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La Corte Penale Internazionale

La Corte Penale Internazionale. Origini ed attualità. L’origine della giurisdizione penale internazionale: dai Tribunali di Norimberga e Tokio ai Tribunali ad hoc dell’ex Jugoslavia e del Ruanda. ‘LA C.D. GIUSTIZIA DEI VINCITORI’

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La Corte Penale Internazionale

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Presentation Transcript


  1. La Corte Penale Internazionale Origini ed attualità

  2. L’origine della giurisdizione penale internazionale: dai Tribunali di Norimberga e Tokio ai Tribunali ad hoc dell’ex Jugoslavia e del Ruanda ‘LA C.D. GIUSTIZIA DEI VINCITORI’ • Le inaudite atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale spinsero le potenze vincitrici ad istituire due tribunali speciali che giudicassero dei crimini di guerra, contro la pace e contro l’umanità perpetrati dai nazisti e dai loro alleati: il Tribunale Internazionale Militare di Norimberga – stabilito con l’Accordo di pace di Londra dell’8 agosto 1945 – ed il Tribunale Internazionale Militare per l’Estremo Oriente (Tribunale di Tokyo), istituito il 19 gennaio 1946 con ordine esecutivo del Comandante delle Forze Alleate in Giappone. • Negli primi anni novanta si verificarono altre due orrende guerre a sfondo etnico: la guerra fratricida nella ex Jugoslavia ed il genocidio in Ruanda

  3. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU istituì, con due differenti risoluzioni ed in base ai poteri attribuitigli dal Capitolo VII della Carta delle NU, due Tribunali penali internazionali ad hoc: il Tribunale penale internazionale per le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio della ex-Jugoslavia dal 1991 (ICTY) ed il Tribunale Penale internazionale per il Ruanda (ICTR). Questi tribunali costituiscono il primo impegno internazionale concreto per giudicare e punire i responsabili dei più gravi crimini di rilevanza internazionale. Sono Tribunali ad hoc, specifici, e non precostituiti. Ciò significa che tali Tribunali hanno giurisdizione limitata nel tempo e nello spazio per i crimini commessi in un determinato intervallo temporale e in un determinato territorio. Questi tribunali inoltre sono stati istituiti dopo che i crimini che devono giudicare e punire sono stati commessi.

  4. La Corte Penale Internazionale Il 17 luglio del 1998 a Roma la Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite, con centoventi voti a favore, ventuno astensioni e sette voti contrari, tra i quali spiccano quello degli U.S.A., della Cina, dell’India e di Israele, ha approvato lo Statuto istitutivo del TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PERMANENTE (Lo Statuto è entrato in vigore il 1° luglio 2002)

  5. L’ORGANIZZAZIONE INTERNA Il T.P.I. ha sede a l’Ajaed è costituito da: Presidenza; Sezione di Appello, Sezione di Primo Grado e Sezione Preliminare; Ufficio del Procuratore; Cancelleria. I 18 giudici del Tribunale Penale Internazionale Permanente sono indipendenti e sono eletti dall’Assemblea degli Stati che hanno ratificato lo Statuto.

  6. L’ORGANIZZAZIONE INTERNA Il Tribunale ha giurisdizione sui seguenti crimini: a.Genocidio; b.altri crimini contro l’umanità; c.crimini di guerra commessi nel corso sia di conflitti internazionali sia di conflitti interni ai confini nazionali; d.crimini di aggressione. Con l’istituzione del T.P.I i responsabili di tali crimini potranno essere perseguiti senza limiti né spaziali né temporali.

  7. La C.P.I.P non sostituirà i Tribunali nazionali; La sua giurisdizione è cioè complementare rispetto a quelle nazionali e si attiverà solo nel caso in cui i crimini non potranno essere perseguiti a livello nazionale. Potranno adirla il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, ogni stato firmatario del trattato o il procuratore incaricato di raccogliere le testimonianze e le informazioni. In questi ultimi due casi potranno essere messi sotto accusa solo cittadini di stati che hanno accettato la competenza della Corte o che hanno commesso reati in uno dei paesi firmatari

  8. L’ASSEMBLEA DEGLI STATI Un ruolo particolarmente importante è ricoperto dall’Assemblea degli Stati Parte, che opera quale contraltare politico ed amministrativo della Corte. Essa è infatti competente ad adottare i due più importanti testi di disposizioni normative: il Corpo degli elementi dei crimini ed il Regolamento di procedura e prova. Il primo rappresenta una sorta di Codice penale della Corte, mentre il secondo è al contempo codice di procedura penale e codice disciplinare dei membri della Corte. L’Assemblea è infatti anche giudice disciplinare dei giudici e del Procuratore e dei suoi Vice, nonché competente ad adottare il Regolamento finanziario della Corte.

  9. I RAPPORTI CON L’ONU • La CPI, a differenza dei Tribunali ad hoc, non è organo delle Nazioni Unite: essa è scaturita da un trattato internazionale e costituisce dunque un’istituzione autonoma, caratterizzata da indipendenza ed imparzialità, seppure funzionalmente collegata alle Nazioni Unite. Il collegamento funzionale tra Corte ed Onu, ai sensi dell’art.2 dello Statuto, è oggetto di un apposito accordo approvato dall’Assemblea degli Stati Parte. • L’indipendenza di giudici e procuratori è assicurata dal metodo della loro elezione ed altresì espressamente prevista agli artt. 40 e 42 dello Statuto. I medesimi articoli, assieme all’art.41 che prevede l’esonero e la ricusazione dei giudici, ne assicurano inoltre l’imparzialità. • La Corte, infine, è autonoma, in quanto competente non solo a darsi le regole del proprio funzionamento con l’adozione del Regolamento della Corte (art. 52), ma anche in quanto può autonomamente disporre dei mezzi e delle risorse finanziarie necessari.

  10. La competenza ratione loci, rationepersonae e rationetemporis • Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, la Corte esercita la propria giurisdizione secondo i due principi di rilievo internazionale: il territorio in cui è commesso il crimine e la nazionalità dell’accusato. • L’art.12 stabilisce la necessità che lo Stato territoriale oppure lo Stato nazionale abbiano aderito al trattato istitutivo o, nel caso in cui si tratti di uno Stato che non abbia ratificato lo Statuto, abbia presentato una dichiarazione ad hoc diretta ad accettare la giurisdizione della Corte • Per quanto concerne la competenza rationetemporis, vale il principio di irretroattività della norma penale e della giurisdizione, previsto dallo Statuto sia sotto il profilo rationepersonae (art.24) che sotto il profilo rationetemporis (art. 11). • Il risultato raggiunto da entrambi gli articoli, comunque, è il medesimo: identificare l’entrata in vigore dello statuto come momento prima del quale la Corte non può esercitare la propria giurisdizione

  11. La competenza rationemateriae • Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, la Corte ha competenza sulle tre categorie di core crimes così come già identificate negli statuti dei precedenti due tribunali ad hoc (ICTY e ICTR): il genocidio (art.6), i crimini contro l’umanità (art.7) ed i crimini di guerra (art.8). • Inoltre essa è competente a giudicare sul crimine di aggressione (art.5, lett.d), ma sotto speciali condizioni. • Peraltro la competenza della CPI nell’ambito di detti crimini internazionali è ristretta ai “mostseriouscrimes”, ovvero a quelle forme di realizzazione dei crimini caratterizzate in concreto da una maggiore gravità della condotta.

  12. I CRIMINI CONTRO L’UMANITA’ Sono le azioni criminali riguardanti violenze ed abusi contro popoli o parte di popoli, che, per la gravità e l’efferatezza della condotta, si reputano in danno dell'intera umanità. I crimini contro l'umanità possono distinguersi in crimini di guerra e talvolta anche di genocidio (es: nazismo, Stalin, l'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, il raìsirachenoSaddam Hussein) Per Genocidio, secondo la definizione data dall’ONU, devono intendersi <<gli atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso>>

  13. Definizione secondo lo Statuto di Norimberga CRIMINI CONTRO LA PACE: progettazione, preparazione, inizio o perpetrazione di una guerra di aggressione o di una guerra in violazione dei trattati, convenzioni o assicurazioni internazionali o partecipazione a un piano comune o cospirazione per il compimento di uno degli atti precedenti. Nel suo verdetto, il Tribunale definì “l’inizio di una guerra di aggressione” come il “supremo crimine internazionale”. CRIMINI DI GUERRA: violazioni delle leggi e degli usi di guerra. Tali violazioni possono includere ma non sono esaustive: assassinio, maltrattamento o deportazione a fini di lavoro in schiavitù o per altro scopo di popolazione civile dei o nei territori occupati, assassinio o maltrattamento di prigionieri di guerra o di persone sul mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione indiscriminata di città, paesi o villaggi, o devastazione non giustificata da necessità militari.

  14. CRIMINI CONTRO L’UMANITA’: assassinio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione e altri atti inumani commessi contro una popolazione civile, prima o durante la guerra; o persecuzione per motivi politici, razziali o religiosi in esecuzione o in connessione con un crimine di competenza del Tribunale, siano o no in violazione del diritto interno del paese dove furono perpetrati

  15. Profili sostanzial-penalistici: ne bis in idem Il divieto di giudicare la stessa persona due volte per lo stesso fatto costituisce un principio fondamentale di diritto penale e processuale penale, riconosciuto tanto da ordinamenti giuridici interni quanto da convenzioni internazionali (es: CEDU 1950, il Patto sui diritti civili e politici ‘66, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza) del 2000). Si distinguono asimmetricamente due effetti: l’uno “dall’alto verso il basso” per il quale alle giurisdizioni interne è preclusa la possibilità di attivare un procedimento sullo stesso caso già deciso dalla Corte (par,2), l’altro “dal basso verso l’alto” per il quale, invece, la Corte può procedere anche in presenza di un giudicato interno (par.3), al verificarsi di determinate condizioni. In questo secondo caso il riferimento all’idem va inteso come alla stessa condotta criminale, che può essere già stata giudicata da un tribunale interno anche se sulla base di una diversa incriminazione, ossia titolo di reato

  16. Profili sostanzial-penalistici: mens rea • La mens rea o elemento psicologico del reato è parte della nozione di crimine internazionale sin dai tempi della giurisprudenza del Tribunale di Norimberga. • In particolare l’art. 30 dello Statuto è dedicato agli elementi psicologici e stabilisce che la mens rea è costituita da intente knowledge, ovvero da intenzione e consapevolezza, salvo diversa disposizione. Esistono infatti, nel sistema dello Statuto, alcune eccezioni alla regola generale. • Innanzitutto l’art. 28 dispone che l’imprudenza (recklessness) o anche soltanto la colpa siano sufficienti perché sussista la responsabilità del superiore

  17. Attualità della CPI Il 12 febbraio 2003 l’Assemblea degli Stati Parte ha eletto i 18 giudici della Corte ed il 21 aprile 2003 ha eletto il primo Prosecutor nella persona del giudice argentino Luis Moreno Ocampo. Ad oggi sono ben 99 gli Stati che hanno ratificato lo Statuto di Roma, per ultimo la Repubblica Domenicana il 12 di maggio 2005, e hanno firmato 139 Stati.

  18. Attualità della CPI Attualmente la Corte sta lavorando al caso della Repubblica Democratica del Congo (2004), della Repubblica di Uganda (2004), al caso del Darfur (Sudan) affidatogli dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu il 31 marzo 2005, e a quello della Republica Centro Africana del giugno 2005, su quest’ultimo caso non è stata ancora aperta nessuna investigazione.

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