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Indice generale corso di formazione lavoratori

Indice generale corso di formazione lavoratori. TEST DI ENTRATA Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro La valutazione generale dei rischi Il servizio di prevenzione e protezione Informazione e formazione

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Indice generale corso di formazione lavoratori

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Presentation Transcript


  1. Indice generale corso di formazione lavoratori TEST DI ENTRATA Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro La valutazione generale dei rischi Il servizio di prevenzione e protezione Informazione e formazione La sorveglianza sanitaria Primo soccorso e prevenzione incendi Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza I luoghi di lavoro Uso delle attrezzature di lavoro Uso dei dispositivi di protezione individuale Movimentazione manuale dei carichi Videoterminali Stress Lavoro Correlato Rischio Elettrico Rischio Scale Microclima Fotocopiatrici e stampanti Disfunzioni vocali nei docenti Rischio Chimico Rischio Biologico TEST DI USCITA

  2. Introduzione Sulla Gazzetta Ufficiale del 30/4/08 è stato pubblicato il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che riscrive tutta la (pre)vigente normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Oltre alla disciplina prevenzionale di carattere generale (procedure di gestione della prevenzione, valutazione dei rischi, formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze), vengono riviste anche alcune disposizioni di tipo tecnico (lavoratori a distanza con VDT e movimentazione manuale dei carichi).

  3. Introduzione Il provvedimento è entrato in vigore (progressivamente) a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e cioè il: 15 maggio 2008 Le disposizioni sulla valutazione dei rischi e sulla predisposizione del relativo documento sono invece operative dal: 16 maggio 2009

  4. La formazione dei lavoratori Il D.Lgs. 81/08 riserva una particolare attenzione alla formazione dei soggetti responsabili della sicurezza, prefigurando diverse tipologie di percorsi formativi in relazione alla peculiarità ed alla natura del ruolo ricoperto nel luogo di lavoro. Quanto ai singoli lavoratori, l’art. 36 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro debba provvedere affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione: a)  sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia; b)  sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c)  sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

  5. Definizioni e campo di applicazione

  6. Definizioni - Lavoratore (art. 2) Viene rimodulata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione di lavoratore Il lavoratore è una persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Vengono equiparati alla figura del lavoratore: • i lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto; • l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del c.c • soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi; • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (con riferimento alla sola valutazione dei rischi indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi)

  7. Definizioni - Datore di lavoro (art. 2) Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nel caso degli Istituti Scolastici la figura del Datore di Lavoro coincide con quella del Dirigente Scolastico anche se quest’ultimo non ha potere di spesa in riferimento alle esigenze strutturali ed impiantistiche del luogo di lavoro stesso Il Dirigente Scolastico ha altresì l'obbligo di fare richiesta all'amministrazione competente per gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici (D. Lgs. 81/08, Art. 18, comma 3).

  8. Definizioni - Azienda e unità produttiva (art. 2) L’azienda è il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato. L’azienda si differenzia dall’unità produttiva. L’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

  9. Definizioni - Dirigente (art. 2) È stata introdotta la definizione didirigente Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

  10. Definizioni - Preposto (art. 2) È stata introdotta la definizione dipreposto • Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. • All’interno delle Istituzioni Scolastiche la definizione di preposto può essere riferita alle seguenti figure professionali: • il DSGA (direttore amministrativo) • il responsabile di plesso • i responsabili dai laboratori, • i docenti (qualora utilizzano qualsiasi tipo di laboratorio) • gli insegnanti di educazione fisica (nell'utilizzo delle palestre).

  11. Definizioni - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2) Viene meglio precisata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

  12. Definizioni - Addetto al servizio di prevenzione e protezione(art. 2) È stata introdotta la definizione di addetto al servizio di prevenzione e protezione L’addetto al servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

  13. Definizioni - Medico competente(art. 2) Viene rimodulata, rispetto al Dlgs. 626/94, la definizione di medico competente Il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali indicati nell’art. 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto dall’art. 29, c. 1, del D.Lgs. 81/08 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08. Nella Fattispecie all’interno dell’Istituto Scolastico in oggetto non sono presenti le condizioni che comportano la Nomina del Medico Competente (lavoro ai VDT < 20 ore settimanali; Assenza laboratori chimico-fisica, Livello stress lavoro vorrelato: Basso)

  14. Definizioni - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 2) Resta inalterata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

  15. Definizioni - Servizio di prevenzione e protezione dai rischi(art. 2) Resta inalterata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione di servizio di prevenzione e protezione dai rischi Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

  16. Definizioni - Valutazione dei rischi (art. 2) È stata introdotta la definizione di valutazione dei rischi La valutazione dei rischi è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

  17. Campo di applicazione (art. 3) • Rispetto al D.Lgs. 626/94 è stato allargato il campo di applicazione Il Testo Unico si applica, infatti, a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati • Per i prestatori di lavoronell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore. • Nei casi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici, generalmente, connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

  18. Campo di applicazione (art. 3) • I lavoratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi, di cui all’art. 409, n. 3, c.c., beneficiano delle stesse tutele di ogni altro lavoratore ove inseriti nei luoghi di lavoro del committente. • Nei confronti deilavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, si applicano le norme del D.Lgs. 81/08 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, con esclusione: • piccoli lavori domestici a carattere straordinario; • l’insegnamento privato supplementare; • l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

  19. Campo di applicazione (art. 3) • Nei confronti dei lavoratori a domicilio e deilavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, si applicano gli obblighi di informazione (art. 36, D.Lgs. 81/08) e formazione (art. 37, D.Lgs. 81/08). • A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni relative alle attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII, D.Lgs. 81/08), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza.

  20. Campo di applicazione (art. 3) Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza: il datore di Lavoro; le rappresentanze dei lavoratori; le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni mentre il datore di lavoro deve garantire l’adozione di misure dirette al fine di prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

  21. Computo dei lavoratori (art. 4) Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il D.Lgs. 81/08 fa discendere particolari obblighi non sono computati: i collaboratori familiari di cui all’art. 230-bis del c.c.; i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato; i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio; f) i lavoratori di cui alla l. 18 dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del Datore di Lavoro committente;

  22. Computo dei lavoratori (art. 4) g) i volontari, come definiti dalla l. 11 agosto 1991, n. 266, i volontari dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. 1°dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; i lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del c.c., fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l); i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409, n. 3, del c.c., nonché i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. I lavoratori in prova • Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria

  23. Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

  24. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; la programmazione della prevenzione, in merito alle condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; l’eliminazione dei rischi e la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; la riduzione dei rischi alla fonte; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; Misure generali di tutela (art. 15) Sono state introdotte,rispetto al D.Lgs. 626/94, modifiche di dettaglio in tema di misure generali di tutela.

  25. l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; il controllo sanitario dei lavoratori; l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’assegnazione di un’altra mansione; informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; istruzioni adeguate ai lavoratori; Misure generali di tutela (art. 15)

  26. la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei RLS; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; misure di emergenza per il primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti. Misure generali di tutela (art. 15) Tutte le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

  27. Delega di funzioni (art. 16) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:     a) che essa risulti da atto scritto munito di data certa;    b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;     c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;     d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;     e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4, del D.Lgs 81/08. Il soggetto delegato può, a sua volta, delegare le proprie funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

  28. Il datore di lavoro le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17) non può delegare

  29. Il datore di lavoro deve: nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove la valutazione dei rischi lo renda necessario; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste da programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro (art. 18)

  30. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni materia di protezione; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; astenersi, salvo eccezioni espressamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, copia dei documenti connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione; elaborare il documento unico di valutazione dei rischi e consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; Obblighi del datore di lavoro (art. 18)

  31. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; Obblighi del datore di lavoro (art. 18)

  32. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro; comunicare in via telematica all’Inail e all’Ipsema nonché, per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non svolgano la loro funzione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda; Obblighi del datore di lavoro (art. 18)

  33. Il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione : Obblighi del datore di lavoro (art. 18) • la natura dei rischi; • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; • provvedimenti su misure tecniche che possono causare rischi per persone ed ambiente e quelli relativi alle malattie professionali; • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

  34. . In tal caso gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. Obblighi del datore di lavoro (art. 18) Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, comprese fornitura e manutenzione per rendere sicuri locali ed edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione.

  35. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, che possono subire gli effetti delle sue azioni o omissioni, in linea con la sua formazione, le istruzioni e i mezzi forniti dal Datore di Lavoro. Obblighi dei lavoratori (art. 20)

  36. In particolare, i compiti del lavoratore sono quelli di: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia all’RLS; Obblighi dei lavoratori (art. 20)

  37. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente. Obblighi dei lavoratori (art. 20) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita TESSERA DI RICONOSCIMENTO (cfr. legge 123/07 art. 6) Questo obbligo si riferisce anche ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.

  38. La valutazione dei rischi

  39. Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) La VALUTAZIONE, nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.

  40. Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) Il DOCUMENTO (art. 17, c.1, lett. a, D.Lgs. 81/08 ) redattoa conclusione della valutazione, deve avere “data certa” e contenere: • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, dove sono specificati i criteri adottati per la valutazione; • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione; • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; • l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

  41. Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; • l’individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

  42. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi (art. 17, c.1, lett. a)in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione(RSPP) e il medico competente, nei casi previsti. Le attività di valutazione sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(RLS).

  43. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29) La La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata nei seguenti casi: • in occasione di modifiche del processo produttivo o della riorganizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate e il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

  44. I contenuti del documenti di valutazione Il documento relativo alla valutazione dei rischi, obbligatorio per le sole aziende con oltre 15 occupati, è elaborato con il contributo delle diverse componenti presenti in azienda e riporta quanto è stato intrapreso o viene programmato in tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovrà pertanto essere leggibile, sia per linguaggio che per esplicitazione delle tappe del percorso fatto. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi deve provvedere con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Il documento di valutazione dei rischi dovrà quindi contenere: A) I criteri adottati: In questa voce possono essere comprese indicazioni circa l’individuazione delle aree/posizioni di lavoro, dei compiti/mansioni dei lavoratori, di macchine/impianti/lavorazioni etc. oggetto della valutazione; standard di riferimento adottati; modalità con le quali è stata ottenuta la collaborazione degli esperti e la consultazione del rappresentante per la sicurezza; criteri seguiti per l’assunzione delle decisioni, etc.

  45. I contenuti del documenti di valutazione B) Le conclusioni della valutazione: E’ opportuno elencare i fattori di rischio presi in considerazione, per i quali la valutazione concluda circa l’assenza di rischio o comunque per la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione; per gli altri rischi, invece, saranno riportati gli elementi utili a stimare gravità e probabilità delle possibili conseguenze, nonchè l’identificazione dei lavoratori esposti e, se disponibili, i relativi livelli di esposizione; C) L’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione definite in conseguenza della valutazione, nonchè delle attrezzature di protezione utilizzate; D) Il programma di attuazione di ulteriori misure previste per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.

  46. La valutazione dei rischi e la data certa (art. 28) Il DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI, redatto a conclusione della valutazione, deve avere “data certa”

  47. Alternative all’apposizione della data certa In alternativa alla data certa, è possibile attestare la veridicità della data attraverso l’attestazione della sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato

  48. Le sanzioni per i lavoratori I lavoratori sono puniti, a norma dell’art. 59 del D.Lgs 81/08: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro non osservino le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (cfr. art. 20, comma 2, let. b)); non utilizzino correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza(cfr. art. 20, comma 2, let. c)); non utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (cfr. art. 20, comma 2, let. d)); non segnalino immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (cfr. art. 20, comma 2, let. e)); nel caso rimuovano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (cfr. art. 20, comma 2, let. f));

  49. Le sanzioni per i lavoratori Segue da let. a) nel caso compiano di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (cfr. art. 20, comma 2, let. g)); nel caso non partecipino ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (cfr. art. 20, comma 2, let. h)); nel caso non si sottopongano ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente (cfr. art. 20, comma 2, let. i)); nel caso rifiutino, senza giustificato motivo la designazione come incaricati di primo soccorso, prevenzione incendi o gestione delle emergenze (cfr. art. 43, comma 3). b)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro nel caso in cui i lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, non espongano apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (cfr. art. 20, comma 3).

  50. Il servizio di prevenzione e protezione

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