1 / 190

Manovra Finanziaria 2008

Manovra Finanziaria 2008. Manovra Finanziaria 2008 .

tasmine
Télécharger la présentation

Manovra Finanziaria 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Manovra Finanziaria 2008 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  2. Manovra Finanziaria 2008 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, pubblicata in G.U. n. 300 del 28.12.2007 – Suppl. Ord. n. 285 (di seguito “Legge Finanziaria 2008”). >>E’ costituita da 3 articoli e da allegati: - art. 1, co. 1 – 387 (disposizioni in materia di entrata e missioni internazionali specifiche); - art. 2, co. 1 – 642 (disposizioni concernenti diverse missioni in ambito nazionale e internazionale); - art. 3, co. 1 – 164 (disposizioni in materia di fondi da ripartire per le spese valide per tutte le missioni e in materia di pubblico impiego). 2. D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 convertito dalla legge di conversione 29 novembre 2007, (Pubblicato in G.U. n. 229 del 2 ottobre), in vigore dal 3 ottobre 2007, giorno successivo alla pubblicazione. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  3. Nuove disposizioni rilevanti con effetti nel 2008 Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante “ Proroga di termini previsti da disposizioni urgenti in materia finanziaria (cd. Decreto Legge Milleproroghe)”, pubblicato in G.U. n. 302 del 31.12.2007 (di seguito “Decreto”) >>Ai sensi dell’art. 37, co. 1 - 4, del Decreto, èprevista l’abolizione della tassa sui contratti di Borsa e del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3278. >> Decorrenza : nessuna norma specifica Ma il Decreto entra in vigore ai sensi dell’art. 52 il giorno stesso della pubblicazione in G.U. >> dal 31 dicembre 2007. D.M. 12 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 291 del 15.12.2007), la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. è fissata al 3% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008. >> Dal 1° gennaio 2004 si applicava il tasso del 2,5% > attenzione quindi al calcolo degli interessi maturati per gli omessi e tardivi versamenti da ravvedere. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  4. Manovra Finanziaria 2008 LEGENDA Participation exemption: modifiche all’art. 87 del TUIR Dividendi e plusvalenze: modifiche agli artt. 47, 58, 59 e 68 del TUIR ed introduzione del comma 3 ter all’art. 27 del DPR 600/73 3. White list: introduzione dell’art. 168-bis del TUIR Spese di rappresentanza: modifiche all’art. 108 del TUIR Nuove disposizioni sulla deducibilità degli interessi passivi; Modifiche al regime del Consolidato Fiscale Nazionale; Soppressione delle deduzioni extracontabili - Quadro EC; segue… STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  5. Manovra Finanziaria 2008 8. IRES – IRAP: variazione aliquote di imposta; 9. IRAP – modifiche sostanziali alle disposizioni di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 10. Operazioni di riorganizzazione aziendale – modifiche sostanziali ai conferimenti di aziende disciplinati dagli artt. 175 e 176 del T.u.i.r.; 11. Operazioni di riorganizzazione aziendale – regime di imposizione sostitutiva ex nuovo art. 176, co. 2-ter del T.u.i.r. sui conferimenti di aziende e su fusioni e scissioni; 12. IVA DI GRUPPO – divieto di compensazione dei crediti IVA; 13. Principi contabili internazionali IAS/IFRS; segue… STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  6. Manovra Finanziaria 2008 14. Fatturazione elettronica nei confronti della P.A.; 15. Esenzione IVA per servizi “ausiliari” nei gruppi bancari/assicurativi e consorzi; 16. Modifiche alla base imponibile e valore normale ai fini IVA; 17. Modifiche alla detrazione IVA – telefonia mobile e “veicoli stradali a motore”; 18. Reverse-charge per cessioni di fabbricati strumentali; 19. Sanzioni e reverse-charge; 20. Responsabilità nelle vendite immobiliari; 21. Cenni sul “collegato fiscale”; segue… STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  7. Manovra Finanziaria 2008 22. Nuovo regime di tassazione per persone fisiche titolari di redditi di impresa e di redditi da partecipazione in società di persone; 23. Riduzione dell’area dei soggetti considerati “non operativi” – Modifiche alla disciplina delle società di comodo; 24. Scioglimento agevolato e trasformazione in società semplice – Società di comodo; 25. Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola. 26. Detrazione per la ristrutturazione edilizia 27. Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica 28. Regole in tema di deducibilità per i contratti di leasing 29. Regole in tema di imputazione degli ammortamenti dedotti in presenza di costo fiscalmente indeducibile delle aree. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  8. Participation Exemption • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 33, lettera h: h) all’articolo 87, comma 1, alinea, del TUIR, le parole: “del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere dal 2007” sono sostituite dalle seguenti: “del 95 per cento”. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  9. Participation Exemption • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 34, terzo periodo (decorrenza e regime transitorio): La disposizione di cui al comma 33, lettera h, ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l’esenzione in misura pari all’84% per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  10. Participation Exemption • Obbiettivo: Uniformare il regime impositivo delle plusvalenze generate dalle partecipazioni che rispondono ai requisiti ex art. 87 del TUIR a quello previsto per i dividendi societari ex art. 89 comma 2 del TUIR. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  11. Participation Exemption • Decorrenza e regime transitorio: • Esenzione al 95% per le plusvalenze ex art. 87 del TUIR realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/2007. • Esenzione all’84% per le plusvalenze ex art. 87 del TUIR realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/2007, fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  12. Participation Exemption • Regime transitorio previgente: Art. 4, comma 1, lettera c) del D. Lgs. N. 344/2003 : “Non rientrano nell’esenzione di cui all’art. 87, le plusvalenze relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2003 fino a concorrenza delle svalutazioni nello stesso periodo d’imposta e nel precedente.” In base al nuovo regime transitorio l’esenzione rimane applicabile nella precedente misura dell’84% senza alcun limite di tempo e fino a concorrenza di tutte le svalutazioni dedotte nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1/1/2004, comprese quindi quelle effettuate anteriormente al 2002. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  13. Participation Exemption • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 58, lettera c : c) all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR, la parola: “diciottesimo” è sostituita dalla seguente: “dodicesimo”. L’obbiettivo di tale disposizione è quello di allineare il periodo minimo di possesso per l’esenzione delle plusvalenze ex art. 87 del TUIR al periodo minimo di possesso per l’indeducibilità delle minusvalenze ex art. 101 del TUIR. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  14. Dividendi e plusvalenze • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 38: Al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società disposta dal comma 33 del presente articolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68,comma 3, del TUIR. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  15. Dividendi e plusvalenze • Obbiettivo: • Invarianza del livello di tassazione di: • utili percepiti da PF al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa (art. 47, comma 1 del TUIR); • plusvalenze realizzate da PF al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa (art. 68, comma 3 del TUIR); • utili percepiti da PF nell’esercizio d’impresa e da società di persone commerciali (art. 59 del TUIR); • plusvalenze realizzate da PF nell’esercizio d’impresa e da società di persone commerciali (art. 58, comma 2 del TUIR). STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  16. Dividendi e plusvalenze • Esempio – utili ex art. 47 comma 1: Ipotesi: - utili società = 100 - socio PF detiene 100% capitale sociale - aliquota marginale = 43% Tassazione attuale : 100x33% + (100-33)x40%x43% = 44,524 Quota imponibile dei dividendi post-finanziaria (Y): 100x27,5% + (100-27,5)x (Y) x43% = 44,524 Y = (44,524-27,5)/(100-27,5)x43% = 54,60% STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  17. Dividendi e plusvalenze • Violazione del principio di invarianza: • NESSUN ADEGUAMENTO PREVISTO PER I SOGGETTI IRES • ESEMPIO 1 : Ente non commerciale (art. 73, c. 1, lettera c) del TUIR) realizza plusvalenza qualificata • Imposte (oggi) : 33% x 40% = 13,2% • Imposte (post finanziaria) : 27,5% x 54,6% = 15,01% • ESEMPIO 2 : Società di capitali residente (art. 73, c. 1, lettera a) del TUIR) distribuisce utili ad un’atra società di capitali residente • - Imposte (oggi) : 33% x 5% = 1,65% • - Imposte (post finanziaria) : 27,5% x 5% = 1,375% STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  18. Dividendi e plusvalenze • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 39 (regime transitorio e decorrenza): Con il medesimo decreto di cui al comma 38 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze. La relazione di accompagnamento indica che il cambio di percentuale riguarderà gli utili che si formeranno a partire dal 2008 mentre non specifica nulla per le plusvalenze (verosimilmente nuove aliquote in vigore dal 2008). STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  19. Dividendi e plusvalenze • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 67, lettera a), n. 4): All’art. 27 del DPR 600/73, dopo il comma 3 bis è inserito il seguente comma 3 ter: “3-ter: La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), del predetto TUIR e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello stato. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  20. Dividendi e plusvalenze • Obbiettivo: Uniformare il livello di imposizione fiscale previsto per gli utili di fonte interna corrisposti alle società residenti (27,5% sul 5%) rispetto a quello applicato alle società estere che non ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva madre-figlia, evitando pertanto una procedura della Corte di Giustizia per incompatibilità fra il regime fiscale dei dividendi ed i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di capitali all’interno della Comunità. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  21. Dividendi e plusvalenze • Conseguenze: • L’applicazione dell’art. 27, comma 3 del DPR 600/73 (e la relativa ritenuta a titolo d’imposta del 27%) resta limitata ai proventi da titoli partecipativi e assimilati corrisposti a: • soggetti residenti in paesi non appartenenti all’UE; • soggetti residenti in paesi comunitari o appartenenti allo Spazio economico europeo che non sono indicati nella white list di cui all’art.168-bis del TUIR; • soggetti residenti in paesi comunitari o appartenenti allo Spazio economico europeo diversi dalle società od enti soggetti ad imposta sulle società (ad ex. PF, società di persone, Trust, ecc.). STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  22. Dividendi e plusvalenze • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 68 (decorrenza): Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società e enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  23. Dividendi e plusvalenze • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 69 (regime transitorio): Fino all’emanazione del decreto del ministro dell’Economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR, introdotto dal comma 83, lettera n), del presente articolo, ai fini dell’applicazione del comma 3-ter dell’art. 27 del DPR 600/73, introdotto dal comma 67, lettera a), del presente articolo, gli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle Finanze 4/09/96, pubblicato nella GU 220 del 19/09/96, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 239 del 10/04/96. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  24. White list • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 83, lettera n): Al TUIR sono apportate le seguenti modifiche: n) Dopo l’articolo 168 è inserito il seguente: “Art. 168-bis. – (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazione) – 1. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli art. 10, comma 1, lettera e-bis), 73 comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR, nell’art. 26, commi 1 e 5, nonché nell’art. 27, comma 3-ter, del DPR 600/73, e successive modificazioni, nell’art. 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli art. 1, comma 1, e 6, comma 1, del D. Lgs. 239/96, e successive modificazioni, nell’art. 2, comma 5, del DL 351/01, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/11/2001, n. 410.” STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  25. White list • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 83, lettera n) (segue) “2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli art. 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del TUIR, nonché negli art. 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del DPR 600/73, e successive modificazioni.” STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  26. White list • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 88 (decorrenza): Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella GU del DM emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  27. White list • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 90 (periodo transitorio): Nel decreto di cui all’art. 168-bis del TUIR, introdotto dalla lettera n) del comma 83 del presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo di 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella GU, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono indicati nei DM 4/9/1996 e 4/5/1999, pubblicati nella GU n. 220 del 19/9/1996 e n. 107 del 10/5/1999, e successive modificazioni, nonché nei DM del 21/11/2001 e 23/01/2002, pubblicati rispettivamente nella GU n. 273 del 23.11.2001 e n. 29 del 4/2/2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato art. 168-bis, gli Stati o territori di cui all’art. 2 del citato DM del 21/11/2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati e territori di cui all’art. 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  28. White list • Obbiettivi: • Introduzione di una prima lista, basata sul criterio dello “scambio di informazioni” e relativa alle disposizioni normative sui redditi finanziari ed alle disposizioni del TUIR miranti a contrastare fenomeni di esterovestizione e l’effettuazione di operazioni fittizie, al fine di individuare gli Stati esteri nei cui confronti l’ordinamento italiano è disposto ad assicurare trattamenti fiscali equiparabili a quelli riservati alle imprese italiane. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  29. White list • Obbiettivi (segue): • Introduzione di una seconda lista, basata sul criterio dello “scambio di informazioni” e sul criterio del livello di tassazione, al fine di individuare gli Stati esteri nei cui confronti l’ordinamento italiano è disposto ad assicurare regimi di esenzione o di esclusione per determinati redditi equiparabili a quelli riservati alle imprese italiane. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  30. White list • Liste vigenti: • White list relativa agli Stati che consentono lo scambio di informazioni (DM 4/09/1996 e successive modificazioni) • Black list per residenza delle PF (DM 04/05/1999 e successive modificazioni) • Black list ai sensi della normativa CFC (DM 21/11/2001 e successive modificazioni) • Black list per determinazione dei costi indeducibili (DM 23/01/2002 e successive modificazioni) STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  31. White list • Disposizioni normative a cui fa riferimento art. 168-bis, comma 1, del TUIR: • TUIR: • Art. 10, c. 1, lettera e-bis : deducibilità contributi a formule pensionistiche complementari • Art. 73, c. 3 : residenza dei trust • Art. 110, c. 10 e c. 12-bis : costi indeducibili • DPR 600/73: • Art. 26, c. 1 e c. 5 : ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale • Art. 27, c. 3-ter : ritenuta su utili corrisposti a società o enti residenti in paesi White List STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  32. White list • Disposizioni normative a cui fa riferimento art. 168-bis, comma 1, del TUIR (segue): • Legge n. 77 del 23/03/1983 (Fondi Comuni di Investimento Mobiliare Aperti di diritto nazionale): • Art. 10-ter, c. 1 : ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli stati White List • Art. 10-ter, c. 9 : applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli stati White List STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  33. White list • Disposizioni normative a cui fa riferimento art. 168-bis, comma 1, del TUIR (segue): • DLgs. 239/96 • Art. 1, c. 1 : soppressione della ritenuta alla fonte ex art. 26 del DPR 600/73 su interessi di obbligazioni emesse da società con azioni negoziate in mercati regolamentati di Paesi White List • Art. 6, c. 1 : regime fiscale relativo a interessi obbligazionari percepiti da soggetti residenti in Paesi White List • DL 351/01 convertito, con modificazioni, nella legge 410 del 23 novembre 2001 • - Art. 2, c. 5 : regime fiscale relativo ad interessi corrisposti da srl “pubbliche” di cartolarizzazione a soggetti residenti in Paesi White List STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  34. White list • Disposizioni normative a cui fa riferimento art. 168-bis, comma 2, del TUIR: • TUIR: • Art. 47, c. 4 : utili da partecipazione • Art. 68, c. 4 : plusvalenze • Art. 87, c. 1 : plusvalenze esenti • Art. 89, c. 3 : dividendi • Art. 132, c. 4 : consolidato mondiale • Art. 167, c. 1 e c. 5 : imprese estere controllate • Art. 168, c. 1 : imprese estere collegate STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  35. White list • Disposizioni normative a cui fa riferimento art. 168-bis, comma 2, del TUIR (segue): • DPR 600/73: • Art. 27, c. 4 : ritenuta su dividendi • Art. 37-bis, c. 3 : disposizioni antielusive STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  36. White list Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 83, lettera a): • Al TUIR sono apportate le seguenti modifiche: • all’articolo 2, il comma 2 bis è sostituito dal seguente: • “2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da pubblicare nella GU.” La disposizione non richiama le 2 white list ex Art. 168-bis del TUIR bensì una terza white list relativa esclusivamente all’art. 2, comma 2-bis del TUIR. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  37. White list • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 89 (decorrenza): La disposizione di cui al comma 83, lettera a) si applica, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella GU del decreto ivi previsto; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  38. Spese di rappresentanza • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 33, lettera p): All’art. 108, c. 2 del TUIR, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  39. Spese di rappresentanza • Legge Finanziaria 2008, art. 1, c. 34, primo periodo (decorrenza): Le disposizioni di cui al comma 33, lettera p), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  40. Spese di rappresentanza • Novità: • Deducibilità totale nel periodo di sostenimento delle spese di rappresentanza che rispondono a criteri di inerenza e congruità; • Aumento a 50 Euro del limite entro il quale sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  41. Spese di rappresentanza • Criteri: • Inerenza : dipenderà non solo dalla natura della spesa (ad ex. spese di viaggio, omaggi) ma anche dalla destinazione delle stesse (ad ex. a favore di visitatori di fiere, per incontri con la clientela) e dall’attività internazionale eventualmente svolta. • Congruità : sarà probabilmente introdotto un limite calcolato sulla base dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  42. Legge Finanziaria 2008 interessi passivi – art. 1, co. 33, lett. i) e l) • Deducibilità degli interessi passivi ante Finanziaria 2008 • Art. 98 thin capitalization (limite: studio di settore, PNr, 4:1) • Art. 97 pro-rata patrimoniale (limite: partecipazioni in pex) • Art. 96 interessi passivi (c.d. pro-rata generale di deducibilità degli interessi passivi – norma residuale relativa agli interessi passivi che non risultano già indeducibili). STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  43. Legge Finanziaria 2008 interessi passivi- art. 1, co. 33, lett. i) e l) Art. 96 del TUIR – deducibilità Interessi Passivi - Disciplina dei soggetti IRES 1.Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. 2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  44. Legge Finanziaria 2008 interessi passivi- art. 1, co. 33, lett. i) e l) 3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  45. Legge Finanziaria 2008 interessi passivi- art. 1, co. 33, lett. i) e l) 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, recante il regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle società costituite per il realizzo e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni. 6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  46. Legge Finanziaria 2008 interessi passivi- art. 1, co. 33, lett. i) e l) 7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale. 8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono includersi anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato, devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  47. Legge Finanziaria 2008 interessi passivi- art. 1, co. 33, lett. i) e l) • Ambito soggettivo di applicazione (comma 3) Le modifiche apportate al “sistema” di deducibilità degli interessi passivi si applicano solo ai soggetti IRES ad esclusione: • delle imprese di assicurazione; • delle banche; • delle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi; • degli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; • Società costituite in forza di specifiche leggi. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  48. Legge Finanziaria 2008 interessi passivi- art. 1, co. 33, lett. i) e l) • Ambito soggettivo di applicazione (segue) • Ai sensi dell’1, comma 36, con decreto del Ministero dell’Economia è istituita una commissione di studio sulla fiscalità delle. Resta ferma, fino all’applicazione delle imprese immobiliari suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini della percentuale di deducibilità prevista dall’art. 96 del T.U.I.R. degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. • HOLDING: le nuove disposizioni di cui all’art. 96 si applicano alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  49. Legge Finanziaria 2008 interessi passivi- art. 1, co. 33, lett. i) e l) Elementi rilevanti per la deducibilità Ai fini del calcolo del primo limite (interessi passivi – interessi attivi) occorre precisare gli elementi da prendere in considerazione: • Definizione di interessi passivi Rilevano gli interessi passivi derivanti da: * contratti di mutuo; * contratti di locazione finanziaria; * emissione di obbligazioni e titoli similari; * ogni altro rapporto avente causa finanziaria (caratterizzato dall’esistenza di un obbligo di restituzione e di remunerazione). STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

  50. Legge Finanziaria 2008 interessi passivi- art. 1, co. 33, lett. i) e l) • Definizione di Interessi Passivi (segue) Per espressa previsione normativa sono esclusi: * gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale (quindi sempre deducibili); * gli interessi capitalizzati (su beni immobilizzati o su beni merce). Il terzo comma, dell’art. 3 reca un’interpretazione autentica circa l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi agli immobili che non costituiscono beni strumentali (comma 2, dell’art. 90 del TUIR). * gli interessi passivi di funzionamento sono sempre indeducibili; * gli interessi passivi di finanziamento sono deducibili secondo le limitazioni previste dall’art. 96. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BISCOZZI NOBILI

More Related