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Convegno annuale

Convegno annuale. Programma della giornata. Ore 8:30 Registrazione partecipanti Ore 9:00 Intervento introduttivo del Direttore del Corso Ore 09:15 Il CAD applicato alle Istituzioni Scolastiche L’Amministrazione trasparente

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Presentation Transcript


  1. Convegno annuale

  2. Programma della giornata Ore 8:30 Registrazione partecipanti Ore 9:00 Intervento introduttivo del Direttore del Corso Ore 09:15 Il CAD applicato alle Istituzioni Scolastiche L’Amministrazione trasparente Gli adempimenti per la pubblicazione sul sito web istituzionale Relatore ANQUAP Ore 11:15 Coffee break Ore 11:30 La gestione della comunicazione legale (Albo on-line) dal dominio.it al dominio.gov.it Relatore ANQUAP Ore 12:30 Il progetto Segreteria Digitale – Presentazione applicativa Esperto Gruppo Spaggiari Ore 13:00 “Question time” - Le domande dei corsisti e le risposte del relatore

  3. Gli obiettivi della dematerializzazione e la conservazione di contenuti informatici Mario Grimaldi e Marco Santini

  4. La rivoluzione digitale nelle scuole L’avvio di un progetto di digitalizzazione dei servizi amministrativi richiede uno sforzo organizzativo importante. Le amministrazioni dello Stato, scuole comprese, sono in piena rivoluzione digitale e, volenti o nolenti, tutti noi siamo costretti a farci entrare in testa le novità (alcune non possono essere definite tali) introdotte dal legislatore.

  5. Le scuole sono davanti a un bivio Possiamo scegliere se continuare a lavorare alla “vecchia maniera” o possiamo decidere di svoltare – magari gradualmente – verso il digitale. Nella fase di ri-progettazione del proprio sistema di gestione documentale vanno individuate regole condivise che debbono necessariamente prevaleresugli “individualismi” presenti in ogni scuola! Le difficoltà derivano dal fatto che le scuole sono tante,ed ognuna ha le sue peculiarità e le sue caratteristiche.

  6. I canali di ingresso • Per quanto riguarda l’uso della PEC e della PEO è opportuno che le Istituzioni Scolastiche riducano al minimo i “canali di ingresso”, mantenendo solo l’indirizzo PEC fornito dal MIUR e presente nell’indicePA – quindi l’unico ufficiale - e, al massimo, due indirizzi di PEO: • istituzionale/ministeriale codice_mecc_scuola@istruzione.it • associato al dominio della scuola info@dominioscuola.gov.it • Di questi indirizzi di posta elettronica ogni istituzione deve conoscere i parametri della posta in uscita e della posta in entrata (password comprese).

  7. Evoluzione della normativa • Il Codice dell’Amministrazione digitale • D. Lgs. 82/2005 (CAD) • Legge 15/2005 e 80/2005 • D. Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta) • D. Lgs. 235/2010 (Modifiche ed integrazioni nuovo CAD) • D. L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 (Decreto Semplificazioni) • D. L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 (Decreto Sviluppo) • D. L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 (Spending Review) • D. L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 (Decreto crescita 2.0) • L. 228/2012 (Legge Stabilità 2013) • D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

  8. Il Codice dell’Amministrazione digitale • Nella P.A. digitale le Amministrazioni cooperano tra loro e costituiscono una rete integrata di cui il CAD definisce principi e finalità: • la riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 12) • la gestione informatica dei procedimenti (art. 41) • la trasmissione informatica dei documenti (art. 45 ss.) • la disponibilità dei dati (artt. 50, 58) • le basi di dati di interesse nazionale (art. 60)

  9. Il Codice dell’Amministrazione digitale • SANCISCE I NUOVI DIRITTI • diritto all’uso delle tecnologie (art. 3) • diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4) • diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5) • diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6) • diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7) • diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8) • diritto alla partecipazione (art. 9) • diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi (art. 57)

  10. Il Codice dell’Amministrazione digitale • I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei seguenti strumenti innovativi: • i documenti informatici • le firme elettroniche • l’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva • la posta elettronicae la posta elettronica certificata • i siti Internet delle P.A.

  11. Il Decreto semplificazioni modifica il CAD Tra quelle di maggiore impatto si annovera senza dubbio quella introdotta con il nuovo art. 47 quinques, con cui si aggiunge il comma 3 bis all’art. 63 del Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005), che a partire dal 1 gennaio 2014 impone alle pubbliche amministrazioni di avvalersi esclusivamente di canali e servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

  12. Il Decreto sviluppo modifica il CAD • IlDecreto Legge 83/2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, ha introdotto invece le seguenti modifiche: • l’istituzione dell’Agenzia per l'Italia digitale e la soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; • la sostituzione del comma 1 dell’art. 68 in merito all’acquisizione di programmi informatici.

  13. Il Decreto spending review modifica il CAD ...si parte con iscrizioni online, pagelle e registri in formato elettronico ed e-mail per comunicare con le famiglie Il Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, ha introdotto ulteriori modifiche al testo vigente del CAD ed, in particolare, ha previsto: l’abrogazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del CAD (istituiti con il decreto legge 5/2012), in merito alla gestione in forma associata delle funzioni ICT. Vengono quindi abrogate le recenti indicazioni inserite nel CAD, riportando la gestione associata dell’ICT alle funzioni fondamentali nell’art. 14, comma 28, del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010.

  14. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD • IlDecreto Legge 179/2012, convertito con modificazioni in Legge 221/2012, ha introdotto nuove modifiche al testo vigente del CAD. • In particolare si evidenziano i seguenti nuovi obblighi: • l’inserimento dei requisiti tecnici di accessibilità all'art 57 su moduli e formulari; • l'ampliamento dell'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni ai gestori dei pubblici servizi nell'art. 57bis; • l'ulteriore modifica all'art. 68, dedicato all’analisi comparativa delle soluzioni informatiche, stilando un elenco di soluzioni che le PA devono adottare per acquisire programmi informatici o parti di essi; • principio dell’open by default;

  15. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD La novella degli articoli 52 e 68 CAD Art. 50 c.1 I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento L'articolo 52 c.1 I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità.... , si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'articolo 68 c.2 Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell' articolo 70 , che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze

  16. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD • La novella degli articoli 52 e 68 CAD • L'articolo 68 c.3 Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: • a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; • b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: • sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; • sono accessibili attraverso le tic,..., in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; • sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione

  17. Open governement • La dottrina dell’Open Government si basa sul principio per il quale tutte leattività dei Governi e delle Amministrazioni dello Stato devono essere aperte e disponibili per favorire azioni efficaci e garantire un controllo diffuso sulla gestione della cosa pubblica. • In tal senso, l’Open Government si basa su tre elementi: • trasparenza • collaborazione • partecipazione Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD perché in OPEN DATA ?

  18. Trasparenza La trasparenza favorisce e promuove la responsabilità fornendo ai cittadini le informazioni sulle attività dell’Amministrazione. Una Amministrazione trasparente, per questo, è un’Amministrazione più controllata e nel contempo più aperta e affidabile. Partecipazione La partecipazione dei cittadini alle scelte della Pubblica Amministrazione aumenta l’efficacia dell’azione amministrativa e migliora la qualità delle decisioni dell’Amministrazione. Collaborazione La collaborazione vede un coinvolgimento diretto dei cittadini nelle attività dell'Amministrazione Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD perché in OPEN DATA ?

  19. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Perché in OPEN DATA ? Per distinguere i diversi formati utilizzabili nella codifica dei set di dati, è stato proposto un modello di catalogazione che li classifica in base alle loro caratteristiche su una scala di valori da 1 (una stella) a 5 (cinque stelle): livello base, costituito da file non strutturati dati strutturati ma codificati con un formato proprietario dati strutturati e codificati in un formato non proprietario dati strutturati e codificati in un formato non proprietario (URI) Linked Open Data (LOD).

  20. Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA? Art 68 c.1 Analisi comparativa delle soluzioni. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: - riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;  - software libero o a codice sorgente aperto;  - software fruibile in modalità cloud computing;  - software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;  - software combinazione delle precedenti soluzioni.

  21. Analisi della strumentazione e delle dotazioni tecnologiche che possono essere utilizzare per il sistema informativo

  22. La dematerializzazione Il termine dematerializzazione indica il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico. Atto di indirizzo 2014

  23. La dematerializzazione: gli strumenti L’ introduzione all’interno delle amministrazioni di un sistema per la gestione documentale informatizzata presenta non pochi problemi e criticità di tipo organizzativo, di ordine tecnologico e di natura archivistica. Gli elementi di un sistema informativo scolastico, quali la dotazione tecnologica, le risorse umane e il processo di gestione del flusso documentale, dovranno essere attentamente valutati al fine di individuare la migliore soluzione possibile adeguata ad ogni singola realtà/dimensione.

  24. Il Processo di dematerializzazione dei documenti Il processo di dematerializzazione dei documenti prevede che le pubbliche amministrazioni debbano formare, gestire, trasmettere, pubblicare, conservare gli originali dei propri documenti e gestire i procedimenti amministrativi, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Formazione Gestione Trasmissione Conservazione contesto, forma e contenuti obbligatori, autenticità, paternità, integrità protocollo informatico modalità di tenuta, modalità di emissione, trasmissione, notifica, ricezione; modalità di memorizzazione e archiviazione, modalità di conservazione

  25. documento informatico Il Processo di dematerializzazione dei documenti

  26. Il documento informatico La possibilità per la P.A. di sostituire completamente il documento cartaceo col documento informatico è stato confermato dal nuovo quadro normativo che ha conferito all’attività amministrativa informatica la medesima efficacia di quella posta in essere attraverso la modalità tradizionale. Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti art . 1 c. 1, p Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del codice. Art 20

  27. La firma elettronica • [Art. 1, c. 1, lett. q, CAD]- definisce firma elettronica “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzati come metodo di identificazione informatica” • [Art 21, c. 1, CAD] - il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità

  28. La firma elettronica • [art. 64, c. 1 e 2, CAD] – la CIE e la CNS costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’identificazione informatica. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla CIE e CNS, ma in ogni caso devono consentire l’accesso ai loro servizi tramite la CIE e la CNS • [art. 64, c. 2-bis, CAD] – Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'AGID, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)

  29. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto • il documento informatico è sprovvisto di qualsiasi firma elettronica ed ha la stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art 2712 del codice civile; si tratta di qualsiasi documento informatico, nel significato più lato che questo termine può assumere. • il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice o debole o non avanzata è liberamente valutabile dal giudice tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Si tratta di tutti quei sistemi che in vario modo possono permettere di individuare un soggetto in base alle sue conoscenze (PIN, password e username e-mail). La valutazione dell’efficacia probatoria di tali documenti è interamente rimessa alla decisione del giudice. • documento informatico munito di firma digitale o di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (Art. 21 comma 2)

  30. Il Processo di dematerializzazione dei documenti • La diffusione del documento informatico è tuttavia ancora frenata da alcuni elementi di varia natura: • 1. difficoltà interpretative delle diverse norme; • 2. scarsa diffusione di prassi per la sottoscrizione dei • documenti informatici; • limitata usabilità degli strumenti per la sottoscrizione dei • documenti e, soprattutto, per la gestione dei documenti • firmati; • 4. insufficiente fiducia nella e-mail come strumento di • trasmissione formale dei documenti; • 5. difficoltà di “esibizione” del documento informatico; • 6. scarsa maturità delle soluzioni per la conservazione • digitale di lungo periodo.

  31. La dematerializzazione: gli strumenti - scanner Dotato di cassetto alimentatore per gli originali corredato da software per acquisizione, OCR ed editing dei documenti. Utilizzando uno scanner, il documento cartaceo viene sottoposto al processo di dematerializzazione mediante scansione. Al fine di ottenere un documento che rispetti le regole dell'accessibilità è necessario aver configurato il software d'acquisizione in modo tale che il file di risulta venga salvato in modalità PDF testo (non PDF immagine) e la risoluzione impostata su 250/300 dpx. È comunque consigliabile tenere un rapporto qualità/peso del documento tale da non determinare una eccessiva perdita di qualità e di contenuti o una eccessiva occupazione di spazio negli archivi digitali.

  32. La dematerializzazione: gli strumenti - scanner • Durante la fase di salvataggio del documento negli archivi digitali è opportuno tener presente alcune opportunità operative: • indicare sempre prima del nome del file il numero di protocollo e l'anno solare. • usare sempre caratteri minuscoli • il nome non deve essere troppo lungo • i termini devono essere separati da trattini senza spazi bianchi • non si devono usare lettere accentate, punteggiatura e caratteri speciali • es. 238_2013_commissione_informatica.pdf

  33. La dematerializzazione: gli strumenti - scanner Software per la conversione e il salvataggio in formato PDF di documenti digitali di varia natura: Software: doPDF - PdfCreator... Appartengono a questa famiglia di programmi i software che, installando una stampante virtuale consentono, attraverso le normali procedure di stampa offerte dai vari software, la stampa o più precisamente il salvataggio di documenti attivando semplicemente la stampa degli stessi. Anche in questo caso è opportuno verificare la configurazione dei programmi affinché possano salvare i files nella modalità accessibile, (Pdf testo).

  34. La dematerializzazione: gli strumenti – modem fax Modem Fax Modem fax e relativo software che consente ai fax di essere ricevuto direttamente in formato elettronico da un computer. Il fax digitale è rappresentato sempre con una immagine e pertanto dovrà anch'esso essere sottoposto alla conversione in formato PDF testo (accessibile). http://www.onlineocr.net/default.aspx eliminazione del fax nella comunicazione tra le pubbliche amministrazioni, dispostadall’art. 14 legge 98/2013

  35. La firma elettronica qualificata e firma digitale • [ Art. 1, c. 1, lett. r), CAD] – Per firma elettronica qualificata s’intende un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma • [Art. 1, c. 1, lett. s), CAD] – Per firma digitale s’intende un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

  36. La firma elettronica remota ed avanzata • [Art. 1, DPCM 22 febbraio 2013] – La firma remota è un particolare procedura di firma elettronica qualificata o di firma digitale, generata su HSM, che consente di garantire il controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei titolari delle stesse • [Art. 1, c. 1, lett. q-bis, CAD] – Per firma elettronica avanzata s’intende l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che: • consentono l'identificazione del firmatario del documento • garantiscono la connessione univoca al firmatario • sono creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo • sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

  37. La firma elettronica remota ed avanzata • [Art. 21, c. 1, CAD] –Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile • [Art. 55, DPCM 22 febbraio 2013] - La realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzataè libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva • La firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le disposizioni delle presenti regole tecniche, è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto che ne fa uso per l’erogazione dei suoi servizi

  38. La firma elettronica grafometrica • Per firma grafometrica non s’intende la scansione di una firma autografa né il processo di acquisizione del tratto grafico mediante un tablet, bensì l'acquisizione, oltre che del tratto grafico, anche di una serie di parametri comportamentali legati alla firma, che permettono di identificare con certezza il firmatario • Tra questi parametri comportamentali figurano: • la velocità di scrittura • la pressione esercitata sul tablet • l’angolo di inclinazione della penna • l’accelerazione dei movimenti • il numero di volte che la penna viene sollevata dalla tavoletta

  39. La dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale • è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un sistema di chiavi asimmetriche crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro • Strumento che permette di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici • la generazione della firma digitale avviene tramite un certificato digitale qualificato rilasciato da un’autorità certificata e riconosciuta da AGID: certificatore ufficiale Valore della Firma digitale: - autenticità: certezza dell’autore non è una “firma falsa” - integrità: non modificabilità del documento originale (dopo che è stato firmato) - non ripudiabilità: l’autore non può negare di aver firmato il documento

  40. La dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, in sintesi il sistema della firma digitale soddisfa il requisito della forma scritta. Dunque, se si utilizza la firma digitale, in caso di contenzioso un giudice non avrà margini di valutazione su autenticità del documento, integrità e provenienza della firma.

  41. La dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale • Una firma digitale NON è valida se è generata con un certificato elettronico scaduto, sospeso o revocato. • E’ valida quella firma digitale alla quale è associabile un riferimento temporale opponibile a terzi che collochi la generazione delle firma in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato. • [Ai sensi dell’art. 41, c. 4, del DPCM 22 febbraio 2013] - Oltre alla marca temporale, costituiscono validazione temporale: • marca temporale; • il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo; • il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo del servizio di posta elettronica certificata;

  42. La dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale Come leggere un file firmato digitalmente? Procedura operativa n° 1 Programma installato sul proprio computer https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php Procedura operativa n° 2 Usufruire di un servizio on-line https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php https://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10 Procedura operativa n° 3 Installare un add-on per Adobe Acrobat Reader® http://www.adobe.com/it/security/italiandigsig.html

  43. La dematerializzazione dei documenti a scuola Copie informatiche di documenti analogici(Art.22)

  44. La dematerializzazione dei documenti a scuola Copie informatiche di documenti analogici. 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

  45. La dematerializzazione dei documenti a scuola Copie informatiche di documenti analogici. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

  46. La dematerializzazione dei documenti a scuola Copie informatiche di documenti analogici. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 5. Con decreto del PCM possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

  47. La dematerializzazione dei documenti a scuola Copie analogiche di documenti informatici. (Art. 23)

  48. La dematerializzazione dei documenti a scuola Copie analogiche di documenti informatici. L'art. 23 prevede, al primo comma, che le copie su supporto analogico (cartaceo) di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

  49. La dematerializzazione dei documenti a scuola Copie analogiche di documenti informatici (Art. 23) Noi PA Cedolino elettronico

  50. La dematerializzazione dei documenti a scuola Per assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle copie analogiche di documenti informaticiè possibile apporre a stampa, un contrassegno generato elettronicamente tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.

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