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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI PER L’EDILIZIA

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI PER L’EDILIZIA. TITOLI ABILITATIVI. INTERVENTI EDILIZI. NORME PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA. Fine. ing. Gianfranco Minniti – Milazzo (ME). INTERVENTI EDILIZI. Manutenzione ordinaria. Manutenzione straordinaria. Restauro e

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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI PER L’EDILIZIA

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  1. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI PER L’EDILIZIA TITOLI ABILITATIVI INTERVENTI EDILIZI NORME PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA Fine ing. Gianfranco Minniti – Milazzo (ME)

  2. INTERVENTI EDILIZI Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia Nuova costruzione Ristrutturazione urbanistica Menu Principale

  3. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

  4. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso

  5. INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO Sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio

  6. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica

  7. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. • la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera 6; • gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; • la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; • l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; segue

  8. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE • l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; • gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; • la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

  9. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA Sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

  10. TITOLI ABILITATIVI • Attività edilizia libera • Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni • Attività edilizia dei privati su aree demaniali • Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica • Permesso di costruire • Nozione e caratteristiche • Contributo di costruzione • Procedimento • Denuncia di inizio attività Menu Principale

  11. Interventi di manutenzione ordinaria Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato TITOLI ABILITATIVIAttività edilizia libera

  12. TITOLI ABILITATIVIAttività edilizia delle pubbliche amministrazioni • Opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. • Opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni. • Opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

  13. TITOLI ABILITATIVIAttività edilizia dei privati su aree demaniali La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del testo unico e per essa si applica quanto indicato per le altre attività edilizie

  14. TITOLI ABILITATIVIAttività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica • Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: • gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; • fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà. • Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

  15. TITOLI ABILITATIVIPermesso di costruire– Nozione e caratteristiche • Interventi di nuova costruzione • Interventi di ristrutturazione urbanistica • Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso Il permesso di costruire è necessarioper:

  16. TITOLI ABILITATIVIPermesso di costruire– Nozione e caratteristiche • Viene rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente • È subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso • Viene rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici

  17. TITOLI ABILITATIVIPermesso di costruire– Nozione e caratteristiche • Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale • La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 Articolo 7 - Limiti di densità edilizia Articolo 8 - Limiti di altezza degli edifici Articolo 9 - Limiti di distanza tra i fabbricati

  18. TITOLI ABILITATIVIPermesso di costruire– Nozione e caratteristiche • Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. • La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. • Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

  19. TITOLI ABILITATIVIPermesso di costruire – Contributo di costruzione Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione: • La quota relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta all'atto del rilascio del permesso di costruire e può essere rateizzata. Il titolare del permesso può realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune • La quota relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera e l’ultima rata deve essere versata non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione • L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: • all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni • alle caratteristiche geografiche dei comuni • alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti • ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione della legge 1150/42, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali

  20. TITOLI ABILITATIVIPermesso di costruire – Contributo di costruzione • Il contributo si riduce alla sola quota degli oneri di urbanizzazione per l’edilizia abitativa convenzionata, qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati • Per la realizzazione della prima abitazione il contributo è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica • Il contributo di costruzione non è dovuto: • per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo • per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari • per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici • per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità • per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia • Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione

  21. TITOLI ABILITATIVIPermesso di costruire – Contributo di costruzione • Per le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi il contributo è pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. • Per costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi il contributo è pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché una quota non superiore al 10 % del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività • Qualora la destinazione d'uso delle opere sopra indicate, nonché di quelle nelle zone agricole, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione

  22. TITOLI ABILITATIVIPermesso di costruire – Procedimento • La domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dai documenti previsti dalle norme tecniche, nonché da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale • Entro sessanta giorni il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce i prescritti pareri dagli uffici comunali, dalla ASL e dai Vigili del Fuoco, e, valutata la conformità del progetto alle normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto • Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta; dell’avvenuto rilascio è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio • I predetti termini sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento • Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, la domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto

  23. TITOLI ABILITATIVIDenuncia di inizio attività Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività: • gli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e quelli per i quali non è obbligatorio il permesso di costruire, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente • le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire • In alternativa al permesso di costruire per: • gli interventi di ristrutturazione che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive • gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche • altri interventi individuati dalle regioni

  24. TITOLI ABILITATIVIDenuncia di inizio attività • Va presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori allo sportello unico, accompagnata dagli opportuni elaborati progettuali e da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie • Ha efficacia per tre anni • Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo gli organi competenti devono preventivamente esprimere parere favorevole • Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza • Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività

  25. TITOLI ABILITATIVIOpere di urbanizzazione Primaria strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni Secondaria asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate)

  26. NORME PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA URBANISTICHE (qualità e quantità di edificazione, rapporto con il territorio) TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (strutture in c.a., acciaio, legno, muratura, zone sismiche, impianti e risparmio energetico) QUALITÀ DEI MATERIALI (requisiti di accettazione, controlli di qualità, norme UNI) STANDARD ABITATIVI E IGIENICO-SANITARI, SICUREZZA, TUTELA AMBIENTALE (norme d’igiene, barriere architetton., norme antincendio, tutela ambientale) DISCIPLINA DEGLI APPALTI (rapporti committente-esecutrice) Menu Principale

  27. NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI • Testo Unico - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14/01/2008 • Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche - Legge 2 febbraio 1974, n.64 • Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica - Legge 5 novembre 1971, n.1086 • Norme per la sicurezza degli impianti - Legge 5 marzo 1990, n.46 • Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia - Legge 9 gennaio 1991, n.10 • Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia - D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 e succ. mod. ed integr.

  28. NORME PER LA QUALITÀ DEI MATERIALI Tutti i materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: • Identificati • Certificati secondo specifiche norme e prove sperimentali • Accettati dalla D.L. che verifica le certificazioni e dispone prove di accettazione Per gli altri materiali e prodotti esistono normative specifiche di settore che riguardano i requisiti di accettazione in funzione della durabilità, della funzionalità, della resistenza agli agenti atmosferici, della resistenza al fuoco, della capacità di isolamento termico ed acustico, etc.

  29. NORME PER LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI Per appalto pubblico si intende quel complesso di operazioni ed adempimenti, regolamentati dall’ordinamento giuridico, che consentono alla Amministrazione di realizzare un’opera o di acquisire un servizio o ottenere una fornitura di beni. Le procedure di aggiudicazione, sono le seguenti: • Asta pubblica o pubblico incanto:  una procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerta; • Licitazione privata: una procedura ristretta alla quale possono partecipare solo le imprese invitate dalla Amministrazione; • Appalto concorso: la procedura ristretta nella quale il candidato redige un progetto relativo alle prestazioni richieste sulla base delle esigenze della Amministrazione aggiudicatrice proponendo le condizioni ed i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l’appalto. • Trattativa privata: la procedura negoziata in cui l’Amministrazione consulta una o più imprese di propria scelta, con cui negozia i termini del contratto. Le norme in tema di lavori pubblici hanno poi introdotto altre specifiche procedure di aggiudicazione: Appalto lavori congiunto alla acquisizione di immobili; concessione di costruzione e gestione; project financing.

  30. NORME URBANISTICHE

  31. NORME URBANISTICHE

  32. NORME URBANISTICHE Strumenti urbanistici e Norme Zone Territoriali Omogenee Standard Urbanistici Limiti per l’edificazione Distanze dalle strade Menu Precedente

  33. NORME URBANISTICHEPiano Regolatore Generale Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale e deve indicare essenzialmente: • la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti • la divisione in zone del territorio, con precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona • le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciale servitù • le aree da riservare a edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere e impianti di interesse collettivo o sociale • i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico • le norme per l'attuazione del piano

  34. NORME URBANISTICHEPiano Particolareggiato È lo strumento di attuazione del piano regolatore generale in cui devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona, il piano finanziario di attuazione, e debbono inoltre essere determinati: • le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze • gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico • gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia • le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano • gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare • la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future

  35. NORME URBANISTICHERegolamento Edilizio Di norma regolamenta • formazione, attribuzioni e funzionamento della commissione edilizia • la presentazione delle domande di permesso di costruzione e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello • la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori • l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone • gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale • l'ampiezza e la formazione dei cortili e spazi interni • le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche • l'aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana • le norme igieniche di particolare interesse edilizio • le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze

  36. NORME URBANISTICHERegolamento Edilizio • recinzione o manutenzione di aree scoperte, parchi, giardini e zone privati tra fabbricati e spazi pubblici e da questi visibili • l'apposizione e la conservazione dei numeri civici • le cautele per garantire la pubblica incolumità per l'esecuzione delle opere edilizie, l'occupazione del suolo pubblico, i lavori nel pubblico sottosuolo, le ribalte che si aprono nei luoghi pubblici, ecc. • la vigilanza sull'esecuzione dei lavori • la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore • l'osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario • la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore

  37. NORME URBANISTICHEZone Territoriali Omogenee • Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi • Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq • Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle Zone B

  38. NORME URBANISTICHEZone Territoriali Omogenee • Zone D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati • Zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C) • Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale

  39. NORME URBANISTICHEStandard urbanistici Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, a parcheggi • Devono essere assicurati per ogni abitante la dotazione minima, inderogabile, di 18 mq. per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie. • Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato: • mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo • mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, sanitarie, assistenziali, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., prot. civile, ecc.) ed altre • mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, e effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade • mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste in funzione dei volumi residenziali) • Si assume che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.)

  40. NORME URBANISTICHEStandard urbanistici Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee • Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature. • Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità - detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici. • Le aree che verranno destinate agli spazi pubblici etc. nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.

  41. NORME URBANISTICHEStandard urbanistici Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee • Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi. • Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10.000 abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati alle attrezzature scolastiche dell’obbligo (nido, materna, elementare, media). La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq. • Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio per parchi e attrezzature sportive di quartiere resta fissata in mq. 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.

  42. NORME URBANISTICHEStandard urbanistici Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee • Zone E): la quantità minima è stabilita in mq. 6, da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi connessi all’istruzione e agli interessi comuni. • Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti la esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito: • 1,5 mq/abitante per le attrezzature per la istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi); • 1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere; • 15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.

  43. NORME URBANISTICHEStandard urbanistici Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi • nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti • nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste in funzione del volume edificato); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative

  44. NORME URBANISTICHEStandard urbanistici Per il calcolo del numero di abitanti insediabili si computano 80 mc di costruzione vuoto per pieno ad abitante + 20 mc se sono presenti destinazioni non residenziali connesse alla residenza (negozi di prima necessità, servizi collettivi, studi professionali) .

  45. NORME URBANISTICHELimiti di densità edilizia Zone A • per il risanamento ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, calcolate senza tener conto delle superfetazioni; • per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;

  46. NORME URBANISTICHELimiti di densità edilizia Zone B Le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi pubblici. Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti: • 7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti; • 6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti; • 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti. Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano. Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.

  47. NORME URBANISTICHELimiti di densità edilizia Zone C I limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme per la determinazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive e di quelle per i limiti di altezza e distanza fra edifici, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti. Zone E È prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di 0,03 mc/mq.

  48. NORME URBANISTICHELimiti di altezza Zone A • per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; • per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico. Zone B • l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di zona.

  49. NORME URBANISTICHELimiti di altezza Zone C • contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette. Edifici ricadenti in altre zone • le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati.

  50. NORME URBANISTICHELimiti di distanza Zone A • per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. Nuovi edifici ricadenti in altre zone • è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

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