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Circular Economy in Puglia: Legal Framework on Urban Recyclable Waste

The legal framework in Puglia regarding recyclable urban waste covers a wide range of materials, including paper, glass, metals, plastics, and organic waste. The regulations also address waste from street sweeping, public areas, green maintenance, and cemeteries. The article discusses the classification of urban waste, impacts of new norms on waste recovery, and specific issues related to the TARI legislation. It highlights the importance of proper waste management and the promotion of recycling practices.

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Circular Economy in Puglia: Legal Framework on Urban Recyclable Waste

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Presentation Transcript


  1. “L’economia circolare in Puglia nel settore dei rifiuti urbani riciclabili” - Inquadramento normativo_ AVV. CHIARA FIORE 27 gennaio 2024 Bari www.ambientelegale.it 1 www.ambientelegale.it

  2. 1. rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.   SONO RIFIUTI URBANI (NUOVO ART. 183, LETT. B-TER d.lgs. 152 del 2006)     www.ambientelegale.it 2

  3. NORMATIVA SULLA TARI -> Legge TARI art.1, co. 649 L. 147/2013 + ART. 238, COMMA 10 D.LGS. 152 DEL 2006 GLI IMPATTI DELLA NUOVA DEFINIZIONE NORMATIVA SUL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI AVVIATI AL RECUPERO (PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE E NON) www.ambientelegale.it

  4. Nota MITE del 12 Aprile 2021 n. 37259 Tar Sardegna, Sez. II, del 31 dicembre 2021, n. 893 Commissione Tributaria di Caserta, n. 824 del 2022 Tar Lombardia del 29 agosto 2022, n. 1953 Tar Veneto del 06 ottobre 2022 n.1504 Consiglio di Stato Sentenza del 26 giugno 2023, n. 6266 Parere AGCM n. AS1858 del 5 agosto 2022 Parere AGCM S4735 del 07 settembre 2023 AS1893 – PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA ANNO 2023 Tar Puglia 26 gennaio 2023, n. 124 Tar Toscana 11 maggio 2023, n. 457 LE QUESTIONI SULLA TARI 1. SULLE SUPERFICI TASSABILI E SUI MAGAZZINI – Vanno escluse le aree dove vengono svolte attività industriali e i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti connesse al ciclo produttivo (vale anche per le attività artigianali) SULLA POSSIBILITÀ DI AVVIARE IN TUTTO O IN PARTE I RIFIUTI A RECUPERO E SULL’AVVIO A RECUPERO E RICICLO – ci si può avvalere dell’art. 238, comma 10 anche per alcune frazioni (e non tutte) di rifiuti di cui all’Allegato L-Quater provenienti dall’Allegato L-Quinquies. E deve essere riconosciuta la riduzione per l’avvio a recupero. SUI LIMITI DELLA RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE – Non può essere posto un limite alla riduzione della quota variabile. La riduzione infatti deve essere proporzionale ai rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al recupero. «La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita» 2. 3. www.ambientelegale.it

  5. RECUPERO, LIMITI E PRIVATIVA LA NORMATIVA ART. 181, COMMA 5 D.LGS. 152 DEL 2006 Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero. recupero ART. art. 182-bis D.LGS. 152 DEL 2006 Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: smaltimento a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; b) www.ambientelegale.it

  6. RECUPERO, LIMITI E PRIVATIVA LA PREVISIONE DI IMPIANTI MINIMI DELIBERA ARERA 363 DEL 2021 Gli minimi (sub ii), al pari di integrati, pertanto sottratti libero della concorrenza nei mercati trattamento dello smaltimento rifiuti in quanto soggetti ad una pianificazione regionale flussi di rifiuti conferiti e a una fissazione delle tariffe accesso. impianti quelli sono integrati: ricompresi nell’affidamento al Gestore integrato, che svolge almeno uno dei servizi a monte e a valle della catena del valore del settore, e soggetti a regolazione tariffaria; i. al gioco minimi (necessari per la chiusura del ciclo): impianti non affidati al Gestore e tuttavia individuati dall’Autorità Competente come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale, soggetti a regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe; ii. del e iii. aggiuntivi: impianti non integrati e non indispensabili che offrono sul libero mercato la propria capacità, soggetti a meri obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso agli impianti. dei PRESUPPOSTI NECESSARI: la presenza di rigidità strutturali e, in particolare, di “un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori” e (i) dei il fatto che tali impianti presenti sul territorio regionale abbiano già una capacità impegnata (ii) di www.ambientelegale.it

  7. RECUPERO, LIMITI E PRIVATIVA LE APPLICAZIONI DELLA DELIBERA ARERA: i casi giudiziari REGIONE EMILIA-ROMAGNA • Delibera Giunta Regionale n. 801 in cui vengono individuati impianti minimi e tariffe al cancello • Affidamento da parte del gestore del servizio di trattamento della frazione di rifiuto umido tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando • REGIONE PUGLIA • Individuazione degli impianti minimi ARERA - Deliberazione Giunta Regionale n.2251 del 29 dicembre 2021 • Ager acquista il 40% di Aseco da Acquedotto Pugliese (Società partecipata dalla Regione concessionaria del SII) e affida in house • • la realizzazione e/o la gestione degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, con particolare riferimento allo stato alla FORSU (AGER) • • Le attività di trattamento dei fanghi di depurazione (AQP) Inoltre, in prospettiva, AQP ed AGER avranno la possibilità di affidare in house alla NEWCO la gestione (e in caso l’eventuale realizzazione) di altri impianti di trattamento che consentano la valorizzazione delle frazioni merceologiche dei rifiuti da raccolta differenziata finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prescritti dalla normativa in materia di economia circolare e nel contempo, ottimizzando ulteriormente i costi di gestione dell’impiantistica pubblica pugliese (cfr. delibera del Comitato dei delegati n. 1 del 01 marzo 2023 (PROCEDIMENTO IN CORSO. DOPPIO PROBLEMA: 1. PRIVATIVA DEL RECUPERO 2. DIVIETO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PER LE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE. PREVISTA UNA UNICA PROROGA AL 30 MARZO 2023 PER CONSENTIRE ATTUAZIONE DEI PIANI D’AMBITO IN CORSO DI DEFINIZIONE). www.ambientelegale.it

  8. RECUPERO, LIMITI E PRIVATIVA LE CENSURE DELL’AGCM ALLA DELIBERA ARERA E ALLE DELIBERE DI ALCUNE REGIONI (EMILIA-ROMAGNA E FRIULI- VENEZIA GIULIA) AGCM SEGNALAZIONE 23 DICEMBRE 2022 N. 1875 - Le delibere sono state adottate con finalità intenzionalmente protezionistiche per evitare la fuoriuscita di volumi di FORSU dal territorio delle due Regioni e garantire la programmazione e l’attività agli impianti presenti sul territorio regionale secondo i flussi predeterminati a livello regionale e con applicazione delle tariffe di accesso fissate da ARERA. Questa Autorità intende rimarcare che situazioni quali quelle sopra descritte sono gravemente lesive della concorrenza in quanto idonee a sottrarre alle dinamiche di mercato l’intera produzione di FORSU regionale …senza che siano integrati i requisiti del deficit impiantistico o delle rigidità strutturali a livello regionale . In tal modo, peraltro, si crea una disparità di trattamento tra Regioni limitrofe che presentano caratteristiche simili con riferimento al trattamento della FORSU. www.ambientelegale.it

  9. RECUPERO, LIMITI E PRIVATIVA LE SENTENZE DEL CASO EMILIA-ROMAGNA TAR EMILIA-ROMAGNA 16/01/23 n.17 la specifica attività di recupero della frazione organica di RSU proveniente da raccolta differenziata è pacificamente assoggettata a libero mercato, senza restrizioni territoriali di sorta e, pertanto, l’affidamento dei relativi appalti di servizio deve necessariamente essere effettuato tramite indizione di procedure ad evidenza pubblica, con la conseguenza che tale specifica attività di trattamento e recupero di RSU provenienti dalla raccolta differenziata, non è assoggettata a regime di “privativa”, tanto meno con riferimento ad eventuali limiti territoriali riguardanti gli impianti di conferimento del particolare tipo di rifiuto in esame. CONFERMATA DA CONSIGLIO DI STATO DEL 31 LUGLIO 2023, N. 7412 - Il principio di “prossimità agli impianti di recupero”, pur essendo, a sua volta, teleologicamente connesso alla tutela ambientale, non comprime in maniera assoluta la concorrenza Viene citata altra importante e recente sentenza CONSIGLIO DI STATO N. 5257 DEL 29/05/2023 «si osserva allora che dalle norme sulla gestione integrata del servizio … non si desume in modo espresso l'esistenza di alcuna privativa e tantomeno di una privativa estesa al recupero». www.ambientelegale.it

  10. RECUPERO, LIMITI E PRIVATIVA LE SENTENZE DEL CASO PUGLIA TAR LOMBARDIA 486 DEL 24/02/2023+TAR LOMBARDIA N. 501 DEL 27/02/2023 Il Tribunale ritiene che la disciplina dettata in materia di individuazione di impianti "minimi", laddove il profilo tariffario è mera conseguenza della regola sostanziale, fuoriesca dall'ambito delle funzioni attribuite dalla norma ad ARERA. La disciplina introdotta da ARERA non solo non ha supporto nel dato normativo letterale sopra richiamato, ma si scontra con il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di rifiuti e in generale di ambiente (cfr. artt. 195 e 196 del D.Lgs. n. 152 del 2006) all'interno della cornice costituzionale. Arera ha infatti: • Invaso l’ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato (Programma Nazionale Gestione Rifiuti) • Attribuito alle Regioni poteri che la norma statale non ha assegnato loro • Sovvertito la logica tipica degli atti programmatori in materia ambientale (Programma Nazionale Gestione Rifiuti->Piani Regionali). L’atto programmatorio di prima istanza così diventa il Piano Regionale • Attraverso un potere che la legge non gli conferisce ha quindi invertito l’iter procedimentale di programmazione CONFERMATA DA CONSIGLIO DI STATO N 10550 DEL 6/12/2023 + 10548 DEL 6/12/2023 - L'ARERA, pertanto, nel fornire i criteri per individuare gli "minimi" quale fattore essenziale per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, non solo ha indirizzato il potere programmatorio delle Regioni, avocandosi un potere di direttiva attribuito allo Stato, che il legislatore non ha inteso delegarle, neppure nelle più recenti novelle di settore (v. la L. del 2020 che ha introdotto l'art. 198-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006); ma ha di fatto arricchito di contenuti ad esso estranei il potere pianificatorio delle Regioni, individuando la soluzione "normativa" alle criticità impiantistiche nella sostanziale acquisizione al sistema pubblicistico di impianti operanti in regime di libera concorrenza. www.ambientelegale.it

  11. RECUPERO, LIMITI E PRIVATIVA DELIBERA ANAC N.1/2024 Sulla legittimità di un bando che prevedeva l’ubicazione degli impianti a 10km di distanza (cd. clausola territoriale) In sintesi, allo stato e sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali, il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato). Sicché, ove nell’ambito dell’evidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione.  www.ambientelegale.it

  12. GRAZIE PER L’ATTENZIONE FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT COMMERCIALE@AMBIENTELEGALE.IT www.ambientelegale.it 12

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