1 / 23

L’attacco alla vita

L’attacco alla vita. I referendum che mirano a stravolgere la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita. La legge 40/2004: finalità. Favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità umana

petra
Télécharger la présentation

L’attacco alla vita

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. L’attacco alla vita I referendum che mirano a stravolgere la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita

  2. La legge 40/2004: finalità • Favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità umana 2. Assicurare i dirittidi tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito

  3. Nuovi stanziamenti per promuovere la ricerca contro la sterilità e l’infertilità (art. 2) Promozione e incremento dei servizi di assistenza alle famiglie proposti dai Consultori Familiari (art. 3) Regolamentazione del ricorso alle tecniche di procreazionemedicalmente assistita (PMA)(Artt. 4-7, 10-12) Norme penali a tutela dell’embrione (Artt. 8-9, 13-14) Quali strade seguire?

  4. Chi può accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita? • COPPIE MAGGIORENNI • DI SESSO DIVERSO • SPOSATE O CONVIVENTI • IN ETA’ FERTILE • ENTRAMBI VIVENTI

  5. Qual è il criterio guida per la procreazione medicalmente assistita? RESIDUALITA’ E’ consentito accedere alla procreazione medicalmente assistita solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere in altro modo le cause impeditive della procreazione, per esempio mediante trattamento farmacologico o altre metodologie

  6. Quali sono i princìpi di applicazione della legge? GRADUALITA’Ovvero applicare le tecniche meno invasive possibili in relazione al caso concreto CONSENSO INFORMATOOvvero informare compiutamente le coppie sulle conseguenze etiche, mediche e giuridiche della procreazione medicalmente assistita

  7. La procedura da seguire: A) • La coppia incontra un medico che illustra l’intervento, i problemi bioetici e i possibili effetti collaterali, oltre a rischi e probabilità • Il medico deve prospettare la possibilità di ricorrere all’adozione o all’affidamento del minore

  8. La procedura da seguire: B) • La coppia deve esprimere un consenso scritto • Tra il consenso e l’intervento devono passare almeno sette giorni, che servono alla coppia per riflettere bene sulla propria decisione. Il consenso può essere revocato solo prima della fecondazione dell’ovulo. Non oltre.

  9. La procedura da seguire: C) • E’ vietata la fecondazione eterologa, cioè mediante l’uso di ovuli o spermatozoi provenienti da terze persone estranee alla coppia • Tutta la procedura deve svolgersi in strutture autorizzate dal Ministero della Sanità

  10. La procreazione medicalmente assistita A questo punto, trascorsi i sette giorni, è possibile per la coppia recarsi presso una struttura autorizzata ed effettuare gli interventi medici necessari per assistere la procreazione. Non possono essere creati più embrioni di quelli strettamente necessari ad un unico e contemporaneo impianto, e comunque non più di tre. Gli embrioni devono essere tutti immediatamente impiantati. Ciò per evitare che vengano creati più embrioni del necessario e che vengano poi distrutti. Spermatozoi umani Inserimento di uno spermatozoo in un ovulo umano

  11. Le misure a tutela dell’embrione: A) • Divieto di sperimentazione sull’embrione, salvo che sia necessaria per la salute e lo sviluppo dell’embrione stesso • Divieto di produzione di embrioni per ricerca o sperimentazione e comunque per fini diversi dalla procreazione, • Divieto di produzione di ibridi mediante fecondazione di gameti umani con gameti di altre specie

  12. Le misure a tutela dell’embrione: B) • Divieto di selezione eugenetica, ovvero di scelta dell’individuo con le caratteristiche preferite, con la conseguente distruzione degli altri. • Divieto di clonazione, ovvero di produzione di un individuo con identico patrimonio genetico di un altro

  13. Le misure a tutela dell’embrione: C) • Divieto di crioconservazione ovvero di conservazione a bassissima temperatura dell’embrione (salvo il caso di ritardo dell’impianto per cause di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna) • Divieto assoluto di soppressione dell’embrione, che la legge considera esplicitamente “SOGGETTO DEL DIRITTO” (art. 1 c. 1) e quindi PERSONA.

  14. I quesiti referendari Il popolo italiano sarà chiamato ad esprimersi su quattro quesitiin merito alla tanto discussa legge 40/2004. Il primo degli originari cinque quesiti, che mirava all’abrogazione dell’intera legge, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

  15. Analizziamo i singoli quesiti: Quesito n° 1 “Per consentire nuove cure per malattie come l’Alzheimer, il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori” • Voletevoi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: • Articolo 12, comma 7 in parte • Articolo 13, comma 2 in parte • Articolo 13, comma 3, lett. c) in parte • Articolo 14, comma 1 in parte RISPONDERE SÌ SIGNIFICA CONSENTIRE • CLONAZIONE DI EMBRIONI PER FINALITA’ TERAPEUTICHE E DI RICERCA • CRIOCONSERVAZIONE DEGLI EMBRIONISTESSI

  16. LE CONSEGUENZE DEL SÌ: EMBRIONE • SEMPLICE MATERIALE BIOLOGICO • "un grumo di cellule" come qualcuno lo definisce, nelle mani degli scienziati e dei tecnici di laboratorio. • Verrebbe: • tolto ogni divieto alle sperimentazioni sugli embrioni; • riammesso il congelamento degli embrioni; • resa possibile la clonazione umana a fini terapeutici mediante trasferimento di nucleo; • permessa la produzione di embrioni in laboratorio per trarne cellule staminali, che dovrebbero avere lo stesso patrimonio genetico del malato da curare;

  17. Analizziamo i singoli quesiti: Quesiti n° 2 e 3 “Per la tutela della salute della donna” “Per l’autodeterminazione e la tutela della salute della donna” • Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: • Articolo 1, comma 1 in parte • Articolo 1, comma 2 • Articolo 4, comma 1 • Articolo 5, comma 1 in parte RISPONDERE SÌ SIGNIFICA • PRIVARE LA NORMATIVA DELLE FINALITÀ CHE LE SONO PROPRIE • ELIMINARE IL “CRITERIO DI RESIDUALITÀ”

  18. Analizziamo i singoli quesiti: SEGUE: Quesiti n° 2 e 3 “Per la tutela della salute della donna” “Per l’autodeterminazione e la tutela della salute della donna” • Articolo 4, comma 2, lett. a) in parte • Articolo 6, comma 3 in parte RISPONDERE SÌ SIGNIFICA • ELIMINARE IL “CRITERIO DI GRADUALITÀ” • RENDERE REVOCABILE IL CONSENSO DOPO LA FECONDAZIONE

  19. Analizziamo i singoli quesiti: SEGUE: Quesiti n° 2 e 3 “Per la tutela della salute della donna” “Per l’autodeterminazione e la tutela della salute della donna” • Articolo 13, comma 3, lett. b) in parte • Articolo 14, comma 2 in parte • Articolo 14, comma 3 in parte RISPONDERE SÌ SIGNIFICA • AMMETTERE IPOTESI DI SELEZIONE EUGENETICA DEGLI EMBRIONI • NESSUN LIMITE ALLA CREAZIONE IN VITRO DI EMBRIONI • CRIOCONSERVAZIONE DEGLI EMBRIONI

  20. LE CONSEGUENZE DEL SÌ: L’aspetto più drammatico di tale quesito sta nel voler fornire un “varco” ad ipotesi realistiche di SELEZIONE EUGENETICA VIETATO “ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche” CONSENTITO • Selezione eugenetica di embrioni e gameti • Procedimenti artificiali per predeterminarne le caratteristiche genetiche • Manipolazione o alterazione del patrimonio genetico • Selezione eugenetica di embrioni e gameti • Procedimenti artificiali per predeterminarne le caratteristiche genetiche • Manipolazione o alterazione del patrimonio genetico “per la tutela della salute e lo sviluppo dell’embrione” ABROGANDO QUESTA PARTE SI ELIMINA L’UNICA VALVOLA NORMATIVA AL TRASFERIMENTO DEL VIETATO NEL CONSENTITO

  21. Analizziamo i singoli quesiti: Quesito n° 4 “Per la fecondazione eterologa” • Voletevoi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: • Articolo 4, comma 3 • Articolo 9, comma 1 in parte • Articolo 9, comma 3 in parte • Articolo 12, comma 1 • Articolo 12, comma 8 in parte RISPONDERE SÌ SIGNIFICA CONSENTIRE • LA FECONDAZIONE ETEROLOGA

  22. LE CONSEGUENZE DEL SÌ: FECONDAZIONE ETEROLOGA Utilizzazione di gameti non appartenenti alla coppia In questo modo lo Stato si assumerebbe la responsabilità di far nascere bambini che hanno solo un genitore biologico tra i due componenti della coppia. “L’ETEROLOGA VIOLA IL DIRITTO DEL NASCITURO DI AVERE COME GENITORI DUE FIGURE CERTE” Francesco D’Agostino Presidente del Comitato nazionale di bioetica

  23. PRESENTAZIONE REALIZZATA DA: Avvocato Simone Pillon Dott. Alessandro Lucidi D. O. M. A. D. MMV

More Related