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Gli strumenti di giudizio sulle capacità: perizia e consulenza tecnica, ambiti e limiti

Gli strumenti di giudizio sulle capacità: perizia e consulenza tecnica, ambiti e limiti. Mario Guazzelli. Dipartimento di Psichiatria, Neurobiologia, Farmacologia e Biotecnologie Università degli Studi di Pisa. perizia e consulenza tecnica. strumenti distinti.

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Gli strumenti di giudizio sulle capacità: perizia e consulenza tecnica, ambiti e limiti

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Presentation Transcript


  1. Gli strumenti di giudizio sulle capacità: perizia e consulenza tecnica, ambiti e limiti Mario Guazzelli Dipartimento di Psichiatria, Neurobiologia, Farmacologia e Biotecnologie Università degli Studi di Pisa

  2. perizia e consulenza tecnica strumenti distinti “Occorre innanzitutto distinguere tra la consulenza tecnica e la perizia; la prima opera nell’ambito del processo civile ed è disciplinata dal codice di procedura civile; la seconda è, invece, impiegata nel processo penale ed è prevista dal codice di procedura penale”. Maria Elena Mangrin 2000

  3. codice di procedura civile dalla perizia alla consulenza tecnica Codice Zanardelli (1865): la perizia mezzo di prova a disposizione delle parti Codice attuale: la consulenza tecnica mezzo di integrazione dell’attività istruttoria

  4. perizia e consulenza tecnica nel processo civile “Il legislatore attuale ha considerato la consulenza tecnica, da un lato come appartenente all’istruzione probatoria, ma, dall’altro, come non appartenente alla categoria dei mezzi di prova e ciò a differenza di quanto accadeva nel codice Zanardelli, ove la consulenza tecnica (che si chiamava perizia) era invece inclusa tra le prove”. Mandrioli 1997

  5. Art. 220 “la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”. Art. 225 “Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti”. codice di procedura penale • quattordici articoli (220-233) regolano perizia e consulenza tecnica

  6. perizia e consulenza tecnica nel processo penale “La perizia… non è più… un mezzo di prova ma strumento tecnico per l’interpretazione e la soluzione di problemi e questioni che richiedono particolare conoscenza di materie tecniche, scientifiche, artistiche”. Cassazione, sez. IV, 18. 2. 1994

  7. processo penale perizia o consulenza tecnica la perizia sembra attenere al giudice e la consulenza tecnica alle parti (pubblico ministero e difesa), “l’accezione moderna tende ad utilizzare indistintamente i due termini accomunando idealmente e praticamente i due istituti”. Mario Conte 2002

  8. ambiti in psicologia e psichiatria giudizio sulle capacità di • provvedere ai propri interessi • esercitare la funzione genitoriale • svolgere attività • autorealizzazione • testimonianza del minore • intendere e di volere

  9. capacità di provvedere ai propri interessi capacità civile capacità giuridica capacità di agire contrarre matrimonio succedere donare votare stare in giudizio disporre per testamento stipulare contratti

  10. Art 414 c. c.: “il maggiore di età o il minore emancipato, i quali si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti”. Art 415 c. c.: “il maggiore d’età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato”. incapacità di provvedere ai propri interessi

  11. quesito del giudice “Dica, il CTU, esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, visitato il periziando, compiuti tutti gli accertamenti che riterrà necessari ed opportuni, acquisita ogni eventuale, ulteriore documentazione clinica, se il soggetto, per abituale infermità di mente, sia totalmente o parzialmente incapace di provvedere ai suoi interessi”. Maria Elena Mangrin 2000

  12. capacità civile contrarre matrimonio succedere donare votare stare in giudizio disporre per testamento stipulare contratti interdizione inabilitazione contrarre matrimonio succedere succedere votare votare disporre per testamento

  13. presupposti dell’incapacità di agire • infermità mentale sufficiente • condizione abituale Ugo Fornari 1989

  14. amministratore di sostegno(dicembre 2003) L’interdizione e l’inabilitazione sono misure “totalizzanti”. Fra i disabili psichici in Italia (circa 700.000) solo una piccola parte sta così male; comunque non sempre, non continuativamente. Con l’A. S. l’incapacitazione non è più a 360° ma riguarda atti come investire una piccola somma, clausole da introdurre in un vitalizio, a quale appaltatore affidare un restauro, a quanto affittare un magazzino, come attuare una divisione ereditaria. Magari uno soltanto. Il provvedimento sarà assunto tenendo conto, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Paolo Cendon 2004

  15. giudizio sull’idoneità genitoriale • Problema diagnostico, prognostico e relazionale • Criteri complementari (per il genitore): • struttura familiare • stabilità familiare • intento strumentalizzante • Criteri aggiuntivi (per bambino e ambiente) • funzione educativa • funzione ludica

  16. quesito del giudice “Letti gli atti, esaminati i documenti, effettuati i necessari colloqui con il minore e con i genitori … approfondisca il CTU la situazione personale del minore e dica quale sia la qualità del rapporto tra lo stesso e ciascuno dei genitori estendendo se necessario l’indagine anche ad altre figure significative con le quali il minore ha consuetudine di vita. Alla luce delle risultanze degli accertamenti effettuati specifichi quale sia la migliore soluzione in merito all’affidamento dello stesso e alla regolamentazione dei rapporti con il genitore non affidatario. Indichi infine se opportuno e con quali modalità predisporre intervento di sostegno in favore del minore e/o dei genitori”. Suzanne Haller 2000

  17. giudizio sulla capacità di svolgere attività il danno biologico • “rivoluzione copernicana del risarcimento” • risarcimento nella dimensione fisica e psichica • il risarcimento in sede giudiziaria di un danno alla salute psichica è una conquista recente. • dal tradizionale riferimento al danno solo sulla capacità di produrre reddito a quello del danno biologico, focalizzato sulla centralità della persona umana, sulla sua integrità psico-fisica (violazione). Francesco Donato Busnelli 1988

  18. giudizio sulla capacità di svolgere attività il danno psichico “compromissione durevole ed obiettiva che riguardi la personalità individuale nella sua efficienza, nel suo adattamento, nel suo equilibrio; … un danno, quindi, consistente, non effimero né puramente soggettivo, che si crea per effetto di cause molteplici e che, anche in assenza di alterazioni documentabili dell’organismo fisico, riduce in qualche misura le capacità, le potenzialità, la qualità della vita di una persona”. Assunto Quadrio 1990

  19. danno biologico nesso causale • accertato il danno, affinché un soggetto terzo sia chiamato a risarcirlo in quanto responsabile, è necessario accertare la relazione causale tra danno ed azione scatenante. • se il danno non è imputabile ad un terzo, non vi sono gli estremi perché la situazione interessi la psicologia giuridica. Daniela Pajardi 2000

  20. danno biologico elementi del quesito del giudice • esistenza del danno • nesso causale tra evento e conseguenze • temporaneità o permanenza del danno • entità del danno • predisposizione individuale (situazione del soggetto in termini qualitativi) • relazione tra danno subito ed altre voci di risarcimento (danno alla capacità lavorativa, danno emergente, ecc.) • esclusione della simulazione

  21. giudizio sulla capacità di autorealizzazione fenomeno del mobbing “isolamento e persecuzione operati da dirigenti e colleghi”.

  22. quesito del giudice descriva il CTU • l’eziologia (con particolare riferimento alla situazione lavorativa), la natura e la gravità della patologia • le condizioni psico-fisiche con particolare riferimento alle conseguenze di una situazione di lavoro riferita come penalizzante e accertata in base agli atti di causa • l’elemento cronologico che colleghi la situazione lavorativa con l’eziologia

  23. capacità a testimoniare • La giurisprudenza ammette frequentemente il controllo peritale dell’attendibilità di un testimone anche in assenza di condizioni patologiche • bambini che si dichiarano vittime di maltrattamenti • coloro che denunciano di aver subìto violenze sessuali • anziani con possibile involuzione senile Guglielmo Gulotta 1987

  24. attendibilità del testimone l’esame della personalità, sia essa normale o patologica, deve condurre a un giudizio sulla attendibilità: • attendibilità: nei processi psichici non si ravvisano elementi che possano inficiare precisione della percezione, conservazione o rievocazione • non attendibilità: nei processi psichici sono alterazioni patologiche della memoria, della percezione, dell’affettività o delle altre funzioni psichiche tali da eliminare o da far scemare grandemente la possibilità di dire il vero, quand’anche lo si voglia Guglielmo Gulotta 1987

  25. attendibilità del minore testimone I bambini in tenera età sono più credibili • Le vittime di abusi sessuali, anche quando hanno un’età tenerissima, possono essere credibili nel raccontare le violenze subite, tanto più che in determinate situazioni il dato anagrafico esclude la possibilità che si tratti di racconti fantasiosi o menzogneri. (Cassazione 21406/2001)

  26. il giudizio sulla capacità di intendere e di volere bimbi annegati: per la madre ci sarà la perizia psichiatrica l’imputabilità AOSTA - Perizia psichiatrica per O. C., la mamma 31enne che ha confessato di avere annegato nel laghetto … i figlioletti …di quattro anni e di 21 giorni. la Repubblica 27 giugno 2002

  27. presupposti dell’imputabilità • nell’antica Roma i “furiosi” e i “fatui” non venivano puniti. • l’ordinamento attuale considera la persona responsabile, e quindi imputabile, solo se in pieno possesso della capacità sia di intendere che di volere.

  28. quesiti del giudice • dica il perito, esaminati gli atti di causa, visitato l’imputato, eseguiti tutti gli accertamenti clinici e di laboratorio che riterrà necessari e opportuni (e fin d’ora si autorizzano), quali fossero le condizioni di mente al momento del fatto per cui si procede: in specie se fosse capace di intendere e di volere, ovvero se detta sua capacità fosse, per infermità, esclusa o grandemente scemata • dica altresì il perito se l’imputato sia da ritenersi persona socialmente pericolosa.

  29. Tavola da E. D. Esquirol, Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légale, Atlas de 27 planches, Baillière, Paris 1838

  30. perizia sulla personalitàa. Art. 220, 2° c. p. p.: “salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti dalle cause patologiche”.

  31. perizia sulla personalitàb. “Le considerazioni psicologiche valgono solo in fase esecutiva, cioè dopo il processo. La perizia sulla personalità - o se si vuole la perizia criminologica - non è lecita nei confronti dell’imputato, ma è possibile quando si tratti di condannato, per decidere della modalità di esecuzione della pena, ovvero per l’accertamento della pericolosità del prosciolto o del condannato, ai fini dell’esecuzione della misura di sicurezza”. Lorenza Mortati 1999

  32. Perizia - Consulenza Tecnica difficoltà e limiti

  33. ambito disciplinare competente “quando, nei confronti di chi ha provocato deliberatamente una disgrazia, nasce il problema se si tratta di colpa, cioè se al momento dell’atto era pazzo o no, il tribunale non deve chiamare a decidere la Facoltà di Medicina ma la Facoltà di Filosofia (data l’incompetenza del giudice)”. Immanuel Kant, Antropologia dal punto di vista pragmatico (1798)

  34. conflitto tra funzioni terapeuta versus perito • contrasto tra azione diagnostico-terapeutica del medico e attività normativo-valutativa del perito • possibili effetti sul rapporto terapeutico tra medico-perito e paziente

  35. modelli epistemologici differenti Nel giudizio di imputabilità confluiscono due distinti livelli; l’accertamento peritale è una sorta di “costruzione a due piani”: quello clinico di un’eventuale condizione patologica (l’infermità), e quello della sua influenza sulla “capacità di intendere e di volere”. L’ accertamento peritale per essere attendibile sul piano scientifico e fruibile in ambito giudiziario deve quindi fare riferimento a due contesti disciplinari connotati da modelli epistemologici, da valori e da finalità del tutto distinti: l’ambito delle scienze cliniche e quello del diritto.

  36. problema del nesso causale • la concezione giuridica presuppone una origine dei disturbi psichici lineare e unicausale, inconciliabile con la moderna psicologia e psichiatria che rimandano a determinanti marcatamente multifattoriali • il diritto e la medicina legale articolano il principio del nesso causale in causa, concausa e occasione • la giurisprudenza considera il danno psichico quasi esclusivamente in relazione concausale con l’evento cui si riferisce

  37. problema della diagnosi • varietà dei modelli teorici di riferimento • tassonomia categoriale vs dimensionale (comorbidità vs spettro)

  38. problema della simulazione simulazione di malattia mentale volontaria versus involontaria

  39. simulazione volontaria Jung: • affinità tra simulazione e furto (su undici simulatori, otto in tempi diversi avevano commesso reati contro la proprietà) • contiguità tra simulazione del soggetto sottoposto a perizia e finzione dell’attore nella creazione e nell’esibizione artistica. La differenza sarebbe tutta nella capacità di mantenere salda la struttura cosciente DSM-IV-TR: • malingering

  40. simulazione involontaria sindrome di Ganser i simulatori verrebbero trascinati dal grado soggettivo di suggestionabilità fino a sovrapporre una seconda personalità a quella originaria e a cadere in quello stato di perdita della coscienza che si definiva “crepuscolare”, secondo la definizione coniata verso la fine dell’Ottocento dallo psicopatologo Ganser.

  41. simulazione involontaria • “… l’intenzione di simulare la turba mentale si era trasformata in potente autosuggestione che giunse fino a obnubilare la coscienza e a influenzare così le azioni la disopra del suo volere cosciente. • … l’ipotesi più plausibile è che la simulazione della pazzia era in massima parte intenzionale e cosciente, ma che alcuni momenti di essa avevano su di lui un tale effetto persuasivo da acquistare l’importanza di una forte suggestione e da trasferirlo in un’autoipnosi vera e propria”. • “Alle domande che ci sono state poste rispondiamo dunque: • Il periziando attualmente non è infermo di mente • Egli è però in uno stato d’inferiorità psicopatica a sfondo isterico • Presumibilmente questo stato sussiste dalla nascita. Esso non esclude la responsabilità per il furto; per la simulazione si deve presumere la responsabilità parziale”. C. G. Jung, Perizia medica su un caso di simulazione di malattia mentale, 1904

  42. capacità di autorealizzazione effetti sull’agenda di vita: danno senza patologia?

  43. quantificazione del risarcimento sul piano somatico l’uomo ha caratteristiche universali che lo contraddistinguono, ciò è improponibile sul piano psichico. Sono state tentate delle tabelle che attribuiscono un valore all’entità del danno (scuole pisana e genovese).

  44. quantumdebeatur la liquidazione del danno biologico

  45. non imputabilità e pericolosità sociale inerenti all’infermità o al comportamento criminoso? l’esempio del delirio di gelosia E. Munch, Gelosia, 1895

  46. variabilità del giudizio un caso di parricidio del 1835 “Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello…” “Mi è stato impossibile trovare una qualsiasi malattia che abbia agito sul cervello in modo da pregiudicarne le funzioni… nulla nelle sue risposte indica un disturbo delle facoltà mentali. Se gli si ricorda il suo crimine, egli ne parla con una specie di tranquillità che fa male. In Rivière nessuna malattia ha potuto disturbare le funzioni del cervello, e nelle numerose visite che gli ho fatto dopo il suo arrivo a Vire, non ho notato in lui alcun segno di alienazione mentale ”. dott. Bouchard

  47. variabilità del giudizio un caso di parricidio del 1835 “Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello…” “Ben presto non ebbi più dubbi sulla domanda che mi era stata rivolta, ed acquisii la piena e profonda convinzione che la mente di Rivière non era sana, e che l’atto che passava agli occhi del pubblico ministero per un orribile crimine, non era che il deplorevole risultato di una vera e propria alienazione mentale”. dott. Vastel

  48. variabilità del giudizio un caso di parricidio del 1835 “Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello…” “Approvando le conclusioni enunciate nella consultazione di Vastel, sono d’opinione unanime e dichiarano: • che dall’età di quattro anni Pierre Rivière non ha cessato di dar segni di alienazione mentale; • che la sua alienazione mentale è persistita, per quanto meno intensa, dopo gli omicidi che egli ha commesso; • che questi omicidi sono unicamente da attribuire al delirio” • Esquirol (e collegio peritale)

  49. variabilità del giudizio un caso di uxoricidio del 2004 “delirio di gelosia ben strutturato e stabile da circa vent’anni” • CTU1: “capace non di intendere ma di volere” • CTP: “capace di intendere ma non di volere” • CTU2: “parzialmente incapace di intendere e di volere” • CTU3: “nomina di un collegio peritale”

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