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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA Facoltà di Ingegneria

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA Facoltà di Ingegneria. VALUTAZIONI AMBIENTALE STRATEGICA Perugia, mercoledì 21 novembre 2012 ing. Catia Baldassarri. Corso di Pianificazione Energetica a.a. 2012-13 Ing. Giorgio Baldinelli. Definizione VAS.

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  1. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA Facoltà di Ingegneria VALUTAZIONI AMBIENTALE STRATEGICA Perugia, mercoledì 21 novembre 2012 ing. Catia Baldassarri Corso di Pianificazione Energetica a.a. 2012-13 Ing. Giorgio Baldinelli

  2. Definizione VAS La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) può essere definita come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti, affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale e poste sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale.

  3. EXCURSUS LEGISLATIVO PROCEDURE VAS 'La Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale è stata introdotta dalla Comunità europea con la Direttiva2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante contributo all’attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile, rendendo operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici. Tale Direttiva è stata recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008.

  4. Obiettivo VAS L’Articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce, infatti, l’obiettivo di "garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile".

  5. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Finalità La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. In tale ambito: la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

  6. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Lo sviluppo sostenibile Principio dello sviluppo sostenibile: garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. L'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

  7. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Ambito e Applicazioni La VAS riguarda piani e programmi, sia a livello nazionale che regionale e locale, del settore: • agricolo, • forestale, • della pesca, • energetico, • industriale, • dei trasporti, • della gestione dei rifiuti e delle acque, • delle telecomunicazioni, • turistico, • della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

  8. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Modalità di svolgimento La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende: • lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; • l'elaborazione del rapporto ambientale; • lo svolgimento di consultazioni; • la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; • la decisione; • l'informazione sulla decisione; • il monitoraggio.

  9. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Modalità di svolgimento L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei: • esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nel caso che i piani e i programmi determinino l'uso di piccole aree a livello locale o nel caso di modifiche minori dei medesimi piani e dei programmi. • collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio; • esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

  10. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Modalità di svolgimento La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

  11. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Verifica di assoggettabilità • CAMPO DI APPLICAZIONE: • Piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale • Modifiche minori dei piani e dei programmi CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: • probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; • carattere cumulativo degli impatti; • natura transfrontaliera degli impatti; • rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); • entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); • valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: • delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, • del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo; • impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

  12. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Verifica di assoggettabilità CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: • in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; • in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; • la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; • problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; • la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

  13. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Verifica di assoggettabilità ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI: PROCEDURA L'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma. • Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato; • Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; • Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto.

  14. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Verifica di assoggettabilità soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti. • L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. • Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base dei criteri di assoggettabilità e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. • L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla redazione del rapporto ambientale e dal monitoraggio, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. • Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

  15. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Redazione del rapporto ambientale • La redazione del rapporto ambientalespetta al proponente o all'autorità procedente. • Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. • Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. • La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.

  16. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Redazione del rapporto ambientale • Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. • Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

  17. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Contenuti del Rapporto Ambientale • Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: • illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; • b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma; • c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; • d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  18. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Contenuti del Rapporto Ambientale Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua., l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;

  19. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Contenuti del Rapporto Ambientale • Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: • h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; • i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; • j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

  20. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Redazione del rapporto ambientale e consultazione • La proposta di piano o di programma è comunicata all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. • Contestualmente alla comunicazione l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica (la documentazione è depositata presso gli uffici dell'autoritàcompetente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione) . • Dalla data pubblicazione dell'avviso, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione.

  21. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Redazione del rapporto ambientale e consultazione • La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale oltre che del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. • L'autorità competente e l'autorità procedente mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. • Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

  22. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Valutazione del rapporto ambientale e dei risultati della consultazione Decisione • L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per la fase di consultazione. • L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

  23. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Decisione e Informazione sulla decisione • Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma. • La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate: • a) il parere motivato espresso dall'autorità competente; • b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; • c) le misure adottate in merito al monitoraggio.

  24. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Monitoraggio • Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma. • La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate: • a) il parere motivato espresso dall'autorità competente; • b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; • c) le misure adottate in merito al monitoraggio.

  25. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Decisione e Informazione sulla decisione • Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. • Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. • Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. • Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. • Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

  26. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Impatti ambientali interregionali • Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti. • Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

  27. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Attribuzione competenze • In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste per i piani, programmi e progetti di competenza statale. • Nota: • Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.

  28. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Impatti ambientali interregionali • In caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato lo richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla notifica dei progetti e di una sintesi della documentazione concernente il piano, programma e progetto. Nell'ambito della notifica e' fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura. • Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, si applicano al paese interessato le procedure per l'informazione e la partecipazione del pubblico. • I pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. • Salvo altrimenti richiesto, verrà trasmessa, per la partecipazione del pubblico e l'espressione dei pareri delle autorità pubbliche, contestualmente alla ricezione della comunicazione, la sintesi non tecnica. La decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano sono trasmessi agli Stati membri consultati.

  29. Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 12 Norme regionali • Sul B.U.R. - Regione Umbria - n° 9 del 24 febbraio 2010, supplemento ordinario n° 1, è stata pubblicata la Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 12:  “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione all’ Art. 35 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni”. • Alcune modifiche sono state introdotte dalle Leggi Regionali 8/2011 e 7/2012. • Fino al 16 settembre 2011, il ruolo di Autorità competente nelle procedure di VAS dei Piani regolatori comunali, intercomunali e loro varianti (compresi gli strumenti attuativi) era rivestito dalle Province, le successive leggi regionali n.8/2011 e n.7/2012 hanno, invece, attribuito questo ruolo ai Comuni, che possono esercitarlo direttamente, attraverso un ufficio diverso da quello che ha presentato il Piano o Programma, o, in alternativa, affidarlo alla Provincia o alla Regione.

  30. Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 12 Norme regionali • Con questa legge la Regione assicura l'integrazione ed il coordinamento delle procedure di VIA e di VAS con altri procedimenti autorizzativi di natura ambientale quali ad esempio la Valutazione di Incidenza (VincA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),nonché il coordinamento tra le procedure di VIA e VAS stesse. • Oltre ad includere Arpa Umbria tra i soggetti competenti in materia ambientale, la legge definisce il ruolo dell'Agenzia quale soggetto di riferimento per le attività di monitoraggio ambientale degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati in ambito regionale.

  31. Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 12 Norme regionali • I monitoraggio ambientale dei Piani Programma sottoposti a VAS provvede quindi ARPA secondo specifici protocolli tecnici concordati con il proponente del Piani Programma. • La legge, in materia di VAS, definisce e rende disponibili strumenti adeguati per la corretta considerazione dei contenuti ambientali, sia per chi redige i Rapporti Ambientali, sia per chi è chiamato alla valutazione (Quadro Ambientale Regionale e Catalogo Regionale degli Indicatori). • ARPA inoltre è il soggetto che collabora con la Regione, insieme con le Province competenti, a definire un Quadro Ambientale Regionale (QuAR) organizzato sia per territori provinciali che per eventuali distretti ambientali, il quale costituisce la base per la redazione dei rapporti e delle relazioni preliminari ambientali. • ARPA cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento di un Catalogo Regionale degli Indicatori (CRDI) per il monitoraggio ambientale dei P/P. Il CRDI definisce per tipologie di P/P gli indicatori ambientali e costituisce il riferimento per la formazione dei programmi di monitoraggio di tutti i piani e programmi da sottoporre a VAS compresi quelli del governo del territorio di livello regionale, provinciale e comunale.

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