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Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano

Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano www.alfaggiorna.it. Le principali novità in materia di riscossione delle entrate comunali dal 2013. Affidamento dell’attività di riscossione. Decreto legge n. 203 del 2005 Art. 3

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Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano

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Presentation Transcript


  1. Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano www.alfaggiorna.it

  2. Le principali novità in materia di riscossione delle entrate comunali dal 2013

  3. Affidamento dell’attività di riscossione Decreto legge n. 203 del 2005 Art. 3 (modificato dall’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 174 del 2012) • Equitalia S.p.A. effettua (senza obbligo di gara) le attività di riscossione fino al 30 giugno 2013 • fino al 30 giugno 2013possono essere prorogati i contratti in corso (al 30 settembre 2005) tra gli enti locali e le società iscritte all’albo dei concessionari • dal 30 giugno 2013l’affidamento delle attività di riscossione, spontanea e coattiva, deve essere effettuato con procedure ad evidenza pubblica

  4. La proroga dell’abbandono di Equitalia Decreto legge n. 70 del 2011 Art. 7 - comma 2, lettera gg-ter) (modificato dall’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 174 del 2012) • A decorrere dal 30 giugno 2013, in deroga alle vigenti disposizioni, Equitalia Spa nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia Spa, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate

  5. La riduzione dell’aggio Riscossione spontanea a mezzo ruolo (art. 17 del Decreto legislativo n. 112 del 1999 e D.M. 4 agosto 2000)

  6. La riduzione dell’aggio Riscossione coattiva a mezzo ruolo Fino al 31 dicembre 2012 (art. 17 del Decreto legislativo n. 112 del 1999) Dal 1° gennaio 2013 (art. 5, comma 1, del Decreto legge n. 95 del 2012)

  7. Importi iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Art. 1 – commi 527-529 • importi fino ad € 2.000,00 (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni): • automaticamente annullati dal 1° luglio 2013 • con decreto del MEF sono stabilite: • le modalità di trasmissione agli enti dell’elenco delle quote annullate • le modalità di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere • conseguenze: • discarico • eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore … segue

  8. Importi iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Art. 1 – commi 527-529 • importi superiori ad € 2.000,00 (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni): • l’agente della riscossione dà notizia all’ente creditore, anche in via telematica, di aver esaurito le attività di propria competenza • con decreto del MEF sono stabilite le modalità per la comunicazione di cui al punto precedente • in entrambi i casi non si applicano le procedure previste per il discarico per inesigibilità ex artt. 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 • fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile … segue

  9. Importi iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99 • la disposizione riguarda: • qualsiasi tipologia di entrata iscritta a ruolo • qualsiasi importo ancora da pagare (totalmente o parzialmente) • non è rilevante la eventuale pendenza di un giudizio avverso la cartella di pagamento • non è rilevante la fase in cui si trova la riscossione (la riscossione deve essere interrotta) • annullamento d’ufficio senza necessità di istanza da parte del debitore • nella determinazione dell’importo non bisogna considerare: • le spese di notifica • l’aggio dell’agente della riscossione • gli interessi di mora • le spese delle procedure cautelari ed esecutive • l’importo va verificato a giugno 2013 (da gennaio a giugno 2013 si può procedere alla riscossione) • l’agente della riscossione risulta formalmente discaricato dalle sue responsabilità anche se non ha svolto le attività previste dalla legge

  10. Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità Fonti legislative: • art. 3, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 02 dicembre 2005, n. 248 Contenuto: • Equitalia, entro il 31 dicembre 2013, deve trasmettere le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 31 dicembre 2010 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Art. 1, comma 530 La norma differisce al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale Equitalia deve presentare le comunicazioni di inesigibilità per tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011

  11. Termine triennale per il controllo delle comunicazioni di inesigibilità Fonti legislative: • art. 36, comma 4-sexies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 Contenuto: • Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, da presentarsi entro il 31 dicembre 2013, il termine triennale (previsto dal comma 3 dell’art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999) decorso il quale Equitalia è automaticamente discaricata decorre dal 1° gennaio 2014 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Art. 1, comma 530 Differisce al 1° gennaio 2015 il termine triennale per il controllo di tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, da presentarsi entro il 31 dicembre 2014

  12. Riscossione coattiva di debiti fino ad € 2.000,00 Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 Art. 7 comma 2, lettera gg-quinquies) • per la riscossione coattiva dei debiti fino ad € 2.000,00 intrapresa a partire dal 13 luglio 2011, le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l’uno dall’altro Non riguarda le cartelle e le ingiunzioni già notificate alla data del 13 luglio 2011 È sufficiente dimostrare la spedizione (protocollo della posta in uscita) Disposizione abrogata dall’art. 1, comma 545, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)

  13. Riscossione coattiva di debiti fino ad € 1.000,00 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Art. 1 – comma 544 La norma prevede che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino ad € 1.000,00, intrapresa dal 1° gennaio 2013, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo Non riguarda le cartelle e le ingiunzioni già notificate alla data del 31 dicembre 2012 È sufficiente dimostrare la spedizione (protocollo della posta in uscita) La disposizione non si applica qualora l’ente creditore abbia notificato al debitore, ai sensi del comma 539 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, la comunicazione di inidoneità della documentazione prodotta per la sospensione della riscossione

  14. Sospensione della riscossione e annullamento delle partite Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Art. 1 – commi 537-543 La norma prevede (analogamente a quanto stabilito dalla Direttiva di Equitalia n. 10 del 2010)che, dal 1° gennaio 2013, con riferimento alla riscossione dei tributi: • il contribuente, entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa, può presentare al concessionario della riscossione, anche con modalità telematica, una dichiarazione che documenti che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella ovvero l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati da: • prescrizione o decadenza del credito precedete alla esecutività del ruolo • sgravio emesso dall’ente creditore • sospensione amministrativa o giudiziale • sentenza di annullamento, totale o parziale, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; • un pagamento effettuato a favore dell’ente creditore in data antecedente alla formazione del ruolo • qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito … segue

  15. Sospensione della riscossione e annullamento delle partite • gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi (di seguito denominati “concessionario per la riscossione”), ricevuta la predetta dichiarazione e con riferimento alle partite ivi contenute: • devono sospendere immediatamente ogni ulteriore azione • entro 10 giorni devono trasmettere all’ente creditore la dichiarazione presentata dal contribuente e la documentazione allegata • decorso il termine di ulteriori 60 giorni (termine ordinatorio), l’ente creditore deve notificare al contribuente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata, la: • conferma della documentazione prodotta: • trasmettere, in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio • inidoneità della documentazione prodotta a mantenere sospesa la riscossione: • darne immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo … segue

  16. Sospensione della riscossione e annullamento delle partite • qualora l’ente creditore non ottemperi ai suoi obblighi, decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente al concessionario della riscossione, le partite indicate nella dichiarazione sono annullate di diritto: • conseguenze: • discarico automatico per il concessionario della riscossione; • eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore • fermo restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa (non si applica al caso di documentazione inidonea), si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute (quelle indicate nell’atto notificato al debitore), con un minimo di € 258,00 (la sanzione è applicata dal Comune così come la denuncia all’Autorità Giudiziaria – nota Equitalia del 14 gennaio 2013) • i concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l’automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo … segue

  17. Sospensione della riscossione e annullamento delle partite • le predette disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima del 1° gennaio 2013: • l’ente creditore notifica l’esito dell’esame delle dichiarazioni entro il 29 marzo 2013 (termine ordinatorio) • qualora l’ente non ottemperi entro il 6 agosto 2013, le partite riportate nelle dichiarazioni sono annullate di diritto: • conseguenze: • discarico automatico per il concessionario della riscossione; • eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore • dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica la procedura non sospende né interrompe il termine per impugnare l’atto notificato … segue

  18. Sospensione della riscossione e annullamento delle partite Linee guida dell’Ifel Nota 4 febbraio 2013 Il procedimento non è limitato alla riscossione a mezzo ruolo ma si estende anche alla riscossione coattiva effettuata da parte dei Concessionari minori Procedimento per le domande già presentate alla data del 1° gennaio 2013: • verificare all’interno degli uffici comunali preposti alla riscossione coattiva la presenza di eventuali domande di sospensione, presentate a partire dal 6 maggio 2010, a cui non sia stato dato formale riscontro; • richiedere, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo con data certa, quante e quali siano state le richieste che il soggetto addetto alla riscossione coattiva ha inviato al Comune stesso e che non sono state riscontrate formalmente anche al soggetto debitore

  19. Ripetibilità delle spese di notifica

  20. Ripetibilità delle spese di notifica Fino al 29 ottobre 2012 Decreto MEF 8 gennaio 2001 Dal 30 ottobre 2012 Decreto MEF 12 settembre 2012 Pagina 20

  21. Le novità in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

  22. L’estensione della esclusione alle aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non abitative Fonti legislative: art. 14, comma 4, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 art. 10, comma 3, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge _________ Contenuto: sono escluse dal tributo: aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (nella TARSU - art. 1, c.3, d.l.n.8/99 – e nella TIA1 e TIA2 erano escluse tutte le aree, non operative, pertinenziali o accessorie a tutti gli immobili. Nel TARES, quindi, sono imponibili le aree, suscettibili di produrre rifiuti, pertinenziali o accessorie dei locali non abitativi, ad es. le aree a verde, i parcheggi, ecc.) aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (tetti, scale, portici, cortili, alloggio del portiere se non occupato, lavanderia, riscaldamento centrale, ecc.) Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge ____________ Art. 10, comma 3 Nel sostituire il comma 4 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011, estende l’esclusione anche alle aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non abitative, chiarendo che non sono escluse soltanto le aree scoperte operative Pagina 22

  23. L’utilizzo a regime del metodo normalizzato Fonti legislative: • art. 14, commi 9, 12 e 30, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 • art. 1, comma 387, lettere b) e d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Contenuto: • con regolamento ministeriale, da approvare entro il 31 ottobre 2012, sono stabiliti i criteri per: • la commisurazione delle tariffe (comma 9) • l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe (comma 12) • la determinazione del costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 (comma 30) • il regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 12) … segue

  24. L’utilizzo a regime del metodo normalizzato • la lettera b) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, nel modificare il comma 9 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011: • elimina la previsione del rinvio al regolamento ministeriale per la determinazione dei criteri per la commisurazione delle tariffe • prevede l’applicazione, fin dall’origine ed a regime, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 • la lettera d) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 abroga il comma 12 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011 (con l’abrogazione del comma 12 è venuta meno l’individuazione dei criteri per la determinazione del costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29)

  25. L’utilizzo a regime del metodo normalizzato Consiglio di stato, sez. VI, sentenza 4 dicembre 2012, 6208 • Il regolamento statale sul metodo normalizzato non viola la normativa comunitaria, anche se consente ai Comuni l’utilizzo di criteri presuntivi non rapportati all’effettiva produzione di rifiuti. Del resto, “il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore”. • Quindi, il comune di Prato ha legittimamente deliberato il coefficiente massimo di produzione per gli alberghi con ristorazione, perché è un dato di comune esperienza che questa attività sia potenzialmente produttiva di rifiuti in misura maggiore rispetto ad altre utenze e “non è irragionevole ritenere che un albergo con ristorante possa produrre rifiuti in quantità cinque volte superiore rispetto a quelli prodotti dalle utenze domestiche”.

  26. Le modifiche alla base imponibile Fonti legislative: art. 14, commi 9 e 10, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 art. 1, comma 387, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Contenuto: per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (sono a destinazione ordinaria i gruppi catastali “A”, “B” e “C”), la base imponibile è la superficie calpestabile (comma 9) Definizione di superficie utile calpestabile (fonte Osservatorio del mercato immobiliare) È la superficie al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi: i locali con altezza inferiore a 1,5 mt le rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni le scale all’interno dell’unità immobiliari da considerare solo per la proiezione orizzontale i locali tecnici … segue Pagina 26

  27. Le modifiche alla base imponibile per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è l’80 per cento della superficie catastale (comma 9) Determinazione dell’Agenzia del Territorio del 09 agosto 2005 La superficie catastale ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 340, della legge n. 311 del 2004 è determinata apportando alcune modifiche ai criteri di computo della superficie catastale dettati dal DPR 138/1998. Infatti, ad esempio: sono calcolate tutte le superfici dei vani principali ed accessori a servizio diretto (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi); sono calcolate tutte le superfici dei vani accessori a servizio indiretto (cantine, soffitte, ecc); non sono applicate le percentuali di riduzione previste dal DPR 138/98; non si tiene conto delle aree scoperte delle unità immobiliari ad uso residenziale (balconi, terrazze, aree pertinenziali); non si considerano nel computo i locali con altezza utile inferiore a 1,5 mt: in caso di altezza unica < 1,5 mt si esclude l’intero locale; in caso di altezza max e minima si esclude se l’altezza max <1,5 mt, si include se max > 1,5 mt a prescindere dalla minima … segue Pagina 27

  28. Le modifiche alla base imponibile Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, per l’eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento (comma 9) in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni, si applicano ai c.d. “fabbricati fantasma” ai quali è stata attribuita la rendita presunta (comma 9) nulla viene disposto per le aree scoperte (si applica, quindi, la superficie calpestabile) nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 10) … segue Pagina 28

  29. Le modifiche alla base imponibile la lettera b) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, nel modificare il comma 9 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011: conferma l’utilizzo della superficie calpestabile per tutte le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria prevede che per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano: la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA 1 o TIA 2 … segue Pagina 29

  30. Le modifiche alla base imponibile ai fini dell’attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i Comuni e la predetta Agenzia Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2013 L’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni i dati relativi alla superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, con riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria. L’Agenzia rende disponibili ai Comuni, ai fini delle attività di accertamento di cui all’art. 14, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011, i dati relativi alla superficie determinata scorporando, per le sole destinazioni abitative, le superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti. La data dalla quale è assicurata la fruibilità dei dati di cui ai commi precedenti è stabilita con apposito comunicato del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito internet della stessa Agenzia. I Comuni, laddove riscontrino scostamenti significativi della superficie rispetto ai dati in loro possesso, possono segnalare tali incongruenze all’Agenzia. I canali di comunicazione utilizzati per l’interscambio dei dati sono costituiti dalle piattaforme informatiche denominate “Portale per i Comuni” e “Sistema di Interscambio”. L’interscambio dei dati di cui all’articolo 2 viene effettuato secondo le regole tecniche pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nell’area relativa alle attività già di competenza dell’Agenzia del Territorio, all’indirizzo: http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=6255 . … segue Pagina 30

  31. Le modifiche alla base imponibile la suddetta disciplina si applica fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9bis la lettera c) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, aggiunge il comma 9bis all’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che: nell’ambito della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998 i Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (garantire l’effettiva conoscenza da parte dei contribuenti) Pagina 31

  32. I dati da indicare nella dichiarazione Fonti legislative: art. 14, commi 33 e 34, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 art. 1, comma 387, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Contenuto: i soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo (nella TARSU 20 gennaio successivo) nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti la dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione dal Comune la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento … segue Pagina 32

  33. I dati da indicare nella dichiarazione la lettera e) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, aggiunge al comma 34 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011 la previsione secondo la quale: al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati: i dati catastali il numero civico di ubicazione dell’immobile il numero dell’interno, ove esistente Pagina 33

  34. Maggiorazione tariffaria Fonti legislative: art. 14, comma 13, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 art. 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge _________ Contenuto: alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni con deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione può essere aumentata fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato Disciplina per l’anno 2013 Art. 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge ________ I Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadrato La predetta maggiorazione standard è riservata allo Stato Pagina 34

  35. Riduzione di risorse Fonti legislative: art. 14, comma 13bis, del decreto legge 6/12/1111, n. 201 convertito dalla legge 22/12/11, n. 214 art. 10, comma 2, del decreto legge 8/04/13, n. 35 convertito dalla legge ___ Contenuto: a decorrere dal 2013, il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard (0,30 euro per metro quadrato). In caso di incapienza ciascun Comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo Disciplina per l’anno 2013 Art. 10, comma 2, del decreto legge 8/04/13, n. 35 convertito dalla legge ___ Avendo previsto che la maggiorazione (0,30 euro per metro quadrato) è riservata allo Stato, non si applica la riduzione del Fondo di solidarietà comunale che, di conseguenza, viene aumentato di € 943,00 milioni Pagina 35

  36. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Fonti legislative: art. 14, comma 35, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 art. 1, comma 387, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1bis, del decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1 art. 10, comma 2, del decreto legge 8/04/13, n. 35 convertito dalla legge ___ Contenuto: in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il tributo è versato esclusivamente al Comune in mancanza di diversa deliberazione comunale: il versamento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale ovvero con modello F24 (dovrà essere approvato il modello ovvero dovranno essere istituiti i codici tributo) il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno … segue Pagina 36

  37. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la lettera f) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 ha sostituito il comma 35 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011 disponendo che: in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: i Comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29 (e la maggiorazione?), ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2 il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune (la tariffa di cui al comma 29, invece, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti) … segue Pagina 37

  38. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato con il modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento (decreto 14 maggio 2013) … segue Pagina 38

  39. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Decreto 14 maggio 2013 (in G.U. n. 116 del 20 maggio 2013) approva il modello di bollettino di c/c postale il modello può essere utilizzato dal 1° luglio 2013 Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; non è, invece, possibile il versamento tramite bonifico il numero di conto corrente (1011136627) è unico per tutti i Comuni ed è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO TARES” Poste Italiane S.p.A. riversa all’Agenzia delle entrate le somme riscosse e trasmette alla struttura di gestione dell’F24 i dati analitici dei bollettini la struttura di gestione dell’F24 accredita ai Comuni il gettito del tributo e della maggiorazione e all’affidatario del servizio di gestione dei rifiuti quello della tariffa ex comma 29 … segue Pagina 39

  40. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Decreto 14 maggio 2013 (in G.U. n. 116 del 20 maggio 2013) per l’anno 2013: la maggiorazione è riversata allo Stato il tributo è riversato, in caso di affidamento della riscossione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, a quest’ultimo la rendicontazione è eseguita, con cadenza settimanale, utilizzando il portale Siatel v2.0 – Punto Fisco sul medesimo portale, i Comuni devono indicare alla struttura di gestione dell’F24 il codice IBAN e l’intestazione dei conti sui quali accreditare le somme riscosse Allegato 3: modello di bollettino reperibile presso gli uffici postali Allegato 2: modello precompilabile (previa autorizzazione alla stampa in proprio) Nel bollettino manca lo spazio relativo al tributo provinciale (Tefa) La Tares giornaliera (ivi compresa la maggiorazione giornaliera e la Tefa giornaliera) come si pagano? … segue Pagina 40

  41. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (dal 1° al 16 di ciascun mese - decreto 14 maggio 2013) i Comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno (dal 1° al 16 giugno - decreto 14 maggio 2013) … segue Pagina 41

  42. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013: il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile (a luglio, ai sensi dell’art. 1bis, del decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1), ferma restando la facoltà per il Comune di posticipare ulteriormente tale termine fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2 per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal Comune nell’anno precedente in ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe … segue Pagina 42

  43. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013: il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate l’eventuale conguaglio riferito all’incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata Pagina 43

  44. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Versamento il comma 2 dell’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, convertito dalla legge ____________, ha stabilito che, in deroga all’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011, per il solo anno 2013, operano le seguenti disposizioni: la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento Circolare 29 aprile 2013, n. 1/DF La competenza è del Consiglio Comunale In assenza di fissazione da parte del Comune del numero e della scadenza delle rate per l’anno 2013, ai sensi del comma 35 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2013, il versamento deve essere effettuato in due rate con scadenza, rispettivamente, a luglio ed ottobre 2013 … segue Pagina 44

  45. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Versamento il comma 2 dell’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, convertito dalla legge ____________, ha stabilito che, in deroga all’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011, per il solo anno 2013, operano le seguenti disposizioni: ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013 Circolare 29 aprile 2013, n. 1/DF Nelle more dell’approvazione dei codici tributo per l’F24 e del bollettino di c/c postale “ministeriale”, non è possibile aprire un conto corrente postale intestato alla Tares né modificare l’intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato (riservata allo Stato) è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani Pagina 45

  46. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Versamento A regime In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: - il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune; - la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti - il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione è effettuato con il modello F24 ovvero con il bollettino di conto corrente postale La gestione del tributo e della maggiorazione è effettuata direttamente dal Comune, salvo l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 Salvo diversa deliberazione comunale, il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione è effettuato in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno Pagina 46

  47. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Versamento Per l’anno 2013 Modalità di gestione e riscossione In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: - i Comuni possono affidare la gestione del tributo e della tariffa ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu o della Tia I Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti … segue Pagina 47

  48. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Versamento Per l’anno 2013 Scadenza, numero ed importo delle rate La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento Fino alla determinazione delle tariffe, l’importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA applicate dal Comune nell’anno precedente … segue Pagina 48

  49. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Versamento Per l’anno 2013 Modalità di pagamento Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i Comuni possono utilizzare le modalità di pagamento già in uso per la Tarsu o la Tia Dalla terza rata, e comunque per l’ultima rata, il versamento è effettuato esclusivamente con il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale … segue Pagina 49

  50. Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Versamento Per l’anno 2013 Maggiorazione La maggiorazione standard (pari a 0,30 euro per metro quadrato) è versata, direttamente allo Stato, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale Pagina 50

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