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CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO ANNO 2010 ASL della Provincia di Varese, con la collaborazione della U.O. Ospedaliera di M

CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO ANNO 2010 ASL della Provincia di Varese, con la collaborazione della U.O. Ospedaliera di Medicina del Lavoro

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CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO ANNO 2010 ASL della Provincia di Varese, con la collaborazione della U.O. Ospedaliera di M

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Presentation Transcript


  1. CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO ANNO 2010 • ASL della Provincia di Varese, con la collaborazione della U.O. Ospedaliera di Medicina del Lavoro • Venerdì 30.04.2010: “Criticità inerenti l’applicazione di quanto previsto dall’art.41,comma 4, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti” • Venerdì 28.05.2010: “Problematiche e prime indicazioni di ordine pratico nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato previsto dall’art.28, comma 1-bis, D.Lgs.81/2008 e s.m.i.” • Venerdì 15.10.2010: “ La reale efficacia pratica dell’azione del medico competente conseguente all’espressione dei giudizi di idoneità alla mansione previsti dall’art.41, comma 6, lettere b) e c), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” (Con particolare riferimento anche al contributo del medico competente all’interno del modello organizzativo aziendale e del sistema di gestione della sicurezza) • Venerdì 10.12.2010: “Approfondimento delle considerazioni e delle problematiche emerse nel corso dei precedenti incontri di formazione sul campo” Dr. Pierluigi Turtura SISL – Unità Operativa Coordinamento della Prevenzione e Sorveglianza Sanitaria Territoriale

  2. Art. 28, comma 1, D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 Oggetto della valutazione dei rischi La valutazione di cui all’art.17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004(come trasposto in Italia dell’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008) (…) N.B.: L’articolo 17, comma 1, prevede che questo sia un obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro. Dr. Pierluigi Turtura SISL – Unità Operativa Coordinamento della Prevenzione e Sorveglianza Sanitaria Territoriale

  3. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato D.Lgs. n. 81/2008, è stato introdotto, all’articolo 28, il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell’obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. L’entrata in vigore degli obblighi previsti dall’articolo 28, comma 1, risulta essere, al momento, a tutti gli effetti, confermata per Agosto 2010per le aziende private. Differito al 31.12.2010 per la Pubblica Amministrazione. Dr. Pierluigi Turtura SISL – Unità Operativa Coordinamento della Prevenzione e Sorveglianza Sanitaria Territoriale

  4. In mezzo a tanta indecisione alcune certezze sull’argomento: a) Lo stress lavoro-correlato è una condizione che può essere accompagnata da disturbi e disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale in cui riveste un ruolo determinante una disfunzione dell’organizzazione del lavoro b) Non è una malattia, ma una situazione di prolungata tensione che può determinare un cattivo stato di salute nonchè ridurre l’efficienza del lavoro c) Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come espressioni di stress lavoro-correlato ( violenza, molestia, mobbing etc…) d) La presunta complessità del rischio da stress lavoro-correlato non consente il fatto che possa essere considerato e trattato diversamente dagli altri rischi lavorativi Dr. Pierluigi Turtura SISL – Unità Operativa Coordinamento della Prevenzione e Sorveglianza Sanitaria Territoriale

  5. e) La valutazione di tale rischio, a prescindere dagli strumenti e dalle metodologie utilizzate, deve esitare in una individuazione o meno del rischio stesso f) In caso di individuazione del rischio occorre quantificarne il livello (ad esempio si può ipotizzare: basso o rilevante) g) Al di là degli strumenti e dei metodi utilizzati l’importante è essere in grado di dimostrare un percorso di analisi, valutazione e classificazione del rischio h) Nelle fasi del percorso il datore di lavoro deve coinvolgere i lavoratori, anche mediante i loro rappresentanti, ed il medico competente (riunioni periodiche ex art. 35 D.Lgs. 81/2008 o riunioni indette ad hoc per lo specifico problema) Dr. Pierluigi Turtura SISL – Unità Operativa Coordinamento della Prevenzione e Sorveglianza Sanitaria Territoriale

  6. In ogni caso, vista la predominanza che nel problema riveste il contesto organizzativo aziendale, deve essere assolutamente evitata una medicalizzazione del problema stesso (è opportuno e doveroso invece che il medico competente sia coinvolto per casi singoli o per gruppi omogenei di lavoratori interessati da una analoga situazione di lavoro); mentre è rilevante la responsabilità, nella valutazione di rischio, del datore di lavoro, che è la persona che firma il documento e che soprattutto nella tematica stress lavoro-correlato, più che in altre tipologie di rischio, sarà figura di confronto indispensabile negli interventi di verifica dell’Organo di Vigilanza. Da quanto sopra deriva, una volta di più, il diffidare da “pacchetti preconfezionati” di valutazione di rischio per lo stress lavoro-correlato Dr. Pierluigi Turtura SISL – Unità Operativa Coordinamento della Prevenzione e Sorveglianza Sanitaria Territoriale

  7. In caso di rischio “rilevante”, infatti, il datore di lavoro dovrà procedere alla pianificazione di interventi specificamente mirati alla prevenzione, eliminazione o, ove ciò non sia possibile, alla riduzione al minimo del rischio individuato In pratica: E’ doveroso ottemperare, nella parte finale del documento redatto, a quanto già previsto (peraltro) dal D.Lgs. 81/2008 art.28 comma 2, alle lettere: c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri Dr. Pierluigi Turtura SISL – Unità Operativa Coordinamento della Prevenzione e Sorveglianza Sanitaria Territoriale

  8. Dr. Pierluigi Turtura SISL – Unità Operativa Coordinamento della Prevenzione e Sorveglianza Sanitaria Territoriale In definitiva: il Documento di Valutazione dei Rischi: deve essere un idoneo strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione così come previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 28. E’ tale deve essere considerato anche per il rischio da stress lavoro-correlato Articolo 18, comma 1, lettera c): i datore di lavoro (…) e i dirigenti (…) devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;

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