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IMPERO CAROLINGIO

IMPERO CAROLINGIO. Carlo Magno 742 - 814. Re dei Franchi e dei Longobardi incoronato Imperatore del Sacro Impero Romano Germanico nell’800 dal Pontefice Leone III. SCONFITTA DEI LONGOBARDI E CONQUISTA DEL REGNO D’ITALIA 774. trasformazione dei ducati in contee

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IMPERO CAROLINGIO

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Presentation Transcript


  1. IMPERO CAROLINGIO

  2. Carlo Magno 742 - 814 • Re dei Franchi e dei Longobardi incoronato Imperatore del Sacro Impero Romano Germanico nell’800 dal Pontefice Leone III

  3. SCONFITTA DEI LONGOBARDI E CONQUISTA DEL REGNO D’ITALIA 774 • trasformazione dei ducati in contee • graduale sostituzione dei franchi ai longobardi nei centri di potere • Rimangono in vigore le leggi longobarde non modificate o abrogate dalle nuove leggi

  4. Regno d’Italia • Carlo Magno comincia a regnare in Italia quando entra nella Capitale Pavia • Pavia sede del Regno, dell’amministrazione giudiziaria (giudici di palazzo e conti palatini), amministrativa e fiscale secondo il modello della capitale tardo antica che ancora esisteva a Costantinopoli • Pavia mercato del Regno: associazioni di produttori e mercanti sotto il controllo della camera regia.

  5. Impero carolingio

  6. Immagini della rinascita carolingia

  7. Le fonti del diritto nell’Impero Carolingio • Capitolari generali • Capitolari particolari • Leggi nazionali • Consuetudini • Conferma del principio della personalità del diritto

  8. Capitolare Admonitio generalis(789) l’istruzione 72. Ai sacerdoti. Anche di questo preghiamo la vostra benevolenza: che i ministri di Dio ornino i loro altari con l'onestà dei loro costumi, sia gli ordini di osservanza canonica che le congregazioni sottomesse alla regola monastica; li esortiamo a condurre una vita onesta e degna d'approvazione, come Dio stesso prescrive nel vangelo: così brilli la vostra luce di fronte agli uomini, che, vedendo le vostre buone opere, glorifichino il Padre vostro che sta nei cieli, in modo che, attratti dalle vostre rette abitudini di vita, molti si dedichino al servizio di Dio, e possiate raccogliere non soltanto i fanciulli di condizione servile ma anche i figli degli uomini liberi ………….

  9. ……….. E si formino scuole di ragazzi istruiti. In ogni monastero e vescovado si sottopongano ad accurati emendamenti i Salmi, le note, il canto, i calcoli matematici, la grammatica e i libri cattolici: perché spesso alcuni, pur intendendo pregare Dio come si conviene, pregano male perché i libri non sono corretti. E non permettete che i vostri allievi, leggendo o scrivendo, alterino il testo; se fosse necessario scrivere un vangelo, un salterio un messale, il compito sia affidato ad uomini di età matura che vi si dedichino con ogni diligenza.

  10. Riforme delle leggi e del processo • Dal 780 gli scabini - in Italia funzionari longobardi e notai - esperti di diritto longobardo e franco, di consuetudini e prassi - affiancano le autorità militari e politiche (conti) • Attività di controllo dei missi dominici (capitolari del 800-802) per garantire giustizia contro i soprusi dei potenti (giustizia delegata dall’imperatore) • Inquisizione • Non si importa un sistema giudiziario (e normativo) nuovo, ma ci si limita a dettare poche regole di carattere generale che tendono ad uniformare - talvolta a correggere - consuetudini e procedure locali

  11. Capitolari in materia di processoLudovico il Pio, capitulare missorum, a. 819 • i «liberi»erano obbligati a partecipareai placiti giudiziari e, in occasione delle convocazioni, i conti dovevano portare con sé almeno dodici «scabini» e «meliores homines» del «comitatus». • l’inquisitio si svolgeva con l’interrogazione «per optimos», in loro assenza, «per eos qui post illos in illa vicinia meliores sunt»; se nemmeno questi avessero potuto contribuire all’accertamento della verità, le parti avrebbero potuto scegliere i loro testimoni.

  12. Le corti giudiziarie del regno d’Italia • Presidenti dei placiti (imperatori, missi dominici, duchi, lociservatores …) convocano le corti giudiziarie • Tecnici: scabini, giudici imperiali, giudici palatini, giudici regi, giudici cittadini, notai • “Laici”

  13. Un placito del Regnum ItaliaePavia - Cremona 850 • Mentre Ludovico II teneva poco dopo l’850 «suum generalem placitum» a Pavia, un buon numero di «habitatores de civitate Cremonae» si recarono a denunciare il loro vescovo per l’imposizione, contro la consuetudine, del ripatico sulle navi che attraccavano nel porto cittadino. Dopo avere ascoltato tali «clamatores» l’imperatore delegò la causa al suo consigliere Teodorico (missus) e questi, dopo un’istruttoria sommaria decise di trasferire il giudizio a Cremona dove sarebbe stato più agevole, attraverso un’ inquisitio, assumere prove:«ubi de ha causa per veraces et idoneos homines circa manentes de ipsa civitate investigare aut invenire potuisset per legem».

  14. Fonti e insegnamento del diritto nell’alto medioevo • Dalle leggi dei re longobardie dai capitolari • al capitolare olonese dell’825 di Lotario: giudici regi e imperiali e notai insegnano il diritto a studenti provenienti da Como, Bergamo, Milano, Brescia, Lodi, Vercelli, Novara, Genova, Tortona, Asti e Acqui • All’expositio ad librum papiensem (sec. XI) • Citazioni del corpus iuris nei placiti giudiziari segue in 6- dall’altomedioevo

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