord. n. 23176 del 2.11.09 • che il motivo, come sintetizzato nel quesito, è manifestamente infondato (se non, addirittura, inconferente rispetto alla ratiodecidendi della decisione impugnata), posto che - fondandosi questa sul presupposto dell'inadeguato riscontro probatorio della pretesa erariale - il ruolo di giudice del rapporto (e non dell'atto) rivestito dal giudice tributario (rilevante ad altri fini) certamente non abilita tale giudice a sopperire, d'ufficio, alle carenze istruttorie delle parti (atteso, peraltro, che tale supplenza non è consentita al giudice tributario nemmeno dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3, che gli conferisce poteri officiosi, solo in via del tutto eccezionale e per la sola ipotesi che il compiuto assolvimento dell'onere della prova a carico della parte sia impossibile o sommamente difficile: cfr. Cass. 4589/09, 4617/08);

  24. Cass. sent. n.1818 dep.ta il 28.01.10 • Al pvc non può essere attribuita fede privilegiata in merito ai giudizi valutativi e a circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del p.u. che possono risolversi in apprezzamenti personali di quest’ultimo. • Il pvc fa piena prova vincibile solo con la querela di falso, unicamente della provenienza del documento del p.u. che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che egli attesti avvenuti in sua presenza e da lui compiuti

  25. Cass. n.1818/10 • Non va attribuito alcun valore privilegiato (art.2700 cod. civ.) ai giudizi valutativi, né a quelle circostanze, relative a fatti avvenuti in presenza del p.u. che possono risolversi in suoi apprezzamenti

  26. Cass. n.2908/10 • L’accertamento può essere motivato per relationem per economia di scrittura anche in acritico recepimento • Il rinvio motivazionale deve essere adeguato consentendo di reperire i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti che formano gli elementi della motivazione

  27. Cass. 2908/10 • L’accertamento giudiziale della adeguatezza della motivazione per relationem dell’atto di imposizione deve essere adeguatamente motivato • L’accertamento in sede di giudizio di legittimità dell’adeguatezza della motivazione p.r. deve essere specificatamente contestato dal ricorrente

  28. Cass. n.25197 del 30.11.2009 • l'avviso di accertamento - atto esplicativo di una pretesa, non avente carattere decisorio - potrebbe essere motivato, senza che questo ne determini l'invalidità, in base ad una pluralità di ragioni, anche in contraddizione fra loro; le quali non costituirebbero una motivazione "ambigua" nè produrrebbero lesione del diritto di difesa, che può e deve esplicarsi nei confronti di tutte le ragioni motivanti l'atto impositivo; cui basterebbe, per essere fondato, la riconosciuta esattezza di una sola di tali ragioni…………. fermo restando che il motivo espresso dall'ufficio, se ipoteticamente diverso dagli argomenti contenuti nel richiamato processo verbale di constatazione, dovrebbe prevalere su questi ultimi, stante il carattere meramente strumentale del rapporto informativo rispetto all'accertamento vero e proprio, di esclusiva competenza dell'ufficio;

  29. Cass n.25197/09 • la motivazione di esso - prescritta dalle singole leggi d'imposta (nel caso dell'IVA, articolo 56, D.P.R. n. 633/1972) ed ora, in generale, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 - risponde primariamente all'esigenza di rispettare i principi d'informazione e collaborazione già fissati dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 ed ora, specificamente in materia fiscale, dalla L. n. 212 del 2000 cit., art. 10; secondariamente, è diretta a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, ponendo il contribuente, fin dal momento della notificazione del provvedimento, in condizione di contestarlo scegliendo un'adeguata linea difensiva (cfr. Cass. n. 1905/2007).

  30. Cass. n.25197/09 • Per queste stesse ragioni, non è legittimo l'intento dell'amministrazione di formulare una motivazione contraddittoria, al fine di predisporre una giustificazione "di riserva" del provvedimento, da essa non integrabile in fase contenziosa: in primo luogo, perchè l'atto impositivo rappresenta pur sempre la conclusione di un procedimento amministrativo, in cui si esprime una pretesa che, per essere conforme alla legge, può basarsi su elementi concorrenti, ma non su dati contrastanti; in secondo luogo, perchè l'alternatività delle ragioni giustificatrici della pretesa, lasciando l'amministrazione arbitra di scegliere, nel corso della procedura contenziosa, quella che più le convenga secondo le circostanze, espone indebitamente la controparte ad un esercizio difensivo difficile o talora impossibile.

  31. Cass. n.25197/09 • Ora, è proprio la necessità di evitare simili impacci alla difesa, che porta il legislatore a prescrivere - già con la L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, applicabile al caso - che la motivazione dell'atto debba indicare "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione": • presupposti di fatto e ragioni giuridiche che possono essere plurali ma, ovviamente, non in contrasto fra loro, essendo destinati a sorreggere una "decisione dell'amministrazione", sia pure impugnabile; decisione che non è tale, e determina la nullità dell'atto che (non) la contiene, qualora non presenti il necessario carattere di univocità. Per queste ragioni, che confermano il giudizio di nullità degli avvisi di accertamento e rettifica…

  32. Art.14 DLGS n.546/92 • Art. 14 - Litisconsorzio ed intervento • [1] Se l' oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. •  [2] Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l' integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. • [3] Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell' atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. • [4] Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili. • [5] I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente. • [6] Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l' atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

  33. Ipotesi di litisconsorzio tributario • Si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dalla Amm. Fin. l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso pur proposto da uno solo degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione

  34. Cass. SS.UU. N.14815 del 4.6.08 • La unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 cit. TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/2007 );

  35. SS.UU. N. 14815/08 • il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio". • Conseguentemente, nella specie, il ricorso deve essere accolto, in quanto l'intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; quindi, va cassata la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata alla Commissione tributaria provinciale per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. • Il giudice del rinvio dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

  36. Regole cui deve attenersi il Giudice • A) se tutte le parti hanno proposto autonomamente il ricorso, il Giudice deve disporne la riunione ex art.29 se pendenti dinanzi alla stessa Commissione. Altrimenti, la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito innanzi al quale si radica la competenza territoriale che vale per tutti i litisconsorti; • B) se una o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso, o avendola ricevuta non l’hanno impugnato, il Giudice adito per primo deve disporne l’integrazione del contraddittorio, mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza

  37. Limiti soggettivi dei giudicati L'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, (anche per quelli che non sono stati partecipi nel processo) i quali possono opporlo alla amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo (esercitando quindi, senza limitazioni di sorta il diritto di difesa). A meno che l'annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell'atto impositivo (decadenza), o per altra causa non rapportabile ai soci (ad es. nullità della notifica, vizi di motivazione dell'atto notificato alla società che non ricorra anche nell'avviso notificato ai soci). Così, pure, gli effetti del giudicato di annullamento non si estendono al socio nei cui confronti sia intervenuto, intanto, un giudicato diretto di segno contrario, che abbia avallato l'accertamento effettuato dall'ufficio

  38. Limiti soggettivi del giudicato • …..anche il giudicato di annullamento dell'accertamento, pronunciato a seguito di ricorso proposto dal singolo socio, per cause non personali, può essere opposto dalla società, e/o dagli altri soci, all'amministrazione finanziaria. Questa, infatti, è parte necessaria in tutti i ricorsi e, quindi, non può eccepire alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa. • Vale a dire, i contribuenti possono opporre all'amministrazione finanziaria ogni decisione di annullamento dell'avviso di accertamento del reddito imputato alla società (che non sia stata pronunciata per cause non estensibili), perchè non vi osta il limite soggettivo del giudicato. • L'amministrazione, invece, non può opporre il giudicato a lei favorevole se non a coloro che hanno partecipato al relativo processo. Tuttavia, il giudicato formatosi nel giudizio promosso su ricorso di tutti i soci avverso gli avvisi di accertamento loro notificati ai fini IRPEF, estende i suoi effetti nei confronti della società, in relazione all'avviso di accertamento notificato ai fini ILOR, e, quindi, può essere opposto dall'amministrazione finanziaria anche alla società.

  39. Limiti soggettivi del giudicato • Quanto agli accertamenti divenuti definitivi perchè non impugnati, vale la regola della non autonoma impugnabilità (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 6) e della opponibilità all'amministrazione finanziaria del giudicato favorevole al contribuente, che si formi nel giudizio nel quale lo stesso intervenga come litisconsorte, con il solo limite della non ripetibilità di quanto pagato (per il completo esaurimento degli effetti del rapporto tributario).

  40. Cass. n.3830 del 18.02.2010 • Se i giudicati distinti relativi al reddito societario e personale si sostanziano da un legame strettamente coordinato e consequenziale, la riunione dei processi e la loro decisione nel merito può avvenire senza la rimessione delle controversie innanzi al giudice di primo grado.

  41. Cass.3830/2010 • Il rispetto del fondamentale diritto ad una durata ragionevole del processo impone, in concreto, al giudice di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso…. • Nella concreta e complessiva fattispecie si evidenzia una consapevolezza comune dell’esistenza e del contenuto sia dell’atto impositivo notificato alle altre parti che delle difese processuali svolte dalle stesse, in un contesto di simultanea proposizione dei ricorsi stessi, comunanza di difese, simultanea trattazione ed una identicità sostanziale delle decisioni adottate

  42. Cass. 3830/10 • Per il necessario coordinamento dei principi del giusto processo e della tutela del contraddittorio non va dichiarata la nullità dei pregressi gradi di giudizio, ma si deve soltanto ricomporre l’unicità della causa innanzi a questo giudice di legittimità mediante l’anticipato provvedimento di riunione delle cause

  43. Cass. 2431/2010 • Nell'ipotesi di società di capitali non vige il principio di diretta imputazione ai soci del reddito della società, valido per le società di persone ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986. Ciò comporta che, esclusa la sussistenza di litisconsorzio necessario in tema di reddito di partecipazione sociale in tale ultima ipotesi, di cui a Cass., SS.UU., n. 14815/2008, vige il principio di autonomia dei giudizi, per cui in tema di processo tributario, il giudicato in tema di accertamento del reddito nei confronti della società non esplica effetto nei confronti del socio, e viceversa. Ciò comporta che non sussiste alcuna ipotesi di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. • Può tuttavia darsi atto che la comunanza dei presupposi fattuali sussistente tra il contenzioso attinente all'accertamento dei redditi di una società e quello riguardante il singolo socio, in caso di società di capitali a base ristretta, determina un nesso di consequenzialità di fatto tra il primo ed il secondo, per cui il giudice chiamato a statuire su quest'ultimo deve tenere conto ai fini del decidere dell'eventuale giudicato formatosi tra l'Erario e la società (vd., per analogia, Cass. n. 14056 del 16 giugno 2006).Ciò tuttavia postula un esame della sentenza concernente i redditi della società, in primo luogo, per accertarne la definitività o meno, ed in secondo luogo per trame elementi di valutazione che si assumono come rilevanti ai fini della decisione sulla controversia promossa dal contribuente, attesa la menzionata autonomia dei giudizi.

  44. Cass. SS.UU. n.4077 dep.ta 22.02.2010 • L’iscrizione di ipoteca è un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, sicchè anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila Euro.

  45. Art. 19 del D.Lgs. n.546/92 • [1] Il ricorso può essere proposto avverso: • a) l' avviso di accertamento del tributo; • b) l' avviso di liquidazione del tributo; • c) il provvedimento che irroga le sanzioni; • d) il ruolo e la cartella di pagamento; • e) l' avviso di mora; • e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni (lettera aggiunta [2] dall'art. 35, comma 26-quinquies, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, modificato in sede di conversione) ; • e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni (lettera aggiunta [2] dall'art. 35, comma 26-quinquies, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, modificato in sede di conversione) ; • f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 3; • g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; • h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; • i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l' autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie. • [2] Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l' indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell' art. 20. • [3] Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all' atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest'ultimo.

  46. Cass. n.724 del 19.01.2010 • Nel richiamare le SS.UU n.5791 del 04.03.2008, ribadisce che l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta consentita dall’art.19 D.lgs. n.546/92, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria. • E’ compito del Giudice adito verificare l’oggetto della domanda

  47. Cass. 14.10.2009 n.21754 • Se l’azione giudiziaria viene svolta dal contribuente nei confronti del solo agente della riscossione evocato in giudizio è sua facoltà chiamare in causa l’ente creditore per evitare la sua responsabilità in ipotesi di soccombenza riguardo alla pretesa fiscale

  48. Impugnabilità estratto di ruolo CASS. n.724/10 L’art.19 del D.lgs. n.546/92 prevede l’impugnazione sia della cartella che del ruolo. Tale precisazione rende del tutto evidente che l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l‘estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo

  49. Valenza atti notori • Sentenza Cassazione sez. Tributaria, 15-01-2007, n. 703 • L'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992, giacché finirebbe per introdurre nel processo tributario - eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo.

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