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L’ esecuzione forzata

L’ esecuzione forzata. Processo esecutivo. E’ promosso sul presupposto di un diritto certo e ha l’obiettivo di assicurarne la soddisfazione tramite una serie di operazioni giuridiche e materiali che hanno per oggetto i beni del soggetto passivo

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L’ esecuzione forzata

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Presentation Transcript


  1. L’ esecuzione forzata

  2. Processo esecutivo • E’ promosso sul presupposto di un diritto certo e ha l’obiettivo di assicurarne la soddisfazione tramite una serie di operazioni giuridiche e materiali che hanno per oggetto i beni del soggetto passivo • Stante l’incidenza immediata sul patrimonio del debitore, l’azione esecutiva può essere esercitata solo quando risulti accertato preventivamente il fondamento in forme tassative previste dalla legge

  3. Processo esecutivo • Di qui la necessità di munirsi di un titolo esecutivo • Debitore e creditore sono le parti del processo, ma non sono in realtà in posizione di parità • Il debitore si trova in una situazione di soggezione rispetto al secondo, poiché deve subire l’azione del creditore sul suo patrimonio • Anche quando la legge stabilisce che il debitore sia sentito, il debitore può fare osservazioni e proposte circa i modi dell’esecuzione, ma non contrasta mai con il potere del creditore

  4. Processo esecutivo • Il compito essenziale del giudice e degli altri componenti dell’ufficio consiste nell’emanare i provvedimenti relativi all’apprensione e alla disposizione dei beni, al pagamento dei creditori ecc. • Si ricorda che competente per l’esecuzione è sempre il tribunale in composizione monocratica

  5. Processo esecutivo • Tre specie di processo esecutivo: • Espropriazione forzata • Esecuzione per consegna o per rilascio • Esecuzione degli obblighi di fare e di non fare

  6. Processo esecutivo • La specie b) individua l’ipotesi più semplice: l’azione esecutiva è diretta ad acquisire il possesso di una cosa determinata In tal caso, il compito dell’ufficio esecutivo consiste nel togliere la cosa mobile a chi la detiene o a costringere il detentore a rilasciare l’immobile e a consegnare poi la cosa al titolare dell’azione

  7. Processo esecutivo • L’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare (specie c)ha come obiettivo quello di soddisfare il diritto, quando non sia stato adempiuto l’obbligo di compiere un determinato opus fungibile ovvero di non compiere una determinata opera che possa essere distrutta • L’opera non compiuta viene fatta eseguire da persona diversa dall’obbligato a cura dell’ufficio esecutivo o per contro l’opera compiuta in violazione del diritto altrui viene fatta distruggere

  8. Processo esecutivo • Più di frequente l’esecuzione forzata tende a soddisfare il diritto del creditore in forma generica, mediante pagamento di danaro ed assume la forma consueta di espropriazione forzata • Per raggiungere questo obiettivo occorre procedere a una serie di operazioni: sottrarre i beni dalla disponibilità del debitore, convertirli in danaro e infine attribuire la somma riservata al creditore

  9. Processo esecutivo ESECUZIONE FORZATA Esecuzione in forma specifica Espropriazione forzata Per obblighi di fare o non fare Per consegna di beni mobili Presso terzi Immobiliare Mobiliare presso debitore Per rilascio di beni immobili

  10. Processo esecutivo • Sebbene la disciplina stabilita per ciascuno dei tre procedimenti di esecuzione sia diversa, tuttavia le operazioni preliminari sono uguali: si tratta della notificazione del titolo esecutivo e del precetto

  11. Fase preliminare • 1. Notificazione personalmente al debitore esecutato del titolo esecutivo • 2. Notificazione personalmente al debitore esecutato del precetto Eventuale fase di opposizione al precetto (art. 615, comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.)

  12. Titolo esecutivo • Il titolo esecutivo è un atto documentale che legittima il soggetto indicato nello stesso quale creditore a intraprendere l’esecuzione forzata • Ai sensi dell’art. 474, comma 1, c.p.c., “L’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per undiritto certo, liquido ed esigibile”

  13. Titolo esecutivo REQUISITI DEL CREDITO CONTENUTI NEL TITOLO ESECUTIVO certezza liquidità esigibilità

  14. Titoli esecutivi • Sono solo quelli indicati come tali dalla legge • Costituiscono un numero chiuso tassativamente previsto dalla legge • Le norme di legge che attribuiscono efficacia esecutiva ad alcuni atti sono di natura eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione analogica • Il giudice nell’esercizio delle proprie funzioni o la parte usando della propria autonomia negoziale non può dar vita a titoli esecutivi al di fuori dei casi di legge

  15. Titoli esecutivi • I titoli esecutivi sono indicati dall’art. 474 c.p.c. nonché da numerose leggi che spesso qualificano come titoli esecutivi provvedimenti amministrativi (es.: il verbale di contestazione della violazione delle norme del nuovo codice della strada, qualora non sia stato proposto ricorso al prefetto o all’autorità giudiziaria e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale)

  16. Titoli esecutivi TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI STRAGIUDIZIALI

  17. Titoli esecutivi giudiziali • Sentenze di condanna • - Altri provvedimenti cui la legge attribuisce • espressamente la stessa efficacia: • ordinanze anticipatorie • decreto ingiuntivo esecutivo • verbali di conciliazione giudiziale o omologati dal giudice • Lodo arbitrale dichiarato esecutivo IDONEI A FONDARE QUALSIASI TIPO DI ESECUZIONE FORZATA

  18. Titoli esecutivi stragiudiziali - Cambiali e altri titoli di credito cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva • Atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli • Scritture private autenticate IDONEI A FONDARE L’ESPROPRIAZIONE FORZATA

  19. Il precetto • Ai sensi dell’art. 479 c.p.c., salvo che non sia disposto espressamente altrimenti, “ L’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto”

  20. Il precetto • Il precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c. consiste “ nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante da titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni … con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”

  21. Il precetto • Il precetto va notificato personalmente al debitore • Con la legge di conversione del Dl n. 35/2005 è stato infatti soppresso l’inciso finale del comma 2 dell’art. 479 c.p.c. che consentiva, nel caso in cui il titolo esecutivo fosse costituito da una sentenza, di notificare il precetto al difensore costituito per il giudizio di cognizione ordinario

  22. Inizio dell’esecuzione forzata • E’ rappresentato da un atto diverso a seconda del tipo di esecuzione forzata • Espropriazione forzata: pignoramento (art. 491 c.p.c.) • Esecuzione per consegna di beni mobili: ricerca da parte dell’ufficiale giudiziario delle cose mobili da consegnare (art. 606 c.p.c.) • Esecuzione per rilascio di immobili: notifica dell’avviso di rilascio (art.608 c.p.c.) • Esecuzione degli obblighi di fare o non fare: ricorso al giudice per determinare le modalità degli obblighi di fare o non fare (art. 612 c.p.c.)

  23. Espropriazione forzata • Il processo di espropriazione è costituito da tre fasi: • Pignoramento, con il quale i beni vengono sottratti alla disponibilità del debitore e assoggettati al potere dell’ufficio esecutivo • Liquidazione dell’attivo, consistente nella conversione dei beni in danaro • Pagamento del creditore o più spesso la distribuzione del ricavato tra i vari creditori interessati

  24. Giudice competente • E’ competente il tribunale • Espropriazione mobiliare presso il debitore: giudice del luogo dove si trovano le cose da espropriare • Espropriazione presso terzi: giudice del luogo dove risiede il terzo • Espropriazione immobiliare: giudice del luogo dove si trova il bene da espropriare. Se l’immobile si estende in diverse circoscrizioni, la competenza spetta al giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte di maggior valore

  25. Beni da colpire • In via generale, il creditore ha facoltà di scegliere i beni da colpire e può contemporaneamente promuovere l’espropriazione mobiliare presso il debitore, quella immobiliare o l’espropriazione presso terzi • Se l’inizio dei procedimenti è eccessivo rispetto alla soddisfazione del credito, il debitore può ottenere dal giudice di limitare l’azione del creditore

  26. Beni da colpire • L’art. 492 c.p.c. prevede lo svolgimento di tre atti relativi alla ricerca dei beni che compongono il patrimonio del debitore Istanza del o dei creditore/i Autorizzazione del giudice dell’esecuzione L’ufficiale giudiziario può chiedere a soggetti: gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche

  27. Forma del pignoramento • Il pignoramento ha lo scopo e l’effetto di vincolare in beni del debitore per assicurarne la destinazione ai fini del processo esecutivo • E’ necessario per qualsiasi tipo di espropriazione forzata tranne in quella su beni mobili soggetti a pegno • Il pignoramento ha forma diversa a seconda che incida su mobili, immobili o crediti

  28. Forma del pignoramento • In ogni caso ha elementi in comuni e cioè 1. Ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni da espropriare e i frutti degli stessi

  29. Forma del pignoramento 2. Invito al debitore a effettuare presso la cancelleria del giudice della esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice con l’avvertimento che in mancanza le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice

  30. Forma del pignoramento Se l’ufficiale giudiziario constata che i beni assoggettati al pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, 3. Invito al debitore a indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano

  31. Effetti del pignoramento • Il pignoramento produce un vincolo giuridico di destinazione dei beni specificatamente individuati alla successiva liquidazione forzata ( vendita forzata o assegnazione) • Il vincolo si traduce nell’inefficacia relativa degli atti di disposizione dei beni pignorati • In altre parole, il procedimento esecutivo prosegue e produce ui suoi effetti come se quegli atti non fossero compiuti

  32. Effetti del pignoramento Costituzione di un vincolo giuridico sull’intero bene pignorato comprensivo di accessori, pertinenze, frutti (eccezione: espropriazione presso terzi ( espropr. di crediti) “nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà” Inefficacia relativa degli atti di disposizione dei beni pignorati: tali atti non hanno efficacia nei confronti del creditore procedente edi quelli intervenuti

  33. Effetti del pignoramento • Eccezioni al principio dell’inefficacia degli atti di disposizione: • A) alienazione di bene mobile dopo il pignoramento se vi è buona fede del terzo acquirente che ha acquisito il possesso della cosa • B) alienazione dei beni immobili o mobili registrati se l’atto di acquisto è stato trascritto prima del pignoramento • C) cessione di credito, se notificato o accettato prima del pignoramento • D) alienazione di universalità di beni mobili, se l’alienazione ha data certa anteriore al pignoramento

  34. Conversione del pignoramento • Al debitore viene data la possibilità di liberarsi del pignoramento che colpisce i suoi beni, versando una somma di denaro • Tale possibilità può essere adottata dal debitore per prevenire il pignoramento versando in denaro contante l’importo del credito e delle spese nelle mani dell’ufficiale giudiziario a titolo di pagamento affinché la somma sia senz’altro versata al creditore (art. 494, comma 1)

  35. Conversione del pignoramento • Se i creditori sono più di uno, questa soluzione non può essere adottata perché si deve procedere alla distribuzione della somma ai creditori secondo i rispettivi diritti • In questo caso il debitore può ancora prevenire il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, affinchè sia assoggettata a pignoramento in luogo di una cosa, una somma pari all’ammontare dei crediti e delle spese, aumentata di due decimi ( per le spese giudiziali future)

  36. Conversione del pignoramento • Anche dopo il pignoramento sulle cose o sui crediti, ma prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di versare una somma pari all’importo dei crediti (capitale, interessi e spese) oltre alle spese di esecuzione, al fine di liberare dal pignoramento le cose e i crediti, sostituendoli con la somma versata (art. 495 c.p.c.)

  37. Conversione del pignoramento • Il debitore presenta un’istanza al giudice dell’esecuzione accompagnandola dal deposito in cancelleria di una somma non inferiore ad un quinto dei crediti per i quali si procede • La somma versata viene determinata dal giudice • Se il debitor non provvede alla sostituzione, il pignoramento sui beni rimane e la somma depositata con l’istanza si aggiunge ai beni pignorati

  38. Conversione del pignoramento Istanza del debitore Il giudice dell’esecuzione determina con ordinanza la somma da sostituire al bene pignorato (per beni immobili se ricorrono giusti motivi, possibilità di rate mensili entro max 18 mesi) Omesso versamento o ritardato versamento anche di una rata Integrale o tempestivo versamento Le somme versate formano il ricavato e i beni pignorati vengono venduti Il bene pignorato è liberato

  39. Riduzione del pignoramento • Il debitore può chiedere che sia ridotto il pignoramento quando appaia eccessivo, vale a dire colpisca beni di valore superiore al credito e alle spese (art. 496 c.p.c.)

  40. Il concorso dei creditori • L’iniziativa del creditore istante, che promuove il processo esecutivo e che esegue il pignoramento non esclude che possano partecipare al processo altri creditori • L’espropriazione forzata è aperta a nuovi interventi perché questa procedura è destinata a soddisfare nel limite del possibile tutti i creditori

  41. Il concorso dei creditori • Il concorso dei creditori può verificarsi non solo a seguito dell’intervento nell’espropriazione, ma anche in base ad ipotesi meno frequenti nella prassi, di pignoramento contestuale su istanza di più creditori e di pignoramenti successivi • In questi due casi si ricorda che ogni pignoramento ha effetto indipendente anche se è unito ad altri in un unico processo

  42. Il concorso dei creditori • Quindi, ciascun creditore non risente degli effetti che discendono dall’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta nei confronti degli altri creditori perché questi difettano del diritto a procedere all’esecuzione forzata • Al contrario se il concorso si ottiene solo a seguito di intervento di altri creditori, l’eventuale nullità del pignoramento si ripercuote sulla posizione degli altri creditori intervenuti anche se muniti di titolo esecutivo

  43. Il concorso dei creditori • Dopo il pignoramento, possono intervenire nell’espropriazione forzata solo le seguenti quattro categorie di creditori: • 1) creditori muniti di titolo esecutivo ( per un credito certo, liquidi ed esigibile) • 2) creditori sequestranti( o sequestratari) • 3) creditori assistiti da un diritto di prelazione risultante da pubblici registri • 4) creditori garantiti da un diritto di pegno

  44. Il concorso dei creditori • In cancelleria occorre dunque produrre, contestualmente all’atto di intervento, anche il documento ( o copia dello stesso) che legittima l’intervento e che può essere rappresentato da : • un titolo esecutivo • un atto che attesti l’esecuzione/attuazione del sequestro conservativo • un estratto o certificato del pubblico registro dal quale risulti l’esistenza del diritto di prelazione • un contratto di pegno

  45. Effetti dell’intervento • E’ una domanda giudiziale idonea a interrompere la prescrizione • La prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio

  46. Le diverse tipologie di creditori

  47. Creditore procedente e creditore intervenuto Creditore procedente: chi ha dato avvio al processo espropriativo rivolgendosi all’ufficiale giudiziario per il compimento del pignoramento Creditore intervenuto: chi è intervenuto dopo il pignoramento

  48. Creditore procedente e creditore intervenuto • La distinzione ha rilevanza circa: • il compimento degli atti esecutivi ( è sempre il creditore procedente che individua i beni da colpire) • la distribuzione del ricavato • Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o altrimenti di anticipare le spese per l’estensione • Se i creditori intervenuti non estendono il pignoramento entro 30 giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione

  49. Creditore intervenuto tempestivamente o tardivamente • Dipende dal momento in cui il creditore deposita l’atto di intervento nella cancelleria del tribunale competente per l’espropriazione forzata pendente • I termini variano a seconda delle tipologie di processi di espropriazione • Si segnala che il termine iniziale – comune a tutti i tipi di espropriazione – è rappresentato dal pignoramento

  50. Creditore intervenuto tempestivamente o tardivamente • Dopo il pignoramento l’intervento è tempestivo se viene depositato non oltre: • l’udienza di autorizzazione della vendita o dell’assegnazione nell’espropriazione mobiliare • la prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita forzata nell’espropriazione immobiliare • la prima udienza di comparizione delle parti nell’espropriazione presso terzi

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