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«LA MATRIOSKA». SERATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SU AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ■ INTERDIZIONE ■ INABILITAZIONE. 18 – 05-2012 ■ Sala Matteotti ■ Via XXV Aprile,1 ■ Peschiera Borromeo. L’incapacità e la c irconvenzione di incapace Dott.ssa Elisabetta Carrozzoni.
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«LA MATRIOSKA» SERATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SU AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ■ INTERDIZIONE ■ INABILITAZIONE 18 – 05-2012 ■ Sala Matteotti ■ Via XXV Aprile,1 ■ Peschiera Borromeo
L’incapacità e la circonvenzione di incapaceDott.ssa Elisabetta Carrozzoni
La circonvenzione di incapace è un delitto previsto dall’art. 643 del codice penale ed è inquadrato tra i reati contro il patrimonio. Con il termine “circonvenire” si descrive un’insidiosa attività di induzione o suggestione che, per essere considerata rilevante dal codice penale, deve attuarsi contro un soggetto incapace.
In particolare, il reato viene commesso da chi – “abusando” delle condizioni di inferiorità (incapacità) della vittima – la “induce” a compiere un atto contrario ai suoi interessi economici; si pensi, a titolo d’esempio, a talune vicende che potrebbero essere fortemente svantaggiose per chi viene indotto a compierle: una compravendita, una donazione, un testamento o anche la sottoscrizione di un assegno, il conferimento di una procura o di una carica societaria.
Lo scopo del Legislatore è quello di difendere il patrimonio dei soggetti considerati particolarmente vulnerabili dal punto di vista psichico; si tratta, in base al testo dell’articolo 643 c.p., del minore d’età, dell’ “infermo” e del “deficiente psichico”.
Per “persona minore” si deve intendere ogni persona di età inferiore agli anni diciotto, rispetto alla quale opera una presunzione assoluta di incapacità. Per “stato di infermità o deficienza psichica” si deve intendere ogni stato di minorazione intellettiva o volitiva.
Secondo la Corte di Cassazione “l’incapacità psichica del soggetto può derivare anche da cause non patologiche, perché la legge distingue l’infermità psichica dalla deficienza psichica, per comprendere tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva o affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insidie altrui (Cass., V, 3.3.1980)”
Perciò secondo la Corte di Cassazione “per la consumazione del reato di circonvenzione di persone incapaci, ex art. 643 c.p., è necessaria l’esistenza di uno stato di infermità o deficienza psichica di una persona: per l’esistenza di tale stato, non occorre una vera e propria malattia mentale, ma occorre pur sempre un’effettiva e notevole menomazione delle facoltà intellettive o volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri (Cass., II, 11.6.1992, in Cass. pen., 1994, p.299)”
In tale prospettiva, non occorre che il circonvenuto sia stato interdetto od inabilitato: infatti la vittima della circonvenzione d’incapace non deve essere necessariamente affetta da malattia mentale ma, semplicemente, non essere in grado di curare i propri interessi. Da ciò consegue che , di regola, l’incapacità della vittima debba sempre essere accertata nel processo penale contro l’imputato di circonvenzione di incapace e che anzi ne diventi l’aspetto probatorio più importante.
La condotta criminosa si incentra nel concetto di “abuso”, posto in essere in virtù delle particolari condizioni del soggetto. In concreto, tale reato non si realizza in tutte le circostanze in cui l’agente utilizzi violenza o minaccia (in tal caso risulterebbe integrato il diverso reato di Estorsione), né qualora vengano utilizzati artifici o raggiri, come nel caso della Truffa. Il reato di Circonvenzione viene posto in essere soltanto nei casi in cui l’agente “induca” il soggetto a fare qualcosa, approfittando del suo stato di inferiorità, ossia, “abusandone”.
Secondo la Corte di Cassazione “per la sussistenza dell’elemento dell’induzione, non è richiesto l’uso di mezzi coattivi e di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria un’attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto di compiere un atto giuridico (Cass., II, 13.12.1993, in Cass. Pen., 1995, p. 1194)” In altri termini, nella Circonvenzione l’incapace è indotto a compiere un atto svantaggioso carpendo il suo consenso ed avvalendosi delle sue condizioni di minorità. (e non per effetto degli artifici o raggiri dell’autore del reato, come invece avviene nella truffa).
Sotto il profilo soggettivo, la condotta deve essere sorretta da un dolo specifico, in quanto la norma esige che l’agente agisca “per procurare a sé o ad altri un profitto”. Non è necessario che tale profitto venga effettivamente conseguito affinchè il reato possa dirsi integrato. E’ sufficiente (ma anche indispensabile) che l’agente abbia agito con quel fine specifico. Egli deve peraltro essere a conoscenza dello stato di “minorità” del soggetto. Il reato è procedibile d’ufficio.