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Modulo A Evoluzione Storico-normativa

Modulo A Evoluzione Storico-normativa Disposizioni generali in materia di sicurezza Titolo I D.Lgs 81/2008; La sorveglianza sanitaria; La segnaletica di sicurezza; I fattori di rischio nell’attività lavorativa; La prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze;

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Modulo A Evoluzione Storico-normativa

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  1. Modulo A • Evoluzione Storico-normativa • Disposizioni generali in materia di sicurezza Titolo I D.Lgs 81/2008; • La sorveglianza sanitaria; • La segnaletica di sicurezza; • I fattori di rischio nell’attività lavorativa; • La prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze; • Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Aggiornato a settembre 2011

  2. Evoluzione Storico Normativa Aggiornato a settembre 2011

  3. Evoluzione Storica 1800 - rivoluzione industriale: Il primo regolamento generale in materia di prevenzione infortuni fu emanato nel 1899 a beneficio di: “coloro che, a macchine mosse da agenti inanimati, prestano la loro opera” Sviluppo di una legislazione sociale incentrata su aspetti organizzativi (orario massimo di lavoro, riposo giornaliero, regolamentazione del lavoro a cottimo) Aggiornato a settembre 2011

  4. Il diritto alla salute e l’articolo 2087 del codice civile (1942) Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. L’art.2087, in particolare, rappresenta principio generale e norma della legislazione prevenzionistica Da questo articolo la giurisprudenza ha fatto derivare il fondamento dell’obbligo della sicurezza Aggiornato a settembre 2011

  5. Codice civile Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Aggiornato a settembre 2011

  6. 1948: Costituzione della Repubblica Italiana Articoli che richiamano il concetto della sicurezza sul lavoro Aggiornato a settembre 2011

  7. Codice penale (1930) Art. 43 - Elemento psicologico del reato Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; È colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Aggiornato a settembre 2011

  8. Articoli del Codice Penale applicabili alla materia della sicurezza Art. 437 (c.p.) - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Aggiornato a settembre 2011

  9. Articoli del Codice Penale applicabili alla materia della sicurezza Art. 451 (c.p.) - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione. Aggiornato a settembre 2011

  10. Articoli del Codice Penale applicabili alla materia della sicurezza Art. 589 (c.p.) - Omicidio colposo- Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. (...) Aggiornato a settembre 2011

  11. Evoluzione Storica Negli anni ’70: si concretizza l’attenzione del sindacato ai temi della sicurezza con l’introduzione dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300). Art.9 Tutela della salute e dell’integrità fisica I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica Aggiornato a settembre 2011

  12. Evoluzione Storica Legge 833/78: Servizio Sanitario Nazionale Interpretazione all’art. 32 della costituzione: La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. • complesso di funzioni, strutture e servizi destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e assicurando l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. Aggiornato a settembre 2011

  13. Evoluzione Storica Legge 833/78: Servizio Sanitario Nazionale • L’igiene e la sicurezza del lavoro vengono inquadrate nell’ambito della tutela della salute e dell’incolumità di tutti i cittadini; • Assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa a i progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dall’esperienza diretta dei lavoratori Il datore di lavoro deve adeguare i propri strumenti alle evoluzione tecnologica Aggiornato a settembre 2011

  14. Evoluzione Storica Legge 833/78: Servizio Sanitario Nazionale • Concentrazione sotto un solo organo territorialmente decentrato, di tutti i compiti di vigilanza prevenzionale ASL: gli ispettori dell’ASL hanno potere di polizia giudiziaria. Aggiornato a settembre 2011

  15. Evoluzione Storica : entrata in vigore del D.lgs 81/2008 TESTO UNICO • In attuazione dell’art. 1 della legge 03/08/2007 n. 123 “MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO e DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA”: • ART. 1: “Il governo è delegato ad adottare , entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per il RIASSETTO e la RIFORMA delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro…” • ART. 2: il riordino ed il coordinamento devono avvenire “…nel rispetto delle NORMATIVE COMUNITARIE e delle CONVENZIONI INTERNAZIONALI in materia…” Aggiornato a settembre 2011

  16. Evoluzione Storica NORME ABROGATE DAL T.U D.lgs n.81/2008 D.P.R. 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 303/56: Norme generali per l’igiene del Lavoro (fatta eccezione per l’art. 64) D.P.R. 164/56: nella costruzione e nelle operazioni di manutenzione Aggiornato a settembre 2011

  17. Evoluzione storica: norme abrogate dal TU 81/2008 • D.lgs 15/08/1991 n. 277: attuazione direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti • D. lgs 19/09/1994 n. 626: attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro • D.lgs 14/08/1996 n. 493: attuazione direttiva CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro • D. lgs 14/08/1996 n. 494: attuazione direttiva CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili • D. lgs 19/08/2005 n. 187: attuazione direttiva CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche Aggiornato a settembre 2011

  18. Evoluzione storica: norme abrogate dal TU 81/2008 • ART. 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, N. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, N. 248 • Artt. 2,3,5,6 E 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 • Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con la stesso Aggiornato a settembre 2011

  19. Aggiornamenti normativi D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106: disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Aggiornato a settembre 2011

  20. NORME INTERNE (Produzione normativa Italiana) NORME ESTERNE (Produzione normativa Europea e Internazionale) FONTI NORMATIVE E SINERGIE LEGISLATIVE Direttive europee: per essere giuridicamente operative in Italia, necessitano di recepimento tramite legge • Costituzione della Repubblica • Codice civile • Codice penale • Decreti, circolari… • Leggi speciali: TU sulla sicurezza D.lgs 81/2008 • Norme tecniche nazionali (UNI, CEI..) Norme tecniche europee (EN): per essere operative in Italia, necessitano di recepimento obbligatorio da parte dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) Norme tecniche internazionali (ISO) diventano operative a discrezione dell’UNI (non vi è obbligo di recepimento) Aggiornato a settembre 2011

  21. D.Lgs.81/2008: principi La sicurezza nei luoghi di lavoro si consegue con lapartecipazione di tutti, dallo stesso datore di lavoro, ai dipendenti, ai loro rappresentanti La sicurezza dipende dalla caratteristica degli impianti e delle macchine, ma anche dall’adozione di corretti procedimentidi lavoro. La sicurezza è garantita se viene curata la formazione e sensibilizzazione del personale In materia di sicurezza. Aggiornato a settembre 2011

  22. Responsabilità OPERATIVE Datore di lavoro (Imprenditore e organizzatore) Lavoratore (esegue correttamente le procedure lavorative e le procedure di sicurezza) Dirigente (Organizza il lavoro di altre persone) Preposto (Vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza) Responsabilità CONSULTIVE D.Lgs.81/2008: Responsabilità coinvolte nella gestione della sicurezza Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) (Ausilio Tecnico) Responsabile Addetti (Facoltativi) Medico Competente Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Aggiornato a settembre 2011

  23. Disposizioni generali in materia di sicurezza Titolo I D.Lgs 81/2008 Aggiornato a settembre 2011

  24. Art. 15 D.Lgs 81/2008: Misure generali di tutela a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Aggiornato a settembre 2011

  25. D.Lgs.81/2008, art. 2 Definizioni: lavoratore • Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari • Socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società o dell’ente stesso • Associato in partecipazione • Beneficiario di attività di tirocinio o di orientamento • Allievo di corsi di istruzione ed universitari; partecipante a corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici o biologici, videoterminali Aggiornato a settembre 2011

  26. D.Lgs. 81/2008 N.B.: Secondo il D.Lgs. 81/2008 gli Studenti sono equiparati ai Lavoratori Il Campo di applicazione riguarda TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI Aggiornato a settembre 2011

  27. D.Lgs.81/2008: I principali obblighi dei lavoratori (Art. 20) • I lavoratori si prendono cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. • Ed inoltre: • osservano le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti preposti in merito alla protezione collettiva ed individuale; • utilizzano correttamente macchinari, attrezzature, sostanze, preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza; • utilizzano in modo appropriato i D.P.I. (cuffie, guanti, maschere, scarpe, ecc.); • segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le deficienze delle apparecchiature, dei D.P.I. e condizioni di pericolo; • non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza; • non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza che possono compromettere la sicurezza; • partecipano ai programmi di formazione e addestramento • si sottopongono ai controlli sanitari se sono previsti; • contribuiscono all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per realizzare la sicurezza Aggiornato a settembre 2011

  28. DIRITTI DEI LAVORATORI • ASTENERSI, salvo casi eccezionali, dal riprendere l’attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato. • ALLONTANARSI in caso di pericolo grave ed immediato dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento. • PRENDERE in caso di pericolo grave ed immediato, nell’impossibilità di contattare un superiore gerarchico, misure atte a scongiurare le conseguenze senza subire pregiudizi o conseguenze per tale comportamento • ESSERE SOTTOPOSTI a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione documentabile con rischi professionali • RICEVERE una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio ambiente di lavoro e alle mansioni svolte • RICEVERE una adeguata informazione sui rischi connessi all’attività lavorativa e sulle procedure stabilite per eliminarli o ridurli al minimo Aggiornato a settembre 2011

  29. D.Lgs.81/2008 art 2 Definizioni: Datoredi lavoro Art. 2. lett.b “Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Nelle P.A. per datore di lavoro si intende il Dirigente, al quale spettano i poteri di gestione. Aggiornato a settembre 2011

  30. D.Lgs.81/2008: Datoredi lavoro Il DATORE DI LAVORO NON PUO’ DELEGARE I seguenti OBBLIGHI: Obblighi stabiliti dall’art. 17 comma 1; lett. A, b • VALUTAZIONE DEL RISCHIO con conseguente • ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PREVISTO art. 28 • Designazione del: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI • PREVENZIONE E PROTEZIONE Aggiornato a settembre 2011

  31. D.Lgs.81/2008: Art. 16 DELEGA DI FUNZIONI Ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti: • Che risulti da atto scritto recante data certa • Che il delegato possegga i requisiti necessari di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate • Che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate • Che attribuisca l’autonomia di spesa necessaria • Che sia accettata dal delegato per iscritto Aggiornato a settembre 2011

  32. D.Lgs.81/2008: Obblighi DELEGABILI a dirigenti e/o preposti • nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge; • b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; • c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; • d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; • e) sincerarsi affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti; • g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria; • h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • i) informare il più presto possibile i lavoratoriesposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • m) astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; Aggiornato a settembre 2011

  33. D.Lgs.81/2008: Obblighi DELEGABILI a dirigenti e/o preposti • n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; • o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche su supporto informatico, il Documento di Valutazione dei Rischi specificando che tale documento è consultabile solo in azienda; • …omissis… • s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi previsti dal D.Lgs 81/08 • t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;…omissis… • Obblighi di comunicazione al SPP e al Medico Competente in merito a: • Natura dei rischi; • Organizzazione del lavoro, programma e attuazione delle misure preventive e protettive; • Caratteristiche degli impianti e dei processi produttivi • Dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; • Provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. • Obblighi di vigilanza di competenza specifica del Datore di Lavoro o del Dirigente riguardanti l’operato di: preposti, lavoratori, progettisti, fornitori, installatori, medico competente Aggiornato a settembre 2011

  34. D.Lgs.81/2008: Datoredi lavoro Il Datore di lavoroè sempre responsabile della sicurezza in azienda; egli si può avvalere di un Servizio di Prevenzione e Protezione formato da soggetti competenti in materia Aggiornato a settembre 2011

  35. D.Lgs.81/2008 art 2 Definizioni Preposto “Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” Aggiornato a settembre 2011

  36. D.Lgs.81/2008 art 19 Obblighi del Preposto • Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso di mezzi di prevenzione e di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti • Verificare che solamente i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico • Nelle situazioni di emergenza: richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato; astenersi, salvo eccezioni, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività laddove persista un pericolo grave ed immediato; segnalare tempestivamente al datore o al dirigente ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione Aggiornato a settembre 2011

  37. D.Lgs.81/2008: Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Definizione art. 2 comma 1 lett. l : insieme delle persone. sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) art. 2 comma 1 lett. f: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi Aggiornato a settembre 2011

  38. D.Lgs.81/2008 art. 31: Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi • Può essere interno o esterno all’azienda • Il Servizio è obbligatorio Interno ed il Responsabile del servizio deve essereinterno all’azienda per: • aziende industriali (art. 2 D.lgs 334/1999) soggette all’obbligo di notifica o rapporto; • centrali termoelettriche; • impianti di installazione (artt. 7, 28, 33 D.lgs. 230/1995); • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri o munizioni; • aziende industriali con oltre 200 lavoratori; • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; • strutture di ricovero, pubbliche o private con oltre 50 lavoratori. Aggiornato a settembre 2011

  39. D.Lgs.81/2008: Compiti del Servizio di prevenzione e protezione (art. 33) • Individuare e valutare i rischi • Individuare le misure di prevenzione e protezione; • Scegliere i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati; • Elaborare le procedure di sicurezza; • Proporre programmi di informazione e formazione; • Partecipare alla riunione periodica; • Fornire ai lavoratori informazioni sui rischi potenziali e le misure di prevenzione. • (Art. 18. co. 2) Il datore di lavoro informa il servizio di prevenzione riguardo: • la natura dei rischi; • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; • la descrizione degli impianti e dei processi; • I dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali • le prescrizioni degli organi di vigilanza. Aggiornato a settembre 2011

  40. D.Lgs.81/2008: Definizione: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Art. 2, co. 1 lett. i) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Aggiornato a settembre 2011

  41. D.Lgs.81/2008: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Art. 47) • Istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo • In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o designato l’ RLS • Sino a 15 dipendenti: i lavoratori eleggono al proprio interno il rappresentante per la sicurezza oppure può essere designato o eletto per più aziende nell’ambito territoriale o dello stessocomparto produttivo; può essere eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali. • Oltre 15 dipendenti: i lavoratori eleggono l’ RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali, in assenza di tali rappresentanze, l’ RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. • Sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva: • il tempo retribuito, • la formazione necessaria, • gli strumenti per esercitare i propri compiti, • il numero e la modalità di designazione o di elezione. • In ogni caso il numero minimo è: 1 rappresentante fino a 200 lavoratori, 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori, 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori. Aggiornato a settembre 2011

  42. D.Lgs.81/2008: Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Art. 50) • Accede ai luoghi in cui si svolgono le attività, • E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione. • E’ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti a: Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori e del medico competente • E’ consultato in merito alla organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati all’attività di lotta antincendio, pronto soccorso ed evacuazione; • Riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione nonché quelle inerenti le sostanze e preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali Aggiornato a settembre 2011

  43. D.Lgs.81/2008: Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Art. 50) • Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; • Riceve una formazione adeguata; • Promuove l’elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; • Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; • Partecipa alla riunione periodica; • Avverte il responsabile d’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; • Può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Aggiornato a settembre 2011

  44. La sorveglianza sanitaria Aggiornato a settembre 2011

  45. D.Lgs.81/2008: Medico Competente – Definizione (Art. 2, co. 1 lett. h) • Medico in possesso dei seguenti titoli: • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica. • Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro. • Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. • Collabora secondo quanto previsto dall’art. 29, co. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria • I medici in possesso dei titoli e dei requisiti sopra indicati sono ISCRITTI nell’elenco dei MEDICI COMPETENTI istituito preso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Aggiornato a settembre 2011

  46. D.Lgs.81/2008: Compiti del Medico Competente artt. 39, 40 e 41 • Collabora con l’organizzazione per l’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori; • esegue Sorveglianza sanitaria (visite mediche); • esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro; • istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari; • consegna, su richiesta del lavoratore sottoposto ad accertamenti sanitari copia della documentazione; • collabora con il datore di lavoro all’organizzazione del pronto soccorso; • visita, congiuntamente al responsabile del Servizio di Prevenzione • gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno. Aggiornato a settembre 2011

  47. D.Lgs.81/2008: La sorveglianza sanitaria (Art. 41) • La sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla legge e su richiesta del lavoratore comprende: • Accertamentipreventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. • Accertamentiperiodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica; su richiesta; al cambio di mansione; a cessazione del rapporto di lavoro. La sorveglianza sanitaria viene attuata solamente per i lavoratori esposti a rischi specifici individuati dalla normativa vigente Aggiornato a settembre 2011

  48. La segnaletica di Sicurezza Aggiornato a settembre 2011

  49. La segnaletica di sicurezza Il sistema informativo deve essere standardizzato, allo scopo di ovviare alla eventuale presenza di persone prive di un linguaggio comune, oppure affette da menomazioni sensoriali ( deficit visivi e/o uditivi). La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di fornire ai lavoratori le informazioni essenziali sulle caratteristiche dei pericoli presenti in un dato contesto di lavoro anche se deve essere intesa come “punto di arrivo” sia pure obbligatorio, di una più complessa attività diinformazione dei lavoratori. Aggiornato a settembre 2011

  50. DIVIETO La segnaletica di sicurezza La norma UNI 7543 fornisce una definizione dei segnali di sicurezza e li suddivide in quattro categorie: Segnale di sicurezza : un segnale che esprime un messaggio generale di sicurezza ottenuto dalla combinazione di una figura geometrica e di un colore che, con l’aggiunta di un segno grafico o di testo, esprime un messaggio di sicurezza particolare AVVERTIMENTO SEGNALE DI PRESCRIZIONE SEGNALE DI EMERGENZA SEGNALE DI ANTINCENDIO Aggiornato a settembre 2011

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