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Interessi passivi per immobiliari di gestione : circ. 37/09

Interessi passivi per immobiliari di gestione : circ. 37/09. Interessi passivi da finanziamento: deducibili con le regole generali articolo 96 Interessi passivi da funzionamento: costi indeducibili ex articolo 90 comma 2 Tuir

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Interessi passivi per immobiliari di gestione : circ. 37/09

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Presentation Transcript


  1. Interessi passivi per immobiliari di gestione : circ. 37/09 Interessi passivi da finanziamento: deducibili con le regole generali articolo 96 Interessi passivi da funzionamento: costi indeducibili ex articolo 90 comma 2 Tuir Interessi passivi per immobili dati in locazione: deducibili senza limiti

  2. Deducibilita senza limiti: Art.1 comma 36 L. 244/07: “Relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione” Circ. 37/09 > ambito soggettivo : norma applicabile solo alle immobiliari di gestione, cioe’ imprese il cui valore del patrimonio e’ dato per la maggior parte da immobili destinati alla locazione ( sia immobili patrimonio sia beni strumentali per natura ( valutazione da farsi a valore corrente)

  3. Ambito oggettivo della norma agevolativa • Sia immobili patrimonio che immobili strumentali • Il mutuo ipotecario deve essere contratto sull’immobile oggetto di locazione • Deducibilita integrale anche se l’immobile locato e’ detenuto in leasing

  4. Immobiliare di gestione Immobili locati sono strumentali per natura quindi 1) la societa’ non e’ commerciale ai fini pex 2) costi relativi agli immobili sono deducibili Immobili locati sono sia strumentali che abitativi quindi 1) la societa’ non e’ commerciale ai fini pex 2) costi relativi agli immobili abitativi non sono deducibili Immobili locati sono abitativi quindi 1) la societa’ non e’ commerciale ai fini pex 2) i costi relativi agli immobili non sono deducibili

  5. Problemi aperti • Conversioni in mutuo ipotecario dopo costruzione • La locazione puo’ anche non sussistere al momento dell’accensione del mutuo ? Basta la obiettiva destinazione alla locazione ? • Interessi per mutui destinati alla manutenzione ( ordinaria o straordinaria) sembrerebbero indeducibili ex articolo 90 comma 2 • Non sembra rilevante il momento dell’accensione del mutuo per finanziamento, cioe’ validi anche quelli stipulati prima dell’avvento dell’articolo 96

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